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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Francesca BEONI Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5327/24, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 23/9/25 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia e domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Lavoro – RG 143/2024
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore di parte appellante, come sopra costituito, precisava le
CONCLUSIONI come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente riformare la sentenza n. 5327/2024 del 7.1.2025 - n. Cronologico 239/2025 del 7.1.2025 - mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro nel procedimento RG n. 143/2024 con accertamento del diritto al riconoscimento economico per intero del servizio di svolto in qualità di SG incaricato annuale dalla Sig.ra negli anni Parte_1 scolastici: a.s.2009/2010; a.s.2010/2011; a.s.2011/2012 per complessi 16 Giorni;
a.s.2015/2016 per 0 Anni 4 Mesi 2 Giorni;
a.s. 2016/2017; a.s.2017/2018; a.s.2018/2019 per complessivi 4 Anni 0 Mesi 21 Giorni;
a.s.2019/2020; a.s.2020/2021; a.s.2021/2022; a.s.2022/2023 per complessivi 3 Anni 8 Mesi 19 Giorni, per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi qui trascritte, e con condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente condanna a corrispondere alla ricorrente - in base alle fasce stipendiali 9-14 (per il periodo 2009/2012), 15-20 (per il periodo 2015/2019), 21-27 (per il periodo 2020/2023) - differenze retributive pari a € 86.334,26, oltre rivalutazione pari a € 20.561,06, per complessivi € 106.895,32, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5327/24 rigettava, ponendo le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge a carico della soccombente, il ricorso presentato da
- dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_1
dall'1/9/07 con il profilo di assistente Amministrativo (area B
[...] personale ATA CCNL Comparto Scuola), con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Assago (MI) - per sentir condannare l'Amministrazione di appartenenza e previo accertamento del diritto al riconoscimento economico per intero del servizio svolto in qualità di SG incaricato dall'a.s. 2009/2010 fino all'a.s. 2022/2023 per i periodi specificamente indicati, alla conseguente ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 86.334,26, oltre rivalutazione pari a € 20.561,06, per complessivi € 106.895,32, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Il giudice a quo, applicando il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 12002/14), riportava integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1098/21 della Corte territoriale che aveva deciso analoga controversia. Nel dettaglio, la Corte meneghina richiamava innanzi tutto la pronuncia n. 71/21 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 228/12, sollevata dal Tribunale di Torino in termini sovrapponibili a quelli prospettati nella controversia sottoposta al suo esame: “Il giudice a quo lamenta che il meccanismo poc'anzi descritto di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle superiori mansioni di SG risulti inevitabilmente lesivo del principio di proporzione della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e irragionevole, determinando un'ingiustificata discriminazione, sia nell'ambito della medesima categoria degli assistenti amministrativi, sia rispetto al personale docente (art. 3 Cost.). ……. Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 108 del 2016), l'attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo che ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il SG, comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori. Ciò, tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost. Anzitutto, «la garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso» (sentenza n. 22 del 1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del 2002) e tale è da considerare l'incarico di SG svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all'assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione. In secondo luogo, questa Corte «si è ripetutamente pronunciata sul punto della necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la proporzionalità della stessa al lavoro prestato» (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2016). In applicazione di detto principio, il legislatore, dopo aver correlato all'anzianità di servizio come assistente amministrativo una progressione economica (Tabella A di cui al CCNL del Comparto scuola stipulato il 4 agosto del 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2010), di essa tiene conto nel momento in cui si confronta con il conferimento di un incarico implicante mansioni superiori e con la necessità di garantire la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata. Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di
, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino Pt_2 all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997). Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di SG (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta”. La Corte di Appello di Milano escludeva altresì “la sussistenza della dedotta violazione della direttiva 1999/70, ricorrendo ad avviso del Collegio le ragioni oggettive che giustificano la differenziazione del trattamento retributivo tra un SG assunto a tempo indeterminato con una determinata anzianità di servizio e un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche. La citata direttiva stabilisce infatti che il riconoscimento di un differente trattamento economico al lavoratore a tempo determinato, rispetto a quello attribuito al lavoratore di ruolo, non può considerarsi discriminatorio in presenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversificazione;
ragioni che, nel caso di specie, ad avviso del Collegio sono ravvisabili: nel positivo superamento – da parte dei soli DG di ruolo - di un concorso selettivo idoneo ad accertare la sussistenza di una qualificazione professionale specifica per l'incarico di DG (diversamente da quanto accade per gli ATA incaricati); nella necessità, per la partecipazione a tale procedura, del possesso del diploma di laurea (superflua per l'assunzione quale ATA); nell'attribuzione agli ATA, dopo tre anni di svolgimento in via di fatto delle mansioni di SG, di una “utilità non monetaria”, costituita dal regime agevolativo loro riconosciuto proprio ai fini dell'assunzione quale SG di ruolo (come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata, infatti, “sotto il profilo della progressione di carriera, l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e il combinato disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) - convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) - e dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», hanno previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l'accesso al profilo di SG da parte dell'assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo delle procedure selettive riservate, nonché, per l'attribuzione dei posti, la valorizzazione dell'attività concretamente svolta”).” (così sentenza n. 1098/21 CA MI). Il Tribunale di Milano, per completezza espositiva, rilevava come i conteggi formulati dalla ricorrente fossero privi di allegazioni con riguardo alle modalità della loro redazione. Rigettava, da ultimo, la domanda proposta da parte resistente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in considerazione della carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito, ritenendo assorbita ogni altra questione (eccezioni di nullità del ricorso, di giudicato, di carenza di interesse, di rapporto con il giudizio R.G. n. 7547 /2023 e di prescrizione).
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure. Parte_1 tivo (pag.3) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che “nel caso di conferimento dell'incarico di SG, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997). Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di SG (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta”. Evidenzia come la domanda formulata sia finalizzata al riconoscimento del diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (SG) svolta nei periodi sopra meglio specificati, al riconoscimento cioè di una progressione stipendiale con la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, mentre la richiamata sentenza n. 71/21 della Consulta “riguarda esclusivamente l'emolumento dell'indennità di mansioni superiori nei termini indicati (richiamo dei riferimenti normativi e modalità di calcolo) senza interessarsi né fornire alcuna valida indicazione circa la possibilità di riconoscimento di una progressione stipendiale nel contesto dello svolgimento continuativo, anno dopo anno, delle mansioni di SG”. Ricorda che nel sistema scolastico sono previste due modalità di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in caso di passaggio di qualifica ovvero il cumulo, meccanismo nel quale il servizio prestato nel precedente ruolo viene valutato per intero nel nuovo e la temporizzazione, meccanismo nel quale lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello è maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale;
e sostiene che il ragionamento del giudice a quo non considera “quanto diversamente avviene nel caso dei passaggi di qualifica, dove si tiene conto dell'anzianità pregressa e dunque non si determina mai la condizione per cui, ad esempio, un assistente amministrativo con anzianità di servizio nel suo grado, vincitore di concorso ordinario per la qualifica di SG, nel momento in cui entra in servizio, debba ricominciare da capo il percorso di progressione economica, partendo dalla fascia iniziale. Nel caso, infatti, si applicherà il cumulo ovvero la temporizzazione. Per quanto sopra, deve censurarsi la gravata sentenza poiché vengono ad essere violati due principi comuni a tutti i lavoratori dipendenti della scuola: 1) il principio del cumulo\temporizzazione dell'anzianità lavorativa maturata in altra qualifica/ruolo; 2) il principio dell'avanzamento di carriera a livello di progressione economica”. Con il secondo ed il terzo motivo (pag. 6) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la dedotta violazione della direttiva 1999/70, “ricorrendo ad avviso del Collegio le ragioni oggettive che giustificano la differenziazione del trattamento retributivo tra un SG assunto a tempo indeterminato con una determinata anzianità di servizio e un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche….ragioni che, nel caso di specie, ad avviso del Collegio sono ravvisabili:….” Osserva che “c'è un fondamentale elemento di distonia, che non può essere ignorato. Quando si parla di ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il ruolo del SG si fa riferimento ad una supplenza che, come stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), interviene: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza….. Non può revocarsi in dubbio che nel caso che qui ci occupa non si è trattato di supplenze annuali su posti ricoperti da SG di ruolo, bensì di incarichi su posto vacante reiterati annualmente complessivamente per oltre 10 anni. Ne deriva un ulteriore elemento di censura della gravata sentenza in quanto non si rinviene la posizione soggettiva presa in esame dalla sentenza della Corte Costituzionale e cioè quella di un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche, bensì quella di un ATA incaricato di svolgere incarichi di SG su posto vacante reiterati annualmente complessivamente dal 2009/2010 al 2022/2023.” Rammenta inoltre che “La citata legge finanziaria aveva tenuto conto del concorso ordinario del 2018, bandito per l'assunzione dei SG, che doveva eccezionalmente (una tantum) prevedere una piccola quota riservata per gli assistenti amministrativi che avessero maturato alla data della presentazione della domanda un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi otto, esaurendo la sua finalità nella previsione normativa da contenersi in quel determinato bando di concorso….. ….tutto il ragionamento avrebbe senso e potrebbe ritenersi condivisibile, se, come prevedeva la legge finanziaria dell'epoca (art. 1, comma 605, legge n. 205 del 27/12/2017), si trattasse di una condizione “una tantum”. Diversamente, nel caso della ricorrente, tale stato continuativo la riguarda per oltre un decennio. Dunque, al caso di specie debbono applicarsi norme ordinarie che prevedono espressamente che
“per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. A ciò, peraltro, si aggiunga che, ad oggi, non è stata bandita alcuna procedura selettiva riservata e che in qualche modo possa porsi come utile compensazione “non monetaria” rispetto alla disparità di trattamento tra SG di ruolo e ATA incaricato”. Con il quarto motivo (pag. 8) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto prive di allegazioni le modalità di computo dei conteggi delle somme rivendicate: “È di tutta evidenza come sia nel ricorso che nel prospetto contabile allegato si spieghi chiaramente che le differenze retributive sono calcolate in considerazione dei periodi conteggiati e maturati negli anni in cui è stato svolto l'incarico di SG, secondo le progressioni economiche applicate in base alle fasce stipendiali delle ricostruzioni di carriera”. Infine, con il quinto motivo (pag. 8) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano la ha condannata alle spese del giudizio. Sostiene che la decisione è illegittima ed eccessiva, attesa la giurisprudenza favorevole citata, ma non tenuta in considerazione dal giudice di prime cure ed attesa la natura e la complessità della controversia.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante Controparte_1 la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione e si è proceduto in sua contumacia. All'udienza del 23/9/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, che ha maturato il 20^ anno di servizio in data 13/10/21, con il Parte_1 Cont decreto n.1490/23 (doc. 5 ) ha ottenuto il riconoscimento integrale di tutta l'anzianità maturata come assistente amministrativo sia del servizio pre-ruolo, che quello di ruolo. E' incontestato e documentale che ella abbia espletato con incarichi a termine le mansioni di SG nei periodi indicati ed abbia percepito dall'1/9/12 l'indennità di funzioni superiori ex art. 1, commi 44 e 45, della legge di Stabilità n. 228/12, indennità che è pari alla differenza tra lo stipendio in godimento dell'assistente Amministrativo e lo stipendio tabellare iniziale del SG. Ha agito in giudizio chiedendo, in ossequio al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e non che svolgono identiche mansioni, la disapplicazione della ricostruzione di carriera nel profilo ATA - Assistente Amministrativo, con riconoscimento economico per intero del servizio svolto in qualità di facente funzione di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi nei seguenti periodi:
• 2009/2010, 2010/2011;2011/2012: 3 anni;
• 2015/2016: 4 mesi e 2 giorni;
• 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 4 anni e 21 giorni;
• 2019/2020, 2020;2021, 2021/2022, 2022/2023: 3 anni, 8 mesi, 19 giorni;
l'applicazione delle seguenti fasce stipendiali a tale servizio:
• periodo 2009-2012: fascia 9-14 anni
• periodo 2015-2019: fascia 15-20 anni
• periodo 2020-2023: fascia 21-27 anni;
ed il pagamento delle relative differenze retributive per le voci stipendio tabellare, compenso individuale accessorio, indennità di direzione parte fissa o variabile e 13^ mensilità corrispondenti, secondo i conteggi dalla stessa allegati (doc. 7 ricorrente), alla somma capitale di € 86.334,26 Tanto premesso, devono essere esaminate le singole censure.
*Meccanismo di determinazione del compenso spettante al personale ATA per mansioni di SG in forza di contratti a termine (I motivo) La fattispecie esaminata da questa Corte territoriale nella citata pronuncia n. 1098/21 - posta a fondamento della decisione dal giudice a quo - è del tutto sovrapponibile a quella in esame (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), poiché anche in quel caso le lavoratrici, dipendenti a tempo indeterminato dell'(allora) con CP_3 qualifica di assistenti tecnico amministrativo (ATA), avevano dedotto di avere effettuato, in forza di reiterati contratti a termine, mansioni appartenenti al profilo professionale superiore di Direttore Servizi Generali ed Amministrativi (SG), percependo, tuttavia, una retribuzione inferiore a quella reputata dovuta in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70 CE. E' pertanto assolutamente pertinente la sentenza di questo Ufficio richiamata dal Tribunale di Milano, avendo affrontato le medesime questioni che caratterizzano la presente controversia. Va altresì evidenziato che impugna il passaggio motivazionale Parte_1 consistente nelle argomentazioni formulate dalla Consulta nella pronuncia n. 71/21 - con la quale è stato ritenuto legittimo il meccanismo di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle mansioni di SG, che comporta una progressiva riduzione equivalente all'aumento del trattamento economico correlato all'anzianità maturata dall'incaricato fino all'azzeramento nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore - passaggio motivazionale che riguarda proprio il trattamento economico per le mansioni superiori di SG ovvero il bene della vita richiesto dall'attuale appellante, la quale ha appunto ha agito per ottenere “il riconoscimento del diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (SG) svolta nei periodi sopra meglio specificati.”. Non è pertanto persuasiva la tesi difensiva secondo cui detto ragionamento – espresso, come si è detto, dalla Corte Costituzionale – violerebbe il principio del cumulo\temporizzazione dell'anzianità lavorativa maturata in altra qualifica/ruolo ed il principio dell'avanzamento di carriera a livello di progressione economica (tesi peraltro non sviluppata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.).
*Violazione della direttiva 1977/70 (II e IIII motivo) Premesso che le considerazioni censurate - fatte proprio dal giudice di prime cure - sono il frutto del ragionamento della Corte di Appello di Milano (e non della Consulta), le doglianze, strettamente interconnesse, sono inidonee, per la loro genericità, ad inficiare la decisione sul punto, la quale specifica gli elementi oggettivi che permettono di giustificare il differente trattamento tra i lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. In ogni caso, i rilievi dell'attuale appellante non colgono nel segno, poiché il fatto che la fattispecie concreta riguardi supplenze su posto vacante in organico e non supplenze su posti ricoperti o riguardi una sostituzione continuativa per molti anni non fa venire meno quelle differenti condizioni che caratterizzano il SG rispetto al personale ATA, messe in luce da questa Corte nel precedente citato, a cui anche il Collegio rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
*Violazione dell'art. 91 c.p.c. (V motivo) La doglianza non coglie nel segno. Il Tribunale di Milano ha correttamente applicato la regola della soccombenza, non ravvisando situazioni (contrasto di giurisprudenza o novità della questione) che potessero giustificare la compensazione, in tutto o in parte, delle spese processuali. Per quanto concerne poi il quantum, trova applicazione l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in forza del quale “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2011 n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417- bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 29.9.1973, n. 600”. Secondo i parametri del D.M. n. 147/22, che ha aggiornato il DM n. 55/14, considerato il valore della controversia (€ 52.001/260.000) e la assenza di istruttoria e/o di trattazione, il compenso minimo ammonta ad € 5.360,00 (€ 2.382+851+2.127), che abbattuto del 20% (€ 1.072,00) risulta essere € 4.288,00 a fronte di quanto liquidato dal giudice di prime cure (€ 3.000,00). La sentenza impugnata deve quindi essere confermata anche in punto spese processuali, ogni altra questione assorbita. Nulla per le spese del presente grado stante la contumacia del CP_2
L'attuale appellante è tenuta a versare l'ulteriore contributo ato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5327/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 23/9/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Francesca BEONI Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5327/24, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 23/9/25 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia e domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Lavoro – RG 143/2024
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore di parte appellante, come sopra costituito, precisava le
CONCLUSIONI come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente riformare la sentenza n. 5327/2024 del 7.1.2025 - n. Cronologico 239/2025 del 7.1.2025 - mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro nel procedimento RG n. 143/2024 con accertamento del diritto al riconoscimento economico per intero del servizio di svolto in qualità di SG incaricato annuale dalla Sig.ra negli anni Parte_1 scolastici: a.s.2009/2010; a.s.2010/2011; a.s.2011/2012 per complessi 16 Giorni;
a.s.2015/2016 per 0 Anni 4 Mesi 2 Giorni;
a.s. 2016/2017; a.s.2017/2018; a.s.2018/2019 per complessivi 4 Anni 0 Mesi 21 Giorni;
a.s.2019/2020; a.s.2020/2021; a.s.2021/2022; a.s.2022/2023 per complessivi 3 Anni 8 Mesi 19 Giorni, per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi qui trascritte, e con condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente condanna a corrispondere alla ricorrente - in base alle fasce stipendiali 9-14 (per il periodo 2009/2012), 15-20 (per il periodo 2015/2019), 21-27 (per il periodo 2020/2023) - differenze retributive pari a € 86.334,26, oltre rivalutazione pari a € 20.561,06, per complessivi € 106.895,32, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5327/24 rigettava, ponendo le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge a carico della soccombente, il ricorso presentato da
- dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_1
dall'1/9/07 con il profilo di assistente Amministrativo (area B
[...] personale ATA CCNL Comparto Scuola), con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Assago (MI) - per sentir condannare l'Amministrazione di appartenenza e previo accertamento del diritto al riconoscimento economico per intero del servizio svolto in qualità di SG incaricato dall'a.s. 2009/2010 fino all'a.s. 2022/2023 per i periodi specificamente indicati, alla conseguente ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 86.334,26, oltre rivalutazione pari a € 20.561,06, per complessivi € 106.895,32, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Il giudice a quo, applicando il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 12002/14), riportava integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 1098/21 della Corte territoriale che aveva deciso analoga controversia. Nel dettaglio, la Corte meneghina richiamava innanzi tutto la pronuncia n. 71/21 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 228/12, sollevata dal Tribunale di Torino in termini sovrapponibili a quelli prospettati nella controversia sottoposta al suo esame: “Il giudice a quo lamenta che il meccanismo poc'anzi descritto di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle superiori mansioni di SG risulti inevitabilmente lesivo del principio di proporzione della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e irragionevole, determinando un'ingiustificata discriminazione, sia nell'ambito della medesima categoria degli assistenti amministrativi, sia rispetto al personale docente (art. 3 Cost.). ……. Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 108 del 2016), l'attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo che ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il SG, comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori. Ciò, tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost. Anzitutto, «la garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso» (sentenza n. 22 del 1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del 2002) e tale è da considerare l'incarico di SG svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all'assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione. In secondo luogo, questa Corte «si è ripetutamente pronunciata sul punto della necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la proporzionalità della stessa al lavoro prestato» (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2016). In applicazione di detto principio, il legislatore, dopo aver correlato all'anzianità di servizio come assistente amministrativo una progressione economica (Tabella A di cui al CCNL del Comparto scuola stipulato il 4 agosto del 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2010), di essa tiene conto nel momento in cui si confronta con il conferimento di un incarico implicante mansioni superiori e con la necessità di garantire la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata. Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di
, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino Pt_2 all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997). Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di SG (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta”. La Corte di Appello di Milano escludeva altresì “la sussistenza della dedotta violazione della direttiva 1999/70, ricorrendo ad avviso del Collegio le ragioni oggettive che giustificano la differenziazione del trattamento retributivo tra un SG assunto a tempo indeterminato con una determinata anzianità di servizio e un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche. La citata direttiva stabilisce infatti che il riconoscimento di un differente trattamento economico al lavoratore a tempo determinato, rispetto a quello attribuito al lavoratore di ruolo, non può considerarsi discriminatorio in presenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversificazione;
ragioni che, nel caso di specie, ad avviso del Collegio sono ravvisabili: nel positivo superamento – da parte dei soli DG di ruolo - di un concorso selettivo idoneo ad accertare la sussistenza di una qualificazione professionale specifica per l'incarico di DG (diversamente da quanto accade per gli ATA incaricati); nella necessità, per la partecipazione a tale procedura, del possesso del diploma di laurea (superflua per l'assunzione quale ATA); nell'attribuzione agli ATA, dopo tre anni di svolgimento in via di fatto delle mansioni di SG, di una “utilità non monetaria”, costituita dal regime agevolativo loro riconosciuto proprio ai fini dell'assunzione quale SG di ruolo (come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata, infatti, “sotto il profilo della progressione di carriera, l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e il combinato disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) - convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) - e dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», hanno previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l'accesso al profilo di SG da parte dell'assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo delle procedure selettive riservate, nonché, per l'attribuzione dei posti, la valorizzazione dell'attività concretamente svolta”).” (così sentenza n. 1098/21 CA MI). Il Tribunale di Milano, per completezza espositiva, rilevava come i conteggi formulati dalla ricorrente fossero privi di allegazioni con riguardo alle modalità della loro redazione. Rigettava, da ultimo, la domanda proposta da parte resistente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in considerazione della carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito, ritenendo assorbita ogni altra questione (eccezioni di nullità del ricorso, di giudicato, di carenza di interesse, di rapporto con il giudizio R.G. n. 7547 /2023 e di prescrizione).
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure. Parte_1 tivo (pag.3) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che “nel caso di conferimento dell'incarico di SG, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997). Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di SG (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta”. Evidenzia come la domanda formulata sia finalizzata al riconoscimento del diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (SG) svolta nei periodi sopra meglio specificati, al riconoscimento cioè di una progressione stipendiale con la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, mentre la richiamata sentenza n. 71/21 della Consulta “riguarda esclusivamente l'emolumento dell'indennità di mansioni superiori nei termini indicati (richiamo dei riferimenti normativi e modalità di calcolo) senza interessarsi né fornire alcuna valida indicazione circa la possibilità di riconoscimento di una progressione stipendiale nel contesto dello svolgimento continuativo, anno dopo anno, delle mansioni di SG”. Ricorda che nel sistema scolastico sono previste due modalità di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in caso di passaggio di qualifica ovvero il cumulo, meccanismo nel quale il servizio prestato nel precedente ruolo viene valutato per intero nel nuovo e la temporizzazione, meccanismo nel quale lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello è maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale;
e sostiene che il ragionamento del giudice a quo non considera “quanto diversamente avviene nel caso dei passaggi di qualifica, dove si tiene conto dell'anzianità pregressa e dunque non si determina mai la condizione per cui, ad esempio, un assistente amministrativo con anzianità di servizio nel suo grado, vincitore di concorso ordinario per la qualifica di SG, nel momento in cui entra in servizio, debba ricominciare da capo il percorso di progressione economica, partendo dalla fascia iniziale. Nel caso, infatti, si applicherà il cumulo ovvero la temporizzazione. Per quanto sopra, deve censurarsi la gravata sentenza poiché vengono ad essere violati due principi comuni a tutti i lavoratori dipendenti della scuola: 1) il principio del cumulo\temporizzazione dell'anzianità lavorativa maturata in altra qualifica/ruolo; 2) il principio dell'avanzamento di carriera a livello di progressione economica”. Con il secondo ed il terzo motivo (pag. 6) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la dedotta violazione della direttiva 1999/70, “ricorrendo ad avviso del Collegio le ragioni oggettive che giustificano la differenziazione del trattamento retributivo tra un SG assunto a tempo indeterminato con una determinata anzianità di servizio e un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche….ragioni che, nel caso di specie, ad avviso del Collegio sono ravvisabili:….” Osserva che “c'è un fondamentale elemento di distonia, che non può essere ignorato. Quando si parla di ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il ruolo del SG si fa riferimento ad una supplenza che, come stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), interviene: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza….. Non può revocarsi in dubbio che nel caso che qui ci occupa non si è trattato di supplenze annuali su posti ricoperti da SG di ruolo, bensì di incarichi su posto vacante reiterati annualmente complessivamente per oltre 10 anni. Ne deriva un ulteriore elemento di censura della gravata sentenza in quanto non si rinviene la posizione soggettiva presa in esame dalla sentenza della Corte Costituzionale e cioè quella di un ATA incaricato di svolgere in via sostitutiva il medesimo ruolo con identica anzianità nelle mansioni specifiche, bensì quella di un ATA incaricato di svolgere incarichi di SG su posto vacante reiterati annualmente complessivamente dal 2009/2010 al 2022/2023.” Rammenta inoltre che “La citata legge finanziaria aveva tenuto conto del concorso ordinario del 2018, bandito per l'assunzione dei SG, che doveva eccezionalmente (una tantum) prevedere una piccola quota riservata per gli assistenti amministrativi che avessero maturato alla data della presentazione della domanda un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi otto, esaurendo la sua finalità nella previsione normativa da contenersi in quel determinato bando di concorso….. ….tutto il ragionamento avrebbe senso e potrebbe ritenersi condivisibile, se, come prevedeva la legge finanziaria dell'epoca (art. 1, comma 605, legge n. 205 del 27/12/2017), si trattasse di una condizione “una tantum”. Diversamente, nel caso della ricorrente, tale stato continuativo la riguarda per oltre un decennio. Dunque, al caso di specie debbono applicarsi norme ordinarie che prevedono espressamente che
“per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. A ciò, peraltro, si aggiunga che, ad oggi, non è stata bandita alcuna procedura selettiva riservata e che in qualche modo possa porsi come utile compensazione “non monetaria” rispetto alla disparità di trattamento tra SG di ruolo e ATA incaricato”. Con il quarto motivo (pag. 8) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto prive di allegazioni le modalità di computo dei conteggi delle somme rivendicate: “È di tutta evidenza come sia nel ricorso che nel prospetto contabile allegato si spieghi chiaramente che le differenze retributive sono calcolate in considerazione dei periodi conteggiati e maturati negli anni in cui è stato svolto l'incarico di SG, secondo le progressioni economiche applicate in base alle fasce stipendiali delle ricostruzioni di carriera”. Infine, con il quinto motivo (pag. 8) impugna la sentenza n. 5327/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano la ha condannata alle spese del giudizio. Sostiene che la decisione è illegittima ed eccessiva, attesa la giurisprudenza favorevole citata, ma non tenuta in considerazione dal giudice di prime cure ed attesa la natura e la complessità della controversia.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante Controparte_1 la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione e si è proceduto in sua contumacia. All'udienza del 23/9/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, che ha maturato il 20^ anno di servizio in data 13/10/21, con il Parte_1 Cont decreto n.1490/23 (doc. 5 ) ha ottenuto il riconoscimento integrale di tutta l'anzianità maturata come assistente amministrativo sia del servizio pre-ruolo, che quello di ruolo. E' incontestato e documentale che ella abbia espletato con incarichi a termine le mansioni di SG nei periodi indicati ed abbia percepito dall'1/9/12 l'indennità di funzioni superiori ex art. 1, commi 44 e 45, della legge di Stabilità n. 228/12, indennità che è pari alla differenza tra lo stipendio in godimento dell'assistente Amministrativo e lo stipendio tabellare iniziale del SG. Ha agito in giudizio chiedendo, in ossequio al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e non che svolgono identiche mansioni, la disapplicazione della ricostruzione di carriera nel profilo ATA - Assistente Amministrativo, con riconoscimento economico per intero del servizio svolto in qualità di facente funzione di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi nei seguenti periodi:
• 2009/2010, 2010/2011;2011/2012: 3 anni;
• 2015/2016: 4 mesi e 2 giorni;
• 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 4 anni e 21 giorni;
• 2019/2020, 2020;2021, 2021/2022, 2022/2023: 3 anni, 8 mesi, 19 giorni;
l'applicazione delle seguenti fasce stipendiali a tale servizio:
• periodo 2009-2012: fascia 9-14 anni
• periodo 2015-2019: fascia 15-20 anni
• periodo 2020-2023: fascia 21-27 anni;
ed il pagamento delle relative differenze retributive per le voci stipendio tabellare, compenso individuale accessorio, indennità di direzione parte fissa o variabile e 13^ mensilità corrispondenti, secondo i conteggi dalla stessa allegati (doc. 7 ricorrente), alla somma capitale di € 86.334,26 Tanto premesso, devono essere esaminate le singole censure.
*Meccanismo di determinazione del compenso spettante al personale ATA per mansioni di SG in forza di contratti a termine (I motivo) La fattispecie esaminata da questa Corte territoriale nella citata pronuncia n. 1098/21 - posta a fondamento della decisione dal giudice a quo - è del tutto sovrapponibile a quella in esame (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), poiché anche in quel caso le lavoratrici, dipendenti a tempo indeterminato dell'(allora) con CP_3 qualifica di assistenti tecnico amministrativo (ATA), avevano dedotto di avere effettuato, in forza di reiterati contratti a termine, mansioni appartenenti al profilo professionale superiore di Direttore Servizi Generali ed Amministrativi (SG), percependo, tuttavia, una retribuzione inferiore a quella reputata dovuta in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70 CE. E' pertanto assolutamente pertinente la sentenza di questo Ufficio richiamata dal Tribunale di Milano, avendo affrontato le medesime questioni che caratterizzano la presente controversia. Va altresì evidenziato che impugna il passaggio motivazionale Parte_1 consistente nelle argomentazioni formulate dalla Consulta nella pronuncia n. 71/21 - con la quale è stato ritenuto legittimo il meccanismo di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle mansioni di SG, che comporta una progressiva riduzione equivalente all'aumento del trattamento economico correlato all'anzianità maturata dall'incaricato fino all'azzeramento nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore - passaggio motivazionale che riguarda proprio il trattamento economico per le mansioni superiori di SG ovvero il bene della vita richiesto dall'attuale appellante, la quale ha appunto ha agito per ottenere “il riconoscimento del diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (SG) svolta nei periodi sopra meglio specificati.”. Non è pertanto persuasiva la tesi difensiva secondo cui detto ragionamento – espresso, come si è detto, dalla Corte Costituzionale – violerebbe il principio del cumulo\temporizzazione dell'anzianità lavorativa maturata in altra qualifica/ruolo ed il principio dell'avanzamento di carriera a livello di progressione economica (tesi peraltro non sviluppata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.).
*Violazione della direttiva 1977/70 (II e IIII motivo) Premesso che le considerazioni censurate - fatte proprio dal giudice di prime cure - sono il frutto del ragionamento della Corte di Appello di Milano (e non della Consulta), le doglianze, strettamente interconnesse, sono inidonee, per la loro genericità, ad inficiare la decisione sul punto, la quale specifica gli elementi oggettivi che permettono di giustificare il differente trattamento tra i lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. In ogni caso, i rilievi dell'attuale appellante non colgono nel segno, poiché il fatto che la fattispecie concreta riguardi supplenze su posto vacante in organico e non supplenze su posti ricoperti o riguardi una sostituzione continuativa per molti anni non fa venire meno quelle differenti condizioni che caratterizzano il SG rispetto al personale ATA, messe in luce da questa Corte nel precedente citato, a cui anche il Collegio rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
*Violazione dell'art. 91 c.p.c. (V motivo) La doglianza non coglie nel segno. Il Tribunale di Milano ha correttamente applicato la regola della soccombenza, non ravvisando situazioni (contrasto di giurisprudenza o novità della questione) che potessero giustificare la compensazione, in tutto o in parte, delle spese processuali. Per quanto concerne poi il quantum, trova applicazione l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in forza del quale “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2011 n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417- bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 29.9.1973, n. 600”. Secondo i parametri del D.M. n. 147/22, che ha aggiornato il DM n. 55/14, considerato il valore della controversia (€ 52.001/260.000) e la assenza di istruttoria e/o di trattazione, il compenso minimo ammonta ad € 5.360,00 (€ 2.382+851+2.127), che abbattuto del 20% (€ 1.072,00) risulta essere € 4.288,00 a fronte di quanto liquidato dal giudice di prime cure (€ 3.000,00). La sentenza impugnata deve quindi essere confermata anche in punto spese processuali, ogni altra questione assorbita. Nulla per le spese del presente grado stante la contumacia del CP_2
L'attuale appellante è tenuta a versare l'ulteriore contributo ato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5327/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 23/9/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani