Parere sospensivo 27 marzo 2023
Parere definitivo 21 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9686 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09686/2025REG.PROV.COLL.
N. 00148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2023, proposto dalla signora SE ET e dalla Società Azienda Agricola ET Floricoltura Sas di ET SS & C., rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 663/2022, resa tra le parti, relativa all’impugnazione dei provvedimenti del Comune di Firenze, del 29 gennaio 2019 n. 62 e del 20 marzo 2019 relativi alla SCIA n. 65/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione presentate da entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Cecilia TA; nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora SE ET, il 29 dicembre 2018, presentava al Comune di Firenze una SCIA, ai sensi della legge regionale Toscana 8 maggio 2009, n. 24, relativa al c.d. Piano casa, per un intervento di parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un immobile, a destinazione agricola, sito in via del Barco s.n.c., identificato catastalmente al foglio di mappa n. 32 particella n. 1639, subalterni nn. 500, 501, 502 e 504, in area con destinazione urbanistica insediamento recente (zona B), “Edificato recente – spazio edificato”. La SCIA è stata protocollata agli uffici comunali il 3 gennaio 2019.
Il Comune, Direzione urbanistica, Servizio edilizia privata, con ordinanza n. 62 del 29 gennaio 2019, notificata via PEC in pari data, ha inibito la prosecuzione degli interventi per le carenze documentali nonché per il contrasto con la disciplina urbanistica. In particolare evidenziava che si trattava di immobile che risultava già realizzato nel 1937, sulla base della cartografia dell'Istituto Geografico Militare; indicava il contrasto con l’ “art. 3 comma 3 della L.R. 24/09 in quanto non è possibile l'applicazione dell'ampliamento straordinario poiché lo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 68 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, per l'edificato recente, consente ampliamenti funzionali esclusivamente degli immobili non presenti al 1942” ; nonché con l’ “ art. 4 comma 5 della L.R. 24/09 poiché lo strumento urbanistico non permette interventi di sostituzione edilizia e pertanto non è ammissibile l'intervento straordinario di demolizione e ricostruzione” . Inoltre rilevava la mancanza di: “ planimetria dell’area di proprietà, degli spazi pubblici in scala 1/200 con indicazione di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione quali indicazione delle distanze dai confini di proprietà ed altri edifici, collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, servitù pubbliche, alberature ed opere a verde, ecc., ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento Edilizio; verifica delle condizioni di applicabilità della L.R. 24/09, artt. 3, 4 e 5, con calcolo e dimostrazione della Superficie Utile Lorda, attuale e di progetto, come definita all'art. 2 comma 1 lett. b) della medesima norma; elaborati grafici rappresentativi di prospetti e sezioni nei tre stati, attuale di progetto e sovrapposto, ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento Edilizio; documentazione fotografica esaustiva; verifica della fattibilità idraulica ai sensi dell'art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, tenuto conto di quanto disposto dalla LR 41/18 sul rischio idraulico; elaborati che dimostrino la verifica del rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ”.
L’ordinanza n. 65/2019 prevedeva espressamente: “ è in facoltà dell'avente titolo presentare una nuova SCIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente; è parimenti in facoltà dell'avente titolo - ove sia possibile conformare l'attività intrapresa in modo da superare i contrasti evidenziati - presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente, modificazioni o integrazioni del progetto ;… il mancato riscontro di ottemperanza al presente ordine, ovvero il mancato esercizio delle facoltà sopra indicate, nei termini assegnati, comporta l'attivazione delle procedure di vigilanza e controllo in materia di abusivismo edilizio, ai sensi del DPR 380/01 e della L.R. 65/2014; nel caso in cui si proceda con deposito di nuova SCIA, la SCIA in oggetto sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni; nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di conformazione, dalla data in cui siano comunicate le eventuali integrazioni riprenderà a decorrere il termine di 30 giorni per il loro esame e in assenza di ulteriori provvedimenti in merito alle stesse nel predetto termine cessano gli effetti del presente divieto di prosecuzione; nel caso in cui, agli esiti dell'esame delle integrazioni prodotte le stesse non siano idonee a garantire la conformità del progetto alla vigente disciplina, si procederà con motivato atto di conferma del divieto di prosecuzione degli interventi e di ripristino delle parti poste in essere di cui all'art. 145, della L.R. 65/2014, assegnando nuovo termine per il ripristino ”.
Con successivo provvedimento del 20 marzo 2019, dato atto “ che non risultano pervenute integrazioni o deduzioni in merito”, il Dirigente del Servizio edilizia privata confermava il divieto di prosecuzione dei lavori.
Con ricorso, inviato alla notifica il 1° aprile 2019, sono stati impugnati entrambi i provvedimenti con censure di violazione degli artt. 42 e 97 Cost., degli artt. 1, 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 135, 145 e 146 L.R. 10 novembre 2014, n. 65, eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità. In particolare, con un primo motivo, si è lamentato l’avvenuto superamento del termine di trenta giorni per intervenire sulla SCIA e la mancata indicazione dei presupposti di cui all’art. 21 nonies . Con il secondo motivo si è sostenuta la violazione degli artt. 13 e 68 NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze, approvato con deliberazione C.C. 2 aprile 2015, n. 25 e successive varianti, deducendo che lo stesso Comune aveva qualificato l’immobile come inserito nello strumento urbanistico come “ edificato recente, spazio edificato ”, definito dall’art. 13, comma 7, NTA del Regolamento urbanistico come “ edifici o insiemi di edifici introdotti nel tessuto storico a partire dal secondo dopo-guerra”, per il quale non vi erano specifiche indicazioni per il singolo edificio; pertanto, ai sensi del detto art. 13 del RU, non essendo individuato per singolo edificio, “ è incluso nell’ambito dell’insediamento recente” , per cui l’art. 68 delle NTA ammette “ interventi fino alla nuova costruzione previa demolizione senza obbligo di mantenimento della sagoma”, mentre i limiti di superficie e volume previsti dallo strumento urbanistico sarebbero irrilevanti, in relazione alla disciplina derogatoria del “piano casa”. Ha altresì dedotto che l’immobile nella sua attuale consistenza era successivo al 1942 e la preesistenza non poteva essere provata dalla cartografia dell’IGM, da cui risultava solo l’esistenza di una qualche consistenza edilizia nel 1937, come provato dalla circostanza che la mappa catastale del 1939 -1942 non corrisponde a quella attuale; comunque l’edificio aveva subito varie trasformazioni successive, come risulterebbe anche dai materiali utilizzati. Con riguardo alle carenze documentali si è sostenuto: “ non solo la pratica proposta risulta completa in ogni necessario elemento ma eventuali carenze documentali avrebbero, al più, imposto all’Ufficio di richiedere al privato integrazioni senza in ciò addivenire, ex abrupto (in assenza peraltro di ulteriori comunicazioni procedimentali), all’inibizione dell’intervento segnalato ed all’ordine di ripristino” , richiamando l’art. 145 comma 8 della legge regionale n. 65 del 2014; si è altresì dedotto che le carenze documentali non avevano impedito al Comune di valutare l’ammissibilità della SCIA.
Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze che sosteneva l’infondatezza del ricorso, in quanto la pratica edilizia era stata acquisita al protocollo del Comune il 3 gennaio 2019, per cui il provvedimento era tempestivo; in ogni caso sarebbero stati sussistenti i presupposti di cui all’art. 21 nonies , L. n. 241/1990, essendo l’intervento in contrasto con lo strumento urbanistico, trattandosi di edificio non esistente al 1942, per cui dunque l’art. 68 delle NTA del RU non consentiva interventi di ampliamento e comunque non consentiva interventi di sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione con ampliamento.
La sentenza n. 663 del 13 maggio 2022 ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di tardività dell’atto impugnato per la incompletezza della SCIA, dovuta alle carenze documentali; la seconda censura per la inapplicabilità della legge 24 del 2009, cd. Piano casa, in relazione alla disciplina urbanistica dell’area, non risultando la prova della esistenza dell’immobile al 1942, ritenendo provata l’avvenuta realizzazione prima del 1937, in base alla cartografia IGM, e comunque non consentendo lo strumento urbanistico interventi di sostituzione edilizia.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente gravame con due motivi di appello.
In particolare, con il primo motivo, è stata lamentata la “nullità/erroneità” della sentenza, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di profili di tardività della inibitoria della SCIA 65/2019, contestando la sussistenza delle carenze documentali e sostenendo l’omessa pronuncia rispetto alla avvenuta violazione del termine di trenta giorni. E’ stata quindi dedotta la completezza della documentazione, riscontrabile dai documenti allegati alla SCIA rispetto a quelli richiesti dall’art. 145 della legge regionale n. 65 del 2014, essendo presenti la “ verifica degli incrementi di SUL operati ai sensi del Piano casa, gli elaborati grafici attuali, di progetto e sovrapposto o, ancora, la documentazione fotografica ”, l’ulteriore documentazione di cui il Comune sosteneva la carenza; in ogni caso il Comune avrebbe dovuto procedere alla richiesta di integrazione, con omessa pronuncia del giudice di primo grado anche su tale profilo; peraltro la completezza della documentazione risulterebbe provata dalla circostanza che l’Amministrazione era stata in grado di valutare la SCIA.
Con il secondo motivo è stata lamentata la “nullità/erroneità” della sentenza, nella parte in cui ha escluso la riferibilità del manufatto in questione ad epoca successiva al 1942, sostenendo la compatibilità dell’intervento oggetto della SCIA con la disciplina urbanistica di riferimento. In particolare è stata contestata la interpretazione del Comune, seguita dal giudice di primo grado, circa la rilevanza dell’edificazione anteriore al 1942, ai fini dell’applicabilità della disciplina del piano casa; è stata altresì contestata la prova della avvenuta edificazione prima del 1937, deducendo che non sarebbe verificabile tramite la Cartografia IGM, che indica solo l’esistenza di una consistenza edilizia, ma non consente di accertare la situazione concreta dell’immobile prima nel 1937; in ogni caso l’immobile è stato successivamente modificato. E’ stata, quindi, dedotta la compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica, che consente la demolizione e ricostruzione, mentre i limiti di volume e superficie sarebbero superabili proprio per effetto dell’applicazione della normativa del Piano casa.
Si è costituito il Comune sostenendo, nella memoria, l’infondatezza dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La parte appellante ha presentato memoria insistendo nelle proprie tesi difensive.
Entrambe le parti hanno presentato memoria di replica, contestando le memorie avversarie e hanno altresì presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Con la prima parte del primo motivo di appello si ripropone la censura relativa alla tardività della inibitoria della SCIA.
La censura è infondata.
Dalla schermata, depositata dal Comune di Firenze nel giudizio di primo grado, relativa alla “ gestione pratiche urbanistiche ”, risulta l’avvenuta presentazione della SCIA il 29 dicembre 2018 e la sua registrazione il 3 gennaio 2019. L’ordinanza con cui è stata vietata l’esecuzione dei lavori è stata comunicata il 29 gennaio 2019.
L’art. 19 comma 1, ultimo periodo, della legge n. 241 del 1990 dispone che nei casi in cui è previsto l’utilizzo della modalità telematica, “ la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione ”.
Anche non volendo considerare la data di effettiva registrazione della pratica, il 3 gennaio 2019, dovuta all’accavallarsi di giorni festivi, in ogni caso, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall’art. 19 comma 6 bis della legge n. 241 del 1990 per la SCIA edilizia, si deve considerare che la SCIA è stata comunicata via PEC il 29 dicembre 2018, che cadeva di sabato, per cui il termine di trenta giorni non poteva che decorrere dalla effettiva ricezione da parte degli uffici il successivo lunedì, 31 dicembre, data rispetto alla quale l’ordinanza del 29 gennaio 2019 è comunque perfettamente tempestiva. Come è noto infatti il sabato è un giorno considerato “sostanzialmente” festivo, ai sensi degli articoli 155 c.p.c. e 52 del codice del processo amministrativo, ai fini della scadenza dei termini. La previsione dell’art. 19 comma 1 ultimo periodo, richiede che il termine di trenta giorni decorra dalla ricezione da parte dell’Amministrazione.
Ritiene, dunque, il Collegio che il termine non possa che iniziare a decorrere al momento dell’apertura della casella di posta elettronica certificata, che non può certamente avvenire nei giorni festivi o comunque quando gli uffici sono chiusi, né, nel caso di specie, in difetto di prova contraria, si può ritenere che il sabato l’ufficio fosse appositamente aperto al fine della protocollazione degli atti ricevuti per posta certificata.
In ogni caso, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale, ribadito di recente anche dalla Sezione, per cui la SCIA edilizia produce effetti solo in presenza della completezza della documentazione progettuale che consenta l'esatta identificazione dell'opera nelle sue caratteristiche concrete e, quindi, il controllo successivo di conformità (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2025, n. 3925), né rileva la circostanza che, nel caso di specie, la SCIA sia stata respinta anche per la non conformità urbanistica dell’intervento, trattandosi di un profilo motivazionale ulteriore, che non supera comunque l’incompletezza documentale, ai fini della corretta formazione della Segnalazione.
Nella seconda parte del primo motivo di appello è stata contestata la motivazione della sentenza di primo grado, relativamente alla incompletezza della SCIA. In particolare si è dedotta l’insussistenza delle carenze documentali, essendo stati presentati i documenti indicati come allegati alla SCIA; è stata poi riproposta la censura relativa al mancato esercizio del potere di integrazione documentale.
Con riguardo a tale ultimo profilo non può non osservarsi che il presente giudizio ha ad oggetto non solo l’ordinanza n. 65 del 29 gennaio 2019, ma anche il successivo provvedimento di conferma del 20 marzo 2019, emesso dal Comune proprio a seguito del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
La ordinanza n. 65 del 2019 ha, quindi, inibito l’intervento solo in via cautelare e preventiva, nelle more delle verifiche da effettuare a seguito del completamento della documentazione, come espressamente previsto dall’art. 145 commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 65 del 2014, in conformità alla previsione generale dell’art. 19 comma 3 della legge n. 241 del 1990, che attribuisce alle Amministrazioni il potere (dovere) di conformazione della SCIA.
Infatti, ai sensi del comma 6 dell’art. 145 della legge regionale, “ ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l'assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all'articolo 134, commi 2 e 2-ter ( SCIA alternativa al permesso di costruire), l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.
In base al comma 7, “ nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori”.
Il comma 8 dispone che “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 ( che prevede la richiesta allo Sportello unico per l’acquisizione degli assensi tramite la conferenza di servizi ), “qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l'incompletezza o l'inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l'interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo” .
Il Comune ha dunque provveduto ad assegnare il termine per l’integrazione documentale, proprio secondo quanto invocato dalla parte appellante, inibendo in via definitiva la SCIA, il 20 marzo 2019, solo a seguito del mancato riscontro, alla richiesta del 29 gennaio 2019.
Con riguardo alla completezza della SCIA, si deve poi osservare che la censura, nel ricorso di primo grado (come seconda parte del secondo motivo di ricorso), era stata formulata del tutto genericamente, indicando solo la avvenuta presentazione di documentazione completa, mentre solo in appello è stato dedotto che è stata presentata la specifica documentazione indicata negli allegati alla SCIA, con conseguente parziale inammissibilità del motivo.
In ogni caso il motivo è anche infondato, in quanto l’art. 145 comma 2 della legge regionale n. 65/2014 disciplina espressamente la documentazione da allegare alla SCIA, mentre l’art. 28 del Regolamento edilizio del Comune di Firenze prevede la “ documentazione minima di progetto ”.
In particolare, ai sensi dell’art. 145 comma2, “ la SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie alle norme relative all'efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione;
c) l'indicazione dell'impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell'articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 e dall'articolo 167, comma 1, ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
Il Comune ha basato il proprio provvedimento sulle seguenti carenze:
“ planimetria dell’area di proprietà, degli spazi pubblici in scala 1/200 con indicazione di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione quali indicazione delle distanze dai confini di proprietà ed altri edifici, collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, servitù pubbliche, alberature ed opere a verde, ecc., ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento Edilizio; verifica delle condizioni di applicabilità della L.R. 24/09, artt. 3, 4 e 5, con calcolo e dimostrazione della Superficie Utile Lorda, attuale e di progetto, come definita all'art. 2 comma 1 lett. b) della medesima norma; elaborati grafici rappresentativi di prospetti e sezioni nei tre stati, attuale di progetto e sovrapposto, ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento Edilizio; documentazione fotografica esaustiva; verifica della fattibilità idraulica ai sensi dell'art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, tenuto conto di quanto disposto dalla LR 41/18 sul rischio idraulico; elaborati che dimostrino la verifica del rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere”.
La parte ricorrente ha dedotto, in appello, di avere depositato gli atti indicati come allegati nella SCIA ovvero: “ elaborato grafici comprensivi dello stato di fatto, di progetto e comparativi, comprensivi della relazione descrittiva; documentazione fotografica dello stato di fatto; relazione geologica/ geotecnica; elaborato tecnico della copertura”.
Anche a ritenere che gli elaborati relativi al rispetto delle barriere architettoniche non rilevino ai fini della efficacia della SCIA, ai sensi dell’art. 145 della legge regionale n. 65/2014 (potendo essere presentati anche successivamente), e che le fotografie presentate fossero esaustive, mancavano comunque lo studio di fattibilità idraulica, di cui non è contestata la superfluità, ad esempio per la mancanza del vincolo idraulico; inoltre mancavano gli elaborati grafici rappresentativi di prospetti e sezioni nei tre stati, attuale di progetto e sovrapposto; nonché la planimetria dell’area di proprietà, degli spazi pubblici in scala 1/200 con indicazione di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione, quali indicazione delle distanze dai confini di proprietà ed altri edifici, collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, servitù pubbliche, alberature ed opere a verde, ecc., richiesti dall’art. 28.1 del Regolamento Edilizio.
Peraltro i provvedimenti sono basati anche sull’insuperabile contrasto con la normativa urbanistica da cui deriva l’inapplicabilità delle premialità del piano casa
Anche il secondo motivo di appello è, infatti, infondato, anche se presenta argomentazioni, che conducono ad una diversa motivazione della reiezione del ricorso di primo grado.
L’art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009 ha equiparato agli edifici abitativi “ gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo ”.
L’art. 3, comma 1, ha consentito “ interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi”.
Ai sensi del comma 3 “Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della L.R. n. 65/2014; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati”.
L’art. 4 ha consentito “ interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi ”. Ai sensi del comma 5, gli interventi sono “ consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l), della L.R. n. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f)”.
L’art. 134 lettera l) della legge regionale riguarda gli interventi di sostituzione edilizia, “ intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volumetria ”.
La lettera f) riguarda gli interventi di “ ristrutturazione urbanistica ”.
La lettera g) prevede “ addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente ”;
Nel caso di specie, le norme urbanistiche, pur con un ambiguo richiamo alla “nuova costruzione”, consentono solo interventi di ristrutturazione edilizia, anche tramite demolizione e ricostruzione, ma senza aumento di superficie e di volume.
Infatti, l’immobile di via del Barco, per cui è stata presentata la SCIA, è classificato dallo strumento urbanistico quale “ edificato recente, insediamento recente (Zona B )”, ai sensi dell’art. 13, comma 7, NTA del RU “ edifici o insiemi di edifici introdotti nel tessuto storico a partire dal secondo dopo-guerra”.
Il comma 7 definisce in particolare l’edificato recente “ quello che non presenta elementi o caratteri di interesse documentale ed è costituito da: - edifici o insiemi di edifici introdotti nel tessuto storico a partire dal secondo dopo-guerra; - edifici o insiemi di edifici che hanno comportato intasamento del tessuto storico (edificato recente - elementi incongrui); - tessuto di più recente formazione che forma l’insediamento urbano consolidato a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzato dal mix funzionale dove sono anche presenti insediamenti a carattere specializzato prevalentemente dedicati alle attività produttive, commerciali e direzionali; - edifici o insiemi di edifici sparsi nel territorio rurale che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale ”.
Ai sensi del comma 7.1 “ L’edificato recente è individuato per singolo edificio con apposita grafia nella tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 esclusivamente nei seguenti ambiti deliberazione 2018/C/00011 del 16.04.2018 insediativi (zona A): - nucleo storico; - tessuti compatti di formazione otto-novecentesca; - centri storici minori/borghi storici. Non viene individuato per singolo edificio quando: - è incluso nell’ambito dell’insediamento recente (Zona B)”.
Il comma 7.2 consente gli interventi di “ manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione previa demolizione, fermo restando che gli ampliamenti di VL e SUL fuori sagoma, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e gli interventi di nuova costruzione previa demolizione sono ammessi esclusivamente nelle particolari casistiche disciplinate nelle Parti 2, 4 e 5 delle presenti norme, nel rispetto delle relative condizioni e prescrizioni ”.
L’art. 68 del regolamento urbanistico, che disciplina la zona B, in cui è posto l’edificio in questione prevede: “ È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione di superfetazioni, senza recupero della relativa SUL. Per l'edificato recente non presente al 1942 è ammesso l'ampliamento per la realizzazione di servizi igienici dove deficitari e l'intervento di rialzamento del sottotetto, per le porzioni già costituenti SUL ai sensi della normativa vigente e per quanto strettamente necessario a renderlo abitabile. Per l’edificato recente sono inoltre ammessi interventi fino alla nuova costruzione previa demolizione senza obbligo di mantenimento della sagoma entro i limiti di VL e SUL”.
L’interpretazione resa dal Comune, rispetto all’edificato anteriore al 1942, è in contrasto con il dato letterale della disposizione, che consente espressamente per l’edificato recente (non individuato nel caso di specie, per singolo edificio, trattandosi di area classificata come “ insediamento recente ”,) interventi fino alla “ nuova costruzione ” previa demolizione, con rispetto del volume e della superficie. Il dato testuale della norma comporta, infatti, che l’“ edificato recente anteriore al 1942 ” rilevi in maniera differente solo ai fini degli ampliamenti “ per la realizzazione di servizi igienici deficitari e per il rialzamento del sottotetto, per le porzioni già costituenti SUL ai sensi della normativa vigente, per quanto strettamente necessario a renderlo abitabile ”.
Tale previsione consente eccezionalmente l’ampliamento di superfici (senza riutilizzo del preesistente), in quanto finalizzata al rispetto delle esigenze igienico sanitarie, giustificata proprio dalla risalenza dell’edificato. Per tutte le altre ipotesi di “edificato recente” (senza riferimento alla disciplina del singolo edificio) sono invece ammessi gli interventi “ fino alla nuova costruzione” solo previa demolizione (evidentemente al fine del riutilizzo delle cubature esistenti) senza obbligo di mantenimento della sagoma, ma entro i limiti di VL e SUL. Si tratta dunque di interventi - pur con l’equivoco riferimento alla “nuova costruzione” (da intendersi in senso più descrittivo che tecnico, nel senso di categoria edilizia) - di ristrutturazione edilizia, limitati al rispetto della superficie e della volumetria.
L’applicazione dell’art. 68 delle NTA non consentiva sotto tale profilo, nel caso di specie, l’applicazione della disciplina del Piano casa, in quanto ammessa, ai sensi della legge regionale toscana n. 24 del 2009, solo per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, da intendersi in base alla legge regionale n. 65 del 2014, come demolizione e ricostruzione con ampliamento.
Ne deriva, dunque, l’irrilevanza dell’accertamento in ordine alla edificazione anteriore al 1937 (prova peraltro non ritraibile dalla cartografia dell’IGM, che attesta solo l’avvenuta edificazione dell’area nel 1937), non essendo in questione l’applicazione della norma riferita all’edificato ante 1942.
Peraltro i provvedimenti impugnati in primo grado sono anche correttamente basati sulla non conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica dell’art. 68 delle NTA del RU, che non consente comunque demolizione e ricostruzioni con aumento di volumetria, impedendo pertanto l’applicazione delle premialità del piano casa.
Né il rispetto del limite di superficie e volume fissato dall’art. 68 era superabile - come sostenuto dall’appellante – in forza degli aumenti di volumetria consentiti dal piano casa, in quanto è la stessa legge regionale n. 24/2009, che rinvia, per l’individuazione del proprio ambito di applicazione, ai casi in cui siano consentititi determinati interventi (nel caso di specie non consentiti).
Neppure può condividersi quanto dedotto dalla parte appellante in relazione alla natura dell’intervento oggetto della SCIA, che costituirebbe una demolizione solo parziale con aumento di volumetria, direttamente consentita ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 24/2009.
Infatti, anche a prescindere dalla possibilità di qualificare come ampliamento (in base al Piano casa) un intervento che comporta anche demolizioni, anche gli interventi di ampliamento di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 24 del 2009, sono consentiti solo in caso di ammissibilità nella normativa urbanistica di interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, “ addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente”.
Tale ultima ipotesi non può comunque ritenersi corrispondente all’ampliamento consentito dall’art. 68 delle NTA del RU per l’edificato anteriore al 1942 - prescindendo allo stato dall’epoca di realizzazione dell’immobile- essendo tale ampliamento eccezionalmente previsto solo per specifiche esigenze di adeguamento igienico sanitario.
Non può dunque che richiamarsi la consolidata giurisprudenza per cui, in presenza di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di uno dei presupposti motivazionali dell’atto per sorreggere il provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 28 agosto 2024, n. 7289; Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480), con la conseguenza che l’erronea interpretazione dell’art. 68 delle NTA del RU, relativa alla disciplina applicabile all’ “edificato recente”, posta a base di uno solo dei presupposti motivazionali degli atti, non può condurre all’annullamento degli stessi.
L’appello è quindi infondato e deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado, anche se con parziale integrazione della motivazione.
In considerazione della particolarità delle questioni esaminate le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Cecilia TA, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia TA | AN EN |
IL SEGRETARIO