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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
UC FR, AT
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9072/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2497 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19099/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/008/SC/000002497/0/002 emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale III di Napoli, notificato in data 18 febbraio
2025, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro ed accessori liquidati in relazione alla sentenza n. 2497/2022 della Corte di Appello di Napoli per complessivi euro 5.918,00 , somma calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 3% prevista dall'art. 8 comma 1, lettera b) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 sul valore imponibile pari al decisum dell'atto giudiziario recante condanna al pagamento di somme per un capitale di euro 155.317,02 oltre interessi calcolati come in motivazione dal 1.1.2004 al 6.6.2022 per euro 41.956,46 per un imponibile complessivo di euro 197.273,48.
Evidenziava che, come si evince dalla sentenza, in quella sede il ricorrente giudizio la Ricorrente_1 (ora Ricorrente_1), Società_2 S.p.A. e Società_1 di Ricorrente_1 c., chiedendo tra l'altro che la prima fosse condannata "al pagamento della rivalutazione del capitale garantito con aliquota di retrocessione dell'80% del rendimento Fondicoll a partire del giorno 1/1/2004 sino alla data di effettivo soddisfo, il tutto quantificato, al 31/12/2011, nell'importo di
€ 51.545,90", ovvero, in subordine, "al pagamento del capitale garantito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno 1/1/2004 all'effettivo soddisfo" .
Con la sentenza n. 2497/2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'atto di appello, condannava la Ricorrente_1 S.p.A. a corrispondere al Sig. Nominativo_1 l'importo di euro 155.317,02, oltre interessi, a titolo di capitale derivante da un contratto assicurativo di capitalizzazione stipulato il 1° giugno 1997, escludendo il riconoscimento della richiesta rivalutazione.
Deduceva che benché dalla motivazione della sentenza si evincesse chiaramente che la condanna al pagamento di somme in favore del Nominativo_1 si riferiva ad una polizza assicurativa di capitalizzazione, con l'impugnato avviso l'Ufficio richiedeva il pagamento dell'imposta di registro, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla somma oggetto della condanna, ex art. 8, lett. b), della Tariffa Parte Prima allegata al DPR
131/1986, laddove la società invocando il principio di alternatività Iva-registro, sottolineava come le somme per cui era stata emessa condanna erano da classificare come Iva esenti, in quanto riferibili a provvigioni assicurative, pertanto da tassare con imposta di registro in misura fissa.
Concludeva nei seguenti termini: "accertare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'avviso di liquidazione opposto, dichiarandone l'annullamento, per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 8 Nota II) della Tariffa, Parte I), del D.P.R. n. 131/1986; in subordine, accertare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'avviso di liquidazione opposto, dichiarandone l'annullamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986; dichiarare conseguentemente non dovuta la somma versata in corso di causa (doc. n. 11), disponendo il rimborso della maggior imposta versata dalla ricorrente unicamente per non incorrere in più gravose azioni di recupero forzoso da parte dell'Agente della Riscossione, oltre interessi maturati e maturandi".
Costituendosi l'Ufficio argomentava in ordine alla correttezza del proprio operato, nell'avere applicato l'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986, non essendovi stata una traslazione di ricchezza o una dazione di denaro, ma la condanna al pagamento di una somma stabilita quale restituzione di provvigioni indebitamente trattenute, per cui l'imposizione non poteva che essere proporzionale atteso che la soprarichiamata norma impone la tassazione con imposta di registro proporzionale al 3% per “Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
D'altraparte, sottolinea l'ufficio, la stessa nota II al citato art. 8 prevede l'operatività del principio di alternatività
Iva-registro solo con riferimento a “pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Iva”, laddove nel caso di specie i convenuti erano obbligati alla restituzione di somme illegittimamente trattenute, cioè senza alcun titolo, pertanto, le stesse erano fuori campo Iva e quindi anche dal meccanismo di cui alla citata nota.
A ciò era da aggiungere, sempre a dire dell'ufficio, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità tutti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria i quali recano la condanna al pagamento di una somma di denaro ssarebbero soggetti all'imposta proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della prima parte della tariffa allegata al Dpr 131/1986, quindi ai fini della tassazione del registro, la lettera b) sopra citata, interesserebbe tutti quei provvedimenti che, genericamente, dispongono trasferimenti di ricchezza di ogni tipo.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che nel regime di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 Tur, ai fini dell'inapplicabilità dell'imposta di registro, è sufficiente verificare se la fattispecie rientri in campo IVA, irrilevante la sussistenza in concreto di un'ipotesi di esenzione dal pagamento della stessa (come accade per le banche e le compagnie assicurative che pur essendo in campo IVA godono del privilegio dell'esenzione).
La questione da risolvere è allora quella del corretto inquadramento della fattispecie portata all'esame della
Corte d'appello di Napoli e definita con la sentenza n. 2497/2022, onde stabilire se si trattasse di operazione in campo IVA, a prescindere dall'operatività del regime di esenzione.
Va a tal fine preliminarmente chiarito che è irrilevante che nel caso di specie il trasferimento di somme sia oggetto di una sentenza di condanna, atteso che al fine di stabilire l'ascrivibilità o meno al campo IVA dell'operazione si deve comunque guardare alla natura del credito originario.
Ed invero, a voler sostenere in senso contrario che la natura dei contratti di prestazioni di servizi in campo
IVA ed esenti (assicurativi o finanziari che dir si voglia) costituisca nel caso di specie solo un mero presupposto dell'inadempimento contrattuale posto a sostegno della domanda giudiziale del Sig. Nominativo_1 e della conseguente condanna al pagamento di somme, si perverrebbe alla sostanziale disapplicazione della nota
II dell'art. 8 della Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986 in quanto qualunque sentenza di condanna al pagamento di crediti in campo IVA (anche se esenti) derivanti da contratti rimasti inadempiuti – dal ché la necessità di agire in giudizio - sarebbe da tassare con aliquota proporzionale.
Ciò posto, osserva allora il Collegio come, alla luce di una attenta analisi della sentenza n. 2497/2022 della
Corte d'Appello di Napoli, emerge che l'Società_1 era in quella sede condannata al pagamento di una somma di danaro a titolo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di capitalizzazione del 1° giugno 1997 (cfr. anche il dispositivo della sentenza).
Ciò si evince da plurimi passaggi della sentenza. In particolare, a pag. 12 della pronuncia, si legge "il contratto per cui è causa prevedeva l'immediata corresponsione ad opera del contraente Nominativo_1 di un premio unico lordo di 400 milioni di lire (390 milioni 193 mila 902 lire al netto di diritti e imposte) e l'assunzione da parte della Società_3 s.p.a., ora Società_1 s.p.a., dell'obbligo di restituire alla prevista scadenza (5 anni dalla stipula, con possibilità di successivi rinnovi taciti della durata di un ulteriore quinquennio) l'intero capitale versato, annualmente rivalutato nella misura prestabilita (ovvero in modo da riconoscere al contraente un'aliquota di retrocessione pari all'80% del rendimento certificato nell'anno per la Gestione
Speciale ”Fondicoll“.
Inoltre, a pag. 19 della stessa sentenza si legge “in base all'allegato prospetto riepilogativo trasmesso dalla
Direzione Generale della Società_3 s.n.c. nel settembre 2003, specificamente inerente al contratto in questione, l'importo spettante al Nominativo_1 a titolo di ammontava a 245.317,02 euro;
-avendo l'appellante, per sua esplicita ammissione, già ricevuto dalla Società_4 s.n.c. pagamenti parziali per un importo complessivo di 90 mila euro, il residuo credito a lui spettante risulta pari a 155.317,02 euro”.
Infine, nel dispositivo, la Corte d'appello condannava l'odierna ricorrente “a pagare al Nominativo_1 , in adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di capitalizzazione del 1° giugno 1997, la somma di
155.317,02 euro, oltre agli interessi legali dal 1° gennaio 2004 sino al soddisfo”.
Tale il tenore della pronuncia di appello sulla cui base è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro, osserva allora il Collegio come, sia che si qualifichi il sottostante contratto di capitalizzazione come avente natura finanziaria – come fa la Corte d'appello – che come avente natura assicurativa – come mostra di fare la parte ricorrente -, non vi è dubbio che trattasi di un'operazione rientrante in campo IVA, ancorché in regime di esenzione in ragione di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 633/72.
Ne discende l'applicabilità della disciplina dettata dalla nota II dell'art. 8, Parte I, della Tariffa allegata al D.
P.R. n. 131/1986, la quale stabilisce che gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
Tale ultima norma prevede che “si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto ... quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”, articolo quest'ultimo che richiama alla lett. c) le operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.
Tale impostazione appare, d'altraparte, coerente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15263 del
17.2.2021, che ha affermato il principio secondo cui "la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Società_5 allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R.
n. 131 del 1986, art. 40".
Il ricorso va in conclusione accolto con accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato che per l'effetto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1400,00 in favore di parte ricorrente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
UC FR, AT
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9072/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2497 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19099/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/008/SC/000002497/0/002 emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale III di Napoli, notificato in data 18 febbraio
2025, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro ed accessori liquidati in relazione alla sentenza n. 2497/2022 della Corte di Appello di Napoli per complessivi euro 5.918,00 , somma calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 3% prevista dall'art. 8 comma 1, lettera b) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 sul valore imponibile pari al decisum dell'atto giudiziario recante condanna al pagamento di somme per un capitale di euro 155.317,02 oltre interessi calcolati come in motivazione dal 1.1.2004 al 6.6.2022 per euro 41.956,46 per un imponibile complessivo di euro 197.273,48.
Evidenziava che, come si evince dalla sentenza, in quella sede il ricorrente giudizio la Ricorrente_1 (ora Ricorrente_1), Società_2 S.p.A. e Società_1 di Ricorrente_1 c., chiedendo tra l'altro che la prima fosse condannata "al pagamento della rivalutazione del capitale garantito con aliquota di retrocessione dell'80% del rendimento Fondicoll a partire del giorno 1/1/2004 sino alla data di effettivo soddisfo, il tutto quantificato, al 31/12/2011, nell'importo di
€ 51.545,90", ovvero, in subordine, "al pagamento del capitale garantito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno 1/1/2004 all'effettivo soddisfo" .
Con la sentenza n. 2497/2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'atto di appello, condannava la Ricorrente_1 S.p.A. a corrispondere al Sig. Nominativo_1 l'importo di euro 155.317,02, oltre interessi, a titolo di capitale derivante da un contratto assicurativo di capitalizzazione stipulato il 1° giugno 1997, escludendo il riconoscimento della richiesta rivalutazione.
Deduceva che benché dalla motivazione della sentenza si evincesse chiaramente che la condanna al pagamento di somme in favore del Nominativo_1 si riferiva ad una polizza assicurativa di capitalizzazione, con l'impugnato avviso l'Ufficio richiedeva il pagamento dell'imposta di registro, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla somma oggetto della condanna, ex art. 8, lett. b), della Tariffa Parte Prima allegata al DPR
131/1986, laddove la società invocando il principio di alternatività Iva-registro, sottolineava come le somme per cui era stata emessa condanna erano da classificare come Iva esenti, in quanto riferibili a provvigioni assicurative, pertanto da tassare con imposta di registro in misura fissa.
Concludeva nei seguenti termini: "accertare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'avviso di liquidazione opposto, dichiarandone l'annullamento, per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 8 Nota II) della Tariffa, Parte I), del D.P.R. n. 131/1986; in subordine, accertare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'avviso di liquidazione opposto, dichiarandone l'annullamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986; dichiarare conseguentemente non dovuta la somma versata in corso di causa (doc. n. 11), disponendo il rimborso della maggior imposta versata dalla ricorrente unicamente per non incorrere in più gravose azioni di recupero forzoso da parte dell'Agente della Riscossione, oltre interessi maturati e maturandi".
Costituendosi l'Ufficio argomentava in ordine alla correttezza del proprio operato, nell'avere applicato l'art. 8, lett. b), della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986, non essendovi stata una traslazione di ricchezza o una dazione di denaro, ma la condanna al pagamento di una somma stabilita quale restituzione di provvigioni indebitamente trattenute, per cui l'imposizione non poteva che essere proporzionale atteso che la soprarichiamata norma impone la tassazione con imposta di registro proporzionale al 3% per “Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
D'altraparte, sottolinea l'ufficio, la stessa nota II al citato art. 8 prevede l'operatività del principio di alternatività
Iva-registro solo con riferimento a “pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Iva”, laddove nel caso di specie i convenuti erano obbligati alla restituzione di somme illegittimamente trattenute, cioè senza alcun titolo, pertanto, le stesse erano fuori campo Iva e quindi anche dal meccanismo di cui alla citata nota.
A ciò era da aggiungere, sempre a dire dell'ufficio, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità tutti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria i quali recano la condanna al pagamento di una somma di denaro ssarebbero soggetti all'imposta proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della prima parte della tariffa allegata al Dpr 131/1986, quindi ai fini della tassazione del registro, la lettera b) sopra citata, interesserebbe tutti quei provvedimenti che, genericamente, dispongono trasferimenti di ricchezza di ogni tipo.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che nel regime di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 Tur, ai fini dell'inapplicabilità dell'imposta di registro, è sufficiente verificare se la fattispecie rientri in campo IVA, irrilevante la sussistenza in concreto di un'ipotesi di esenzione dal pagamento della stessa (come accade per le banche e le compagnie assicurative che pur essendo in campo IVA godono del privilegio dell'esenzione).
La questione da risolvere è allora quella del corretto inquadramento della fattispecie portata all'esame della
Corte d'appello di Napoli e definita con la sentenza n. 2497/2022, onde stabilire se si trattasse di operazione in campo IVA, a prescindere dall'operatività del regime di esenzione.
Va a tal fine preliminarmente chiarito che è irrilevante che nel caso di specie il trasferimento di somme sia oggetto di una sentenza di condanna, atteso che al fine di stabilire l'ascrivibilità o meno al campo IVA dell'operazione si deve comunque guardare alla natura del credito originario.
Ed invero, a voler sostenere in senso contrario che la natura dei contratti di prestazioni di servizi in campo
IVA ed esenti (assicurativi o finanziari che dir si voglia) costituisca nel caso di specie solo un mero presupposto dell'inadempimento contrattuale posto a sostegno della domanda giudiziale del Sig. Nominativo_1 e della conseguente condanna al pagamento di somme, si perverrebbe alla sostanziale disapplicazione della nota
II dell'art. 8 della Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986 in quanto qualunque sentenza di condanna al pagamento di crediti in campo IVA (anche se esenti) derivanti da contratti rimasti inadempiuti – dal ché la necessità di agire in giudizio - sarebbe da tassare con aliquota proporzionale.
Ciò posto, osserva allora il Collegio come, alla luce di una attenta analisi della sentenza n. 2497/2022 della
Corte d'Appello di Napoli, emerge che l'Società_1 era in quella sede condannata al pagamento di una somma di danaro a titolo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di capitalizzazione del 1° giugno 1997 (cfr. anche il dispositivo della sentenza).
Ciò si evince da plurimi passaggi della sentenza. In particolare, a pag. 12 della pronuncia, si legge "il contratto per cui è causa prevedeva l'immediata corresponsione ad opera del contraente Nominativo_1 di un premio unico lordo di 400 milioni di lire (390 milioni 193 mila 902 lire al netto di diritti e imposte) e l'assunzione da parte della Società_3 s.p.a., ora Società_1 s.p.a., dell'obbligo di restituire alla prevista scadenza (5 anni dalla stipula, con possibilità di successivi rinnovi taciti della durata di un ulteriore quinquennio) l'intero capitale versato, annualmente rivalutato nella misura prestabilita (ovvero in modo da riconoscere al contraente un'aliquota di retrocessione pari all'80% del rendimento certificato nell'anno per la Gestione
Speciale ”Fondicoll“.
Inoltre, a pag. 19 della stessa sentenza si legge “in base all'allegato prospetto riepilogativo trasmesso dalla
Direzione Generale della Società_3 s.n.c. nel settembre 2003, specificamente inerente al contratto in questione, l'importo spettante al Nominativo_1 a titolo di ammontava a 245.317,02 euro;
-avendo l'appellante, per sua esplicita ammissione, già ricevuto dalla Società_4 s.n.c. pagamenti parziali per un importo complessivo di 90 mila euro, il residuo credito a lui spettante risulta pari a 155.317,02 euro”.
Infine, nel dispositivo, la Corte d'appello condannava l'odierna ricorrente “a pagare al Nominativo_1 , in adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di capitalizzazione del 1° giugno 1997, la somma di
155.317,02 euro, oltre agli interessi legali dal 1° gennaio 2004 sino al soddisfo”.
Tale il tenore della pronuncia di appello sulla cui base è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro, osserva allora il Collegio come, sia che si qualifichi il sottostante contratto di capitalizzazione come avente natura finanziaria – come fa la Corte d'appello – che come avente natura assicurativa – come mostra di fare la parte ricorrente -, non vi è dubbio che trattasi di un'operazione rientrante in campo IVA, ancorché in regime di esenzione in ragione di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 633/72.
Ne discende l'applicabilità della disciplina dettata dalla nota II dell'art. 8, Parte I, della Tariffa allegata al D.
P.R. n. 131/1986, la quale stabilisce che gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
Tale ultima norma prevede che “si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto ... quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”, articolo quest'ultimo che richiama alla lett. c) le operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.
Tale impostazione appare, d'altraparte, coerente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15263 del
17.2.2021, che ha affermato il principio secondo cui "la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Società_5 allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R.
n. 131 del 1986, art. 40".
Il ricorso va in conclusione accolto con accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato che per l'effetto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1400,00 in favore di parte ricorrente.