Sentenza 9 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9437 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09437/2025REG.PROV.COLL.
N. 05040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2024, proposto da RA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 334/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. CC PI.
Nessuno è presente, come da verbale quanto all'istanza congiunta di passaggio della causa in decisione.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il diniego adottato dal Comune appellato di Santa Margherita Ligure (n. P.E.23-657 del 16 ottobre 2023) dell’istanza del permesso di costruire presentato in data 3 agosto 2023 dall’odierno appellante.
In particolare, l’intervento, oggetto dell’istanza, prevedeva, ai sensi della l.r. 3 novembre 2009, n. 49, la demolizione integrale di un edificio residenziale (ubicata in zona D2) e la conseguente ricostruzione di una sola sua porzione su un’area in zona c.d. P.B.S., secondo il vigente P.R.G., senza comportare alcun aumento volumetrico.
A tal proposito, occorre compiere una breve premessa in fatto:
- con atto del 13 settembre 2023, il Comune comunicava i motivi ostativi all’approvazione del progetto, considerando la necessità di una variante al P.R.G. in quanto, relativamente alla zona P.B.S., l’art. 51 delle NTA del P.R.G. non consente nuove costruzioni;
- con memoria del 21 settembre 2023, l’odierno appellante ha rappresentato che, a suo avviso, non fosse necessaria alcuna variante al P.R.G. di approvazione regionale;
- con il provvedimento qui impugnato n. P.E.23-657 del 16 ottobre 2023, il Comune di Santa Margherita Ligure definitivamente respingeva l’istanza di permesso di costruire, posto che l’intervento in esame era da ritenersi come nuova costruzione, inammissibile nella zona urbanistica P.B.S., in quanto satura e, pertanto, non idonea all’atterraggio della volumetria ricavata dalla precedente demolizione.
2. Avverso il richiamato provvedimento, l’odierno appellante proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, articolando un unico motivo di censura.
Sostanzialmente, il ricorrente riteneva che, nel caso degli interventi di delocalizzazione al di fuori del sito, l’art. 6, comma 4 della l.r. n. 49/2009 escludesse la necessità di una previa variante al P.R.G. per tutti quegli edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ex art. 2, comma 1, lett . c), n. 2 della stessa legge. Pertanto era sufficiente ammettere, da parte del Comune, gli interventi di demo-ricostruzione fuori sito, considerandoli come interventi di ristrutturazione edilizia, secondo quanto definito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001.
In sede di giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Santa Margherita Ligure, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito dello stesso; secondo il Comune odierno appellato, l’intervento sarebbe stato assentibile solo previa approvazione di variante urbanistica al P.R.G.; variante che, secondo il Comune appellato, era di fatto impossibile, stante l’insussistenza di un interesse pubblico che avrebbe giustificato la modifica allo strumento urbanistico.
La ritenuta inammissibilità scaturiva dalla mancata impugnazione di un parere vincolante emesso dal Comune, ex art. 35, comma 3 della l.r. n. 16/2008, nel quale detto ente qualificava l’intervento in esame come nuova costruzione.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con sentenza n. 334 del 9 maggio 2024, ha rigettato il ricorso in quanto infondato.
3.1 Anzitutto, il Giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di inammissibilità.
A tal riguardo il Tar ha ritenuto che, nonostante il tenore letterale poco chiaro della norma di cui all’art. 35, comma 3, della l.r. n. 16/2008, la richiamata disposizione era da intendersi nel senso che la preventiva valutazione positiva di ammissibilità avrebbe vincolato il S.U.E. al successivo rilascio del titolo edilizio solo se il progetto poi effettivamente presentato sarebbe stato conforme a quello ritenuto ammissibile. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto dirimente il rilievo che il parere di cui all’art. 35 della l.r. n. 16/2009 concerneva un progetto complessivo diverso da quello oggetto dell’impugnazione di cui è causa.
Ne è derivato che la richiamata valutazione preventiva di inammissibilità non costituisce un arresto procedimentale immediatamente incidente sulla sfera giuridica del destinatario, atteso che non ha espletato alcun effetto preclusivo nei confronti del procedimento volto al conseguimento del titolo edilizio.
3.2 Nel merito, il Giudice di primo grado ha ritenuto non fondata la doglianza formulata dal ricorrente.
Infatti, secondo quanto statuito dal TAR Liguria, l’intera controversia concerne la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 4, della l.r. n. 49/2009 e della sua relativa eccezione (di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2).
Ribadita la natura eccezionale della legge regionale sul piano casa, il Tar ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale, il quale interpreta restrittivamente la suddetta normativa, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ.; al riguardo ha rilevato quanto segue:
- la l.r. 28 giugno 2017, n. 15, a decorrere dal 30 giugno 2017, di modifica all’art. 14 della l.r. n. 16/2008, ha qualificato come nuova costruzione gli interventi di sostituzione edilizia consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria; detti interventi (art 14, comma 2- bis ) c onsistono “nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici”;
- non richiedono la variante “gli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2)” ( ossia quelli che “ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria”) per cui si può operare “in deroga”, ossia ex art 6 l.r. 49/2009, laddove l’incremento volumetrico ammesso dal PUC per gli interventi di sostituzione edilizia sia inferiore al 35 per cento consentito dalla l.r. sul piano casa;
- conseguentemente affinché non si applichi l’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici, gli incrementi volumetrici, ordinariamente concessi, non devono eccedere il 20% ma in via straordinaria, con la l.r. n. 49/2009 sul piano casa, tale incremento non deve superare il 35%;
- l’ eccezionale disposizione derogatoria di cui all’art. 6, comma 4, della l.r. n. 49/2009 - che fa espresso riferimento alla “delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito” - implica, ai fini della esclusione della variante che il decollo dei volumi da demolire ed il loro atterraggio avvengano nell’ambito della medesima zona territoriale omogenea; ciò in quanto è ammessa la ricostruzione dell’edificio su di un altro appezzamento di terreno posto ad una distanza “superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio” (sulla base della nozione di sito ex art. 2 lett. f - bis L.R. n. 49/2009), ma non in una distinta zona territoriale omogenea, che è un concetto “di diritto “diverso;
- la demolizione e ricostruzione “fuori sito”, ex art. 6, comma 4 l.r. n. 49/2009, in una zona territoriale non omogenea rispetto a quella di decollo, postula il venir meno di qualsiasi rapporto con il precedente edificio, anche sotto il profilo della zonizzazione di cui all’art. 2, D.M. 1444/1968; pertanto, l’intervento di nuova costruzione sconta la relativa disciplina urbanistica in punto di densità edilizia della zona di atterraggio.
3.3 Tracciate le suddette coordinate normative, il TAR ha quindi affermato che, la ricostruzione dell’immobile da demolire (in zona omogenea D2) in zona P.B.S. (“satura”) incontra il divieto imposto dall’art. 51 della NTA del P.R.G. di Santa Margherita Ligure, il quale non consente nuove costruzioni. Ciò perché aumenterebbe il carico urbanistico della zona territoriale omogenea di atterraggio in maniera non consentita dalla pertinente disciplina urbanistica richiedendosi l’approvazione di una variante al P.R.G; variante necessaria a prescindere dall’assenza in concreto di un incremento volumetrico (unico parametro derogabile fino al 35% negli interventi di sostituzione edilizia), in quanto il progettato intervento, predicando comunque l’insediamento del 100% dei volumi demoliti in altra zona urbanistica, non rispetterebbe il limite inderogabile di densità edilizia per la zona territoriale omogenea PBS, stabilita dal P.R.G. di Santa Margherita Ligure, ex art. 7 del D.M. n. 1444/1968.
3.3 Quanto poi alla censura per cui ove il Comune avesse ritenuto necessaria una variante, avrebbe dovuto rimettere la questione all'organo collegiale competente in luogo di rigettare l’istanza, il giudice di primo grado ha respinto detto motivo in quanto l’approvazione di una variante sconta anche il versamento, oltre al contributo ordinario di costruzione, di un contributo che l’odierno appellante non ha considerato né liquidato all’atto della presentazione dell’istanza.
4. Avverso la sentenza del TAR Liguria il Sig. RA CO propone appello, articolando due motivi di ricorso:
- “ Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, L.R. ligure n. 49/2009 e s.m.i. in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 6, comma 3, della medesima L.R. n. 49/2009. Illogicità della motivazione ”;
- “ Violazione dell'art. 6 L.R. n. 49/2009 sotto altro profilo e degli artt. 5 e 13 D.P.R. n. 380/2001. Illogicità della motivazione ”.
4.1 In particolare, in ordine al primo motivo di appello, l’odierno appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe individuato una nuova disciplina relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici che hanno bisogno di riqualificazione a destinazione residenziale.
L’ appellante articola un serie di censure sulla decisione rilevando che:
- l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 49/2009 dispone che "Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia…”; in base all’art 6, comma 3, della richiamata legge sarebbero inderogabili solo le distanze minime tra costruzioni e la dotazione minima di posti auto pertinenziali” mentre per la ricostruzione in esame sarebbe ammissibile essendo prevista oltre 50 metri e in una diversa zona urbanistica;
- l’approvazione del progetto in questione non richiederebbe alcuna variante del P.R.G., in quanto, all’interno della zona P.B.S., sarebbe consentita la ristrutturazione edilizia con aumenti di volume fino al 10% e comunque non più di 50 metri cubi per ogni edificio;
- la zona P.B.S. in esame sarebbe indicata come satura non perché sia esaurito l’indice di edificabilità, ma per ragioni ambientali;
- non emergerebbe la motivazione per cui la delocalizzazione fuori sito dovrebbe avvenire nell'ambito della medesima zona urbanistica.
4.2 Con il secondo motivo di gravame, l’odierno appellante formula una censura relativamente alla parte in cui il Giudice di primo grado ha statuito sulla possibilità per il Comune di adottare una variante urbanistica al P.R.G.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il TAR avrebbe errato nella parte in cui non ha considerato la violazione, commessa dall’ente comunale, della legge sul procedimento amministrativo, in quanto quest’ultimo ha onerato l’odierno appellante di proporre istanza alla Regione al fine di approvare una variante urbanistica.
5. Il ricorso è infondato
Al riguardo occorre premettere :
-l’immobile in questione da realizzare è sito in PBS, ossia “Zone di completamento” (PB; art. 51 n.t.a ), S- sature (come dimostrato dall’appellato Comune che richiama in sede di memoria depositata agli atti di causa il 24 luglio 2025, a riprova, il successivo art. 54, allorché si parla della “zona PBS (satura) di S. Siro”; dato incontestato dall’appellante;
-il richiamato art 51 n.t.a, rubricato “Zone di completamento PB” dispone quanto segue:
4: (numerazione ora inserita): Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a mezzo di autorizzazione, di ristrutturazione edilizia a mezzo di concessione, come definiti nell’art. 13 delle presenti norme.
5: Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se estesi ad un intero edificio, possono prevedere un incremento volumetrico fino al 10% del volume preesistente in connessione con il miglioramento e/o adeguamento igienico e funzionale delle unità abitative.
…12: Si definiscono zone “PBS” le zone “PB”, che, per le loro caratteristiche urbanistiche ed ambientali, non sono suscettibili di accogliere ulteriori incrementi di capacità insediativa. Su tali aree è pertanto preclusa ogni nuova edificazione, ad esclusione degli ampliamenti per motivi igienico - funzionali.
Ne consegue che nella zona di atterraggio, ossia quella dove si deve realizzare l’edificio in questione, trattandosi di zona PBS satura, è esclusa ogni nuova edificazione, ad esclusione degli ampliamenti per motivi igienico - funzionali.
I commi richiamati fanno pertanto riferimento, da una parte, ad una serie di interventi ammissibili (commi 4 e 5) per le zone PB e, dall’altro, al divieto di ogni nuova edificazione per le zone PBS; dovendo dare una lettura unitaria si deve ritenere che nel momento in cui si fa riferimento per le zone PBS al divieto di ogni nuova edificazione (comma 12) si ammettono comunque - a contrario - solo gli interventi di cui ai commi 4 e 5 al fine di ammettere solo ampliamenti per motivi igienico - funzionali.
Sotto questo profilo quindi le n.t.a intendono mantenere per le zone sature (PBS) lo status quo ante ad eccezione degli ampliamenti igienico funzionali che comunque potranno avvenire nel limite del 10%.
5.1 Sempre in ordine alla qualifica di zona satura va considerata anche l’irrilevanza di quanto prospettato dall’appellante circa il motivo di detta qualificazione, ossia se per motivi edilizi o per le caratteristiche urbanistiche ed ambientali e quindi se detta qualificazione trovi supporto in verifiche del Comune appellato. Detta questione appare ultronea atteso che quello che rileva è il regime adottato - divieto nuova edificazione e ampliamenti solo per motivi igienico-funzionali - indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto alla disciplina restrittiva.
Né convince quanto prospettato in sede di memoria di replica dell’appellante, depositata agli atti di causa il 4 settembre 2025; in tale sede l’appellante sostiene che la qualificazione come " sature " delle zone PBS è bensì una legittima scelta urbanistica operata, a suo tempo, dal pianificatore locale la quale, tuttavia, nulla dice della densità fondiaria o territoriale delle zone PBS né comporta che eventuali nuove costruzioni producano il supero delle densità che il D.M. 2 aprile 1968 fissa per le zone B; anche su questo ragionamento prevale il dato letterale dell’art 51 n.t.a. che ammette nelle zone sature solo ampliamenti per motivi igienici e vieta ogni nuova edificazione.
Analogamente non rileva quanto prospettato dall’appellante per cui nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrerebbe la demolizione-ricostruzione degli edifici, senza alcuna necessità di applicare retroattivamente l'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. Edilizia; il tema in questione non è tanto il concetto di ristrutturazione ma se, come nel caso specifico, il volume demolito possa essere utilizzato in una zona non omogenea senza la necessità di variante.
5.2 Queste coordinate interpretative vanno quindi calate nel tessuto della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49, sul piano casa.
A tal riguardo la questione principale è se nella fattispecie sia applicabile l’art 6, comma 4 il quale dispone:
4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 1-bis che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui ai commi 1 e 1-bis.
A sua volta l’art. 2, comma 1, lettera c ), n. 2 dispone:
2) ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria;
Sulla scorta di quanto si è sopra evidenziato, nella zona PBS è preclusa la nuova edificazione mentre è ammesso solo l’ampliamento per motivi igienico-funzionale; quindi sotto questo profilo è carente l’elemento costitutivo circa la praticabilità dell’eccezione alla regola, ossia la possibilità di procedere senza variante.
Non va infatti trascurato che la legge sul piano casa ha sicuramente la capacità di incidere, rectius di superare, quanto dispone la regolamentazione locale per il tramite anche delle n.t.a e delle previsione in esse contenute; la ratio dell’intesa sul piano casa conclusa in Conferenza unificata in data 1° aprile 2019 e fonte delle leggi regionali di attuazione, era quella di riattivare il mercato immobiliare in una contingenza economica sfavorevole ed a tal fine attribuiva ad una intesa tra Stato regioni ed enti locali la capacità di prevedere un sistema di regole - da declinare mediante la legge regionale - per snellire il settore dell’edilizia che notoriamente è quello che fa da volano alla ripresa economica.
Nell’esercizio della propria potestà legislativa comunque competeva alla Regione l’individuazione della modalità attuative trattandosi di materia di esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio; nel caso specifico la legge regionale ha posto un filtro alla demolizione e ricostruzione ritenendo legittimo che possa avvenire fuori sito ma che ove non sia previsto nel sito di atterraggio, vada legittimata da una procedura di variante approvata dalla Regione medesima.
In tal caso la variante avrà ad oggetto i parametri diversi dagli indici volumetrici che rimangono insuperabili ma potrà, come nel caso in ispecie, incidere sui limiti di edificazione previsti dalle n.t.a.
Ne consegue che la delocalizzazione può avvenire fuori sito ma previa variante come già da questa sezione rilevato (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3970 del 19 maggio 2022); detta decisione si riferiva all’ipotesi in cui l'atterraggio dei volumi edilizi in aree non omogenee non potrebbe avvenire secondo lo strumento urbanistico vigente, come è nella fattispecie in esame, in base a quanto dispone il richiamato art 51 n.t.a, comma 12, che prevede solo gli ampliamenti nelle zone PBS per motivi igienici.
5.3 Come poi evidenziato dal Comune appellato, la stessa legge regionale ha previsto un ulteriore filtro che è quello cui fa riferimento l’art. 6, comma 2, l.49/2009 che dispone:
2. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 1-bis possono avvenire nel sito, come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera f-bis), ovvero in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.
Ciò testimonia, ad avviso del Collegio, che la legge regionale, nel fare riferimento all’idoneità delle aree di atterraggio, ha comunque individuato l’esigenza di salvaguardia delle specificità territoriali, il cui arbitro non può che essere l’ente locale.
Questi quindi appaiono i limiti entro i quali va letta la capacità della legge regionale di operare “in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti” ex art. 1 l.r. 49/2009
6. La questione qui prospettata va vista anche sotto un diverso profilo, pervenendo alla medesima soluzione di rigetto.
Difatti quanto alla nozione di ristrutturazione occorre tenere presente quanto dispone l’art 13 delle n.t.a:
Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
..3. Demolizione integrale con ricostruzione
Si tratta della sostituzione integrale dell’edificio esistente con un altro identico al precedente del quale sia documentata la consistenza planivolumetrica e la relativa funzione.
Già dalla definizione delle disposizioni locali emerge come sia necessario un rapporto di continuazione tra l’edificio demolito e quello da ricostruire; ossia non è possibile ipotizzare, come riterrebbe l’appellante che l’edifico ricostruito abbia sede in zona diversa da quella in luogo del quale è sorto.
A favore del collegamento peraltro la giurisprudenza è concorde rilevando come la ricostruzione presuppone il collegamento e la connessione con l’edificio demolito (Consiglio di Stato, sez.IV, n. 4854 del 4 giugno 2025) E ‘importante rilevare come già la giurisprudenza ha ritenuto che la categoria della demolizione e ricostruzione (ampliata dalle modifiche operate all’art. 3 d.lgs.27 dicembre 2002, n. 301) in quanto non ha più il limite della “fedele ricostruzione”, ma richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi ( cfr. Consiglio di Stato, sezione VII, n. 10307 del 23 dicembre 2024) .
Quindi la ristrutturazione edilizia, più precisamente, sussiste "solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent.,14 marzo 2022, n. 1761 che richiama Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2021, n. 423).
Né può darsi peso in questa lettura alla possibilità di modifica del sedime cui fa riferimento l’art. 3, lett. d), d.P.R.380/2001; nel caso in questione si cambia il sito oltre i 50 mt ( cfr. art. 2 lett. f ) l.r.49/2009) e si cambia la zona da artigianale di espansione a PBS.
Sulla base anche di queste coordinate la soluzione cui si perviene è di rigetto dell’appello; nel caso specifico non può aversi riferimento ad una ristrutturazione quanto piuttosto ad una nuova costruzione come già rilevato dal provvedimento impugnato.
7. Quanto al secondo motivo anche questo è infondato.
Come già rilevato dal giudice di primo grado pur a fronte della comunicazione dei motivi ostativi, il ricorrente ha addotto la superfluità della variante (doc. 9 delle produzioni 31 ottobre 2023 di parte appellante), ed ha invitato il Comune ad approvare il progetto; ne consegue che la pretesa ora avanzata in sede giurisdizionale appare in contrasto con il comportamento adottato in sede di procedimento amministrativo e pertanto è da respingere.
In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso è da respingere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Santa Margherita Ligure, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi €. 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
CC PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PI | ZO NE |
IL SEGRETARIO