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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4184/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230013597951501 TARI 2014
- ATTO n. 3714 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Sessa Aurunca e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 028
2023 00135979 51 501, riferita a TARI annualità 2014 di euro 1.509,88, notificata a mezzo posta in data 02/07/2025 in qualità di erede del defunto padre Ricorrente_1 Giuseppe, venuto a mancare in data 03/02/2014.
Al riguardo fa presente di non aver ricevuto la notifica di alcun atto presupposto né tantomeno dell'atto 3714 emesso dal Comune di Sessa Aurunca in data 21/11/2019.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto del provvedimento impugnato e comunque la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Sessa Aurunca, regolarmente costituiti in giudizio hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 16 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento 3714 anno 2014 è stato regolarmente notificato in data 5 dicembre 2019 agli eredi di Ricorrente_1 presso l'indirizzo del de cuius in Indirizzo_1, ai sensi dell' art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia il credito preteso risulta irrimediabilmente prescritto, ai sensi dell'art 2948, n.4, del codice civile alla data di notifica del provvedimento impugnato, il cui ruolo era stato consegnato in data 10 maggio 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4184/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230013597951501 TARI 2014
- ATTO n. 3714 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Sessa Aurunca e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 028
2023 00135979 51 501, riferita a TARI annualità 2014 di euro 1.509,88, notificata a mezzo posta in data 02/07/2025 in qualità di erede del defunto padre Ricorrente_1 Giuseppe, venuto a mancare in data 03/02/2014.
Al riguardo fa presente di non aver ricevuto la notifica di alcun atto presupposto né tantomeno dell'atto 3714 emesso dal Comune di Sessa Aurunca in data 21/11/2019.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto del provvedimento impugnato e comunque la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Sessa Aurunca, regolarmente costituiti in giudizio hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 16 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento 3714 anno 2014 è stato regolarmente notificato in data 5 dicembre 2019 agli eredi di Ricorrente_1 presso l'indirizzo del de cuius in Indirizzo_1, ai sensi dell' art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia il credito preteso risulta irrimediabilmente prescritto, ai sensi dell'art 2948, n.4, del codice civile alla data di notifica del provvedimento impugnato, il cui ruolo era stato consegnato in data 10 maggio 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC EN