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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, così composto:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dr.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2239 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 30.09.2025 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA) alla Via Lago Patria 146 presso lo studio dell'avv. Elena Buonocore che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Via Santa Lucia, 36 presso lo studio dell'avv. Guido Filoso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti chiedevano al Giudice la decisione della causa in conformità agli accordi raggiunti dalle parti nella medesima udienza.
Il PM in data 9.10.2025 con il proprio visto esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. 2239/2025
Con ricorso depositato il 12.03.2025 la ricorrente, , premesso di aver avuto una Parte_1 relazione con il resistente dalla quale erano nate due figlie (nata a [...] Controparte_1 Per_1
Per_ il 21.05.2018) e (nata a [...] il [...]), regolarmente riconosciute da entrambi genitori, chiedeva all'autorità giudiziaria di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dettagliatamente indicato in ricorso.
In data 20.03.2025 il Pm con il proprio visto nulla opponeva.
In data 24.09.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente chiedendo all'autorità giudiziaria di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni espressamente indicate.
All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla genitorialità della prole che veniva riportato a verbale e confermato dalle parti in udienza;
Il Giudice delegato dunque, in via provvisoria ed urgente, statuiva in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in udienza e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 9.10.2025, con il proprio visto, esprimeva parere favorevole.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti all'udienza del 30.09.2025 hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni relative alla genitorialità della prole: Per_
“ 1. Le parti concordano l'affido condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione preferenziale delle figlie presso il domicilio della madre;
2. le figlie vedranno e staranno con il padre per due weekend alternati dal sabato alle ore 16:30 alle ore 20:00 della domenica;
un giorno infrasettimanale, preferibilmente nella giornata del martedì dalle ore 19:00 con pernotto presso il padre ed accompagnamento a sua cura delle minori a scuola il giorno seguente;
per il periodo natalizio alternativamente dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dalle ore 16:30 del venerdì Santo alle ore 20:00 del
Lunedì in Albis;
nel periodo estivo per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la sig.ra entro il trenta maggio di ogni anno;
compleanni ed onomastici delle minori Parte_1 verranno trascorsi in via alternata con i genitori;
il giorno del compleanno ed onomastico della madre così come la festa della mamma le minori saranno con la madre;
il giorno del compleanno ed onomastico del padre così come la festa del papà le minori saranno con il papà;
3. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ed Parte_1 il sig. si impegna a dare il relativo consenso nelle opportune sedi;
CP_1
4. il sig. verserà entro il 15 di ogni mese alla sig.ra euro 400,00 a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento delle figlie, tale assegno verrà rivalutato annualmente in via automatica a
2 R.G. 2239/2025
mezzo indici ISTAT;
il pagamento avverrà a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato alla beneficiaria e già conosciuto dal sig. CP_1
5: le spese straordinarie relative alle figlie verranno sostenute al 50 % dai genitori e saranno regolamentate sulla scorta del protocollo d'intesa siglato presso l'intestato Tribunale da intendere quale parte integrante del presente accordo”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore delle figlie, appaiono conformi all'interesse delle minori, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da ( c.f. Parte_1
) e ( c.f. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_3
( nata a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...])
[...] Persona_4 come riportato in parte motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, così composto:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dr.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2239 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 30.09.2025 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA) alla Via Lago Patria 146 presso lo studio dell'avv. Elena Buonocore che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Via Santa Lucia, 36 presso lo studio dell'avv. Guido Filoso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti chiedevano al Giudice la decisione della causa in conformità agli accordi raggiunti dalle parti nella medesima udienza.
Il PM in data 9.10.2025 con il proprio visto esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. 2239/2025
Con ricorso depositato il 12.03.2025 la ricorrente, , premesso di aver avuto una Parte_1 relazione con il resistente dalla quale erano nate due figlie (nata a [...] Controparte_1 Per_1
Per_ il 21.05.2018) e (nata a [...] il [...]), regolarmente riconosciute da entrambi genitori, chiedeva all'autorità giudiziaria di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dettagliatamente indicato in ricorso.
In data 20.03.2025 il Pm con il proprio visto nulla opponeva.
In data 24.09.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente chiedendo all'autorità giudiziaria di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni espressamente indicate.
All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla genitorialità della prole che veniva riportato a verbale e confermato dalle parti in udienza;
Il Giudice delegato dunque, in via provvisoria ed urgente, statuiva in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in udienza e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 9.10.2025, con il proprio visto, esprimeva parere favorevole.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti all'udienza del 30.09.2025 hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni relative alla genitorialità della prole: Per_
“ 1. Le parti concordano l'affido condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione preferenziale delle figlie presso il domicilio della madre;
2. le figlie vedranno e staranno con il padre per due weekend alternati dal sabato alle ore 16:30 alle ore 20:00 della domenica;
un giorno infrasettimanale, preferibilmente nella giornata del martedì dalle ore 19:00 con pernotto presso il padre ed accompagnamento a sua cura delle minori a scuola il giorno seguente;
per il periodo natalizio alternativamente dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dalle ore 16:30 del venerdì Santo alle ore 20:00 del
Lunedì in Albis;
nel periodo estivo per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la sig.ra entro il trenta maggio di ogni anno;
compleanni ed onomastici delle minori Parte_1 verranno trascorsi in via alternata con i genitori;
il giorno del compleanno ed onomastico della madre così come la festa della mamma le minori saranno con la madre;
il giorno del compleanno ed onomastico del padre così come la festa del papà le minori saranno con il papà;
3. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ed Parte_1 il sig. si impegna a dare il relativo consenso nelle opportune sedi;
CP_1
4. il sig. verserà entro il 15 di ogni mese alla sig.ra euro 400,00 a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento delle figlie, tale assegno verrà rivalutato annualmente in via automatica a
2 R.G. 2239/2025
mezzo indici ISTAT;
il pagamento avverrà a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato alla beneficiaria e già conosciuto dal sig. CP_1
5: le spese straordinarie relative alle figlie verranno sostenute al 50 % dai genitori e saranno regolamentate sulla scorta del protocollo d'intesa siglato presso l'intestato Tribunale da intendere quale parte integrante del presente accordo”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore delle figlie, appaiono conformi all'interesse delle minori, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da ( c.f. Parte_1
) e ( c.f. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_3
( nata a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...])
[...] Persona_4 come riportato in parte motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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