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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12088/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12088/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 [...]
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10/06/25 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv.MAZZULLO SEBASTIANO Parte_1
Per e l'avv CP_1 Parte_3 Parte_2
PALAZZO GIOVANNI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12088/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MAZZULLO SEBASTIANO ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
, (C.F.: ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_4
difesi dell'avv. PALAZZO GIOVANNI ed C.F._5
elettivamente domiciliati in CORSO DELLE PROVINCE 154 CATANIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
sostenendo che:
- Con contratto del 29.08.19, regolarmente registrato, aveva concesso in locazione al sig. l'immobile sito in Controparte_2
Mascalucia, Via Italo Svevo 15, al NCEU di Mascalucia fg. 5 part. 250 sub 7, per un canone mensile di € 600,00.
- A garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto si costituiva fideiussore solidale la sig.ra . Parte_2
- Nel dicembre 2021 le parti risolvevano consensualmente il contratto ma, malgrado i ripetuti solleciti, il conduttore rilasciava l'immobile solo il
21.05.22, restando debitore, in solido col fideiussore, di € 3.600,00 a titolo di indennità di occupazione, maturata dal dicembre 2021 al maggio
2022, e di € 2.240,00 per danni all'immobile, come da perizia giurata che depositava, oltre che di € 600,00 per il tempo necessario ai lavori di ripristino.
- La mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata comparizione del , presente solo a mezzo del difensore, e della CP_1 Pt_2
totalmente assente.
Chiedeva
- Dichiararsi dovuta la somma di € 3.600,00 per indennità di occupazione dal dicembre 2021 al maggio 2022;
- Condannare in solido i convenuti al pagamento della somma;
pagina 3 di 9 - Previa declaratoria di responsabilità del conduttore per i danni all'immobile, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in € 2.240,00 (oltre iva);
- Condannare i convenuti al risarcimento del danno per il canone dovuto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, nella misura di € 600,00
o in quella diversa ritenuta equa.
Spese e compensi.
_____________________
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e Controparte_2
, contestando totalmente quanto dedotto eccepito e richiesto Parte_2
dall'attore.
In via preliminare dichiaravano di aver già dato la propria disponibilità al pagamento dell'indennità per il ritardo con cui l'immobile era stato rilasciato, proponendo il pagamento di € 2400,00 a cui aggiungere € 1200,00 del deposito cauzionale già detenuto dal . Parte_1
Malgrado l'accordo raggiunto il avviava la presente azione della quale Parte_1
non faceva menzione alcuna del deposito cauzionale e chiedeva il risarcimento per danni che, alla riconsegna, non venivano segnalati nel verbale di rilascio.
I danni di cui faceva menzione l'attore riguardavano infiltrazioni provenienti da una perdita nell'appartamento sovrastante, più volte denunciati al proprietario che non vi aveva posto rimedio, mentre il materiale di risulta presente nel giardinetto si trovava già lì all'epoca della stipula del contratto.
pagina 4 di 9 Chiedevano
- Ridurre la pretesa creditoria di parte attrice concedendo la compensazione con il deposito cauzionale versato;
- Dichiarare infondata, o comunque, eccessiva la richiesta risarcitoria;
- Rigettare la richiesta di risarcimento per il presunto danno e per il mancato guadagno patito per il tempo necessario ai lavori.
Vittoria di spese.
_________________
Alla prima udienza l'attore contestava tutte le avverse difese mentre i convenuti ribadivano di essere creditori del deposito cauzionale e si dicevano pronti a versare la somma di € 2.400 che ritenevano dovuta. Entrambe le parti chiedevano i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Concessi i termini, all'esito veniva disposta la CTU, depositata la quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto si dirà.
“Il conduttore in mora nel restituire la cosa è, perciò stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi
- in caso di applicabilità della l. 27 luglio 1978 n. 392 - il canone legalmente dovuto. Ne consegue che egli ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore,
pagina 5 di 9 quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema di prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale.” Cassazione civile , sez. III , 19/06/2002 , n. 8913
Poiché la somma stabilita per la locazione era di € 600,00 mensili, quanto dovuto dal conduttore per i canoni da dicembre 2021 a maggio 2022, periodo durante il quale egli ha incontestatamente detenuto l'alloggio, dopo aver dato disdetta del contratto, ammonta ad € 3.600,00 che il conduttore è tenuto a corrispondere, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Quanto ai danni all'immobile lamentati, la CTU ha acclarato l'infondatezza delle difese di parte convenuta per quanto concerne le giustificazioni fornite in ordine alle ragioni dell'ammaloramento del vano camera da letto. Quanto alle condizioni esterne dell'immobile, l'incuria del giardino è evidente nelle foto allegate da parte attrice e la circostanza che i materiali di risulta fossero già presenti nel giardino confligge inequivocabilmente con il “buono stato di manutenzione” inserito nel contratto, risultando non credibile.
I danni, come accertati dal CTU, ammontano ad € 2821,92, valutazione superiore alla richiesta di € 2.240,00 che va, quindi, accolta interamente. Non si fa luogo alla liquidazione dell'IVA perché non risultano depositate fatture dalle quali possa evincersi il suo pagamento.
pagina 6 di 9 Sulla richiesta di pagamento di una mensilità del canone per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, poiché il CTU ha stimato il tempo per il ripristino in 5 gg, appare equo liquidare a questo titolo la somma di € 100,00.
Infine il conduttore ha sostenuto di aver diritto alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, somma che il locatore, che non ha riferito nulla in citazione a riguardo né nelle note ex art. 183 VI c. N° 1 c.p.c., sostiene nelle note N° 2 essere stata imputata ai canoni di locazione di ottobre e novembre 2021. A riguardo si ritiene che il deposito cauzionale non possa essere imputato a canoni scaduti e non pagati e, qualora ciò venga fatto, se ne deve dare espressa menzione. La tardività della contestazione rende la difesa non accoglibile. “Il locatore ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali già al termine della locazione, non appena l'immobile locato sia stato rilasciato;
di conseguenza se il locatore trattiene la somma a deposito cauzionale anche dopo il rilascio dell'immobile senza proporre esplicita domanda per l'attribuzione della stessa a copertura di specifici danni subìti, il conduttore può esigerne la restituzione.” Tribunale , SS , sez. I , 06/07/2023 , n. 912 Pertanto deve ritenersi che la somma non sia stata effettivamente restituita. Poiché la stessa è prevista a copertura dei danni che l'inquilino provochi all'immobile, dalla somma di € 2.340 (2.240,00+ € 100,00), sopra liquidata, va detratto l'importo di € 1.200,00, detenuto dall'attore a titolo di deposito cauzionale.
Poiché la sig.ra ha prestato fideiussione per le Parte_2
obbligazioni tutte nascenti da contratto di locazione, la stessa deve considerarsi responsabile in solido con il conduttore per quanto da questi dovuto.
pagina 7 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di €
1.000,00 per compensi (somma ridotta per la parziale soccombenza) a favore dell'attore.
Gravano a totale carico dei convenuti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il Sig. ha detenuto Controparte_2
l'immobile, dopo la scadenza del contratto, per ulteriori 6 mesi, dal dicembre 2021 al maggio 2022;
2) Conseguentemente condanna e Controparte_2 Parte_2
in qualità di fideiussore, in solido, al pagamento della
[...]
somma di € 3.600,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) Dichiara i convenuti responsabili in solido per i danni arrecati all'immobile, quantificati nella misura di € 2.240,00 per i danni materiali e di € 100,00 per l'occupazione dell'immobile nel tempo necessario al loro ripristino;
4) Dichiara l'attore tenuto alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00.
5) Condanna, conseguentemente, i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.140,00 (detratto il deposito cauzionale)
pagina 8 di 9 a titolo di risarcimento del danno cagionato, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
6) Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore dell'attore, determinate in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed al pagamento delle spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 10/06/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 9 di 9
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12088/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 [...]
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10/06/25 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv.MAZZULLO SEBASTIANO Parte_1
Per e l'avv CP_1 Parte_3 Parte_2
PALAZZO GIOVANNI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12088/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MAZZULLO SEBASTIANO ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
, (C.F.: ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_4
difesi dell'avv. PALAZZO GIOVANNI ed C.F._5
elettivamente domiciliati in CORSO DELLE PROVINCE 154 CATANIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
sostenendo che:
- Con contratto del 29.08.19, regolarmente registrato, aveva concesso in locazione al sig. l'immobile sito in Controparte_2
Mascalucia, Via Italo Svevo 15, al NCEU di Mascalucia fg. 5 part. 250 sub 7, per un canone mensile di € 600,00.
- A garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto si costituiva fideiussore solidale la sig.ra . Parte_2
- Nel dicembre 2021 le parti risolvevano consensualmente il contratto ma, malgrado i ripetuti solleciti, il conduttore rilasciava l'immobile solo il
21.05.22, restando debitore, in solido col fideiussore, di € 3.600,00 a titolo di indennità di occupazione, maturata dal dicembre 2021 al maggio
2022, e di € 2.240,00 per danni all'immobile, come da perizia giurata che depositava, oltre che di € 600,00 per il tempo necessario ai lavori di ripristino.
- La mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata comparizione del , presente solo a mezzo del difensore, e della CP_1 Pt_2
totalmente assente.
Chiedeva
- Dichiararsi dovuta la somma di € 3.600,00 per indennità di occupazione dal dicembre 2021 al maggio 2022;
- Condannare in solido i convenuti al pagamento della somma;
pagina 3 di 9 - Previa declaratoria di responsabilità del conduttore per i danni all'immobile, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in € 2.240,00 (oltre iva);
- Condannare i convenuti al risarcimento del danno per il canone dovuto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, nella misura di € 600,00
o in quella diversa ritenuta equa.
Spese e compensi.
_____________________
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e Controparte_2
, contestando totalmente quanto dedotto eccepito e richiesto Parte_2
dall'attore.
In via preliminare dichiaravano di aver già dato la propria disponibilità al pagamento dell'indennità per il ritardo con cui l'immobile era stato rilasciato, proponendo il pagamento di € 2400,00 a cui aggiungere € 1200,00 del deposito cauzionale già detenuto dal . Parte_1
Malgrado l'accordo raggiunto il avviava la presente azione della quale Parte_1
non faceva menzione alcuna del deposito cauzionale e chiedeva il risarcimento per danni che, alla riconsegna, non venivano segnalati nel verbale di rilascio.
I danni di cui faceva menzione l'attore riguardavano infiltrazioni provenienti da una perdita nell'appartamento sovrastante, più volte denunciati al proprietario che non vi aveva posto rimedio, mentre il materiale di risulta presente nel giardinetto si trovava già lì all'epoca della stipula del contratto.
pagina 4 di 9 Chiedevano
- Ridurre la pretesa creditoria di parte attrice concedendo la compensazione con il deposito cauzionale versato;
- Dichiarare infondata, o comunque, eccessiva la richiesta risarcitoria;
- Rigettare la richiesta di risarcimento per il presunto danno e per il mancato guadagno patito per il tempo necessario ai lavori.
Vittoria di spese.
_________________
Alla prima udienza l'attore contestava tutte le avverse difese mentre i convenuti ribadivano di essere creditori del deposito cauzionale e si dicevano pronti a versare la somma di € 2.400 che ritenevano dovuta. Entrambe le parti chiedevano i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Concessi i termini, all'esito veniva disposta la CTU, depositata la quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto si dirà.
“Il conduttore in mora nel restituire la cosa è, perciò stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi
- in caso di applicabilità della l. 27 luglio 1978 n. 392 - il canone legalmente dovuto. Ne consegue che egli ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore,
pagina 5 di 9 quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema di prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale.” Cassazione civile , sez. III , 19/06/2002 , n. 8913
Poiché la somma stabilita per la locazione era di € 600,00 mensili, quanto dovuto dal conduttore per i canoni da dicembre 2021 a maggio 2022, periodo durante il quale egli ha incontestatamente detenuto l'alloggio, dopo aver dato disdetta del contratto, ammonta ad € 3.600,00 che il conduttore è tenuto a corrispondere, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Quanto ai danni all'immobile lamentati, la CTU ha acclarato l'infondatezza delle difese di parte convenuta per quanto concerne le giustificazioni fornite in ordine alle ragioni dell'ammaloramento del vano camera da letto. Quanto alle condizioni esterne dell'immobile, l'incuria del giardino è evidente nelle foto allegate da parte attrice e la circostanza che i materiali di risulta fossero già presenti nel giardino confligge inequivocabilmente con il “buono stato di manutenzione” inserito nel contratto, risultando non credibile.
I danni, come accertati dal CTU, ammontano ad € 2821,92, valutazione superiore alla richiesta di € 2.240,00 che va, quindi, accolta interamente. Non si fa luogo alla liquidazione dell'IVA perché non risultano depositate fatture dalle quali possa evincersi il suo pagamento.
pagina 6 di 9 Sulla richiesta di pagamento di una mensilità del canone per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, poiché il CTU ha stimato il tempo per il ripristino in 5 gg, appare equo liquidare a questo titolo la somma di € 100,00.
Infine il conduttore ha sostenuto di aver diritto alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, somma che il locatore, che non ha riferito nulla in citazione a riguardo né nelle note ex art. 183 VI c. N° 1 c.p.c., sostiene nelle note N° 2 essere stata imputata ai canoni di locazione di ottobre e novembre 2021. A riguardo si ritiene che il deposito cauzionale non possa essere imputato a canoni scaduti e non pagati e, qualora ciò venga fatto, se ne deve dare espressa menzione. La tardività della contestazione rende la difesa non accoglibile. “Il locatore ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali già al termine della locazione, non appena l'immobile locato sia stato rilasciato;
di conseguenza se il locatore trattiene la somma a deposito cauzionale anche dopo il rilascio dell'immobile senza proporre esplicita domanda per l'attribuzione della stessa a copertura di specifici danni subìti, il conduttore può esigerne la restituzione.” Tribunale , SS , sez. I , 06/07/2023 , n. 912 Pertanto deve ritenersi che la somma non sia stata effettivamente restituita. Poiché la stessa è prevista a copertura dei danni che l'inquilino provochi all'immobile, dalla somma di € 2.340 (2.240,00+ € 100,00), sopra liquidata, va detratto l'importo di € 1.200,00, detenuto dall'attore a titolo di deposito cauzionale.
Poiché la sig.ra ha prestato fideiussione per le Parte_2
obbligazioni tutte nascenti da contratto di locazione, la stessa deve considerarsi responsabile in solido con il conduttore per quanto da questi dovuto.
pagina 7 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di €
1.000,00 per compensi (somma ridotta per la parziale soccombenza) a favore dell'attore.
Gravano a totale carico dei convenuti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il Sig. ha detenuto Controparte_2
l'immobile, dopo la scadenza del contratto, per ulteriori 6 mesi, dal dicembre 2021 al maggio 2022;
2) Conseguentemente condanna e Controparte_2 Parte_2
in qualità di fideiussore, in solido, al pagamento della
[...]
somma di € 3.600,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) Dichiara i convenuti responsabili in solido per i danni arrecati all'immobile, quantificati nella misura di € 2.240,00 per i danni materiali e di € 100,00 per l'occupazione dell'immobile nel tempo necessario al loro ripristino;
4) Dichiara l'attore tenuto alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00.
5) Condanna, conseguentemente, i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.140,00 (detratto il deposito cauzionale)
pagina 8 di 9 a titolo di risarcimento del danno cagionato, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
6) Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore dell'attore, determinate in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed al pagamento delle spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 10/06/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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