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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via Siciliani n. 1 presso lo studio dell'avv. Valente Arturo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 16.06.2023;
attore
E
(cod. fisc. ), nata a Praia a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 190 presso lo studio dell'avv.
Muscatello Marianna, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.09.2023; convenuta
Oggetto: modifica delle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 16.06.2023, ha rilevato di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con in costanza della quale è nata il [...] una CP_1 figlia di nome , regolarmente riconosciuta;
cessata tale relazione sentimentale, nel PE novembre 2015, con decreto emesso il 20.05.2016, il Tribunale di Paola, definendo il procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 79/2016, ha ratificato l'accordo raggiunto tra le parti in
1 ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (accordo, in particolare, prevedente l'affidamento condiviso di quest'ultima ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre dal lunedì al venerdì e presso di lui dal venerdì pomeriggio al lunedì, nonché l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento della minore con il versamento di una somma mensile di euro 150,00); tuttavia, non essendosi la madre attenuta alle disposizioni concordate (avendogli impedito di incontrare la figlia, ingenerando nella stessa un atteggiamento di assoluto rifiuto verso la figura paterna), con ricorso del 28.06.2016, ha adito nuovamente il Tribunale di Paola, instaurando il procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 376/2016; tale ultimo procedimento è stato definito con il decreto n.
1703/2019 del 13.12.2019, con cui è stato, tra l'altro, disposto: “INCARICA il Servizio sociale di Diamante di avviare interventi di sostegno alla genitorialità e interventi di mediazione tra i genitori ( e;
INCARICA Il Servizio NPI di Scalea di Parte_1 CP_1 promuovere tutti i percorsi utili a tutela della minore;
INCARICA il Servizio Persona_2
Sociale di Diamante di avviare un programma di incontri tra la minore ed il padre PE
che, con ogni opportuna cautela e gradualità, conduca al ripristino delle Parte_1 visite secondo quanto concordato dalle parti nel procedimento N. 79/2016 ovvero ad una diversa articolazione concordata del regime di visita del genitore non collocatario”; nondimeno, ha continuato a non vedere la figlia , non essendosi la madre in alcun modo PE adoperata per adempiere spontaneamente a dette statuizioni giudiziali, né avendo i Servizi indicati nel predetto decreto posto in essere le attività dovute per garantire gli incontri padre/figlia; quindi, ha adito il Giudice tutelare presso il Tribunale di Paola con l'instaurazione del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 249/2021, chiedendo, in particolare, di vigilare sul corretto rispetto del decreto n. 1703/2019 ed adottare tutti gli opportuni provvedimenti per tutelare il diritto della minore a conservare un significativo rapporto affettivo con il padre e viceversa;
in ogni caso, tale ultimo procedimento è stata dichiarato estinto all'udienza del
15.11.2022, avendo rinunciato, alla luce del netto rifiuto manifestato dalla figlia minore ad avere rapporti con lui e nel superiore interesse della stessa, alle richieste inizialmente formulate.
Quindi, sperando che fosse arrivato il momento per rivedere e modificare le condizioni riguardanti il diritto di visita della figlia minore, così da poter riallacciare e mantenere i rapporti con la stessa (non avendo mai smesso di interessarsi a lei), ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia modificare il decreto n. 1703/2019 emanato dal Tribunale
Ordinario di Paola nel proc. R.G. n. 376/2016/VG nel senso di, una volta sentita la minore e la madre della minore, adottare tutti i provvedimenti opportuni e convenienti al fine di tutelare il diritto della minore a conservare un significativo rapporto affettivo con padre, e viceversa incaricando nuovi servizi sociali e/o personale diverso da coloro che sono già stati incaricati e hanno sentito la minore, al solo scopo che gli stessi adottino tutti gli accorgimenti necessari e possibili, anche consultandosi con professionisti esterni ai servizi sociali e/o al Servizio di
2 Neuropschiatria Infantile , al fine di ottenere incontri graduali padre-figlia finalizzati al riavvicinamento degli stessi”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 22.06.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
5.09.2023. La stessa, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato, con riguardo all'adempimento delle condizioni di affido della figlia minore concordate e recepite nel decreto emesso dal Tribunale di Paola in data 20.05.2016 all'esito del procedimento iscritto al R.G.V.G.
n. 79/2016, che non si è mai sottratta all'osservanza di tali disposizioni, né, tantomeno, ha mai impedito al padre di incontrare , pur avendo assistito ad un progressivo rifiuto di PE quest'ultima ad incontrare la figura paterna e trascorrere del tempo in sua compagnia (reazione, probabilmente, indotta da traumi subiti a causa di comportamenti tenuti dal padre, consistiti, tra l'altro, nell'allontanamento e nell'impossibilità di vedere la madre per oltre un mese, avendola arbitrariamente trattenuta presso la sua abitazione); si è sempre disinteressato Parte_1 dei bisogni della figlia, venendo meno ai propri doveri di genitore dal punto di vista sia materiale (non avendo mai contribuito al mantenimento della minore, anche dopo l'accordo raggiunto in ordine al versamento della somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie), che morale (essendosi limitato a proporre azioni giudiziarie, senza mai realmente intervenire nella vita della figlia); inoltre, a dispetto di quanto ex adverso dedotto, gli organi coinvolti dal Tribunale di Paola con il decreto emesso in data 13.12.20219 si sono debitamente attivati, come da relazioni depositate in atti (avendo l'assistente sociale del Consultorio
Familiare di Diamante provveduto, su delega del Comune, ad incontrare sia lei, che la minore, relazionando sulle attività svolte, nonché il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Scalea organizzato un ciclo di incontri di con la psicologa per sollecitare un suo PE riavvicinamento alla figura paterna); tuttavia, all'esito di tutti i percorsi intrapresi nell'interesse della minore è stato inevitabile il riconoscimento del rifiuto della stessa, ormai tredicenne, di incontrare il padre, come da lei ribadito anche durante il suo ascolto da parte del Giudice tutelare nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 249/2021 (come da verbale prodotto in atti).
Quindi, a fronte della necessità di tenere in debito conto la volontà manifestata dalla minore
(tanto più in considerazione della sua capacità di discernimento per l'età anagrafica raggiunta) e della prevalenza, nell'ottica del bilanciamento degli interessi coinvolti, del diritto alla salute psicofisica della stessa minore (da tutelare primariamente, anche al costo di sacrificare il diritto alla bigenitorialità), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in CP_1 via principale e nel merito, rigettare la domanda del sig. perchè inamissibile Parte_1
e infondata per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto;
– in via riconvenzionale, modificare il decreto n. 490/2016 emesso dal Tribunale di Paola in data 11.05.2016 dispositivo dell'affidamento della minore , stabilendo l'affidamento esclusivo della minore Persona_2 alla madre con la quale convive stabilmente e facoltà del padre di incontrarla, CP_1
3 nel rispetto della volontà della minore, con le modalità che questo Tribunale giudicherà più idonee a tutelare il superiore interesse della stessa;
– in via ulteriormente riconvenzionale, condannare il sig. al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, Parte_1 in favore della minore e della di lei madre per il costante e Persona_2 CP_1 reiterato inadempimento delle condizioni di affidamento della minore in punto di mantenimento della stessa per come stabilito dal decreto n. 490/2016; – il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In corso di causa, sentite le parti, è stata ascoltata la minore ed escussa la teste Persona_2
; quindi, disposta l'acquisizione di relazioni del Consultorio Familiare di Diamante Testimone_1
e del Servizio di NPI di Scalea, è stata fissata l'udienza del 14.04.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito di scritti conclusionali. Sostituita l'anzidetta udienza fissata in data
14.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
pertanto, con ordinanza del 5.05.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Considerate le questioni oggetto del contendere, in primo luogo, non può che prendersi atto di quanto emerso dall'ascolto della minore (nata il [...]). Invero, quest'ultima, PE manifestando, in modo chiaro e fermo, la volontà di non avere, al momento, alcun tipo di rapporto con il padre, ha dichiarato: “non vedo AP da circa due anni e non lo sento dal 2016; con lui non ho nessun rapporto e non voglio averne perché si è comportato male con me e con mia madre;
quest'ultima non ha mai ostacolato il rapporto con mio padre, ma io non lo voglio vedere e non voglio avere con lui nessun tipo di rapporto, anche se lui cambiasse;
sin da piccola non ha mai preso parte alla mia vita e ora sto bene così; tutto questo è successo perché
i miei genitori non andavano d'accordo e ciò dipendeva principalmente dal comportamento di mio padre nei confronti prima di mia madre e poi miei;
non sono disposta a dare una seconda possibilità a mio padre a causa dei suoi gravi sbagli” (cfr. verbale dell'udienza del 5.02.2024).
Dichiarazioni che, oltre ad essere in linea con quanto riportato nelle relazioni trasmesse il
24.04.2024 e il 2.07.2024 dal Consultorio Familiare di Diamante e dal Servizio di NPI di
Scalea, riecheggiano quanto già affermato dalla medesima minore all'udienza del 28.09.2022 dinanzi al Giudice tutelare nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 249/2021, come da verbale prodotto dalla convenuta (procedimento che, infatti, è stato dichiarato estinto con ordinanza del
15.11.2022, depositata in atti, avendo l'odierno attore rinunciato, alla luce di quanto dichiarato dalla figlia minore durante il suo ascolto, alle richieste formulate nel relativo ricorso introduttivo e, quindi, all'adozione di provvedimenti coercitivi per salvaguardare l'interesse della medesima minore). Parimenti, deve tenersi conto di quanto riferito, all'udienza del 15.04.2024, dalla teste
, psicologa che ha in cura la minore . In particolare, la stessa ha dichiarato: Testimone_1 PE
4 “sono la psicologa di da ottobre 2022, l'ultima volta che l'ho vista risale a Persona_3 qualche mese fa;
non vuole avere nessun tipo di rapporto, anche telefonico, con il padre Per_3
e, conoscendo la sua situazione, ritengo che, al momento, nell'interesse della minore e del recupero del rapporto padre-figlia, non debba essere forzata, dovendo, piuttosto, essere rispettata la sua volontà (in quanto consapevole); la madre non ha mai assunto, in mia presenza, un atteggiamento oppositivo rispetto al rapporto della minore con la figura paterna;
naturalmente non escludo la ripresa di detto rapporto, ma con il tempo;
al momento, manca la volontà di , anche se le condizioni ci sono (i soggetti della diade ci sono)” (cfr. verbale Per_3 dell'udienza del 15.04.2024). Ebbene, posto che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato che la convenuta abbia tenuto una condotta ostativa alla frequentazione della figlia minore con il padre (risultando, invero, dagli atti di causa, elementi di segno contrario), occorre rilevare che, anche nel caso di atteggiamenti indicanti una sindrome di “alienazione parentale”, cd. PAS (patologia, comunque, di dubbia validità scientifica), deve tenersi in conto che il minore ha diritto non solo a che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente (e, quindi, con entrambi i genitori, tranne che non siano gravemente e irrimediabilmente inadeguati), ma anche al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l'età del discernimento, e a che non si adottino indebitamente misure coercitive (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 3576/2024). Invero, per costante giurisprudenza, anche il diritto alla bigenitorialità (implicante, tra l'altro, l'esercizio in modo costante e regolare del diritto di visita di entrambi i genitori) è destinato a recedere nel caso in cui si ponga in contrasto con il preminente interesse del minore, al fine, tra l'altro, di evitare un trauma allo sviluppo fisico-cognitivo dello stesso (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. n. 9691/2022, in motivazione, laddove è stato rilevato: “il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche e', anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”). Dunque, ove un figlio minore abbia dimostrato una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con un genitore, lo stesso, stante la natura incoercibile dei rapporti affettivi, non può essere obbligato a frequentarlo, potendo il diritto del figlio alla bigenitorialità essere esercitato anche nella sua accezione negativa, come diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo
(cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 11170/2019). Pertanto, a fronte del fermo e netto rifiuto manifestato dalla minore ad avere, al momento, rapporti con la figura paterna PE
(anche a seguito degli incontri tenuti, purtroppo senza esito positivo, presso il Consultorio
Familiare di Diamante ed il Servizio di NPI di Scalea - essendosi gli stessi comunque attivati -,
5 oltre che del percorso di psicoterapia da lei intrapreso), non può che prendersi atto, nel preminente interesse della medesima minore, della sua volontà, rispetto alla quale pure il diritto alla bigenitorialità non può che recedere. Tanto non solo al fine di evitare traumi alla minore, ma anche per non peggiorare ulteriormente una situazione già notevolmente compromessa
(invero, costringere ad avere incontri con il padre contro la sua volontà non solo si PE scontrerebbe con l'interesse della stessa, da salvaguardare ad ogni costo, ma, verosimilmente, potrebbe accentuare l'avversione da lei manifestata, in modo costante e irremovibile, verso la figura paterna, rischiando ancor più di compromettere una situazione già critica). Le richieste formulate dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio non sono, pertanto, suscettibili di accoglimento.
Parimenti, vanno disattese le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
In primo luogo, non si evincono dagli atti di causa elementi di tale gravità da giustificare l'affido esclusivo della minore alla madre, così derogando quello condiviso ad entrambi PE
i genitori al momento vigente alla luce dell'accordo (e, quindi, del consenso espresso anche dall'odierna convenuta) ratificato dal Tribunale di Paola con il decreto n. 490/2016 emesso in data 20.05.2016 all'esito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 79/2016. Invero, come noto,
l'affido congiunto di un minore a entrambi i genitori, in applicazione dei principi di cui agli artt.
337 bis e ter c.c., è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando non emergano evidenti inadeguatezze capacità genitoriali. Ebbene, nel caso di specie, non risultano provate (né specificamente allegate) inadeguatezze di nell'esercizio della Parte_1 capacità genitoriale così gravi e manifeste da consentire di derogare, quale extrema ratio, al regime di affido condiviso della figlia minore. Invero, a fronte del disinteresse morale nei confronti della stessa minore dedotto dalla convenuta, si evince dagli atti di causa che l'attore ha, comunque, cercato in tutti questi anni di recuperare il rapporto con la figlia con l'istaurazione di plurimi giudizi, oltre che sollecitando l'intervento dei Servizi incaricati di adoperarsi per cercare di superare le problematiche emerse (cfr. la relazione del 18.02.2021 del
Consultorio Familiare di Diamante in atti). Né, a fronte della natura eccezionale dell'affido esclusivo e della peculiarità delle ragioni giustificatrici dello stesso, può ritenersi sufficiente il fatto che l'attore non abbia regolarmente contribuito al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile prevista e la partecipazione alle spese straordinarie per lei occorrenti (cfr. al riguardo Cass. civ. n. 15815/2022, con cui è stato rilevato che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è un elemento di per sé decisivo per disporre per l'affidamento esclusivo della prole in favore dell'altro genitore, richiedendosi che esso risulti contestualizzato e iscritto in una più
6 complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, così da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali).
Analogamente, va rigettata la domanda con cui ha chiesto la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni (da liquidare in via equitativa) subiti da lei e dalla Parte_1 figlia minore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'attore all'obbligo di PE mantenimento della medesima minore come stabilito con il decreto n. 490/2016 del 20.05.2016.
Invero, posto che si discute di danni scaturiti da inadempienze economiche dell'attore e, quindi, di natura patrimoniale, alcunché è stato specificamente provato (e, prima ancora, allegato) in ordine ai pregiudizi effettivamente subiti nell'an e nel quantum (lacune, peraltro, in ogni caso, non ovviabili con il residuale ed eccezionale strumento della liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.).
Dunque, in conclusione, a fronte del rigetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti, vanno confermate, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore , le condizioni concordate Persona_2 tra le parti ratificate dal Tribunale di Paola con il decreto n. 490/2016 emesso in data 20.05.2016 all'esito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 79/2016 (pur precisando che, in ogni caso,
l'esercizio del diritto di visita della figlia minore da parte del padre come regolamentato con il medesimo provvedimento dovrà avvenire nel rispetto della volontà, dell'interesse e delle esigenze della medesima minore).
La natura delle questioni trattate e il mancato accoglimento delle domande rispettivamente proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 765/2023, così provvede:
- rigetta le domande rispettivamente proposte dalle parti;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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