Articolo 5 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 4Articolo 6
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26 gennaio 1948
Art. 5.
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle deputazioni provinciali;
c) i sindaci dei capoluoghi di provincia;
d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine e' stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948