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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1871/2024
vertente tra
Parte_1
[...]
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.179/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto, in accoglimento del ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti del , l' Parte_1 Controparte_2
, il Tribunale ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo
[...] stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio di docenza svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
per l'effetto, condannando il al pagamento in suo Parte_1 favore delle trattenute in busta paga effettuate sotto la voce indennità integrativa speciale per un importo di euro 532,01 mensili a decorrere da novembre 2018 e sino alla data di deposito del ricorso oltre interessi legali, oltre spese di lite.
Avverso detta sentenza propone ora appello il chiedendone la riforma per sussistenza di Parte_1 giudicato esterno sulla medesima domanda con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4394 del 2.5.2023, che aveva già pronunciato la condanna del al pagamento dell' Parte_1 CP_3 a partire proprio dal novembre 2018 alla data della pronuncia.
Si costituisce l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto trattandosi di inadempimenti datoriali riferiti a periodi diversi.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
1).
La , con un primo ricorso depositato il 4.11.2022, ha chiesto che - accertata l'illegittimità CP_1 della trattenuta sullo stipendio per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) e il diritto di percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 7366/2019 del 12/09/2019 che aveva condannato il alla restituzione delle Parte_1 somme sino al mese di ottobre 2018), il Tribunale condannasse l'Amministrazione a restituirle le somme illegittimamente detratte con decorrenza da novembre 2018 sino al deposito del ricorso o dell'emananda sentenza.
Il giudizio così introdotto è esitato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4394 del 2.5.2023, con il seguente dispositivo:
“dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire, anche nel periodo di servizio prestato all'estero dal novembre 2018 e fino alla sua cessazione, la retribuzione tabellare nel suo importo integrale, ivi compreso l'importo corrispondente alla ex indennità integrativa speciale;
condanna per l'effetto il convenuto a restituire gli importi trattenuti a tale titolo e non corrisposti alla parte Parte_1 ricorrente, nella misura di euro 532,01 mensili, a decorrere dal novembre 2018 sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole porzioni mensili del credito al saldo”;
2).
Con successivo ricorso depositato il 30.3.2023, introduttivo del giudizio concluso con la sentenza n. 179/24 qui impugnata, la premesso di avere svolto servizio all'estero anche CP_1 successivamente alla sentenza che aveva già condannato alla restituzione delle somme sino ad ottobre 2018, e perdurando le trattenute, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme con decorrenza dal mese di novembre 2018, sino al deposito del presente ricorso o dell'emananda sentenza.
La sentenza n. 179/24 reca il seguente dispositivo:
“ dichiara il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
per l'effetto, condanna il ” al pagamento in suo favore delle trattenute in busta paga Parte_1 effettuate sotto la voce indennità integrativa speciale per un importo di euro 532,01 mensili a decorrere da novembre 2018 e sino alla data di deposito del ricorso” Osserva la Corte:
Quando la propone il secondo ricorso (30.3.2023) era ancora pendente la causa n. CP_1 34253/23, introdotta il 4.11.2022 e non ancora definita (lo sarà con sentenza pronunciata il 2.5.2023).
Non vi era dunque, in allora, un tema di bis in idem ma di continenza tra due azioni, una delle quali, più ampia nella prospettazione, conteneva in sé l'altra: invero, la prima domanda (richiesta di restituzione di trattenute da ottobre 2018 fino al deposito del ricorso del 4.11.2022 o emanazione della sentenza) era contenuta nella seconda, più ampia (richiesta di restituzione di trattenute sempre da ottobre 2018 ma fino al deposito del secondo ricorso del 30.3.2023 o emanazione della sentenza), avente un petitum maggiore e comprensivo del petitum dell'altra pur nella identità di soggetti e causa petendi.
In tal caso, poiché il giudice preventivamente adìto era competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa (ossia il giudice a quo rispetto al presente giudizio), ex art. 39 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare con sentenza la continenza e fissare un termine perentorio entro il quale le parti avrebbero dovuto riassumere la causa davanti al primo giudice;
ciò che non è stato fatto.
Nelle more, tuttavia, la prima sentenza del 2.5.2023 è passata in giudicato, determinando a quel punto il bis in idem, poiché per effetto di tale sentenza (del 2.5.2023) l'Amministrazione è stata condannata a restituire le trattenute II (dal novembre 2018) fino alla data della pronuncia (2.5.2023), e con la seconda a restituire trattenute II (sempre dal novembre 2018) fino al deposito del ricorso datato 30.3.2023, così finendo la seconda (gravata) sentenza per costituire un titolo totalmente duplicativo del primo e ad esso sovrapponibile, in alcun caso ravvisandosi nelle dette pronunce, né essendo stata disposta, una condanna pro futuro.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e dunque il rigetto della domanda proposta da
[...] con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese del doppio grado possono integralmente compensate per il peculiare sviluppo della vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado.
[...] Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 30/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1871/2024
vertente tra
Parte_1
[...]
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.179/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto, in accoglimento del ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti del , l' Parte_1 Controparte_2
, il Tribunale ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo
[...] stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio di docenza svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
per l'effetto, condannando il al pagamento in suo Parte_1 favore delle trattenute in busta paga effettuate sotto la voce indennità integrativa speciale per un importo di euro 532,01 mensili a decorrere da novembre 2018 e sino alla data di deposito del ricorso oltre interessi legali, oltre spese di lite.
Avverso detta sentenza propone ora appello il chiedendone la riforma per sussistenza di Parte_1 giudicato esterno sulla medesima domanda con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4394 del 2.5.2023, che aveva già pronunciato la condanna del al pagamento dell' Parte_1 CP_3 a partire proprio dal novembre 2018 alla data della pronuncia.
Si costituisce l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto trattandosi di inadempimenti datoriali riferiti a periodi diversi.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
1).
La , con un primo ricorso depositato il 4.11.2022, ha chiesto che - accertata l'illegittimità CP_1 della trattenuta sullo stipendio per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) e il diritto di percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 7366/2019 del 12/09/2019 che aveva condannato il alla restituzione delle Parte_1 somme sino al mese di ottobre 2018), il Tribunale condannasse l'Amministrazione a restituirle le somme illegittimamente detratte con decorrenza da novembre 2018 sino al deposito del ricorso o dell'emananda sentenza.
Il giudizio così introdotto è esitato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4394 del 2.5.2023, con il seguente dispositivo:
“dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire, anche nel periodo di servizio prestato all'estero dal novembre 2018 e fino alla sua cessazione, la retribuzione tabellare nel suo importo integrale, ivi compreso l'importo corrispondente alla ex indennità integrativa speciale;
condanna per l'effetto il convenuto a restituire gli importi trattenuti a tale titolo e non corrisposti alla parte Parte_1 ricorrente, nella misura di euro 532,01 mensili, a decorrere dal novembre 2018 sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole porzioni mensili del credito al saldo”;
2).
Con successivo ricorso depositato il 30.3.2023, introduttivo del giudizio concluso con la sentenza n. 179/24 qui impugnata, la premesso di avere svolto servizio all'estero anche CP_1 successivamente alla sentenza che aveva già condannato alla restituzione delle somme sino ad ottobre 2018, e perdurando le trattenute, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme con decorrenza dal mese di novembre 2018, sino al deposito del presente ricorso o dell'emananda sentenza.
La sentenza n. 179/24 reca il seguente dispositivo:
“ dichiara il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
per l'effetto, condanna il ” al pagamento in suo favore delle trattenute in busta paga Parte_1 effettuate sotto la voce indennità integrativa speciale per un importo di euro 532,01 mensili a decorrere da novembre 2018 e sino alla data di deposito del ricorso” Osserva la Corte:
Quando la propone il secondo ricorso (30.3.2023) era ancora pendente la causa n. CP_1 34253/23, introdotta il 4.11.2022 e non ancora definita (lo sarà con sentenza pronunciata il 2.5.2023).
Non vi era dunque, in allora, un tema di bis in idem ma di continenza tra due azioni, una delle quali, più ampia nella prospettazione, conteneva in sé l'altra: invero, la prima domanda (richiesta di restituzione di trattenute da ottobre 2018 fino al deposito del ricorso del 4.11.2022 o emanazione della sentenza) era contenuta nella seconda, più ampia (richiesta di restituzione di trattenute sempre da ottobre 2018 ma fino al deposito del secondo ricorso del 30.3.2023 o emanazione della sentenza), avente un petitum maggiore e comprensivo del petitum dell'altra pur nella identità di soggetti e causa petendi.
In tal caso, poiché il giudice preventivamente adìto era competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa (ossia il giudice a quo rispetto al presente giudizio), ex art. 39 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare con sentenza la continenza e fissare un termine perentorio entro il quale le parti avrebbero dovuto riassumere la causa davanti al primo giudice;
ciò che non è stato fatto.
Nelle more, tuttavia, la prima sentenza del 2.5.2023 è passata in giudicato, determinando a quel punto il bis in idem, poiché per effetto di tale sentenza (del 2.5.2023) l'Amministrazione è stata condannata a restituire le trattenute II (dal novembre 2018) fino alla data della pronuncia (2.5.2023), e con la seconda a restituire trattenute II (sempre dal novembre 2018) fino al deposito del ricorso datato 30.3.2023, così finendo la seconda (gravata) sentenza per costituire un titolo totalmente duplicativo del primo e ad esso sovrapponibile, in alcun caso ravvisandosi nelle dette pronunce, né essendo stata disposta, una condanna pro futuro.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e dunque il rigetto della domanda proposta da
[...] con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese del doppio grado possono integralmente compensate per il peculiare sviluppo della vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado.
[...] Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 30/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste