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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di
Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 QUINQUIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 329/2024 R.G.
promossa da tra
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RADICCHI FEDERICO e dell'avv. BIOLI VINCENZO
(elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Cavour n. 8.
ATTORE
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: illecito aquiliano
CONCLUSIONI
Il difensore della parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra il Sig.
e i Sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ordine alla richiesta risarcitoria dell'attore in conseguenza del sinistro del
26/08/2022 per cui è causa, all'esito dell'atto di transazione e quietanza
1 sottoscritto dal Sig. in data 15/03/2024 con Parte_1 [...]
compagnia assicuratrice del Sig. Controparte_3 Controparte_1 accertato e dichiarato il mancato puntuale adempimento dell'atto di transazione e quietanza del 15/03/2024 da parte della Controparte_3 in ordine al pagamento delle competenze legali per l'assistenza
[...]
tecnica prestata dall'Avv. Bioli, per la complessiva somma di euro 2.000,00 compresi gli accessori di legge oltre R.A., condannare i Sigg.ri CP_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Controparte_2
del Sig. di ogni onere e/o spesa per l'attività legale prestata Parte_1 in favore dell'attore, in quanto non pagati da Controparte_3 secondo gli accordi contenuti nell'atto di transazione e quietanza firmato, di cui si chiede la liquidazione nell'ambito del presente giudizio, anche se di entità superiore rispetto a quanto stabilito nella sopra citata transazione, il cui contenuto, per quanto detto, non può più considerarsi valido, e da computarsi come da tariffario vigente (per l'opera giudiziale e stragiudiziale svolta), anche tenuto conto del principio di soccombenza virtuale.
I convenuti hanno disertato l'intero processo.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato, a mezzo del servizio postale, in data 10.7.23 con cui a evocato in giudizio Parte_1
i predetti convenuti ed ha formulato domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni per l'importo di € 9.282,00 detratto quanto già corrisposto dalla per € 1.700,00 quale somma Controparte_3
trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere (v. doc. 4 citazione).
In data 22.8.22 l'attore è stato aggredito e morso all'avambraccio destro dal cane di proprietà di e CP_1 CP_2
2 Condotto immediatamente al pronto soccorso dell'Ospedale di Città di
Castello, l'attore è stato medicato e sottoposto ad antitetanica e antirabbica con terapia antibiotica.
I sanitari hanno certificato che il paziente ha riportato “ferita lacero contusa
e duplice ferita circolare avambraccio dx”.
Sono stati applicati punti di sutura.
Con decreto -ex art. 171 bis c.p.c.- del 12.4.24 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ritualmente citati mediante notificazione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale risalente al 10.7.23 ed è stata differita la prima udienza di comparizione al 16.7.24 con concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. decorrenti a ritroso dalla data anzidetta.
A seguito delle memorie depositate dall'attore è stata celebrata la prima udienza di comparizione in seno alla quale l'avv. RADICCHI FEDERICO ha prodotto il documento a riprova della definizione alternativa della lite mediante accordo con la Compagnia di assicurazioni AXA che ha omesso la sola corresponsione dei compensi di avvocato.
Su richiesta del difensore la causa è stata rinviata all'udienza del 4.9.24 in conseguenza della quale questo giudice onorario ha provveduto ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. ed ha fissato, pertanto, l'udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 21-1-2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. (60 gg per precisare le conclusioni, 30 gg per note conclusionali e 15 gg per repliche).
All'udienza del 21.1.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale dei convenuti contumaci.
Nel merito e nella prospettiva di una soluzione di diritto questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero del difetto d'interesse -ex art. 100 c.p.c.- a seguito della accettazione dell'indennizzo assicurativo di cui al documento numero undici allegato alla seconda memoria dell'attore.
L'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) è condizione dell'azione la cui sussistenza deve considerarsi imprescindibile rispetto al giudizio di merito
3 afferente alla fondatezza della domanda.
Nel caso in scrutinio, invece, la dichiarazione resa dal procuratore dell'attore ha reso evidente la sopravvenuta insussistenza dell'interesse attuale e concreto volto ad ottenere da questo giudice onorario un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Va preliminarmente osservato che l'atto di quietanza del 15.3.24, ossia la proposta transattiva successiva alla instaurazione del processo in esame, ha reso evidente gli effetti correlati alla dichiarazione di volontà finalizzata a dirimere l'insorta lite a fronte della riscossione da parte di Parte_1
dell'importo per euro 6.200,00 al netto dell'assegno del 29.12.22 per euro
1700,00 (v. doc. 2 citazione) già accettato e incassato a titolo di acconto (v. doc. 4 citazione).
La proposta transattiva ha contemplato anche le competenze dell'avv. Bioli che il codifensore avv. Radicchi ha chiesto alla proponente compagnia assicurativa senza mai riceverle.
Questo giudice onorario si è, tuttavia, interrogato in ordine alla richiesta di condanna dei convenuti sia sulla base della cosiddetta soccombenza virtuale sia in ragione del fatto afferente alla contumacia dei convenuti.
In base all'art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Il principio della “soccombenza virtuale” dà facoltà al giudice di statuire la condanna alle spese sulla base delle iniziali prospettazioni degli attori.
L'individuazione del soccombente è sempre contraddistinta dalla applicazione del principio di causalità con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che con il comportamento tenuto fuori del processo ovvero con il darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto ha dato causa al procedimento civile o al suo protrarsi (v. Cass. 373/15).
4 Non vi è dubbio, nel caso in scrutinio, circa la fondatezza della doverosa richiesta del difensore di richiedere i compensi non corrisposti in sede di accordo assicurativo e conseguenti alle attività processuali dipendenti dalla inerzia dei convenuti.
Inoltre, questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”
(v. Cass. 25538/22 RG 28872/21).
La domanda di soccombenza virtuale dei convenuti-contumaci è, dunque, fondata ed il presupposto motivazionale risiede nella esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale all'attore il quale ha dovuto svolgere la predetta attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del preteso indennizzo. Ciò, peraltro, appare del tutto conforme alla disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta necessaria e doverosa applicazione dei valori minimi cosiddetti inderogabili in base ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17613/2024 e Cass. 6686/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di
Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in conseguenza del difetto
d'interesse manifestato dal difensore degli attori in ordine alla originaria domanda di risarcimento danni;
Condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di avvocato qui liquidati in base ai minimi inderogabili di cui alle vigenti tariffe forensi € 2.540,00 oltre 15% TF iva e cap.
5 Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, il 14 febbraio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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