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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1651/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1 BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA con domicilio in VIA CP_1 CAPRARIE 7 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza dell'8.8.21 Tribunale di Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Controparte_2
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell'8.8.21, accoglieva il ricorso proposto, ex art. 702 bis c.p.c.,
pagina 1 di 6 da avverso il provvedimento del Questore di Bologna di rigetto dell'istanza di rinnovo CP_1
del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ha dichiarato, altresì, il diritto di quest'ultimo di beneficiare del permesso di soggiorno per protezione umanitaria - casi speciali. Dichiarava interamente compensate, tra le parti, le spese del procedimento.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dava atto che cittadino CP_1
nigeriano, era costretto a lasciare il proprio paese di origine nel 2005, per sottrarsi a ritorsioni di due conoscenti, per rimanere in Libia fino allo scoppio del conflitto quando, nel marzo del 2011, si
Con imbarcava per l'Italia; qui veva formalizzato la richiesta di protezione internazionale e CP_1
la commissione, dopo aver escluso la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale, aveva riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria poiché aveva trasferito la propria residenza in Libia
e l'ingresso in Italia era iscritto in un percorso di migrazione forzata originato dal conflitto armato in atto in quel momento nel territorio libico, nonchè tenuto conto delle esigenze umanitarie connesse alla perdurante instabilità della situazione libica;
il Giudice riconosceva una situazione di vulnerabilità,
emergente dalla documentazione sanitaria prodotta;
più particolare, faceva riferimento alla relazione psichiatrica che dava conto dell'emersione di un quadro clinico compatibile sia con disturbo schizoide di personalità sia con un verosimile disturbo dello sviluppo cognitivo o dello spettro autistico (per quanto non facilmente diagnosticabile vista la difficoltà di reperire testistica valida su persone nigeriane).
Avverso la predetta ordinanza proponeva tempestivo appello il , Controparte_2
censurandola con un unico articolato motivo, volto ad evidenziare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 comma 6 e dall'art. 19 del D.lgs. 286/1998, nel testo attualmente vigente, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si costituiva in giudizio con comparsa dell'1.12.22, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Interveniva il PROCURATORE GENERALE che chiedeva l'accoglimento dell'appello del
. Controparte_2
pagina 2 di 6 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.25, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Va premesso, in diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139
del 201l; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6
D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.
Preme, peraltro, sottolineare che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante l'entrata in vigore del D.L.
113/2018, convertito in Legge 132/2018, che ha riformato detto istituto, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame,
considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile. In tema di successione di norme giuridiche nel tempo,
in assenza di disciplina transitoria, il principio dell'irretroattività comporta, invero, che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, “oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in
vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti
già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della
disciplina giuridica del fatto stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).
Deve essere, ancora, evidenziato che la protezione umanitaria è definibile quale diritto soggettivo e preesiste al suo riconoscimento;
questa forma di protezione è, infatti, determinata dalla peculiare condizione di partenza dell'individuo nel suo paese di origine, paese nel quale non può far rientro per il rischio di violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass. sez. un., n. 19393/2009, Cass. 4455/2018). Da
ciò discende la natura dichiarativa e non costitutiva della pronuncia giudiziaria sulla domanda di pagina 3 di 6 protezione umanitaria.
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (vedi Cassazione Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460),
con la quale è stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione
umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento
dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani
fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo
applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge
132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6
del D.Lgs. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a
domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima
dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate
sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi,
l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per
motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018
convertito nella Legge n.132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi
speciali, previsto dall'art.1 comma 9 del suddetto decreto legge”.
In conclusione, va dato atto che la mancanza di normativa transitoria consente di ritenere l'applicabilità
al caso in esame della preesistente disciplina, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La domanda di è stata proposta, infatti, in data antecedente all'entrata CP_1
in vigore del D. L. 113/2018, convertito nella Legge 132/2018 (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 20.6.2018).
L'appello, passando al merito, deve essere rigettato.
L'impugnazione del è essenzialmente volta ad evidenziare la mancanza di un seppur minimo CP_2
livello di integrazione di in Italia. CP_1
pagina 4 di 6 Tale aspetto è stato sostanzialmente smentito dalla produzione documentale della parte appellata, dalla quale è emerso lo svolgimento di attività lavorativa da parte di dal febbraio al CP_1
novembre 2022, con vari contratti a tempo determinato, rinnovati, e dall'estratto contributivo Inps
(documentazione integrata, per quanto tardivamente, con allegati alla comparsa conclusionale della parte appellata).
In ogni caso, non è stata smentita la situazione di vulnerabilità di su cui si fonda la CP_1
decisione impugnata.
La documentazione sanitaria prodotta in primo grado non è stata smentita, né può ritenersi mutata la situazione socio-sanitaria della Nigeria ampiamente descritta -anche con richiami a fonti internazionali-
dal Giudice di primo grado, alle cui argomentazioni si fa rinvio.
La Suprema Corte ha, in proposito, evidenziato “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento
del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lg. n. 286 del
1998, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia,
deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la
privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione
raggiunta nel Paese d'accoglienza ( vedi Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455; Cassazione
Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460) “.
Appare evidente, in questo caso, il rischio, per di essere immesso nuovamente, in CP_1
conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali, non potendo, nel Paese di origine, far fronte neppure alle minime esigenze di vita.
In definitiva, anche alla luce delle risultanze delle fonti informative citate, si deve affermare che il rimpatrio di che ha raggiunto un buon livello di integrazione nel nostro Paese, sia CP_1
pagina 5 di 6 idoneo a determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.
L'appello del deve, pertanto, essere rigettato, rimanendo assorbita Controparte_2
ogni altra questione.
Quanto alle spese del grado, deve rilevarsi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale,
come nel caso in esame, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e,
quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012,
n. 18583; Cassazione civile, sez. VI 29/11/2018 n. 30876).
Deve, dunque, procedersi con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al difensore dell'appellato, che può senz'altro avvalersi, ai sensi dell'art. 120 del DPR 115/2002, non avendo proposto impugnazione incidentale, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta per il giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- Rigetta l'appello del;
Controparte_2
- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile l'1.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Rosario Lionello Rossino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1651/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1 BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA con domicilio in VIA CP_1 CAPRARIE 7 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza dell'8.8.21 Tribunale di Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Controparte_2
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell'8.8.21, accoglieva il ricorso proposto, ex art. 702 bis c.p.c.,
pagina 1 di 6 da avverso il provvedimento del Questore di Bologna di rigetto dell'istanza di rinnovo CP_1
del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ha dichiarato, altresì, il diritto di quest'ultimo di beneficiare del permesso di soggiorno per protezione umanitaria - casi speciali. Dichiarava interamente compensate, tra le parti, le spese del procedimento.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dava atto che cittadino CP_1
nigeriano, era costretto a lasciare il proprio paese di origine nel 2005, per sottrarsi a ritorsioni di due conoscenti, per rimanere in Libia fino allo scoppio del conflitto quando, nel marzo del 2011, si
Con imbarcava per l'Italia; qui veva formalizzato la richiesta di protezione internazionale e CP_1
la commissione, dopo aver escluso la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale, aveva riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria poiché aveva trasferito la propria residenza in Libia
e l'ingresso in Italia era iscritto in un percorso di migrazione forzata originato dal conflitto armato in atto in quel momento nel territorio libico, nonchè tenuto conto delle esigenze umanitarie connesse alla perdurante instabilità della situazione libica;
il Giudice riconosceva una situazione di vulnerabilità,
emergente dalla documentazione sanitaria prodotta;
più particolare, faceva riferimento alla relazione psichiatrica che dava conto dell'emersione di un quadro clinico compatibile sia con disturbo schizoide di personalità sia con un verosimile disturbo dello sviluppo cognitivo o dello spettro autistico (per quanto non facilmente diagnosticabile vista la difficoltà di reperire testistica valida su persone nigeriane).
Avverso la predetta ordinanza proponeva tempestivo appello il , Controparte_2
censurandola con un unico articolato motivo, volto ad evidenziare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 comma 6 e dall'art. 19 del D.lgs. 286/1998, nel testo attualmente vigente, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si costituiva in giudizio con comparsa dell'1.12.22, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Interveniva il PROCURATORE GENERALE che chiedeva l'accoglimento dell'appello del
. Controparte_2
pagina 2 di 6 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.25, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Va premesso, in diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139
del 201l; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6
D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.
Preme, peraltro, sottolineare che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante l'entrata in vigore del D.L.
113/2018, convertito in Legge 132/2018, che ha riformato detto istituto, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame,
considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile. In tema di successione di norme giuridiche nel tempo,
in assenza di disciplina transitoria, il principio dell'irretroattività comporta, invero, che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, “oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in
vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti
già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della
disciplina giuridica del fatto stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).
Deve essere, ancora, evidenziato che la protezione umanitaria è definibile quale diritto soggettivo e preesiste al suo riconoscimento;
questa forma di protezione è, infatti, determinata dalla peculiare condizione di partenza dell'individuo nel suo paese di origine, paese nel quale non può far rientro per il rischio di violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass. sez. un., n. 19393/2009, Cass. 4455/2018). Da
ciò discende la natura dichiarativa e non costitutiva della pronuncia giudiziaria sulla domanda di pagina 3 di 6 protezione umanitaria.
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (vedi Cassazione Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460),
con la quale è stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione
umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento
dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani
fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo
applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge
132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6
del D.Lgs. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a
domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima
dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate
sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi,
l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per
motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018
convertito nella Legge n.132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi
speciali, previsto dall'art.1 comma 9 del suddetto decreto legge”.
In conclusione, va dato atto che la mancanza di normativa transitoria consente di ritenere l'applicabilità
al caso in esame della preesistente disciplina, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La domanda di è stata proposta, infatti, in data antecedente all'entrata CP_1
in vigore del D. L. 113/2018, convertito nella Legge 132/2018 (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 20.6.2018).
L'appello, passando al merito, deve essere rigettato.
L'impugnazione del è essenzialmente volta ad evidenziare la mancanza di un seppur minimo CP_2
livello di integrazione di in Italia. CP_1
pagina 4 di 6 Tale aspetto è stato sostanzialmente smentito dalla produzione documentale della parte appellata, dalla quale è emerso lo svolgimento di attività lavorativa da parte di dal febbraio al CP_1
novembre 2022, con vari contratti a tempo determinato, rinnovati, e dall'estratto contributivo Inps
(documentazione integrata, per quanto tardivamente, con allegati alla comparsa conclusionale della parte appellata).
In ogni caso, non è stata smentita la situazione di vulnerabilità di su cui si fonda la CP_1
decisione impugnata.
La documentazione sanitaria prodotta in primo grado non è stata smentita, né può ritenersi mutata la situazione socio-sanitaria della Nigeria ampiamente descritta -anche con richiami a fonti internazionali-
dal Giudice di primo grado, alle cui argomentazioni si fa rinvio.
La Suprema Corte ha, in proposito, evidenziato “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento
del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lg. n. 286 del
1998, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia,
deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la
privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione
raggiunta nel Paese d'accoglienza ( vedi Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455; Cassazione
Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460) “.
Appare evidente, in questo caso, il rischio, per di essere immesso nuovamente, in CP_1
conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali, non potendo, nel Paese di origine, far fronte neppure alle minime esigenze di vita.
In definitiva, anche alla luce delle risultanze delle fonti informative citate, si deve affermare che il rimpatrio di che ha raggiunto un buon livello di integrazione nel nostro Paese, sia CP_1
pagina 5 di 6 idoneo a determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.
L'appello del deve, pertanto, essere rigettato, rimanendo assorbita Controparte_2
ogni altra questione.
Quanto alle spese del grado, deve rilevarsi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale,
come nel caso in esame, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e,
quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012,
n. 18583; Cassazione civile, sez. VI 29/11/2018 n. 30876).
Deve, dunque, procedersi con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al difensore dell'appellato, che può senz'altro avvalersi, ai sensi dell'art. 120 del DPR 115/2002, non avendo proposto impugnazione incidentale, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta per il giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- Rigetta l'appello del;
Controparte_2
- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile l'1.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Rosario Lionello Rossino
pagina 6 di 6