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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
. 30521/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato CESANA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO con studio in Vimercate largo Pontida n. 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 30.01.2025:
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti sono genitori non coniugati di nato in data [...] e nato in [...] Per_1 Per_2
2.09.2019 riconosciuti da entrambi i genitori.
La relazione si è interrotta una prima volta durante la gravidanza del secondogenito della coppia, tanto che-su ricorso dell'odierna parte attrice – il tribunale di Milano con decreto del 10.01.2020 a conclusione del procedimento N. 26913/2019, ha disposto l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, regolamentando le frequentazioni padre/figli con accordi rimessi tra i genitori e stabilendo il contributo paterno al mantenimento degli stessi nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie.
In data 10.02.2022 l'odierno convenuto ha promosso giudizio per la modifica delle statuizioni di cui al decreto 10.01.2020, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento dei figli.
Nell'ambito del predetto procedimento le parti all'udienza del 15.02.2023 hanno rappresentato l'intervenuta riconciliazione.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.09.2024 , dopo aver Parte_1 rappresentato che dopo pochi mesi l'intervenuta riconciliazione l'ex compagnano aveva dio nuovo abbandonato la casa familiare e, nell'estate del 2023, ha contratto matrimonio in Marocco, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani della moglie convivente), non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice, sentita dal giudice ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
All'esito il difensore di parte attrice ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti dopo aver interrotto nuovamente la relazione con l'odierna parte attrice nei primi mesi del 2023, non solo ha omesso di provvedere al mantenimento dei figli minori, ma neppure ha ritenuto di mantenere con gli stessi una stabile relazione ed un legame affettivo, tanto che in due anni li ha visti per poche ore un paio di volte, non ha partecipato -nonostante l'attivazione materna -alla vita scolastica, sanitaria e sportiva degli stessi e non mantiene nemmanco contatti telefonici. Ne deriva che l'uomo rendendosi di fatto irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dei minori, inaffidabilità paterna, deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta e sempre che l'uomo dimostri fattivamente la volontà e l'impegno a costruire una relazione stabile e duratura con e , le migliori modalità e tempistiche di incontro con i figli tutelando il Per_1 Per_2 loro interesse e raccolti comunque i loro desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della tenera età dei minori, l'audizione degli stessi deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Attualmente percepisce il reddito di inclusioni pari ad € 660, mensili;
vive in un'immobile Aler con canone di mensile di € 200,00 e percepisce il 50% dell'assegno unico unico universale (€ 200,00 quota parte). Il padre: giovane uomo di 39 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza ha sempre svolto la professione di operaio percependo una retribuzione mensile di circa 1.600/1.700 euro;
non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione oppure
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della prole;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 6 e 5 anni) da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 600,00 al mese (euro 300,00 per figlio) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di settembre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc Controparte_1
,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Persona_3 Persona_4 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figli, qualora lo stesso ne faccia richiesta e sempre che dimostri fattivamente la volontà e l'impegno a costruire una relazione stabile e duratura con e ferma la tutela dell'interesse del Per_1 Per_2 minori e nel rispetto dei loro tempi e della loro volontà,
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 di settembre 2024 , nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €600,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato CESANA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO con studio in Vimercate largo Pontida n. 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 30.01.2025:
Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti sono genitori non coniugati di nato in data [...] e nato in [...] Per_1 Per_2
2.09.2019 riconosciuti da entrambi i genitori.
La relazione si è interrotta una prima volta durante la gravidanza del secondogenito della coppia, tanto che-su ricorso dell'odierna parte attrice – il tribunale di Milano con decreto del 10.01.2020 a conclusione del procedimento N. 26913/2019, ha disposto l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, regolamentando le frequentazioni padre/figli con accordi rimessi tra i genitori e stabilendo il contributo paterno al mantenimento degli stessi nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie.
In data 10.02.2022 l'odierno convenuto ha promosso giudizio per la modifica delle statuizioni di cui al decreto 10.01.2020, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento dei figli.
Nell'ambito del predetto procedimento le parti all'udienza del 15.02.2023 hanno rappresentato l'intervenuta riconciliazione.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.09.2024 , dopo aver Parte_1 rappresentato che dopo pochi mesi l'intervenuta riconciliazione l'ex compagnano aveva dio nuovo abbandonato la casa familiare e, nell'estate del 2023, ha contratto matrimonio in Marocco, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani della moglie convivente), non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice, sentita dal giudice ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
All'esito il difensore di parte attrice ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti dopo aver interrotto nuovamente la relazione con l'odierna parte attrice nei primi mesi del 2023, non solo ha omesso di provvedere al mantenimento dei figli minori, ma neppure ha ritenuto di mantenere con gli stessi una stabile relazione ed un legame affettivo, tanto che in due anni li ha visti per poche ore un paio di volte, non ha partecipato -nonostante l'attivazione materna -alla vita scolastica, sanitaria e sportiva degli stessi e non mantiene nemmanco contatti telefonici. Ne deriva che l'uomo rendendosi di fatto irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dei minori, inaffidabilità paterna, deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta e sempre che l'uomo dimostri fattivamente la volontà e l'impegno a costruire una relazione stabile e duratura con e , le migliori modalità e tempistiche di incontro con i figli tutelando il Per_1 Per_2 loro interesse e raccolti comunque i loro desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della tenera età dei minori, l'audizione degli stessi deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Attualmente percepisce il reddito di inclusioni pari ad € 660, mensili;
vive in un'immobile Aler con canone di mensile di € 200,00 e percepisce il 50% dell'assegno unico unico universale (€ 200,00 quota parte). Il padre: giovane uomo di 39 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza ha sempre svolto la professione di operaio percependo una retribuzione mensile di circa 1.600/1.700 euro;
non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione oppure
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della prole;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 6 e 5 anni) da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 600,00 al mese (euro 300,00 per figlio) importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di settembre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc Controparte_1
,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Persona_3 Persona_4 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figli, qualora lo stesso ne faccia richiesta e sempre che dimostri fattivamente la volontà e l'impegno a costruire una relazione stabile e duratura con e ferma la tutela dell'interesse del Per_1 Per_2 minori e nel rispetto dei loro tempi e della loro volontà,
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 di settembre 2024 , nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €600,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato