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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 663/2017
CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai magistrati: dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott. IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 663/2017 vertente
TRA
nata a [...]à (R.C.) il 18/07/1948 (C.F.: Parte_1
, nata a [...] (R.C.) il C.F._1 Parte_2
07/06/1976(C.F.: e (R.C.) il C.F._2 Parte_3
09/06/1977 (C.F.: ), rispettivamente moglie e figlie di , C.F._3 Persona_1 nato a [...]à e deceduto il 21/02/1999, rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico
Dario Borghese (C.F.: – pec: e C.F._4 Email_1
Angela Calabrò (C.F.: – pec: e domiciliati C.F._5 Email_2 presso lo studio dell'avv. Domenico Dario Borghese sito in Reggio Calabria in Via Sbarre Centrali n.
350; -appellanti
E
, in persona del pro tempore, C.F.: , Controparte_1 CP_2 PartitaIVA_1 difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in via
Plebiscito n. 15; -appellato
NONCHÈ
1
Controparte_3
), C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro ntempore dott. (C.F.: Controparte_5
), con sede in Reggio Calabria alla via Provinciale Spirito Santo n. 24, C.F._6 rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avvocatura interna sita in via Provinciale Spirito Santo n.
24 (R.C.) dall'avv. Anna Curatolo (C.F.: – pec: C.F._7
nonché dall'avv. Giovanna Morello (C.F.: Email_3
– pec: , in aggiunta al precedente C.F._8 Email_4 difensore già costituito Avv. Anna Curatolo, e domiciliato presso il Suo studio sito in Reggio Calabria in via Montevergine n. 7; -appellato
E
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,C.F./P.IVA: Controparte_6
,con sede in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18. P.IVA_3
-appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da emotrasfusione - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1432/2016, emessa in data 30/08/2016 e pubblicata il 13/09/2016 nell'ambito del procedimento recante N.R.G.730/2004.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deve in questa sede essere richiamato lo svolgimento del processo illustrato nella sentenza non definitiva emessa in data 12 gennaio 2024, con la quale si è così statuito:
<<<… respinge l'appello in punto di dichiarazione di nullità della domanda di risarcimento Part contrattuale proposta nei confronti dell' e dell' ; e conferma tale capo Controparte_3 della decisione di primo grado;
- dichiara inammissibile l'appello sulla ritenuta nullità della domanda di risarcimento per i danni iure proprio;
e conferma tale capo della decisione di primo grado;
- ordina la rimessione sul ruolo della causa per l'ulteriore corso..>>>
Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo, ed è stato disposto:
<.. deve quindi demandarsi al TU che con la presente si nomina l'incarico di:
- esaminare gli atti e la documentazione sanitaria già depositata, ricostruendo nei limiti del possibile l'evoluzione delle infermità che hanno colpito il dal 1979 fino alla Persona_1 data del decesso, avvenuto il 21.02.1999;
2 - precisare quali fossero le patologie preesistenti alle trasfusioni, che a mente dell'atto di citazione ebbero inizio nel 1979 con “comparsa di tosse, febbre elevata ed ittero” e diagnosi di
“drepanocitosi”
- indicare se dalla documentazione in atti emerga o possa ragionevolmente ritenersi che le emotrasfusioni subite dal possano avere causato patologie, e quali;
e ciò escludendo le Per_2 infermità non correlate alle trasfusioni ematiche, nonché quelle che devono ritenersi preesistenti alle trasfusioni, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni contenute negli atti di parte;
- ove il TU riscontri patologie correlate e conseguenti alle trasfusioni, indichi le diagnosi, l'epoca di insorgenza, i periodi di invalidità temporanea , nonché la percentuale di invalidità permanente esclusivamente alle stesse conseguente
- fornisca ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere….>>>
A seguito della nomina di due diversi TU, che non hanno accettato o hanno espressamente rifiutato, l'ultima TU nominata , RS , ha accettato l'incarico svolto le Persona_3 operazioni peritali il 16.4.2024, ha inviato la bozza alle parti il 21 agosto del 2024 ed ha depositato elaborato peritale il 30.09.2024 alle ore 19,52.
La difesa degli appellanti ha eccepito la nullità per avere il TU depositato l'ultimo giorno utile per le osservazioni delle parti, e non il giorno successivo .
Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Collegio, preso atto del deposito poche ore prima della scadenza del termine per le osservazioni (termine che sarebbe scaduto il 30.9.2024 alle ore 24,00), ha comunque – a sanatoria della nullità – accordato alle parti nuovo termine per depositare le osservazioni , e al TU nuovo termine fino al 10 novembre 2024 per depositare l'elaborato finale, ed udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni
Solo dopo il deposito dell'elaborato , con le note depositate per l'udienza del 28.11.2024 la parte appellante ha proposto nuove eccezioni e nuove contestazioni che non erano state avanzate neppure con le osservazioni, nonostante il nuovo termine accordato. In particolare, ha eccepito ex novo Cont l'incompatibilità del TU che sarebbe stato dipendente al momento dell'accettazione dell'incarico, e ha rilevato che le analisi avevano evidenziato una infezione di epatite di tipo A.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Collegio ha comunque chiesto al TU i chiarimenti, che sono stati resi con nota del 13 gennaio 2025 in vista dell'udienza del 30 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituta dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini dell'art 190 cpc , di cui hanno profittato l' e parte appellante. Controparte_7
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre sottolineare che la causa dopo la sentenza non definitiva già emessa
è proseguita soltanto per la valutazione della responsabilità extracontrattuale del per i diritti CP_1 eventualmente maturati iure hereditatis dagli appellanti . Parte_5
In tali termini, esplicitamente, in motivazione della sentenza già emessa:
<<… stante la contestazione del – insistita in appello- sull'esistenza del nesso di CP_1 causalità fra trasfusioni e patologie, e giusta le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, fra le quali la presenza di ittero, che avrebbe preceduto le prime trasfusioni (nel 1979); e la necessità di saper se il abbia sofferto di patologie conseguenti alle trasfusioni, e con quale incidenza Persona_1 sulle condizioni psico-fisiche, appare necessario, al fine di decidere l'appello sulle domande di natura extracontrattuale e formulate iure hereditatis dalle attrici, disporre accertamento medico legale sugli atti , rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso.>>>
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'intempestività ed inammissibilità delle eccezioni di nullità della consulenza, sia 1) per la eccepita intempestività nel deposito della relazione finale , che 2) per incompatibilità del TU.
Per il punto n. 1): la Corte, prendendo atto della eccezione di intempestività ( il primo elaborato è stato depositato 30.09.2024 alle ore 19,52, mentre il termine per le osservazioni delle parti sarebbe scaduto il 30.9.2024 alle ore 24,00) ha provveduto a rimettere in termini la parte, accordando nuovo termine per osservazioni;
in esito alle quali il TU ha deposito nuovo elaborato.
La sanatoria di questa nullità attraverso tale modalità è conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità: cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023.
Per il punto n. 2) , incompatibilità della TU dr.ssa Per_3
Intanto l' eccezione è stata avanzata soltanto dopo il deposito dell'elaborato peritale, coon le note del 28.11.2024, e a distanza di parecchi mesi dalla conoscenza del Consulente nominato e dall'scolgomento delle attività peritali
L'eccezione è stata accompagnata dal deposito di un deliberato dell' del 15.3.2024, che era CP_7 evidentemente conoscibile prima dell'inizio delle operazioni peritali;
la parte non ha fornito alcun elemento che suffragasse l'assunto di non avere potuto sapere prima di tale circostanza.
L'eccezione (da intendersi come una ricusazione del TU) è quindi tardiva ai sensi dell'art 192 cpc , perché avrebbe dovuto essere proposta nel termine indicato dall'art 192 cpc , ovvero “almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione” , quindi tre giorni prima dell'udienza del 11.2.2024
Invece è stata avanzata solo dopo il termine della attività demandata al TU, e addirittura dopo il
4 deposito della seconda relazione (quindi dopo la rinnovazione delle operazioni), evidentemente poco soddisfacente rispetto alle aspettative degli istanti, e per questo non potrebbe in nessun caso trovare ingresso.
In ogni caso, e solo ad abundantiam, si segnala che:
- La domanda per cui la causa è stata rimessa sul ruolo dopo la sentenza non definitiva riguardava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del , , mentre nei confronti CP_1 dellASP era già intervenuta decisione non definitiva (come chiarito nella parte iniziale della motivazione); Cont
- La TU , posta in quiescenza dall' il 1.6.2024, e da quel momento non più legata ad alcun vincolo di dipendenza con l' ha inviato la bozza alle parti il 21 agosto 2024 e depositato il CP_7 primo elaborato il 30.9.2024 (poi rinnovato), successivamente sono stati accordati i termini per garantire le difese, e le operazioni si sono concluse solo il 13 gennaio 2025, con il deposito degli ultimi chiarimenti resi su ulteriori contestazioni degli appellanti. A meno di non voler ritenere che il pregresso e ormai cessato rapporto di lavoro con un ente abbia reso incompatibile il TU per tutta la vita, non può ritenersi che sussistesse alcuna incompatibilità quando il TU ha espresso il proprio convincimento.
Da ultimo, ma per sé argomento dirimente: la relazione del TU si è risolta in una assai poco opinabile presa d'atto di dati oggettivi e documentali , ovvero le risultanze delle analisi cliniche prodotte dalla parte. che non ha lasciato margini a valutazioni discrezionali , risultando assenti dai referti i riscontri di infezioni di virus dell'epatite B o C che a detta degli istanti, sarebbero stati inoculati con le trasfusioni
La richiesta delle parti di ottenere una rinnovazione della TU con la nomina di un “TU fuori distretto” sarebbe del tutto inconducente, perché qualsiasi diagnosi di cirrosi epatica correlata al virus dell'epatite di tipo B o C non può prescindere – per essere attendibile – dall'esito delle analisi
(quindi di un accertamento strumentale) che certifichi l'esistenza dell'infezione.
E tali analisi in atti non esistono in atti, come è possibile verificare dall'incarto processuale, senza neppure dover fare riferimento alle valutazioni del TU.
Pertanto l'esito della domanda non scaturisce dal pur motivato parere tecnico del medico legale, dovendo il Collegio comunque prendere atto che proprio dalla documentazione prodotta dalle parti appellanti non vi è prova che il defunto fosse mai stato affetto dal virus Persona_1 dell'epatite di tipo B o C , le uniche forme capaci di sviluppare conseguenze come la cirrosi
5 epatica e malattie , mentre l'unica infezione contratta, da epatite A riscontrata in atti è assolutamente inidonea a causare conseguenze permanenti di tipo epatico.
La consulenza tanto contestata dalla parte si è infatti limitata a esaminare la documentazione prodotta e ha dovuto constatare che tutte le analisi del sangue effettuate sud defunto non Persona_1 riportano alcun esito positivo per epatite B o C.
La TU ha evidenziato (ma è dato appunto oggettivo e leggibile anche a prescindere dall'apporto del Consulente) , che le analisi effettuate risalgono al 1994 e al 1998 , precisamente:
- In data 27.01.1994, venivano eseguiti i per l'epatite che risultavano negativi per CP_8 epatite B e C.;
- Durante il ricovero in data 09.02.1998 , il 10.02.1998, venivano ripetuti i per CP_8
l'epatite e risultano negativi per epatite B e C.
- Dalla relazione di dimissione del 28.02.1998 il risultava“…. affetto da Persona_1 drepanocitosi e glomerulonefrite membrano-proliferativa con negatività per virus di dell'epatite C e
B …”
Inequivocabili sono le risposte del TU – relazione 18.11.2024-alle argomentazioni delle parti appellanti, che si riportano:
<<…Risulta dagli atti di causa che il sig. in data 25.01.1994 si ricoverava presso la Persona_1 divisione di Nefrologia dell'U.S.L. N.31 di Reggio Calabria con diagnosi di ingresso di “Drepanocitosi –
Glomerulonefrite membranosa proliferativa – Epatopatia cronica”. Durante tale ricovero, in data
27.01.1994, venivano eseguiti i per l'epatite che risultavano negativi per epatite B e C. CP_8
Dal 22.10.1996 al 24.10.96 il veniva ricoverato presso la divisione di Ematologia dell'AO.B.M.M Persona_1 di Reggio Calabria con diagnosi di “Epatopatia cronica HCV positiva in paziente con Drepanocitosi”. È di tutta evidenza che tale diagnosi non è documentata da alcun esame di laboratorio poiché durante tale ricovero non risulta che siano stati eseguiti i Markers specifici per la diagnosi di epatite C ed è, inoltre, smentita dai per l'epatite eseguiti successivamente, in data 10.02.1998, che risultarono negativi CP_8 per epatite B e C. Anche la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 con diagnosi di “Cirrosi epatica da virus C con ipertensione portale” è chiaramente smentita dalla relazione di dimissione della Divisione di
Nefrologia dell' di Reggio Calabria relativa allo stesso periodo, e precisamente alricovero dal CP_9
03.02.1998 al 28.02.1998, dalla quale risulta che il sig. era “…. affetto da drepanocitosi e Persona_1 glomerulonefrite membrano-proliferativa con negatività per virus di dell'epatite C e B …”.
Inoltre, la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 è smentita anche dagli esami di laboratorio effettuati durante il medesimo ricovero, infatti, i per l'epatite già eseguiti il 27.01.1994 vennero ripetuti il CP_8
10.02.1998 (due giorni prima della data del suddetto certificato!) e risultarono anche in questo caso negativi per epatite B e C. La medesima considerazione va fatta per la decisione della Commissione medico- ospedaliera di SS che in data 11.04.2003 ha riconosciuto il danno da trasfusione citando nel
6 provvedimento la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 che, come già detto, è smentita dai CP_8 per l'epatite eseguiti il 10.02.1998.
Pertanto si conferma che dall'esame della documentazione in atti non risulta che le emotrasfusioni subite dal sig. possano avere causato patologie, in particolare non è stato possibile accertare in modo Persona_1 inequivocabile il contagio da epatite C poiché il non è mai stato positivo ai Markers dell'epatite Persona_1
B e C…>>>
Inconducenti appaiono poi le ulteriori obiezioni degli appellanti, per le quali :
1. l'esito delle indagini sull'epatite di tipo C non vi sarebbero perché l'accertamento non sarebbe mai stato fatto (a detta degli appellanti, mentre nei referti è scritto che l'accertamento al virus dell'epatite B è risultato “negativo” , nulla sarebbe stato detto in relazione al virus dell'epatite di tipo C);
2. non sarebbero stati valutati i numerosi certificati medici che attestavano che il era affetto da “Cirrosi epatica da virus C con ipertensione portuale”, diagnosi Persona_1 contenuta già nel certificato rilasciato dal DIVISIONE NEFROLOGICA dell'OSPEDALE
BMM di Reggio Calabria datato 12.02.1998 , e poi suffragato dal riconoscimento del nesso di causalità dalla Commissione Medico – Ospedaliera di SS circa il danno da Trasfusione subito dal con provvedimento dell'11.04.2003. Per_1
Le argomentazioni degli appellanti sono errate , o comunque insufficienti a superare i dati oggettivi fin qui raccolti, ed a contrastare le eccezioni e contestazioni del . CP_1
In fatti, quanto ai rilevi che precedono, basta osservare:
1) non è vero che le analisi per la ricerca del virus dell'epatite C non siano mai state fatte: Nella prima cartella clinica in atti, del alle pagg 8 e 9 sono espressamente riportati come “negativi” gli esiti dei Markers dell'epatite B e C, ed è positivo solo quello dell'epatite A . E le analisi sono state ripetute il 10.2. 1998, come già indicato., tanto da condurre a indicare nella relazione di dimissione che era esclusa la positività per viris da epatite B e C .
2) se poi ricerca diagnostica del virus dell'epatite C non è stata effettuata anche successivamente al
1998, non ha diverse conseguenze ai fini che ne occupano: intanto il è morto l'anno Persona_1 dopo, nel 1999 . e quindi le prove ematiche sono dell'anno precedente, e dopo anni di trasfusioni, secondo le indicazioni contenute nell'atto di citazione Comunque non vi è in atti prova che l'ammalato fosse stato mai stato affetto dal virus. Prova che sarebbe stato onere delle parti istanti produrre, e che deve essere fornita che attraverso accertamenti diagnostici strumentali, senza i quali possono formularsi mere ipotesi diagnostiche da verificare , ma non certezze.
7 Conseguentemente, le diagnosi formulate dai vari presidi sanitari e persino dalla commissione medica ospedaliera di SS non reggono alle contestazioni dell'appellato, non hanno fondamento nelle analisi diagnostiche e strumentali, le sole che possano attestare l'esistenza del'infezione da epatite B o C ,
Non possono quindi costituire prova della effettiva esistenza della patologia e del nesso causale con le trasfusioni, che è il dato essenziale da provare per ottenere l'accertamento della responsabilità del e il risarcimento conseguente. Non è dato neppure sapere se tali diagnosi siano state CP_1 formulate in forza di referti di analisi o di accertamenti diagnostici, o se vi siano state mere ripetizioni e recepimenti non verificati di certificati comunque non assistiti da indagini strumentali.
Alla luce di ciò, acquistano valore alcuni elementi indiziari esistenti in atti e già sottoposti all'attenzione del TU con l'ordinanza di incarico, facevano sospettare che le patologie lamentate dal preesistessero o fossero indipendenti e non correlate alle trasfusioni Persona_1
Già nell'atto di citazione si ammetteva che presentava ittero nel 1979, nel primo Persona_1 ricovero, che avrebbe preceduto le prime trasfusioni.
Il dato è stato evidenziato nella sentenza non definitiva
Il dato ora emerge con ancora maggiore rilevanza, e si accompagna al quadro di totale carenza degli elementi probatori fondamentali, e segnala che non solo le cause delle patologie del Persona_1 sono rimase ignote, non risultando dimostrata nè la pregressa infezione da epatite B o C né il nesso causale con le emotrasfusioni, ma risultando addirittura preesistente alle emotrasfusioni l'esistenza un sintomo tipico della patologia epatica , ovvero l'ittero, registrato nel cartella clinica del 1979.
Trova quindi oggettivo e inevitabile riscontro la conclusione del TU, che nella relazione conclusiva del 18.11.2024 , dopo accurata disamina di tutti gli atti, ha concluso:
<<< Pertanto si conferma che dall'esame della documentazione in atti non risulta che le emotrasfusioni subite dal sig. possano avere causato patologie, in particolare non è stato Persona_1 possibile accertare in modo inequivocabile il contagio da epatite C poiché il non è mai Persona_1 stato positivo ai Markers dell'epatite B e C.>>>
A cui si aggiunge la ulteriore conclusione sui chiarimenti sollecitati da parte appellante, nella relazione integrativa del 13 gennaio 2025 , in cui si legge <<. il sig. aveva contratto, in Persona_1 epoca certamente remota e non documentata, un'infezione da virus A che era ormai guarita, infatti gli anticorpi IgM erano negativi e gli anticorpi IgG erano positivi. Pertanto, si conferma che tale dato non è rilevante e non ha alcuna correlazione con le emotrasfusioni subite dal sig. Persona_1
e con le patologie dallo stesso sofferte che lo condussero all'exitus..>>>
8 Argomenti in alcun modo controvertibili né smentibili da certificazioni non supportate dall'esito di indagini diagnostiche, né minimamente inficiate dalle contestazioni degli appellanti .
Da ultimo, quanto alla insistita osservazione (riportata anche in comparsa conclusionale) secondo cui di causalità dalla Commissione Medico – Ospedaliera di SS circa il danno da Trasfusione subito dal con provvedimento dell'11.04.2003.>>>, è appena il caso sdi osservare che il Per_1
“provvedimento” è solo una nota informativa, priva della documentazione sottostante, con la quale si notiziavano i richiedenti che l'istaza NON era accolta . Non è dato conoscere invece il contenuto del verbale della Commissione medica relativo a questa istanza, non prodotto dalle parti
Vi è in atti invece un verbale della Commissione medica Ospedaliera Militare del Centro di
SS , reso in data 12.6.1998, per l'istanza di riconoscimento di causa di servizio (conclusosi con provvedimento di rigetto) , nell'esame clinico del quale sono riportati gli Esiti delle analisi , per la ricerca dei Markers per epatite B e C , ove si legge << HCV: negativo >>> .
Pertanto deve respingersi nel merito l'appello rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del , che pur se non prescritta, è infondata e va rigettata. CP_1
*
Le spese del presente grado (che si liquidano anche per la decisione non definitva, che le avava rimesse a questa) seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido ed in favore di ciascuno degli appellati costituiti ( ed ), e si liquidano ai sensi CP_1 Controparte_7 del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa (in ragione della clausola “danno maggiore o minore” che si legge nelle conclusioni ), nella misura media per le controversie a bassa complessità , per euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, per fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, per fase decisionale, valore medio: €
3.470,00), somma da maggiorarsi di spse forfetarie , IVA e CPA come per legge
Per tal ragione gli appellanti in solido dovranno corrispondere in favore di ciascuno degli appellati costituiti a somma di euro 9.991,00 oltre spese forfetarie , IVA e CPA come per legge.
Restano a carico degli appellanti soccombenti in solido le spese della TU, come già liquidate in corso di causa
Nulla per le spese con L' , rimasta contumace. Controparte_10
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così provvede :
- respinge l'appello e l'originaria domanda di risarcimento nei confronti del Controparte_1
- condanna gli appellanti in solido alle spese di lite del presente grado giudizio , che si liquidano in favore del e dell' , per ciascuno dei due appellati in applicazione CP_1 Controparte_7 del DM 55/2014 e DM 147/2022, per euro 9.991,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA calcolate come per legge
- nulla per spese con l' , rimasta contumace. Controparte_10
- restano a carico degli appellanti soccombenti in solido le spese della TU, come già liquidate in corso di causa
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il giorno 8 luglio 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
10
CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai magistrati: dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott. IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 663/2017 vertente
TRA
nata a [...]à (R.C.) il 18/07/1948 (C.F.: Parte_1
, nata a [...] (R.C.) il C.F._1 Parte_2
07/06/1976(C.F.: e (R.C.) il C.F._2 Parte_3
09/06/1977 (C.F.: ), rispettivamente moglie e figlie di , C.F._3 Persona_1 nato a [...]à e deceduto il 21/02/1999, rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico
Dario Borghese (C.F.: – pec: e C.F._4 Email_1
Angela Calabrò (C.F.: – pec: e domiciliati C.F._5 Email_2 presso lo studio dell'avv. Domenico Dario Borghese sito in Reggio Calabria in Via Sbarre Centrali n.
350; -appellanti
E
, in persona del pro tempore, C.F.: , Controparte_1 CP_2 PartitaIVA_1 difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in via
Plebiscito n. 15; -appellato
NONCHÈ
1
Controparte_3
), C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro ntempore dott. (C.F.: Controparte_5
), con sede in Reggio Calabria alla via Provinciale Spirito Santo n. 24, C.F._6 rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avvocatura interna sita in via Provinciale Spirito Santo n.
24 (R.C.) dall'avv. Anna Curatolo (C.F.: – pec: C.F._7
nonché dall'avv. Giovanna Morello (C.F.: Email_3
– pec: , in aggiunta al precedente C.F._8 Email_4 difensore già costituito Avv. Anna Curatolo, e domiciliato presso il Suo studio sito in Reggio Calabria in via Montevergine n. 7; -appellato
E
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,C.F./P.IVA: Controparte_6
,con sede in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18. P.IVA_3
-appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da emotrasfusione - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1432/2016, emessa in data 30/08/2016 e pubblicata il 13/09/2016 nell'ambito del procedimento recante N.R.G.730/2004.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deve in questa sede essere richiamato lo svolgimento del processo illustrato nella sentenza non definitiva emessa in data 12 gennaio 2024, con la quale si è così statuito:
<<<… respinge l'appello in punto di dichiarazione di nullità della domanda di risarcimento Part contrattuale proposta nei confronti dell' e dell' ; e conferma tale capo Controparte_3 della decisione di primo grado;
- dichiara inammissibile l'appello sulla ritenuta nullità della domanda di risarcimento per i danni iure proprio;
e conferma tale capo della decisione di primo grado;
- ordina la rimessione sul ruolo della causa per l'ulteriore corso..>>>
Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo, ed è stato disposto:
<.. deve quindi demandarsi al TU che con la presente si nomina l'incarico di:
- esaminare gli atti e la documentazione sanitaria già depositata, ricostruendo nei limiti del possibile l'evoluzione delle infermità che hanno colpito il dal 1979 fino alla Persona_1 data del decesso, avvenuto il 21.02.1999;
2 - precisare quali fossero le patologie preesistenti alle trasfusioni, che a mente dell'atto di citazione ebbero inizio nel 1979 con “comparsa di tosse, febbre elevata ed ittero” e diagnosi di
“drepanocitosi”
- indicare se dalla documentazione in atti emerga o possa ragionevolmente ritenersi che le emotrasfusioni subite dal possano avere causato patologie, e quali;
e ciò escludendo le Per_2 infermità non correlate alle trasfusioni ematiche, nonché quelle che devono ritenersi preesistenti alle trasfusioni, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni contenute negli atti di parte;
- ove il TU riscontri patologie correlate e conseguenti alle trasfusioni, indichi le diagnosi, l'epoca di insorgenza, i periodi di invalidità temporanea , nonché la percentuale di invalidità permanente esclusivamente alle stesse conseguente
- fornisca ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere….>>>
A seguito della nomina di due diversi TU, che non hanno accettato o hanno espressamente rifiutato, l'ultima TU nominata , RS , ha accettato l'incarico svolto le Persona_3 operazioni peritali il 16.4.2024, ha inviato la bozza alle parti il 21 agosto del 2024 ed ha depositato elaborato peritale il 30.09.2024 alle ore 19,52.
La difesa degli appellanti ha eccepito la nullità per avere il TU depositato l'ultimo giorno utile per le osservazioni delle parti, e non il giorno successivo .
Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Collegio, preso atto del deposito poche ore prima della scadenza del termine per le osservazioni (termine che sarebbe scaduto il 30.9.2024 alle ore 24,00), ha comunque – a sanatoria della nullità – accordato alle parti nuovo termine per depositare le osservazioni , e al TU nuovo termine fino al 10 novembre 2024 per depositare l'elaborato finale, ed udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni
Solo dopo il deposito dell'elaborato , con le note depositate per l'udienza del 28.11.2024 la parte appellante ha proposto nuove eccezioni e nuove contestazioni che non erano state avanzate neppure con le osservazioni, nonostante il nuovo termine accordato. In particolare, ha eccepito ex novo Cont l'incompatibilità del TU che sarebbe stato dipendente al momento dell'accettazione dell'incarico, e ha rilevato che le analisi avevano evidenziato una infezione di epatite di tipo A.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Collegio ha comunque chiesto al TU i chiarimenti, che sono stati resi con nota del 13 gennaio 2025 in vista dell'udienza del 30 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituta dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini dell'art 190 cpc , di cui hanno profittato l' e parte appellante. Controparte_7
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre sottolineare che la causa dopo la sentenza non definitiva già emessa
è proseguita soltanto per la valutazione della responsabilità extracontrattuale del per i diritti CP_1 eventualmente maturati iure hereditatis dagli appellanti . Parte_5
In tali termini, esplicitamente, in motivazione della sentenza già emessa:
<<… stante la contestazione del – insistita in appello- sull'esistenza del nesso di CP_1 causalità fra trasfusioni e patologie, e giusta le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, fra le quali la presenza di ittero, che avrebbe preceduto le prime trasfusioni (nel 1979); e la necessità di saper se il abbia sofferto di patologie conseguenti alle trasfusioni, e con quale incidenza Persona_1 sulle condizioni psico-fisiche, appare necessario, al fine di decidere l'appello sulle domande di natura extracontrattuale e formulate iure hereditatis dalle attrici, disporre accertamento medico legale sugli atti , rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso.>>>
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'intempestività ed inammissibilità delle eccezioni di nullità della consulenza, sia 1) per la eccepita intempestività nel deposito della relazione finale , che 2) per incompatibilità del TU.
Per il punto n. 1): la Corte, prendendo atto della eccezione di intempestività ( il primo elaborato è stato depositato 30.09.2024 alle ore 19,52, mentre il termine per le osservazioni delle parti sarebbe scaduto il 30.9.2024 alle ore 24,00) ha provveduto a rimettere in termini la parte, accordando nuovo termine per osservazioni;
in esito alle quali il TU ha deposito nuovo elaborato.
La sanatoria di questa nullità attraverso tale modalità è conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità: cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023.
Per il punto n. 2) , incompatibilità della TU dr.ssa Per_3
Intanto l' eccezione è stata avanzata soltanto dopo il deposito dell'elaborato peritale, coon le note del 28.11.2024, e a distanza di parecchi mesi dalla conoscenza del Consulente nominato e dall'scolgomento delle attività peritali
L'eccezione è stata accompagnata dal deposito di un deliberato dell' del 15.3.2024, che era CP_7 evidentemente conoscibile prima dell'inizio delle operazioni peritali;
la parte non ha fornito alcun elemento che suffragasse l'assunto di non avere potuto sapere prima di tale circostanza.
L'eccezione (da intendersi come una ricusazione del TU) è quindi tardiva ai sensi dell'art 192 cpc , perché avrebbe dovuto essere proposta nel termine indicato dall'art 192 cpc , ovvero “almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione” , quindi tre giorni prima dell'udienza del 11.2.2024
Invece è stata avanzata solo dopo il termine della attività demandata al TU, e addirittura dopo il
4 deposito della seconda relazione (quindi dopo la rinnovazione delle operazioni), evidentemente poco soddisfacente rispetto alle aspettative degli istanti, e per questo non potrebbe in nessun caso trovare ingresso.
In ogni caso, e solo ad abundantiam, si segnala che:
- La domanda per cui la causa è stata rimessa sul ruolo dopo la sentenza non definitiva riguardava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del , , mentre nei confronti CP_1 dellASP era già intervenuta decisione non definitiva (come chiarito nella parte iniziale della motivazione); Cont
- La TU , posta in quiescenza dall' il 1.6.2024, e da quel momento non più legata ad alcun vincolo di dipendenza con l' ha inviato la bozza alle parti il 21 agosto 2024 e depositato il CP_7 primo elaborato il 30.9.2024 (poi rinnovato), successivamente sono stati accordati i termini per garantire le difese, e le operazioni si sono concluse solo il 13 gennaio 2025, con il deposito degli ultimi chiarimenti resi su ulteriori contestazioni degli appellanti. A meno di non voler ritenere che il pregresso e ormai cessato rapporto di lavoro con un ente abbia reso incompatibile il TU per tutta la vita, non può ritenersi che sussistesse alcuna incompatibilità quando il TU ha espresso il proprio convincimento.
Da ultimo, ma per sé argomento dirimente: la relazione del TU si è risolta in una assai poco opinabile presa d'atto di dati oggettivi e documentali , ovvero le risultanze delle analisi cliniche prodotte dalla parte. che non ha lasciato margini a valutazioni discrezionali , risultando assenti dai referti i riscontri di infezioni di virus dell'epatite B o C che a detta degli istanti, sarebbero stati inoculati con le trasfusioni
La richiesta delle parti di ottenere una rinnovazione della TU con la nomina di un “TU fuori distretto” sarebbe del tutto inconducente, perché qualsiasi diagnosi di cirrosi epatica correlata al virus dell'epatite di tipo B o C non può prescindere – per essere attendibile – dall'esito delle analisi
(quindi di un accertamento strumentale) che certifichi l'esistenza dell'infezione.
E tali analisi in atti non esistono in atti, come è possibile verificare dall'incarto processuale, senza neppure dover fare riferimento alle valutazioni del TU.
Pertanto l'esito della domanda non scaturisce dal pur motivato parere tecnico del medico legale, dovendo il Collegio comunque prendere atto che proprio dalla documentazione prodotta dalle parti appellanti non vi è prova che il defunto fosse mai stato affetto dal virus Persona_1 dell'epatite di tipo B o C , le uniche forme capaci di sviluppare conseguenze come la cirrosi
5 epatica e malattie , mentre l'unica infezione contratta, da epatite A riscontrata in atti è assolutamente inidonea a causare conseguenze permanenti di tipo epatico.
La consulenza tanto contestata dalla parte si è infatti limitata a esaminare la documentazione prodotta e ha dovuto constatare che tutte le analisi del sangue effettuate sud defunto non Persona_1 riportano alcun esito positivo per epatite B o C.
La TU ha evidenziato (ma è dato appunto oggettivo e leggibile anche a prescindere dall'apporto del Consulente) , che le analisi effettuate risalgono al 1994 e al 1998 , precisamente:
- In data 27.01.1994, venivano eseguiti i per l'epatite che risultavano negativi per CP_8 epatite B e C.;
- Durante il ricovero in data 09.02.1998 , il 10.02.1998, venivano ripetuti i per CP_8
l'epatite e risultano negativi per epatite B e C.
- Dalla relazione di dimissione del 28.02.1998 il risultava“…. affetto da Persona_1 drepanocitosi e glomerulonefrite membrano-proliferativa con negatività per virus di dell'epatite C e
B …”
Inequivocabili sono le risposte del TU – relazione 18.11.2024-alle argomentazioni delle parti appellanti, che si riportano:
<<…Risulta dagli atti di causa che il sig. in data 25.01.1994 si ricoverava presso la Persona_1 divisione di Nefrologia dell'U.S.L. N.31 di Reggio Calabria con diagnosi di ingresso di “Drepanocitosi –
Glomerulonefrite membranosa proliferativa – Epatopatia cronica”. Durante tale ricovero, in data
27.01.1994, venivano eseguiti i per l'epatite che risultavano negativi per epatite B e C. CP_8
Dal 22.10.1996 al 24.10.96 il veniva ricoverato presso la divisione di Ematologia dell'AO.B.M.M Persona_1 di Reggio Calabria con diagnosi di “Epatopatia cronica HCV positiva in paziente con Drepanocitosi”. È di tutta evidenza che tale diagnosi non è documentata da alcun esame di laboratorio poiché durante tale ricovero non risulta che siano stati eseguiti i Markers specifici per la diagnosi di epatite C ed è, inoltre, smentita dai per l'epatite eseguiti successivamente, in data 10.02.1998, che risultarono negativi CP_8 per epatite B e C. Anche la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 con diagnosi di “Cirrosi epatica da virus C con ipertensione portale” è chiaramente smentita dalla relazione di dimissione della Divisione di
Nefrologia dell' di Reggio Calabria relativa allo stesso periodo, e precisamente alricovero dal CP_9
03.02.1998 al 28.02.1998, dalla quale risulta che il sig. era “…. affetto da drepanocitosi e Persona_1 glomerulonefrite membrano-proliferativa con negatività per virus di dell'epatite C e B …”.
Inoltre, la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 è smentita anche dagli esami di laboratorio effettuati durante il medesimo ricovero, infatti, i per l'epatite già eseguiti il 27.01.1994 vennero ripetuti il CP_8
10.02.1998 (due giorni prima della data del suddetto certificato!) e risultarono anche in questo caso negativi per epatite B e C. La medesima considerazione va fatta per la decisione della Commissione medico- ospedaliera di SS che in data 11.04.2003 ha riconosciuto il danno da trasfusione citando nel
6 provvedimento la certificazione rilasciata in data 12.02.1998 che, come già detto, è smentita dai CP_8 per l'epatite eseguiti il 10.02.1998.
Pertanto si conferma che dall'esame della documentazione in atti non risulta che le emotrasfusioni subite dal sig. possano avere causato patologie, in particolare non è stato possibile accertare in modo Persona_1 inequivocabile il contagio da epatite C poiché il non è mai stato positivo ai Markers dell'epatite Persona_1
B e C…>>>
Inconducenti appaiono poi le ulteriori obiezioni degli appellanti, per le quali :
1. l'esito delle indagini sull'epatite di tipo C non vi sarebbero perché l'accertamento non sarebbe mai stato fatto (a detta degli appellanti, mentre nei referti è scritto che l'accertamento al virus dell'epatite B è risultato “negativo” , nulla sarebbe stato detto in relazione al virus dell'epatite di tipo C);
2. non sarebbero stati valutati i numerosi certificati medici che attestavano che il era affetto da “Cirrosi epatica da virus C con ipertensione portuale”, diagnosi Persona_1 contenuta già nel certificato rilasciato dal DIVISIONE NEFROLOGICA dell'OSPEDALE
BMM di Reggio Calabria datato 12.02.1998 , e poi suffragato dal riconoscimento del nesso di causalità dalla Commissione Medico – Ospedaliera di SS circa il danno da Trasfusione subito dal con provvedimento dell'11.04.2003. Per_1
Le argomentazioni degli appellanti sono errate , o comunque insufficienti a superare i dati oggettivi fin qui raccolti, ed a contrastare le eccezioni e contestazioni del . CP_1
In fatti, quanto ai rilevi che precedono, basta osservare:
1) non è vero che le analisi per la ricerca del virus dell'epatite C non siano mai state fatte: Nella prima cartella clinica in atti, del alle pagg 8 e 9 sono espressamente riportati come “negativi” gli esiti dei Markers dell'epatite B e C, ed è positivo solo quello dell'epatite A . E le analisi sono state ripetute il 10.2. 1998, come già indicato., tanto da condurre a indicare nella relazione di dimissione che era esclusa la positività per viris da epatite B e C .
2) se poi ricerca diagnostica del virus dell'epatite C non è stata effettuata anche successivamente al
1998, non ha diverse conseguenze ai fini che ne occupano: intanto il è morto l'anno Persona_1 dopo, nel 1999 . e quindi le prove ematiche sono dell'anno precedente, e dopo anni di trasfusioni, secondo le indicazioni contenute nell'atto di citazione Comunque non vi è in atti prova che l'ammalato fosse stato mai stato affetto dal virus. Prova che sarebbe stato onere delle parti istanti produrre, e che deve essere fornita che attraverso accertamenti diagnostici strumentali, senza i quali possono formularsi mere ipotesi diagnostiche da verificare , ma non certezze.
7 Conseguentemente, le diagnosi formulate dai vari presidi sanitari e persino dalla commissione medica ospedaliera di SS non reggono alle contestazioni dell'appellato, non hanno fondamento nelle analisi diagnostiche e strumentali, le sole che possano attestare l'esistenza del'infezione da epatite B o C ,
Non possono quindi costituire prova della effettiva esistenza della patologia e del nesso causale con le trasfusioni, che è il dato essenziale da provare per ottenere l'accertamento della responsabilità del e il risarcimento conseguente. Non è dato neppure sapere se tali diagnosi siano state CP_1 formulate in forza di referti di analisi o di accertamenti diagnostici, o se vi siano state mere ripetizioni e recepimenti non verificati di certificati comunque non assistiti da indagini strumentali.
Alla luce di ciò, acquistano valore alcuni elementi indiziari esistenti in atti e già sottoposti all'attenzione del TU con l'ordinanza di incarico, facevano sospettare che le patologie lamentate dal preesistessero o fossero indipendenti e non correlate alle trasfusioni Persona_1
Già nell'atto di citazione si ammetteva che presentava ittero nel 1979, nel primo Persona_1 ricovero, che avrebbe preceduto le prime trasfusioni.
Il dato è stato evidenziato nella sentenza non definitiva
Il dato ora emerge con ancora maggiore rilevanza, e si accompagna al quadro di totale carenza degli elementi probatori fondamentali, e segnala che non solo le cause delle patologie del Persona_1 sono rimase ignote, non risultando dimostrata nè la pregressa infezione da epatite B o C né il nesso causale con le emotrasfusioni, ma risultando addirittura preesistente alle emotrasfusioni l'esistenza un sintomo tipico della patologia epatica , ovvero l'ittero, registrato nel cartella clinica del 1979.
Trova quindi oggettivo e inevitabile riscontro la conclusione del TU, che nella relazione conclusiva del 18.11.2024 , dopo accurata disamina di tutti gli atti, ha concluso:
<<< Pertanto si conferma che dall'esame della documentazione in atti non risulta che le emotrasfusioni subite dal sig. possano avere causato patologie, in particolare non è stato Persona_1 possibile accertare in modo inequivocabile il contagio da epatite C poiché il non è mai Persona_1 stato positivo ai Markers dell'epatite B e C.>>>
A cui si aggiunge la ulteriore conclusione sui chiarimenti sollecitati da parte appellante, nella relazione integrativa del 13 gennaio 2025 , in cui si legge <<. il sig. aveva contratto, in Persona_1 epoca certamente remota e non documentata, un'infezione da virus A che era ormai guarita, infatti gli anticorpi IgM erano negativi e gli anticorpi IgG erano positivi. Pertanto, si conferma che tale dato non è rilevante e non ha alcuna correlazione con le emotrasfusioni subite dal sig. Persona_1
e con le patologie dallo stesso sofferte che lo condussero all'exitus..>>>
8 Argomenti in alcun modo controvertibili né smentibili da certificazioni non supportate dall'esito di indagini diagnostiche, né minimamente inficiate dalle contestazioni degli appellanti .
Da ultimo, quanto alla insistita osservazione (riportata anche in comparsa conclusionale) secondo cui di causalità dalla Commissione Medico – Ospedaliera di SS circa il danno da Trasfusione subito dal con provvedimento dell'11.04.2003.>>>, è appena il caso sdi osservare che il Per_1
“provvedimento” è solo una nota informativa, priva della documentazione sottostante, con la quale si notiziavano i richiedenti che l'istaza NON era accolta . Non è dato conoscere invece il contenuto del verbale della Commissione medica relativo a questa istanza, non prodotto dalle parti
Vi è in atti invece un verbale della Commissione medica Ospedaliera Militare del Centro di
SS , reso in data 12.6.1998, per l'istanza di riconoscimento di causa di servizio (conclusosi con provvedimento di rigetto) , nell'esame clinico del quale sono riportati gli Esiti delle analisi , per la ricerca dei Markers per epatite B e C , ove si legge << HCV: negativo >>> .
Pertanto deve respingersi nel merito l'appello rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del , che pur se non prescritta, è infondata e va rigettata. CP_1
*
Le spese del presente grado (che si liquidano anche per la decisione non definitva, che le avava rimesse a questa) seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido ed in favore di ciascuno degli appellati costituiti ( ed ), e si liquidano ai sensi CP_1 Controparte_7 del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa (in ragione della clausola “danno maggiore o minore” che si legge nelle conclusioni ), nella misura media per le controversie a bassa complessità , per euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, per fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, per fase decisionale, valore medio: €
3.470,00), somma da maggiorarsi di spse forfetarie , IVA e CPA come per legge
Per tal ragione gli appellanti in solido dovranno corrispondere in favore di ciascuno degli appellati costituiti a somma di euro 9.991,00 oltre spese forfetarie , IVA e CPA come per legge.
Restano a carico degli appellanti soccombenti in solido le spese della TU, come già liquidate in corso di causa
Nulla per le spese con L' , rimasta contumace. Controparte_10
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così provvede :
- respinge l'appello e l'originaria domanda di risarcimento nei confronti del Controparte_1
- condanna gli appellanti in solido alle spese di lite del presente grado giudizio , che si liquidano in favore del e dell' , per ciascuno dei due appellati in applicazione CP_1 Controparte_7 del DM 55/2014 e DM 147/2022, per euro 9.991,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA calcolate come per legge
- nulla per spese con l' , rimasta contumace. Controparte_10
- restano a carico degli appellanti soccombenti in solido le spese della TU, come già liquidate in corso di causa
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il giorno 8 luglio 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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