TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 8492 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CIANFARINI MARCO per procura in Parte_1
atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MONTRONI ANNA per procura CP_1
in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 5.9.1982 che dall'unione coniugale erano nati figli (7.11.1984), (22.11.1987) e (11.5.1992), Persona_1 Per_2 Per_3 tutti economicamente autosufficienti e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi
a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita a
NI (RM), in Via Trento n.100, è assegnata alla IG.ra che vi abiterà CP_1 unitamente al figlio . Il IG. se ne è già allontanato;
3) La IG.ra Per_3 Parte_1 CP_1
si obbliga a sostenere tutte i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre
[...] agli oneri condominiali e tutto quanto anche solo connesso all'immobile (tasse, tributi ecc.) 4) il IG. sebbene vi stia già provvedendo, corrisponderà a decorrere dalla Parte_1 omologa della separazione consensuale a titolo di mantenimento la somma mensile di euro
200,00 (duecento/00) in favore della moglie IG.ra . Detto importo dovrà essere CP_1 corrisposto alla IG.ra entro il giorno dieci (dieci) di ogni mese tramite CP_1 bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla IG. CP_1
[...] e sarà soggetto a successiva indicizzazione annuale
Istat; 5) la IG.ra si obbliga altresì a consegnare al IG. • la macchina da CP_1 Pt_1 scrivere • i negativi delle foto di famiglia ove sono presenti i figli ed i genitori.”; Tes_1
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi non economicamente autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare alla moglie va intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile alla stessa.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza collegiale in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 5.9.1982, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1054 , Parte 2, Serie A05, Anno 1982);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 8492 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CIANFARINI MARCO per procura in Parte_1
atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MONTRONI ANNA per procura CP_1
in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 5.9.1982 che dall'unione coniugale erano nati figli (7.11.1984), (22.11.1987) e (11.5.1992), Persona_1 Per_2 Per_3 tutti economicamente autosufficienti e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi
a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita a
NI (RM), in Via Trento n.100, è assegnata alla IG.ra che vi abiterà CP_1 unitamente al figlio . Il IG. se ne è già allontanato;
3) La IG.ra Per_3 Parte_1 CP_1
si obbliga a sostenere tutte i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre
[...] agli oneri condominiali e tutto quanto anche solo connesso all'immobile (tasse, tributi ecc.) 4) il IG. sebbene vi stia già provvedendo, corrisponderà a decorrere dalla Parte_1 omologa della separazione consensuale a titolo di mantenimento la somma mensile di euro
200,00 (duecento/00) in favore della moglie IG.ra . Detto importo dovrà essere CP_1 corrisposto alla IG.ra entro il giorno dieci (dieci) di ogni mese tramite CP_1 bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla IG. CP_1
[...] e sarà soggetto a successiva indicizzazione annuale
Istat; 5) la IG.ra si obbliga altresì a consegnare al IG. • la macchina da CP_1 Pt_1 scrivere • i negativi delle foto di famiglia ove sono presenti i figli ed i genitori.”; Tes_1
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi non economicamente autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare alla moglie va intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile alla stessa.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza collegiale in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 5.9.1982, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1054 , Parte 2, Serie A05, Anno 1982);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi