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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Marghera (VE), via Ulloa n. 3; parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 6133/2024, pubblicata il 7 marzo 2024
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia nel proc.
R.G. n. 4773/2019 e alla luce dei principi posti dall'ordinanza della Corte di
Cassazione resa nel procedimento R.G. n. 11030/2021 pubblicata il
20.03.2024, che codesta Ecc.ma Corte voglia:
− riconoscere a favore di il diritto ad un permesso di Parte_1
soggiorno per protezione sussidiaria alla luce di quanto disposto dall'ordinanza della Suprema Corte;
− disporre sulle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla
Suprema Corte;
− condannare il a rifondere alla riassumente le spese Controparte_1
del giudizio di legittimità, nonché del procedimento di riassunzione. Con vittoria di competenze, onorari e spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha riscosso i primi e ha anticipato le ultime.
Per il P.G.
Visto, nulla si oppone.
Svolgimento del processo
di nazionalità nigeriana, in seguito al rigetto della domanda Parte_1
di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Commissione
Territoriale di Vicenza, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di
Venezia.
Il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria perché suo padre, di religione mussulmana, faceva parte del
Consiglio degli Anziani del proprio villaggio interamente formato da persone di religione mussulmana. Alla morte del Re, anch'egli mussulmano, era onere del Consiglio nominare il suo successore. Il compito si era reso più difficile di quanto previso poiché il Re non era sposato e non aveva figli.
Una volta rintracciati gli eredi, questi si scoprirono essere di religione pagina 2 di 9 cristiana. Da qui era sorta una lotta tra i legittimi successori di religione cristiana, che ambivano al trono, e il Consiglio degli Anziani, che si rifiutava di incoronare qualcuno che non fosse di religione mussulmana. Nella lotta avevano perso la vita i genitori e una sorella di , mentre un Parte_1
fratello era stato incarcerato e torturato per avere informazioni su Pt_1
che intanto aveva abbandonato il proprio villaggio natale alla volta di
[...]
Ciò in quanto il predetto deteneva, per ragioni ereditarie, il potere di Per_1
incoronare il nuovo Re, compito in precedenza appartenuto al padre. A
per circa sette anni, aveva trovato rifugio ma poi era Per_1 Parte_1
stato costretto a lasciare definitivamente il Paese per via della crescente e generalizzata insicurezza della zona della Nigeria del nord.
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 20 ottobre 2017 rigettava il ricorso.
Contro tale ordinanza proponeva appello e la Corte di appello Parte_1
di Venezia, con la sentenza n. 4773/2019, pur dando atto dell'errore commesso dal Tribunale in relazione alla vicenda concretamente esaminata, differente da quella narrata dal ricorrente, rigettava l'impugnazione stante la non credibilità del predetto.
Avverso detta sentenza il predetto proponeva ricorso per cassazione lamentando:
1) l'omessa valutazione circa la sua provenienza ( ai fini del Per_1
riconoscimento della protezione sussidiaria;
2) la motivazione carente circa la ritenuta sua non credibilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza n.
18145/2021 per nullità della procura del difensore.
Avverso tale ultima decisione veniva proposto ricorso per revocazione e la
Suprema Corte accoglieva il ricorso revocando l'ordinanza n. 18145/2021
e, con sentenza n. 6133/2024, decidendo sui motivi originari di pagina 3 di 9 impugnazione, accoglieva il primo e, assorbito il secondo, cassava la sentenza della Corte di appello, rinviando alla stessa in diversa composizione.
In particolare, la Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso, sulla protezione sussidiaria, in relazione al giudizio di credibilità del ricorrente affermando che “In tema di protezione internazionale e umanitaria la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del
2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Cass.
28214/2022)”. ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le Parte_1
conclusioni di cui in epigrafe.
Il non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato Controparte_1
contumace.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, avuto riguardo al profilo di censura accolto e all'oggetto della cognizione espressamente demandato a questo
Giudice del rinvio, e chiesto dal ricorrente, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art.14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 e di protezione umanitaria.
Deve, quindi, procedersi alla verifica delle effettive condizioni in cui versa il
Paese di provenienza del ricorrente. pagina 4 di 9 Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio
2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il “valore aggiunto” di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché “anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”.
Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Infatti, è possibile “in via eccezionale” considerare provata l'esistenza della minaccia purché “il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno
Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in pagina 5 di 9 questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (sentenza 17.2.2009, causa n. C-
465/2007, Elgafaji c. Paesi Bassi;
sentenza 30.1.2014, causa n. C-
285/2012, , con specifico riferimento alla definizione di conflitto Per_2
armato interno;
Cass. n. 8281/2013).
In base alle informazioni aggiornate sulla Nigeria (ACCORD – Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, ecoi.net-featured topic on Nigeria: Security Situation, 28 settembre 2021;
EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, giugno 2021; EASO, Country Guidance: Nigeria, 19 ottobre 2021; EASO,
COI Report, Nigeria: Trafficking in Human Beings, 26 aprile 2021; Human
Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2021; Africa Center for Strategic Studies, The Growing Complexity of Farmer-Herder Conflict in
West and Central Africa, luglio 2021), emerge come in tale Paese la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza, ma che le principali criticità nel Paese continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche.
L'EASO, di recente, ha pubblicato un documento nel quale ha chiarito che in
Nigeria non vi sono Stati in cui il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello così alto per ritenere che un civile rischi di essere esposto a un pericolo per la sua vita o per la sua incolumità fisica per il solo fatto di abitare nel territorio e occorre distinguere tra:
a) gli stati in cui la violenza indiscriminata raggiunge un livello che, pur non essendo tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria per il solo fatto di trovarsi in loco, è comunque elevato e dunque è sufficiente accertare un basso livello di elementi individualizzanti per riscontrare che un civile, in caso di rientro nel territorio, sia sottoposto ad un rischio reale per la sua vita o la sua incolumità fisica: ; Pt_2
pagina 6 di 9 b) gli stati in cui la violenza indiscriminata raggiunge un livello non particolarmente intenso, cosicché è necessario accertare un elevato livello di elementi individualizzanti per riscontrare che un civile, in caso di rientro nel territorio, sia sottoposto a un rischio reale per la sua vita o la sua incolumità fisica: , e Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
c) gli stati in cui la violenza indiscriminata è a un livello talmente basso che in generale non vi è un rischio per i civili di essere esposti a episodi di violenza, salvo casi particolari nei quali vi siano elementi di natura individualizzante: Abia, Akwa Ibom, Bauchi, Bayelsa, Cross Per_9
Perso Perso River, Delta, Ebonyi, , Per_11 Per_12 Per_13 Per_15 Per_1 Per_16
Lagos, Niger, Ogun, Osun, Oyo, Plateau, Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
Rivers, Sokoto, Taraba e il Federal Capital Territory of Abuja.
Tale classificazione è stata elaborata tenendo conto di una serie di elementi, quali la presenza di attori del conflitto (ivi compresi gruppi armati di natura non statale e l'effettuazione di operazioni di sicurezza da parte delle forze di sicurezza nigeriane), la natura dei metodi e delle tattiche di combattimento utilizzate e la rilevanza del loro impatto sulla vita dei civili, la frequenza degli episodi di violenza, la loro diffusione geografica nelle varie Local Government Areas, il numero di civili deceduti e feriti e il loro rapporto con la popolazione dello Stato e il numero di sfollati (EASO,
Country Guidance: Nigeria, 19 ottobre 2021).
Il ricorrente ha allegato di essere vissuto a ma non ha fornito Per_1
elementi che consentano di procedere a quell'individualizzazione che sarebbe necessaria in considerazione del basso livello di violenza esistente nella sua zona di provenienza. Alla luce delle fonti citate in precedenza, e di quanto ricavabile dai dati disponibili in www.acleddata.com/data-export- tool, non è possibile ritenere che il ricorrente versi in una situazione di pericolo per il solo fatto di rientrare nel luogo ove ha vissuto per lungo tempo. pagina 7 di 9 Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va rigettata.
Quanto alla domanda di protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale.
La più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rilascio del permesso di natura umanitaria, assegna rilievo centrale alla “valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. n. 4455/2018, Cass. S.U. n.
29460/2019 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 24413/2021).
Nel caso di specie, alla luce della situazione personale del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese di origine sin dal 2015, con conseguente sradicamento dalla situazione socioeconomica della Nigeria, certamente suscettibile di determinare, in caso di rientro, una difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo - può ritenersi che il medesimo versi in una condizione di vulnerabilità poiché, in caso di rientro nel Paese di origine, è elevato il rischio che egli veda compromessi alcuni dei fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità e alla sicurezza di vita.
Siffatta condizione di vulnerabilità assume, nel caso specifico, concretezza per avere dimostrato il richiedente di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale nel territorio italiano mediante lo svolgimento di attività lavorativa (busta paga 2024).
In sostanza la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta dallo stesso in Italia, giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario. pagina 8 di 9 Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio e della complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, nonché della circostanza che i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente sono maturati soltanto in corso di causa, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.
Alla liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato D'Avino si provvede con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, riconosce a (nato in [...] il [...] - C.F. Parte_1 [...]
), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi C.F._1
umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di cassazione e del presente giudizio.
Venezia, camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Marghera (VE), via Ulloa n. 3; parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 6133/2024, pubblicata il 7 marzo 2024
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia nel proc.
R.G. n. 4773/2019 e alla luce dei principi posti dall'ordinanza della Corte di
Cassazione resa nel procedimento R.G. n. 11030/2021 pubblicata il
20.03.2024, che codesta Ecc.ma Corte voglia:
− riconoscere a favore di il diritto ad un permesso di Parte_1
soggiorno per protezione sussidiaria alla luce di quanto disposto dall'ordinanza della Suprema Corte;
− disporre sulle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla
Suprema Corte;
− condannare il a rifondere alla riassumente le spese Controparte_1
del giudizio di legittimità, nonché del procedimento di riassunzione. Con vittoria di competenze, onorari e spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha riscosso i primi e ha anticipato le ultime.
Per il P.G.
Visto, nulla si oppone.
Svolgimento del processo
di nazionalità nigeriana, in seguito al rigetto della domanda Parte_1
di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Commissione
Territoriale di Vicenza, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di
Venezia.
Il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria perché suo padre, di religione mussulmana, faceva parte del
Consiglio degli Anziani del proprio villaggio interamente formato da persone di religione mussulmana. Alla morte del Re, anch'egli mussulmano, era onere del Consiglio nominare il suo successore. Il compito si era reso più difficile di quanto previso poiché il Re non era sposato e non aveva figli.
Una volta rintracciati gli eredi, questi si scoprirono essere di religione pagina 2 di 9 cristiana. Da qui era sorta una lotta tra i legittimi successori di religione cristiana, che ambivano al trono, e il Consiglio degli Anziani, che si rifiutava di incoronare qualcuno che non fosse di religione mussulmana. Nella lotta avevano perso la vita i genitori e una sorella di , mentre un Parte_1
fratello era stato incarcerato e torturato per avere informazioni su Pt_1
che intanto aveva abbandonato il proprio villaggio natale alla volta di
[...]
Ciò in quanto il predetto deteneva, per ragioni ereditarie, il potere di Per_1
incoronare il nuovo Re, compito in precedenza appartenuto al padre. A
per circa sette anni, aveva trovato rifugio ma poi era Per_1 Parte_1
stato costretto a lasciare definitivamente il Paese per via della crescente e generalizzata insicurezza della zona della Nigeria del nord.
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 20 ottobre 2017 rigettava il ricorso.
Contro tale ordinanza proponeva appello e la Corte di appello Parte_1
di Venezia, con la sentenza n. 4773/2019, pur dando atto dell'errore commesso dal Tribunale in relazione alla vicenda concretamente esaminata, differente da quella narrata dal ricorrente, rigettava l'impugnazione stante la non credibilità del predetto.
Avverso detta sentenza il predetto proponeva ricorso per cassazione lamentando:
1) l'omessa valutazione circa la sua provenienza ( ai fini del Per_1
riconoscimento della protezione sussidiaria;
2) la motivazione carente circa la ritenuta sua non credibilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza n.
18145/2021 per nullità della procura del difensore.
Avverso tale ultima decisione veniva proposto ricorso per revocazione e la
Suprema Corte accoglieva il ricorso revocando l'ordinanza n. 18145/2021
e, con sentenza n. 6133/2024, decidendo sui motivi originari di pagina 3 di 9 impugnazione, accoglieva il primo e, assorbito il secondo, cassava la sentenza della Corte di appello, rinviando alla stessa in diversa composizione.
In particolare, la Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso, sulla protezione sussidiaria, in relazione al giudizio di credibilità del ricorrente affermando che “In tema di protezione internazionale e umanitaria la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del
2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Cass.
28214/2022)”. ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le Parte_1
conclusioni di cui in epigrafe.
Il non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato Controparte_1
contumace.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, avuto riguardo al profilo di censura accolto e all'oggetto della cognizione espressamente demandato a questo
Giudice del rinvio, e chiesto dal ricorrente, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art.14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 e di protezione umanitaria.
Deve, quindi, procedersi alla verifica delle effettive condizioni in cui versa il
Paese di provenienza del ricorrente. pagina 4 di 9 Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio
2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il “valore aggiunto” di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché “anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”.
Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Infatti, è possibile “in via eccezionale” considerare provata l'esistenza della minaccia purché “il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno
Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in pagina 5 di 9 questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (sentenza 17.2.2009, causa n. C-
465/2007, Elgafaji c. Paesi Bassi;
sentenza 30.1.2014, causa n. C-
285/2012, , con specifico riferimento alla definizione di conflitto Per_2
armato interno;
Cass. n. 8281/2013).
In base alle informazioni aggiornate sulla Nigeria (ACCORD – Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, ecoi.net-featured topic on Nigeria: Security Situation, 28 settembre 2021;
EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, giugno 2021; EASO, Country Guidance: Nigeria, 19 ottobre 2021; EASO,
COI Report, Nigeria: Trafficking in Human Beings, 26 aprile 2021; Human
Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2021; Africa Center for Strategic Studies, The Growing Complexity of Farmer-Herder Conflict in
West and Central Africa, luglio 2021), emerge come in tale Paese la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza, ma che le principali criticità nel Paese continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche.
L'EASO, di recente, ha pubblicato un documento nel quale ha chiarito che in
Nigeria non vi sono Stati in cui il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello così alto per ritenere che un civile rischi di essere esposto a un pericolo per la sua vita o per la sua incolumità fisica per il solo fatto di abitare nel territorio e occorre distinguere tra:
a) gli stati in cui la violenza indiscriminata raggiunge un livello che, pur non essendo tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria per il solo fatto di trovarsi in loco, è comunque elevato e dunque è sufficiente accertare un basso livello di elementi individualizzanti per riscontrare che un civile, in caso di rientro nel territorio, sia sottoposto ad un rischio reale per la sua vita o la sua incolumità fisica: ; Pt_2
pagina 6 di 9 b) gli stati in cui la violenza indiscriminata raggiunge un livello non particolarmente intenso, cosicché è necessario accertare un elevato livello di elementi individualizzanti per riscontrare che un civile, in caso di rientro nel territorio, sia sottoposto a un rischio reale per la sua vita o la sua incolumità fisica: , e Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
c) gli stati in cui la violenza indiscriminata è a un livello talmente basso che in generale non vi è un rischio per i civili di essere esposti a episodi di violenza, salvo casi particolari nei quali vi siano elementi di natura individualizzante: Abia, Akwa Ibom, Bauchi, Bayelsa, Cross Per_9
Perso Perso River, Delta, Ebonyi, , Per_11 Per_12 Per_13 Per_15 Per_1 Per_16
Lagos, Niger, Ogun, Osun, Oyo, Plateau, Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
Rivers, Sokoto, Taraba e il Federal Capital Territory of Abuja.
Tale classificazione è stata elaborata tenendo conto di una serie di elementi, quali la presenza di attori del conflitto (ivi compresi gruppi armati di natura non statale e l'effettuazione di operazioni di sicurezza da parte delle forze di sicurezza nigeriane), la natura dei metodi e delle tattiche di combattimento utilizzate e la rilevanza del loro impatto sulla vita dei civili, la frequenza degli episodi di violenza, la loro diffusione geografica nelle varie Local Government Areas, il numero di civili deceduti e feriti e il loro rapporto con la popolazione dello Stato e il numero di sfollati (EASO,
Country Guidance: Nigeria, 19 ottobre 2021).
Il ricorrente ha allegato di essere vissuto a ma non ha fornito Per_1
elementi che consentano di procedere a quell'individualizzazione che sarebbe necessaria in considerazione del basso livello di violenza esistente nella sua zona di provenienza. Alla luce delle fonti citate in precedenza, e di quanto ricavabile dai dati disponibili in www.acleddata.com/data-export- tool, non è possibile ritenere che il ricorrente versi in una situazione di pericolo per il solo fatto di rientrare nel luogo ove ha vissuto per lungo tempo. pagina 7 di 9 Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va rigettata.
Quanto alla domanda di protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale.
La più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rilascio del permesso di natura umanitaria, assegna rilievo centrale alla “valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. n. 4455/2018, Cass. S.U. n.
29460/2019 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 24413/2021).
Nel caso di specie, alla luce della situazione personale del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese di origine sin dal 2015, con conseguente sradicamento dalla situazione socioeconomica della Nigeria, certamente suscettibile di determinare, in caso di rientro, una difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo - può ritenersi che il medesimo versi in una condizione di vulnerabilità poiché, in caso di rientro nel Paese di origine, è elevato il rischio che egli veda compromessi alcuni dei fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità e alla sicurezza di vita.
Siffatta condizione di vulnerabilità assume, nel caso specifico, concretezza per avere dimostrato il richiedente di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale nel territorio italiano mediante lo svolgimento di attività lavorativa (busta paga 2024).
In sostanza la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta dallo stesso in Italia, giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario. pagina 8 di 9 Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio e della complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, nonché della circostanza che i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente sono maturati soltanto in corso di causa, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.
Alla liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato D'Avino si provvede con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, riconosce a (nato in [...] il [...] - C.F. Parte_1 [...]
), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi C.F._1
umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di cassazione e del presente giudizio.
Venezia, camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9