Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.G. N. 1540/2022
CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
REP.CV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE Oggetto:
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. Contratto di garanzia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, nato a nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
in forza di procura speciale del per procura speciale in data 25.10.2023 dall'avv. Maurizio Bianco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 16,
- Parte appellante -
Contro
con sede in Montreux (Svizzera), in persona del legale rappresentante, P.IVA (Svizzera) CP_1
, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 22.2.2021, dagli avv.ti PartitaIVA_1
Francesco Pezone e Marco Mittone, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino,
Via Assarotti n. 9,
Parte appellata ed appellante incidentale –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza n. 4151/2022 del Tribunale di Torino, In via preliminare: dichiarare
dichiarare la nullità della sentenza n. 4151/2022 del Tribunale di Torino per le motivazioni indicate in narrativa;
dichiarare il difetto di legittimazione - titolarità del credito vantato in capo alla Co;
nel merito in via principale: riformare la sentenza n. 4151/2022 del Tribunale di Torino per i motivi esposti e per l'effetto accogliere le domande già proposte in primo grado;
dichiarare la nullità della garanzia di cui al Memorandum of Understanding per le motivazioni di cui in narrativa;
dichiarare l'inefficacia del Memorandum of Understanding per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare Co l'inopponibilità della dichiarazione resa dal curatore della respingere la domanda avversaria in quanto il petitum non corrisponde all'oggetto della garanzia. Respingere la domanda avversaria in quanto infondata e comunque non essendo stato provato il petitum;
confermare la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda di condanna del convenuto al pagamento di e
3.500.000,00. Nel merito in via subordinata: dichiarare il Sig. liberato ex art.1956 c.c. dalla Pt_1
garanzia prestata con il MoU in relazione ai finanziamenti allegati dalla CIB nelle memorie istruttorie;
nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale, respingere le domande di cui all'appello incidentale avversario in quanto infondate in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare il Co concorso della alla produzione del danno;
per l'effetto disporre la riduzione dell'importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno ex art. 1227 c.c.; In ogni caso,con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende.
Per parte appellata ed appellante incidentale
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, previe le declaratorie del caso, nel merito respingersi l'appello proposto dal signor , in Parte_1
quanto destituito di fondamento fattuale e giuridico, e conseguentemente confermarsi la sentenza
n. 4151/2022, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 26/10/2022, nelle parti impugnate dal signor;
in via incidentale con riferimento al limite della garanzia prestata dal signor Pt_1 Pt_1
in favore di di cui al MOU del 28/03/2014, riformare la sentenza di primo grado n.
[...] CP_1
4151/2022, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 26/10/2022, nella parte in cui ha disposto che “la garanzia deve ritenersi determinata e valida fino all'importo di euro 1.500.000,00”
(pagina 13 della Sentenza), e per l'effetto accertare e dichiarare che il limite della garanzia di cui al
MOU del 28/03/2022 è quantomeno pari ad euro 7.500.000,00 pari al 50% del valore della casa di
Cap AT, ovvero il limite veriore accertando da Codesta On.le Corte;
con riferimento al quantum debeatur, riformare la sentenza di primo grado n. 4151/2022, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 26/10/2022, nella parte in cui ha disposto che il versamento di euro 3.500.000,00 Co effettuato da in favore di in data 27 giugno 2014 non può essere riconosciuto come CP_1
Co finanziamento effettuato da in favore di (pagina 11 della Sentenza), e per l'effetto CP_1
accertare e dichiarare che il credito complessivo di nei confronti del signor è CP_1 Parte_1
pari ad euro 5.412.889,43; pertanto riformare la sentenza di primo grado n. 4151/2022, emessa dal
Tribunale di Torino e pubblicata in data 26/10/2022, laddove ha limitato la condanna del signor
ad euro 1.500.000,00 (rispetto ai complessivi euro 1.912.889,43, come da dichiarazione Parte_1
Co prodotta agli atti sub doc. 28 ), e per l'effetto condannare il signor al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo pari ad euro 5.412.889,43, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla CP_1
proposizione della domanda giudiziale in primo grado e sino alla data di effettivo soddisfo;
con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, riformare la sentenza di primo grado n. 4151/2022, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 26/10/2022, laddove pone a carico di CP_1
CP_ 2/3 delle spese di lite, e per l'effetto condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1
di tutte le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado;
[...]
in ogni caso con il favore dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Svolgimento del processo
1. La società società con sede legale in Svizzera, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di CP_1
Torino il signor , premettendo che quest'ultimo, buon conoscente del legale Parte_1
rappresentante dell'attrice, imprenditore nel settore dell'acciaio, era il legale rappresentante della società ER spa (di diritto italiano) che controllava al 100% la ER Espana S.A.U. (di diritto spagnolo). A seguito dell'ammissione al concordato preventivo della ER spa, gli istituti di credito spagnoli che avevano concesso finanziamenti alla controllata, avevano richiesto il rientro delle linee di credito ed il aveva costituito una nuova società, la AN ES S.A. (in Pt_1
Co origine denominata Preaislados Espana S.A. e di seguito anche con l'obiettivo, scriveva l'attrice, di “… sviluppare una sinergia con la ”. Controparte_3
Nell'autunno del 2009, si era quindi rivolto ai legali rappresentanti di per ottenere dei Pt_1 CP_1
Co finanziamenti a favore della rendendosi disponibile a garantire la solvibilità della società finanziata. L'attrice aveva quindi elencato i dettagli di una serie di finanziamenti erogati fra il 2012 ed il 2013 a Co Co Co favore di ed aveva riferito che alla data del 27 marzo 2014 aveva prestato a complessivamente, € 550.000,00. Co Il 28.3.2014, e la società avevano quindi sottoscritto un accordo - denominato Parte_1
Contr
“Memorandum of understanding” – (di seguito , qualificato da parte attrice quale contratto autonomo di garanzia, in forza del quale il primo aveva assunto impegno irrevocabile a risarcire CP_ qualsiasi danno patrimoniale che fosse derivato “ai signori d e/o alla Pt_2 Parte_3
[..
dall'aver prestato e/o garantito fondi alle società AN ES e/o ”. Controparte_3
Co Co
, nell'immediatezza di detto accordo, aveva erogato ad ulteriori finanziamenti per complessivi
€ 1.760.000,00 (il 28.3.2014 € 660.000,00; il 3.4.2014 € 300.000,00; il 9.4.2014 € 550.000,00 ed il Co 6.8.2014 € 250.000,00) che, lamentava l'attrice, aveva provveduto a restituire solo parzialmente. Co Co Il 27.6.2014, aveva versato nelle casse di ulteriori € 3.500.000,00 che erano stati destinanti, quanto ad € 1.000.000,00 al ripianamento delle perdite che avevano causato l'azzeramento del Co capitale e quanto ad € 2.500.000,00 ad aumentare il capitale di che, a quel punto, era passata Co sotto il controllo di (“… ferma restando la gestione della Società in capo ai signori e Pt_1 Pt_4
…”).
[...]
Co Il 21.11.2016 la società era stata sottoposta dalla giurisdizione spagnola a procedura Co Co concorsuale, chiusa il 4.7.2018 e che “cristallizzava” il debito di nei confronti di in €
1.912.889,43 (“… veniva definitivamente determinato in complessivi euro 1.912.889,43, il residuo Co Co debito di nei confronti di , come da dichiarazione del curatore …”). Co Ritenendo che, a quel punto, il danno patrimoniale per fosse divenuto definitivo, quest'ultima aveva affermato di aver più volte sollecitato il a provvedere al pagamento dell'importo Pt_1
complessivo di € 5.412.889,43 (€ 1.912.889,43 debito risultante dalla procedura concorsuale ed € Co 3.500.00,00 derivanti dal versamento ad destinato ad azzeramento perdite e ricostituzione del capitale sociale) e, non ricevendone riscontro, lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Co Torino perché fosse accertata la sua responsabilità e fosse condannato a pagare a detto importo.
Si era costituito in giudizio , il quale aveva contestato la ricostruzione in fatto ed in Parte_1
particolare aveva eccepito che il “Memorandum of understanding”, oltre ad essere di per sé viziato per indeterminatezza dell'oggetto, era stato reso inefficace da un successivo accordo fra le parti (il Co PA de CI del 30.6.2014); in ogni caso, il convenuto aveva riferito che aveva già integralmente pagato il debito che, pertanto, era inesistente. aveva poi escluso che Parte_1
parte attrice potesse avere titolo per reclamare la restituzione delle somme destinate ad azzeramento del capitale ed a sua ricostituzione e, con riguardo a ciò aveva anche invocato, in Co subordine, aveva domandato l'accertamento di una corresponsabilità colposa di .
2.La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza n. 4151/2022 con la quale il
Tribunale di Torino, all'esito di una ricostruzione dettagliata delle vicende rilevanti per il giudizio, ha Co parzialmente accolto la domanda proposta da e, ritenendo operante la garanzia di Parte_1
come assunta nel Memorandum of Understanding, fino alla concorrenza di € 1.500.000,00, lo ha condannato a pagare alla società attrice detta somma, con gli interessi ex art. 1284,III° comma, CC , con parziale compensazione delle spese di lite e rigetto della richiesta applicazione della sanzione ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.
Il Tribunale, premessa una dettagliata ricostruzione degli accadimenti anche processuali, ha Co individuato l'oggetto del giudizio nella “… garanzia prestata da per i crediti vantati da a Pt_1
Cont Co seguito dei finanziamenti in favore di ”, ha ritenuto che il credito della nei confronti della Co fosse di € 1.912.889,43 e che tale importo non fosse contestato atteso che in tali termini era Co stato accertato nel corso della procedura concorsuale spagnola cui era stata sottoposta e, in particolare, che “… all'udienza del 17.1.2022 [infatti] la difesa di ha abbandonato ogni Pt_1
precedente contestazione in merito alla validità ed opponibilità della certificazione del curatore spagnolo che, per inciso, non risulta essere stata oggetto di alcuna impugnazione in quella procedura
…”. Il primo giudice ha quindi ritenuto che questa situazione debitoria fosse cristallizzata alla data del 4.7.2018 ed ha motivato in relazione al rigetto dell'istanza di rogatoria internazionale proposta dal convenuto sia perché generica sia, anche, perché non utile al giudizio atteso che l'accertamento Co Co dei crediti di verso era già stato effettuato e non era stato contestato (in sede fallimentare).
Il Tribunale ha invece ritenuto non fondata la richiesta di condanna al pagamento anche degli ulteriori € 3.500.000,00 sul presupposto che, incontestata la circostanza che dette somme erano Co state destinate a ripianamento perdite ed aumento di capitale, all'esito delle quali aveva assunto Co il controllo totale di questo versamento aveva trovato la sua causale nel corrispettivo per l'acquisizione delle quote della società e non poteva considerarsi un finanziamento a suo favore, come risultava, fra l'altro, dal contenuto del PA de CI sottoscritto il 30.6.2014 da
[...]
a titolo personale e in rappresentanza di . Persona_1 Parte_1 Parte_3 CP_1
Co Al punto VI di detto accordo le parti infatti chiarivano che con il conferimento di € 3.500.000,00 Co sarebbe divenuta socia unica di acquisendo le quote di e di Persona_1 Pt_1
, ciascuno proprietario per il 50%.
[...] Sotto altro profilo, il primo giudice ha escluso che il Memorandum of Undestanding potesse essere considerato, come allegava il convenuto, un impegno in violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 CC posto che “… le parti non hanno stipulato un contratto con cui il bene ipotecato o dato in pegno passa al creditore insoddisfatto ( art. 2744 c.c.); né hanno stipulato un preliminare volto a far ottenere al creditore la proprietà del bene, nel caso in cui l'obbligazione non venga adempiuta …” ed il riferimento ai beni immobili di proprietà di è stato effettuato al solo Parte_1
fine di “… esplicitare la capienza del suo patrimonio e non quella di vincolare immediatamente i suoi beni perché cadano automaticamente nel patrimonio del creditore, in caso di inadempimento…”.
Il Tribunale ha quindi motivato in relazione alle deduzioni di parte convenuta circa la nullità del
Memorandum ed in particolare sulla lamentata violazione delle norme di cui agli artt. 1325 e 1938
CC sotto il profilo della indeterminatezza della garanzia rilasciata da . Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, che il valore della garanzia poteva essere determinato anche per relationem; chiarito ciò, ha accertato che “… sebbene non sia indicato l'importo massimo garantito, nondimeno nel patto di garanzia è individuata con precisione la somma di € 1.500.000,00. E' difatti esplicitato che per debiti fino a questo importo,
avrebbe provveduto ad intestare ad eni di sua proprietà diversi dalla ditta di Cap AT. Pt_1 Pt_3
La formulazione dell'accordo in questo senso consente di ritenere che il aveva accordato Pt_1
senz'altro la propria garanzia, quanto meno fino all'importo determinato di € 1.500.000,00. La garanzia, quindi, deve ritenersi determinata e valida fino all'importo di € 1.500.000,00. Non parimenti può dirsi per importi superiori a questa cifra…”.
Destituita di fondamento è stata poi ritenuta l'eccezione formulata dal convenuto che non riteneva di dover garantire l'intero debito accertato nel fallimento spagnolo per il fatto che tale debito sarebbe composto, a suo dire, da finanziamenti ma anche da forniture. A tale proposito, il Tribunale ha osservato che la distinzione è priva di pregio ai fini dell'esecuzione dell'accordo contenuto nel
MoU, posto che esso si riferisce testualmente al “… risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, tale dovendosi intendere non solo la mancata restituzione di denaro liquido prestato, ma anche la Co mancata refusione di denaro comunque impiegato per l'acquisto di beni conferiti ad Sotto il Co profilo del danno patrimoniale da cui le parti si sono preoccupate di garantire ed Emanuele ed
non fa infatti alcuna differenza che il denaro sia stato versato in contanti o sia Parte_3
stato impiegato direttamente per l'acquisto di materiali ed attrezzature …”. Tardiva, e per tal motivo rigettata, è stata l'eccezione formulata dal convenuto oltre il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 cpc, di violazione del disposto dell'art. 1956 CC.
3.L'appello
Con tempestivo atto di citazione, ha impugnato la sentenza n. 4151/2022 del Tribunale Parte_1
di Torino affidando ad un complesso di motivi le doglianze in base alle quali chiede la riforma parziale del provvedimento.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 101, secondo comma, cpc perché, non accogliendo né la tesi dell'attrice sul valore della garanzia che avrebbe Pt_1
prestato con il Memorandum, ma neppure quella del convenuto che, invece, ha sempre sostenuto che tale valore non era determinabile, ha interpretato il documento ed individuato il valore massimo della garanzia prestata in un importo che nessuna delle parti aveva indicato. Ad avviso dell'appellante, si configurerebbe un rilievo d'ufficio del giudicante che, eventualmente, avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio sul punto e, sotto tal profilo, deduce la nullità della sentenza.
Parte appellante, si duole poi del mancato rilievo della carenza di legittimazione in capo all'attrice, sul presupposto che la garanzia di cui al più volte richiamato Memorandum, sarebbe prestata solo Co a favore delle persone fisiche e non anche della società , unica parte attrice;
sotto altro aspetto, contesta la decisione del Tribunale laddove non ha riconosciuto la violazione degli artt. 2744 e 1938
CC.
Ad avviso dell'appellante, è errata l'interpretazione in termini di contratto di garanzia del
Memorandum che, invece, deve essere considerato “preliminare di vendita a scopo di garanzia” nullo per violazione del divieto di patto commissorio;
deve inoltre ritenersi non coerente con una interpretazione conforme a legge, ritenere, come ha fatto il Tribunale, che la garanzia concessa potesse riferirsi anche ad obbligazioni future e non, al contrario, alle sole obbligazioni già contratte e che sono poi risultate per la quasi totalità anche soddisfatte.
L'appellante insiste quindi nel riproporre la violazione della norma di cui all'art. 1325 CC che, a suo dire, non è stata delibata dal Tribunale e sottolinea che ove si ritenga che la garanzia sia stata prestata per obbligazioni future si configura la nullità della stessa per violazione dell'art. 1938 c.c.
Sostiene ancora che il Tribunale avrebbe errato anche nella interpretazione del PA Parte_1
de CI e precisamente nell'interpretazione della clausola 5.4 che espressamente prevedeva la revoca di precedenti impegni fra le parti e, quindi, rendeva inefficace la garanzia contenuta nel
Memorandum. Si duole l'appellante che il Tribunale abbia interpretato i due negozi in maniera tale da escludere che il secondo potesse considerarsi il superamento del primo con l'annullamento degli Co impegni di garanzia assunti da nei confronti di . Pt_1 E' infine censurata la decisione del primo giudice che ha ritenuto non contestata e, quindi, Co Co cristallizzata, l'entità dell'esposizione debitoria di nei confronti di nella misura accertata dal curatore fallimentare spagnolo. Allega l'appellante che, anche su questo punto, il Tribunale non ha correttamente interpretato i fatti e gli atti (“… alla citata udienza del 17.1.22, parte convenuta non ha affatto abbandonato le proprie eccezioni con riferimento alla opponibilità e validità della certificazione de qua nei confronti del signor , ma ha semplicemente ed esclusivamente dato Pt_1
atto <che non contestato che al momento della chiusura procedura concorsuale spagnola il co debito verso di fosse ma in ogni caso anche nei confronti era affatto provato si trattasse credito derivante finanziamenti> L'eccezione, a riprova che nessun intento quale quello evidenziato dal Tribunale avrebbe potuto configurarsi, era stata riproposta anche nella comparsa conclusionale del primo grado ed è oggetto anche del presente Co gravame: non aveva adempiuto al suo onere di prova e non ha dimostrato quali siano i titoli in forza dei quali agisce.
A ciò si raccorda l'ulteriore doglianza dell'appellante con riferimento al capo della sentenza che non Co ha qualificato come nuova la domanda di sui “nuovi finanziamenti”, domanda che era stata introdotta, a suo dire, con la prima memoria ex art. 183 cpc. Anche su tale aspetto, afferma l'appellante, il Tribunale non ha operato correttamente in quanto ha ritenuto che, non di domanda nuova si trattasse ma, piuttosto, di precisazione sull'origine del credito rivendicato. Sempre a riguardo di ciò, l'appellante censura la decisione che ha ritenuta tardiva, ed anche generica, la deduzione della violazione dell'art. 1956 CC: tale deduzione era infatti conseguente ad allegazioni contenute solo nella prima memoria ex art. 183 cpc della controparte. Co Con comparsa contenente anche appello incidentale, si è costituita nel presente grado ed ha contestato integralmente i motivi di appello evidenziandone l'infondatezza.
Sul primo motivo, l'appellata chiarisce che, a fronte della contestazione in ordine alla Co indeterminabilità dell'oggetto della garanzia, ha indicato nel 50% di € 7.500.000,00 (valore della quota di proprietà dell'immobile di ) il limite di essa ma ha anche individuato, in ogni caso, nel Pt_1
corpo dell'atto, una indicazione espressa ed obiettiva che è poi quella che ha ritenuto esistente il primo giudice (€ 1.500.000,00). Co Esclusa la fondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione della società (tesi smentita dalla semplice lettura della clausola n. 2 del Memorandum), l'appellata conferma la coerenza della decisione nelle parti in cui, interpretando la scrittura oggetto di giudizio con le altre risultanze documentali, ha ritenuto, che oggetto della garanzia fossero anche le obbligazioni future, che non sussistesse la violazione dell'art. 1938 CC (anche per essere riunite nella stessa persona di , la Pt_1
qualità di fidejussore e di legale rappresentante della debitrice principale), che non fossero rinvenibili gli elementi per qualificare il Memorandum come preliminare di vendita contenente norme in violazione del divieto di patto commissorio (in ogni caso ciò che si potrebbe ravvisare, afferma l'appellata, sarebbe al più un patto marciano tipico), che nessun effetto sostitutivo degli impegni assunti con il Memorandum potesse attribuirsi al PA de CI (avendo gli atti natura ed obiettivi del tutto differenti) ed infine, che correttamente il Tribunale aveva deliberato in ordine alla Co Co incontestata opponibilità della determinazione del credito di verso come effettuata nella procedura fallimentare spagnola.
4.L'appello incidentale Co
ha proposto appello incidentale per censurare la parte della sentenza che ha ritenuto di Co escludere dalla garanzia di l'importo versato ad e destinato a ripianamento perdite ed Pt_1
aumento del capitale perché “… non tiene conto dell'operazione nell'ambito della quale tale versamento è stato effettuato…”, operazione che, dalla lettura del carteggio intercorso, evidenzia Co Co come non fosse affatto intenzione di entrare a far parte della compagine sociale di ma che l'intento era piuttosto quello di “… di convertire parzialmente il proprio credito in capitale…” e Co consentire ad di proseguire l'attività destinata, diversamente, al dissesto. Anche la collocazione Co Co temporale del detto finanziamento (“… ha versato a la somma di euro 3.500.000,00 in un momento anteriore sia alla stipula del PA, sia alla data in cui ne è poi divenuta socia. Tale somma, quindi, alla data del 27 giugno 2014 non poteva che costituire un ulteriore finanziamento effettuato Co Cont Per_ da ad ”) e le condizioni previste nel PA de CI (in base alle quali e oltre ad Pt_1
Co avere il diritto di riacquistare le quote della in caso di vendita a terzi , avrebbero potuto esercitare tale diritto anche ad un prezzo inferiore a quello di possibile vendita) confermano che la somma Co erogata da e destinata, nella forma, ad operazioni sul capitale sociale era, nella sostanza, un finanziamento garantito da . Pt_1
È infine contenuta nell'appello incidentale anche la richiesta di modifica della statuizione in punto spese, posto che l'accoglimento del gravame incidentale fa venir meno il presupposto sul quale il
Tribunale ha fondato la decisione di compensarle parzialmente.
Motivi della decisione
1. La controversia oggetto del giudizio è stata correttamente inquadrata dal Tribunale laddove ha Co chiarito che si discute “della garanzia prestata da per i crediti vantati da a seguito dei Pt_1
Co finanziamenti in favore di . E' quindi necessario accertare, in primo luogo e prima di ogni altra valutazione, se il Memorandum of Understanding abbia forma e contenuto rispondente alla legge e, quindi, se possa considerarsi un valido accordo in forza del quale le parti hanno concordato di costituire una garanzia personale di a favore di di e della società Parte_1 Parte_5 Parte_3 CP_1
E' di tutta evidenza che la decisione sul punto è dirimente rispetto agli ulteriori profili di cui si discute Co e precisamente: la legittimazione della (contestata dall'appellante e che, invece, proprio dal dato testuale del Memorandum deve essere affermata), il superamento degli impegni assunti con il
Memorandum a seguito della sottoscrizione del PA de CI (la Corte reputa che le argomentazioni poste a sostegno della decisione del Tribunale di non ritenere che il PA sia idoneo, nel suo complesso, a revocare il Memorandum, sono logiche e coerenti con le risultanze Co Co istruttorie e del tutto condivisibili), l'entità del debito di nei confronti di (€ 1.912.889,43 come
“cristallizzato” nella procedura concorsuale spagnola) ed il rigetto per genericità della richiesta di rogatoria internazionale fatta dal convenuto . Pt_1
Ciò posto, la verifica della rispondenza ai canoni legali della garanzia prestata da e Parte_1
contenuta nel Memorandum, non può condurre all'accertamento della sua validità.
Rileva infatti la Corte che l'obbligazione sorta in capo a (e nei confronti anche dell'odierna Pt_1
appellata) con la sottoscrizione, il 28.3.2014, del già richiamato Memorandum, ha ad oggetto una garanzia che, come emerge dal tenore del MoU, prevede (legittimamente) la sua estensione anche ad obbligazioni future. Quello che però manca ai fini della sua validità è l'indicazione del tetto massimo entro il quale il garante è tenuto a rispondere del danno provocato dal debitore principale, limite massimo che nel caso non è evincibile in alcun modo mancando qualunque riferimento a criteri che consentano di individuarlo in modo certo ed inequivocabile (c.d. determinazione per relationem): il che, significativamente e come ancora infra, risulta dal richiamo espresso a danni patrimoniali superiori o inferiori ad euro 1.500.000,00 e in base ai quali variano le modalità di adempimento del garante.
Come è noto, la delimitazione della fideiussione per obbligazioni future con la previsione dell'importo massimo garantito è stata infatti introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt.
85 e 86 del trattato CEE (Corte di Giustizia CEE, sentenza 21 gennaio 1998) al fine di conformare la normativa nazionale alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato (Cass. 13 aprile 2000 n.
4801 e 9 marzo 2005 n. 5166) ed è altrettanto noto che la previsione di un importo massimo è elemento essenziale ed inderogabile. Da ciò consegue che la mancata indicazione (o la impossibilità di determinazione aliunde) del tetto massimo garantito inficia insanabilmente il contratto atteso che la previsione di cui all'art. 1938 CC
(nel testo novellato dalla L. 154 del 1992), pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale e quindi applicabile anche per le garanzie personali atipiche. (Cass., 26/01/2010 n°
1520).
Nel caso in esame, come già sopra delineato, ritenere che l'importo della garanzia sia ritraibile dalla clausola n. 2 del Memorandum, non convince questa Corte perché a differenza di quanto affermato dal Tribunale (“… sebbene non sia indicato l'importo massimo garantito, nondimeno nel patto di garanzia è individuata con precisione la somma di € 1.500.000,00. E' difatti esplicitato che per debiti fino a questo importo, avrebbe provveduto ad intestare ad eni di sua proprietà diversi Pt_1 Pt_3
dalla ditta di Cape AT …”) ciò che le parti hanno inteso disciplinare nella detta clausola n. 2 è, piuttosto, la consistenza patrimoniale della garanzia ed i beni offerti, appunto diversi a seconda dell'entità del “danno” che, però, rimane, ai fini indicati, indeterminabile nel suo limite massimo da garantire.
E ciò a voler tacere del fatto che le stesse parti, nel tempo, hanno continuato a scambiarsi comunicazioni e richieste di rinnovo dell'impegno, evidentemente nel dubbio che, effettivamente, la garanzia fosse viziata (cfr. mail del 3.11.2014 doc. 34 di parte attrice primo grado e del 22.12.2014 doc. 19 parte convenuta primo grado).
L'appello principale, nei termini indicati, è dunque fondato e la decisione risulta assorbente di ogni altro motivo di appello. Co 2. Deve invece essere respinto l'appello incidentale formulato dalla società (circostanza che assorbe e rende ininfluente i preliminari rilievi processuali formulati da parte appellante principale sulla tempestività del mezzo impugnatorio) e confermato il relativo capo della sentenza di primo Co grado. La società ritiene infatti errata la decisione del primo giudice laddove ha escluso che la somma di € 3.500.000,00 - espressamente destinata a ripianamento perdite ed aumento capitale - possa ricomprendersi fra quanto avrebbe dovuto garantire. Pt_1
Premesso che la Corte reputa del tutto condivisibile il ragionamento motivazionale del Tribunale che, correttamente, ha escluso che, detto versamento, possa inquadrarsi fra i finanziamenti oggetto dell'impegno di cui al Memorandum of Understanding, resta solo da osservare che l'accertamento della nullità della garanzia per la violazione del disposto di cui all'art. 1938 CC, assorbe la decisione anche su questo punto.
3. Le spese del giudizio
La complessità dei rapporti fra le parti, la loro condotta processuale caratterizzata dalla proposizione di eccezioni formulate tardivamente e difese disseminate, nel corso del giudizio, in un ordine poco logico e ridondante e in modo tale da non essere utili alla precisa individuazione delle rispettive pretese, inducono la Corte a ritenere configurata la fattispecie di cui all'art. 92, 2° comma, cpc che giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante incidentale, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza del suo gravame.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dalla società in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante avverso la sentenza del Tribunale di Torino, n. 4151/2022 pubblicata il 26.10.2022, ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'appello principale proposto da , dichiara la nullità della garanzia contenuta Parte_1
nel Memorandum of Understanding del 28.3.2014 e rigetta la domanda formulata da nei CP_1
suoi confronti;
rigetta l'appello incidentale proposto dalla società CP_1
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e del presente. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR
n.115/2002 a carico dell'appellante incidentale, società CP_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti