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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2024 a cui è riunito n. rg 1035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 916/2024 alla quale è riunita quella iscritta al n. 1035/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. , con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA
(C.F. ) Pec: giusta procura generale alle CodiceFiscale_1 Email_1
liti per atto notaio rep. 55418 racc. 16104, registrata a Roma il 04.05.2022, Persona_1
depositata in atti in copia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Controparte_1
di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14.
[...]
e
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato e P.IVA_3
presso la quale si chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata per il processo civile telematico: Email_2
-attori/opponenti- nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( (RC) e Controparte_3 C.F._2
nata a [...] il [...] ( ) entrambi CP_4 C.F._3
residenti a [...] c.da Tre Valloni n. 72, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gabriella FIUMARA ( del foro di Palmi e dall'Avv. Angela Maria C.F._4
Gargano ( ) del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5 studio della prima in Rosarno alla via Convento n. 12, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. -convenuti/opposti-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc. n.
798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 11.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
e prestiti con decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso da questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale venivano ingiunti a pagare, in solido, in favore dei sig.ri e CP_4 Controparte_3
la somma complessiva di euro 27.004,72 - a titolo di rimborso dei BFP nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr.
00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del giudizio pari ad euro 145,50 e le competenze legali che liquidava in euro 567,00, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo e proponevano Controparte_2 Parte_1
tempestiva opposizione, attraverso due autonomi atti di citazione instaurando così due diversi giudizi di merito iscritti, rispettivamente ai nn. 1035/2024 e 916/2024.
I due giudizi venivano riuniti, stante la connessione oggettiva e soggettiva con ordinanza del 08.05.2025.
proponeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
- Inammissibilità della domanda giudiziale per esistenza di un bis in idem rappresentato dall'ordinanza di rigetto del 05.06.2021 passata in giudicato pronunciata dal Tribunale di Palmi a definizione del giudizio proposto con ricorso ex art. 702 Bis c.p.c. del 26.09.2020, iscritto al RGAC 1373/2020 avente la richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi oggetto del D.I. n° 250/2024 opposto e della relativa domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi informativi.
- Prescrizione dei Buoni fruttiferi Postali
Cassa Depositi e Prestiti formulava i seguenti motivi di opposizione:
- Prescrizione dei buoni fruttiferi postali, inesigibilità del credito
- Esclusiva responsabilità di per l'attività di collocamento e rimborso Parte_1
del risparmio postale e sul diritto di CDP di essere manlevata da in caso di condanna e Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Domanda riconvenzionale subordinata di manleva promossa contro Parte_1
[...]
L'opposizione promossa da e Cassa Depositi e prestiti deve essere accolta. Parte_1
La domanda proposta da e è coperta da giudicato formale che CP_4 Controparte_3
preclude la possibilità di una nuova pronuncia sulla medesima situazione giuridica già definita, anche in ragione della esigenza ordinamentale di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il principio che si ricava dall'intero sistema processuale e sostanziale è quello del ne bis in idem secondo il quale il provvedimento del Giudice che statuisce su una questione controversa non è più suscettibile di riesame e di modifica, è incontrovertibile, salvo che non emergano elementi di novità che giustifichino e legittimino il riesaminare il rapporto giuridico conteso.
Al giudicato formale, infatti, consegue il parallelo fenomeno della cosa giudicata sostanziale, per effetto del quale l'accertamento contenuto nella sentenza (ormai incontrovertibile) fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa (così art. 2909 del c.c.).
Si tratta di due aspetti dello stesso fenomeno, costituito dalla incontrovertibilità della sentenza e dall'immutabilità dei suoi effetti.
Nel caso di specie ha offerto in giudizio prova dell'esistenza di una pronuncia Parte_1
giudiziale sulla medesima domanda oggetto del presente giudizio: il diritto al rimborso dei BFP indicati nel ricorso monitorio proposto dai Sig.ri e . CP_4 CP_3
Gli odierni istanti e con ricorso ex art. 702 bis cpc (vecchio rito) avevano chiesto a CP_4 CP_3 questo Tribunale di accertare e riconoscere il diritto al rimborso dei BFP nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr. 00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), con condanna delle al pagamento delle relative somme ed in subordine Parte_1
la condanna della società al risarcimento del danno.
Il ricorso predetto veniva rigettato dal Tribunale di Palmi con ordinanza nella quale veniva dichiarato e accertato che “Il diritto di credito dei ricorrenti si è, dunque, prescritto in data 16.04.2018
e, quindi, in data anteriore a quella della proposizione del reclamo all'ABF (primo atto di esercizio del diritto documentato in atti, compiuto in data 02.12.2019) e, comunque, prima della data in cui i ricorrenti hanno dichiarato di essersi attivati, per la prima volta, per il rimborso dei buoni (20.11.2019).
I ricorrenti non hanno, pertanto, alcun diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.”
L'ordinanza pronunciata in data 05.06.2021, non veniva impugnata nel termine e modi di cui all'art. 702 ter cpc, sicchè la stessa ha prodotto gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile (L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ).
Quanto accertato nella predetta ordinanza ha effetto vincolante e non è più modificabile, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., pertanto sulla pretesa fatta valere dai sig.ri e non è più possibile CP_3 CP_4
pronunciarsi perché è già stato giudizialmente accertato che i BFP n nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr.
00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), non sono più rimborsabili perché prescritti.
La statuizione contenuta nell'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al n. rg 1373/2020 produce il suo effetto preclusivo anche sulla domanda rivolta, per la prima volta, al coobbligato in solido
[...]
e prestiti, ai sensi dell'art. 1306 cod. civile, secondo l'interpretazione data dalla Corte di CP_2
Cassazione e condivisa da questo Tribunale:” In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta.(Cass.
Sez. V sentenza n. 3105 del 1 febbraio 2019)
Ora l'effetto pregiudizievole per il soggetto eccipiente nel caso di specie è dato dalla domanda incidentale di manleva formulata da nei suoi confronti, e in ogni caso, nel caso Controparte_2 di specie, l'eccezione di prescrizione costituisce il principale motivo di opposizione formulato dall'opponente che evidentemente intende valersi dell'effetto estintivo della Controparte_2
stessa. Sicchè l'esistenza del giudicato formatosi nei confronti di e gli odierni istanti Parte_1
sulla non rimborsabilità dei BFP oggetto del presente giudizio, per prescrizione, ha comportato una definitiva modifica nella situazione giuridica che non può più definirsi controversa o litigiosa, poiché non è più sindacabile, con effetti riflessi anche nei confronti dell'obbligato solidale Controparte_2
che, a sua volta, ha fatto valere l'eccezione di prescrizione, come già fatto da
[...] Parte_1
nel corso del giudizio definito con ordinanza non più impugnabile.
[...]
Per quanto sopra argomentato l'effetto del giudicato deve essere esteso alla coobbligata in solido
Controparte_2
Pertanto, le opposizioni proposte da e da devono Controparte_2 Parte_1 essere accolte avendo gli opponenti dimostrato l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dagli istati e essendo già stato definitivamente accertato giudizialmente, con ordinanza non CP_3 CP_4
appellata, avente gli stessi effetti della sentenza passata in giudicato, la prescrizione del diritto al rimborso dei BFT n. n nr. 00001085968410476 (€ 5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr.
00001112007310248 (€ 1.000,00), nr. 00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€
5.000,00), nr. 00001085968310406 (€ 5.000,00), per il cui pagamento è stato proposto il ricorso monitorio dagli istanti e . CP_4 CP_3
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc.
n. 798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024 , deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da e Depositi e Prestiti;
Parte_1 CP_2
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc. n.
798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024;
- condanna e al pagamento delle spese del presente CP_4 Controparte_3 giudizio, che liquida in favore di in € 286 , 00 per spese n.i., € 2.734,00 per compenso Parte_1
professionale oltre spese generali 15% IVA e CPA se dovuti per legge, e in favore di e CP_2
Prestiti in € 259,00 per spese n.i., € 2.735,00 oltre spese generali IVA e Cpa se dovuti per legge. Palmi, lì 12.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 916/2024 alla quale è riunita quella iscritta al n. 1035/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. , con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA
(C.F. ) Pec: giusta procura generale alle CodiceFiscale_1 Email_1
liti per atto notaio rep. 55418 racc. 16104, registrata a Roma il 04.05.2022, Persona_1
depositata in atti in copia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Controparte_1
di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14.
[...]
e
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato e P.IVA_3
presso la quale si chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata per il processo civile telematico: Email_2
-attori/opponenti- nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( (RC) e Controparte_3 C.F._2
nata a [...] il [...] ( ) entrambi CP_4 C.F._3
residenti a [...] c.da Tre Valloni n. 72, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gabriella FIUMARA ( del foro di Palmi e dall'Avv. Angela Maria C.F._4
Gargano ( ) del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5 studio della prima in Rosarno alla via Convento n. 12, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. -convenuti/opposti-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc. n.
798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 11.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
e prestiti con decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso da questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale venivano ingiunti a pagare, in solido, in favore dei sig.ri e CP_4 Controparte_3
la somma complessiva di euro 27.004,72 - a titolo di rimborso dei BFP nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr.
00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del giudizio pari ad euro 145,50 e le competenze legali che liquidava in euro 567,00, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo e proponevano Controparte_2 Parte_1
tempestiva opposizione, attraverso due autonomi atti di citazione instaurando così due diversi giudizi di merito iscritti, rispettivamente ai nn. 1035/2024 e 916/2024.
I due giudizi venivano riuniti, stante la connessione oggettiva e soggettiva con ordinanza del 08.05.2025.
proponeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
- Inammissibilità della domanda giudiziale per esistenza di un bis in idem rappresentato dall'ordinanza di rigetto del 05.06.2021 passata in giudicato pronunciata dal Tribunale di Palmi a definizione del giudizio proposto con ricorso ex art. 702 Bis c.p.c. del 26.09.2020, iscritto al RGAC 1373/2020 avente la richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi oggetto del D.I. n° 250/2024 opposto e della relativa domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi informativi.
- Prescrizione dei Buoni fruttiferi Postali
Cassa Depositi e Prestiti formulava i seguenti motivi di opposizione:
- Prescrizione dei buoni fruttiferi postali, inesigibilità del credito
- Esclusiva responsabilità di per l'attività di collocamento e rimborso Parte_1
del risparmio postale e sul diritto di CDP di essere manlevata da in caso di condanna e Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Domanda riconvenzionale subordinata di manleva promossa contro Parte_1
[...]
L'opposizione promossa da e Cassa Depositi e prestiti deve essere accolta. Parte_1
La domanda proposta da e è coperta da giudicato formale che CP_4 Controparte_3
preclude la possibilità di una nuova pronuncia sulla medesima situazione giuridica già definita, anche in ragione della esigenza ordinamentale di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il principio che si ricava dall'intero sistema processuale e sostanziale è quello del ne bis in idem secondo il quale il provvedimento del Giudice che statuisce su una questione controversa non è più suscettibile di riesame e di modifica, è incontrovertibile, salvo che non emergano elementi di novità che giustifichino e legittimino il riesaminare il rapporto giuridico conteso.
Al giudicato formale, infatti, consegue il parallelo fenomeno della cosa giudicata sostanziale, per effetto del quale l'accertamento contenuto nella sentenza (ormai incontrovertibile) fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa (così art. 2909 del c.c.).
Si tratta di due aspetti dello stesso fenomeno, costituito dalla incontrovertibilità della sentenza e dall'immutabilità dei suoi effetti.
Nel caso di specie ha offerto in giudizio prova dell'esistenza di una pronuncia Parte_1
giudiziale sulla medesima domanda oggetto del presente giudizio: il diritto al rimborso dei BFP indicati nel ricorso monitorio proposto dai Sig.ri e . CP_4 CP_3
Gli odierni istanti e con ricorso ex art. 702 bis cpc (vecchio rito) avevano chiesto a CP_4 CP_3 questo Tribunale di accertare e riconoscere il diritto al rimborso dei BFP nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr. 00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), con condanna delle al pagamento delle relative somme ed in subordine Parte_1
la condanna della società al risarcimento del danno.
Il ricorso predetto veniva rigettato dal Tribunale di Palmi con ordinanza nella quale veniva dichiarato e accertato che “Il diritto di credito dei ricorrenti si è, dunque, prescritto in data 16.04.2018
e, quindi, in data anteriore a quella della proposizione del reclamo all'ABF (primo atto di esercizio del diritto documentato in atti, compiuto in data 02.12.2019) e, comunque, prima della data in cui i ricorrenti hanno dichiarato di essersi attivati, per la prima volta, per il rimborso dei buoni (20.11.2019).
I ricorrenti non hanno, pertanto, alcun diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.”
L'ordinanza pronunciata in data 05.06.2021, non veniva impugnata nel termine e modi di cui all'art. 702 ter cpc, sicchè la stessa ha prodotto gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile (L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ).
Quanto accertato nella predetta ordinanza ha effetto vincolante e non è più modificabile, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., pertanto sulla pretesa fatta valere dai sig.ri e non è più possibile CP_3 CP_4
pronunciarsi perché è già stato giudizialmente accertato che i BFP n nr. 00001085968410476 (€
5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr. 00001112007310248 (€ 1.000,00), nr.
00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€ 5.000,00), nr. 00001085968310406 (€
5.000,00), non sono più rimborsabili perché prescritti.
La statuizione contenuta nell'ordinanza emessa nel giudizio iscritto al n. rg 1373/2020 produce il suo effetto preclusivo anche sulla domanda rivolta, per la prima volta, al coobbligato in solido
[...]
e prestiti, ai sensi dell'art. 1306 cod. civile, secondo l'interpretazione data dalla Corte di CP_2
Cassazione e condivisa da questo Tribunale:” In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta.(Cass.
Sez. V sentenza n. 3105 del 1 febbraio 2019)
Ora l'effetto pregiudizievole per il soggetto eccipiente nel caso di specie è dato dalla domanda incidentale di manleva formulata da nei suoi confronti, e in ogni caso, nel caso Controparte_2 di specie, l'eccezione di prescrizione costituisce il principale motivo di opposizione formulato dall'opponente che evidentemente intende valersi dell'effetto estintivo della Controparte_2
stessa. Sicchè l'esistenza del giudicato formatosi nei confronti di e gli odierni istanti Parte_1
sulla non rimborsabilità dei BFP oggetto del presente giudizio, per prescrizione, ha comportato una definitiva modifica nella situazione giuridica che non può più definirsi controversa o litigiosa, poiché non è più sindacabile, con effetti riflessi anche nei confronti dell'obbligato solidale Controparte_2
che, a sua volta, ha fatto valere l'eccezione di prescrizione, come già fatto da
[...] Parte_1
nel corso del giudizio definito con ordinanza non più impugnabile.
[...]
Per quanto sopra argomentato l'effetto del giudicato deve essere esteso alla coobbligata in solido
Controparte_2
Pertanto, le opposizioni proposte da e da devono Controparte_2 Parte_1 essere accolte avendo gli opponenti dimostrato l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dagli istati e essendo già stato definitivamente accertato giudizialmente, con ordinanza non CP_3 CP_4
appellata, avente gli stessi effetti della sentenza passata in giudicato, la prescrizione del diritto al rimborso dei BFT n. n nr. 00001085968410476 (€ 5.000,00), nr. 000010855968510453 (€ 5.000,00), nr.
00001112007310248 (€ 1.000,00), nr. 00001085968710407 (€ 5.000,00), nr. 00001085968610430 (€
5.000,00), nr. 00001085968310406 (€ 5.000,00), per il cui pagamento è stato proposto il ricorso monitorio dagli istanti e . CP_4 CP_3
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc.
n. 798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024 , deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da e Depositi e Prestiti;
Parte_1 CP_2
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 250 del 2024 emesso in data 08/07/2024 dal Tribunale civile di Palmi, nella persona del Giudice Dr. Piero Viola, nel procedimento monitorio iscritto al proc. n.
798/2024 RG, pubblicato in data 09/07/2024;
- condanna e al pagamento delle spese del presente CP_4 Controparte_3 giudizio, che liquida in favore di in € 286 , 00 per spese n.i., € 2.734,00 per compenso Parte_1
professionale oltre spese generali 15% IVA e CPA se dovuti per legge, e in favore di e CP_2
Prestiti in € 259,00 per spese n.i., € 2.735,00 oltre spese generali IVA e Cpa se dovuti per legge. Palmi, lì 12.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella