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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5060/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00080-2024 ACCERT 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TF3032M00080/2024, notificato a mezzo
Pec il 17.01.2024, con il quale l'Ufficio contestava con metodo induttivo un maggior reddito d'impresa ai fini
IRES, e ai fini IVA l'omessa fatturazione di operazioni imponibili. L'avviso di accertamento traeva origine da un'operazione di verifica condotta dalla Guardia di Finanza, conclusa con la redazione in data 23.10.2023 del PVC regolarmente consegnato alla Società verificata, con cui i militari verificatori rendicontavano di molteplici omissioni compiute, tra le quali l'omessa esibizione delle scritture contabili (libro giornale) per gli anni dal 2017 al 2023, nonché la mancata prova in ordine alle cessioni intracomunitarie eseguite, riqualifcate come operazioni oggettivamente inesistenti. Deduceva pertanto la ricorrente: 1) l'illegittimità dell'accertamento induttivo che ha presunto maggiori ricavi, senza tener conto dei costi correlati;
2) la mancata applicazione della causa di esenzione della responsabilità del contribuente ed esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, in ragione della estraneità ai fatti di rilevanza penale, evidenziando che la documentazione contabile e fiscale fosse tutta in possesso del commercialista dell'epoca e, pertanto, sottratta alla disponibilità della Società. Rappresentava di avere avanzato una denuncia querela in danno del dott. commercialista Nominativo_1, avendo appreso della omessa presentazione della dichiarazione e/o dell'omessa e/o non conforme tenuta della contabilità, tenuto conto altresì della condanna che è seguita nell'ambito del p.p. 34258/2019 instauratosi presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli.
Si costituiva l'Ufficio che sosteneva la legittimità dell'accertamento induttivo eseguito, in quanto ricorreva l'ipotesi (articolo 39, comma 2, lettera c), Dpr 600/1973) di “sottrazione all'ispezione di alcune scritture contabili obbligatorie”, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto mpugnato, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provati gli elementi alla base della pretesa tributaria, e non sussistente alcuna causa di esenzione della responsabilità del contribuente, su cui cadeva l'onere di dimostrare l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta che, nel caso di specie, sosteneva essere stata oggetto di sequestro penale. Ad ogni modo, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova del comportamento fraudolento addebitato al commercialista dell'epoca Nom_1, e "per le condotte accertate di omessa vigilanza della Società e omessa prova del comportamento fraudolento del commercialista incaricato, Dott. Nom_1, oltre all'omessa vigilanza sugli adempimenti demandati al commercialista subentrato, Dott.Nominativo_2, l'accertamento induttivo eseguito dall'A.F appare legittimo, in quanto il mero affidamento dell'incarico della tenuta della contabilità, non esautora gli obblighi tributari”.
Presenta appello la contribuente che reitera i motivi formulati nel primo grado di giudizio, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni chiedendo confermarsi la decisione di prime cure, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, il Collegio osserva come risultino del tutto infondate le giustificazioni addotte dalla società appellante in ordine alla mancata esibizione delle scritture contabili, asseritamente riconducibile a un precedente sequestro eseguito nei confronti del consulente incaricato, dott. Nominativo_1. Dalla denuncia- querela presentata in data 13 marzo 2024 dal legale rappresentante della contribuente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord emerge, infatti, l'ammissione che parte rilevante della documentazione contabile non sarebbe stata rinvenuta e che alcuni adempimenti fiscali non sarebbero stati eseguiti dal predetto professionista. Tuttavia, tale denuncia non contiene alcun elenco analitico della documentazione asseritamente sottratta o sequestrata, limitandosi a prospettare generici inadempimenti del consulente in ordine alla redazione e conservazione delle scritture societarie, con ciò risultando del tutto insufficiente, sotto il profilo probatorio, a dimostrare la mancata esibizione del libro giornale.
La denuncia-querela, peraltro, appare tardiva e comunque postuma rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2017 e 2019, essendo stata presentata solo nel 2024. Deve infatti rilevarsi come il legale rappresentante della società fosse già in condizione di conoscere l'eventuale omissione documentale sin dal luglio 2022, come egli stesso dichiara nella denuncia e come risulta dai processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza, allorché provvedeva personalmente alla consegna della documentazione sociale al professionista subentrato, rag. Nominativo_2, senza che fosse redatto alcun verbale di consegna recante l'indicazione analitica dei documenti trasmessi. In tale occasione, il rappresentante legale, avendo direttamente curato il passaggio della documentazione a seguito di problemi personali comunicatigli dal precedente consulente, era nella concreta possibilità di verificare l'eventuale assenza di documenti contabili obbligatori;
nondimeno, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, ometteva sia di formalizzare la consegna mediante apposito verbale, sia di sporgere tempestiva denuncia nei confronti del professionista cessato, determinandosi in tal senso solo dopo la notifica degli atti impositivi.
In ogni caso, e fermo quanto sopra, difetta del tutto la prova che il libro giornale — la cui mancata esibizione ha dato origine all'accertamento induttivo — fosse effettivamente ricompreso nel sequestro operato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del dott. Nominativo_1 nell'ambito del procedimento penale n. 34258/2019/21. Ne consegue che non risulta provato alcun comportamento fraudolento imputabile al precedente consulente, né risulta dimostrata la materiale indisponibilità del libro giornale per causa non imputabile alla contribuente. Di contro, emerge una condotta omissiva nella regolare tenuta e vigilanza della contabilità sociale, chiaramente ascrivibile alla società appellante al momento del subentro del nuovo professionista.
Correttamente, pertanto, i giudici di prime cure hanno ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, affermando che il mero affidamento dell'incarico a un professionista non esonera il contribuente dagli obblighi tributari, in difetto di prova di un comportamento fraudolento del consulente volto a mascherare il proprio inadempimento. Dalla ricostruzione dei fatti discende infatti la piena legittimità del ricorso al metodo induttivo da parte dell'Ufficio, fondato sulla mancata prova dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi, come richiesto dall'art. 109 del TUIR, a causa dell'omessa esibizione del libro giornale per l'anno d'imposta 2017
e per quelli successivi. L'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 consente infatti il ricorso all'accertamento induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari ma inattendibili, a fortiori in un caso — come quello di specie — caratterizzato dall'omessa esibizione di un libro contabile obbligatorio e dalla totale inerzia della contribuente sia in sede di verifica sia nelle successive fasi amministrative e contenziose.
Parimenti infondata risulta la richiesta di esclusione della responsabilità per infedele dichiarazione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la responsabilità del contribuente viene meno solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista incaricato, finalizzato a occultare il proprio inadempimento (Cass. n. 11832/2016). Nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna prova idonea in tal senso, né risulta che abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'impossibilità di esibire la documentazione per cause a sé non imputabili, come richiesto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, in un giudizio in cui il dedotto sequestro delle scritture contabili costituiva causa di materiale indisponibilità ha statuito che “Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, u.c., costituisce, infatti, onere del contribuente fornire la prova di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili. Nel caso in esame, l'errore in iudicando commesso dalla C.T.R. appare evidente laddove il Giudice di appello da un canto, pur in presenza di espressa contestazione, ha ritenuto dimostrata l'avvenuta sottoposizione a sequestro delle scritture contabili, solo verbalmente dedotta dal contribuente, e dell'altro, dando rilievo alla assenza di prova certa e contraria sulla inesistenza di detto provvedimento di sequestro ha indebitamente addossato l'onere probatorio all'Amministrazione finanziaria” (Cass. ord. n. 18583/2021). Deve pertanto ritenersi pienamente configurabile la corresponsabilità della società appellante anche sotto il profilo sanzionatorio, avendo la stessa omesso di vigilare sull'operato dei professionisti incaricati e sulla corretta gestione della contabilità sociale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5060/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00080-2024 ACCERT 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TF3032M00080/2024, notificato a mezzo
Pec il 17.01.2024, con il quale l'Ufficio contestava con metodo induttivo un maggior reddito d'impresa ai fini
IRES, e ai fini IVA l'omessa fatturazione di operazioni imponibili. L'avviso di accertamento traeva origine da un'operazione di verifica condotta dalla Guardia di Finanza, conclusa con la redazione in data 23.10.2023 del PVC regolarmente consegnato alla Società verificata, con cui i militari verificatori rendicontavano di molteplici omissioni compiute, tra le quali l'omessa esibizione delle scritture contabili (libro giornale) per gli anni dal 2017 al 2023, nonché la mancata prova in ordine alle cessioni intracomunitarie eseguite, riqualifcate come operazioni oggettivamente inesistenti. Deduceva pertanto la ricorrente: 1) l'illegittimità dell'accertamento induttivo che ha presunto maggiori ricavi, senza tener conto dei costi correlati;
2) la mancata applicazione della causa di esenzione della responsabilità del contribuente ed esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, in ragione della estraneità ai fatti di rilevanza penale, evidenziando che la documentazione contabile e fiscale fosse tutta in possesso del commercialista dell'epoca e, pertanto, sottratta alla disponibilità della Società. Rappresentava di avere avanzato una denuncia querela in danno del dott. commercialista Nominativo_1, avendo appreso della omessa presentazione della dichiarazione e/o dell'omessa e/o non conforme tenuta della contabilità, tenuto conto altresì della condanna che è seguita nell'ambito del p.p. 34258/2019 instauratosi presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli.
Si costituiva l'Ufficio che sosteneva la legittimità dell'accertamento induttivo eseguito, in quanto ricorreva l'ipotesi (articolo 39, comma 2, lettera c), Dpr 600/1973) di “sottrazione all'ispezione di alcune scritture contabili obbligatorie”, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto mpugnato, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provati gli elementi alla base della pretesa tributaria, e non sussistente alcuna causa di esenzione della responsabilità del contribuente, su cui cadeva l'onere di dimostrare l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta che, nel caso di specie, sosteneva essere stata oggetto di sequestro penale. Ad ogni modo, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova del comportamento fraudolento addebitato al commercialista dell'epoca Nom_1, e "per le condotte accertate di omessa vigilanza della Società e omessa prova del comportamento fraudolento del commercialista incaricato, Dott. Nom_1, oltre all'omessa vigilanza sugli adempimenti demandati al commercialista subentrato, Dott.Nominativo_2, l'accertamento induttivo eseguito dall'A.F appare legittimo, in quanto il mero affidamento dell'incarico della tenuta della contabilità, non esautora gli obblighi tributari”.
Presenta appello la contribuente che reitera i motivi formulati nel primo grado di giudizio, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni chiedendo confermarsi la decisione di prime cure, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, il Collegio osserva come risultino del tutto infondate le giustificazioni addotte dalla società appellante in ordine alla mancata esibizione delle scritture contabili, asseritamente riconducibile a un precedente sequestro eseguito nei confronti del consulente incaricato, dott. Nominativo_1. Dalla denuncia- querela presentata in data 13 marzo 2024 dal legale rappresentante della contribuente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord emerge, infatti, l'ammissione che parte rilevante della documentazione contabile non sarebbe stata rinvenuta e che alcuni adempimenti fiscali non sarebbero stati eseguiti dal predetto professionista. Tuttavia, tale denuncia non contiene alcun elenco analitico della documentazione asseritamente sottratta o sequestrata, limitandosi a prospettare generici inadempimenti del consulente in ordine alla redazione e conservazione delle scritture societarie, con ciò risultando del tutto insufficiente, sotto il profilo probatorio, a dimostrare la mancata esibizione del libro giornale.
La denuncia-querela, peraltro, appare tardiva e comunque postuma rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2017 e 2019, essendo stata presentata solo nel 2024. Deve infatti rilevarsi come il legale rappresentante della società fosse già in condizione di conoscere l'eventuale omissione documentale sin dal luglio 2022, come egli stesso dichiara nella denuncia e come risulta dai processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza, allorché provvedeva personalmente alla consegna della documentazione sociale al professionista subentrato, rag. Nominativo_2, senza che fosse redatto alcun verbale di consegna recante l'indicazione analitica dei documenti trasmessi. In tale occasione, il rappresentante legale, avendo direttamente curato il passaggio della documentazione a seguito di problemi personali comunicatigli dal precedente consulente, era nella concreta possibilità di verificare l'eventuale assenza di documenti contabili obbligatori;
nondimeno, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, ometteva sia di formalizzare la consegna mediante apposito verbale, sia di sporgere tempestiva denuncia nei confronti del professionista cessato, determinandosi in tal senso solo dopo la notifica degli atti impositivi.
In ogni caso, e fermo quanto sopra, difetta del tutto la prova che il libro giornale — la cui mancata esibizione ha dato origine all'accertamento induttivo — fosse effettivamente ricompreso nel sequestro operato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del dott. Nominativo_1 nell'ambito del procedimento penale n. 34258/2019/21. Ne consegue che non risulta provato alcun comportamento fraudolento imputabile al precedente consulente, né risulta dimostrata la materiale indisponibilità del libro giornale per causa non imputabile alla contribuente. Di contro, emerge una condotta omissiva nella regolare tenuta e vigilanza della contabilità sociale, chiaramente ascrivibile alla società appellante al momento del subentro del nuovo professionista.
Correttamente, pertanto, i giudici di prime cure hanno ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, affermando che il mero affidamento dell'incarico a un professionista non esonera il contribuente dagli obblighi tributari, in difetto di prova di un comportamento fraudolento del consulente volto a mascherare il proprio inadempimento. Dalla ricostruzione dei fatti discende infatti la piena legittimità del ricorso al metodo induttivo da parte dell'Ufficio, fondato sulla mancata prova dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi, come richiesto dall'art. 109 del TUIR, a causa dell'omessa esibizione del libro giornale per l'anno d'imposta 2017
e per quelli successivi. L'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 consente infatti il ricorso all'accertamento induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari ma inattendibili, a fortiori in un caso — come quello di specie — caratterizzato dall'omessa esibizione di un libro contabile obbligatorio e dalla totale inerzia della contribuente sia in sede di verifica sia nelle successive fasi amministrative e contenziose.
Parimenti infondata risulta la richiesta di esclusione della responsabilità per infedele dichiarazione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la responsabilità del contribuente viene meno solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista incaricato, finalizzato a occultare il proprio inadempimento (Cass. n. 11832/2016). Nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna prova idonea in tal senso, né risulta che abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'impossibilità di esibire la documentazione per cause a sé non imputabili, come richiesto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, in un giudizio in cui il dedotto sequestro delle scritture contabili costituiva causa di materiale indisponibilità ha statuito che “Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, u.c., costituisce, infatti, onere del contribuente fornire la prova di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili. Nel caso in esame, l'errore in iudicando commesso dalla C.T.R. appare evidente laddove il Giudice di appello da un canto, pur in presenza di espressa contestazione, ha ritenuto dimostrata l'avvenuta sottoposizione a sequestro delle scritture contabili, solo verbalmente dedotta dal contribuente, e dell'altro, dando rilievo alla assenza di prova certa e contraria sulla inesistenza di detto provvedimento di sequestro ha indebitamente addossato l'onere probatorio all'Amministrazione finanziaria” (Cass. ord. n. 18583/2021). Deve pertanto ritenersi pienamente configurabile la corresponsabilità della società appellante anche sotto il profilo sanzionatorio, avendo la stessa omesso di vigilare sull'operato dei professionisti incaricati e sulla corretta gestione della contabilità sociale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori di legge.