Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1033
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità accertamento induttivo

    La Corte ha ritenuto infondate le giustificazioni addotte dalla società appellante in ordine alla mancata esibizione delle scritture contabili, ritenendo la denuncia-querela tardiva e insufficiente a dimostrare la mancata esibizione del libro giornale. È stata confermata la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulla mancata prova dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi a causa dell'omessa esibizione del libro giornale.

  • Rigettato
    Esclusione responsabilità e sanzioni amministrative tributarie

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova idonea di un comportamento fraudolento del professionista o dell'impossibilità di esibire la documentazione per cause a sé non imputabili. È stata confermata la corresponsabilità della società per omessa vigilanza sull'operato dei professionisti e sulla gestione della contabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1033
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1033
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo