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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 779/2024 RGA avverso la sentenza n. 676/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 28.5.2024 a definizione del giudizio. n. 2733/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
Parte_1
(C.F. ) - di seguito indicata anche solo
[...] P.IVA_1
o la - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Borgini, Gastone Bragadin e Pasquale Parisi, con elezione di domicilio presso lo studio del primo procuratore sito in Milano, via Correggio 43; appellante;
contro
C.F. ) – (contumace); Controparte_2 C.F._1 appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato il 19.12.2023 il dottor conveniva in giudizio la Controparte_2 [...]
[..
[...]
Controparte_3
La parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia erogata in suo favore dalla resistente;
Pt_1
- che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti la trattenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati. La parte ricorrente allegava l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, come tali suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. Svolte tali premesse, in fatto e in diritto, la parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON Persona_1
PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
CP_1
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Pt_1
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Controparte_3
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la
[...] Parte_1 pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La Controparte_4 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e
[...] dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse. Salvis iuribus late”. Si costituiva la Controparte_3 che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e l'inammissibilità della condanna per il futuro, in via pregiudiziale la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla parte attrice e nel merito, nel contestare la pretesa della parte attrice, ribadiva la correttezza del proprio operato. (…)>>. Istruita la causa documentalmente, all'esito dell'udienza di discussione del 28.5.2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 676/2024 R.S., così statuendo: “(…) - accerta l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente;
2 - per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino a dicembre 2013, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi di avvocato, € 43,00 per CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore degli avv. ti Filippo Tomassoli e Gianfrancesco Garattoni, dichiaratisi antistatari. (…)”. Con la predetta pronuncia, il Giudice a quo, in estrema sintesi, disattesa l'eccezione di improcedibilità del libello introduttivo del giudizio ex art. 443 c.p.c. sollevata dalla e ritenuta la “non ammissibilità di una condanna in futuro a carico della CP_1 resistente per inibire le trattenute oltre la data di iscrizione del ricorso”, nel merito, richiamando la giurisprudenza del medesimo Tribunale felsineo e di questa Corte d'appello su casi analoghi, ha ritenuto che la non fosse legittimata ad “adottare, CP_1 sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie, un contributo di solidarietà, su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. Inoltre, ha ritenuto applicabile in subiecta materia il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, come invece dedotto dalla Pt_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/11/2024, la
[...] ha spiegato appello nei Controparte_3 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(… ) A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi Controparte_2 dell'art. 443 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa. B) Nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Dott. Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. C) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso. D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” La appellante, in particolare, ha censurato la gravata sentenza sulla scorta di quattro Pt_1 motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
3 L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA EX ART. 443 C.P.C.”; “II. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. CON ERRATA ALLOCAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART 115 C.P.C.”; “III. TERZO MOTIVO DI APPELLO: LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ”; “IV. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: SULLA PRESCRIZIONE”. Con gli spiegati motivi di gravame, la odierna appellante, ha veicolato in questa Pt_1 sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni e le eccezioni già svolte nel giudizio a quo. Il dottor benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_2 in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della documentazione già prodotta in giudizio dalle parti in causa in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla i cui motivi di gravame verranno esaminati distintamente per ragioni di CP_1 chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Con il primo motivo di impugnazione, la appellante ha coltivato in questa sede Pt_1
l'eccezione d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 443 c.p.c. Ebbene, tale eccezione, ad avviso di questa Corte, è stata disattesa dal Giudice a quo sulla scorta di una motivazione convincente ed esaustiva, logicamente e giuridicamente incensurabile, senza che vi sia necessità di aggiungere altro sul punto. Ed invero, il Tribunale felsineo, dopo aver correttamente richiamato il dettato dell'art. 443 c.p.c., ha osservato: “(…) La disposizione citata contempla espressamente la condizione di procedibilità soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la totale mancanza di una speciale disciplina di rango legislativo. Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 1 fasc. resistente), prevede che è ammesso il Pt_1 ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo, fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. (…)”. Queste puntuali considerazioni, frutto di un'attenta esegesi delle norme di riferimento, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter Pt_1 plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo dell'appello. Va parimenti disatteso, il secondo motivo di appello proposto dalla a mezzo CP_1 del quale l'odierna appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha
“ritenuto provata la domanda del Dott. in assenza del necessario corredo CP_2
4 probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi”. Sul punto, la ha eccepito in particolare che: << (…) al di là di ogni possibile CP_1
“indulgenza” circa l'onere di allegazione, in relazione al quale il giudice di prime cure non si è espresso, la documentazione fornita dal Dott. – ossia la sola produzione CP_2 di un cedolino del mese di novembre 2023 – non può di certo ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a sostegno della domanda. (…) >>. Anche tali doglianze non appaiono “cogliere nel segno”, dovendosi ritenere non soltanto che l'allora ricorrente abbia adeguatamente esplicitato il petitum e la causa petendi di causa nel libello introduttivo del giudizio, tant'è che la è riuscita a svolgere CP_1 diffuse argomentazioni a pretesa giustificazione del suo operato (ben comprendendo cosa veniva chiesto nei suoi confronti e per quali ragioni), ma anche che il dott. CP_2 abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti.
[...]
In relazione a quest'ultimo aspetto, infatti, è doveroso richiamare Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 che hanno stabilito il seguente principio di diritto (coltivato poi in tutte le successive sentenze di legittimità intervenute in materia): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di ri parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempi mento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad al legare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempi mento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera al legazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informa zione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova del l'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”. Nel caso di specie, in particolare, l'allora ricorrente producendo il cedolino della sua pensione del mese di novembre 2023, ha provato la fonte del suo diritto a percepire la
5 pensione liquidata in suo favore (peraltro incontestata) e si è correttamente limitato ad allegare l'inesatto adempimento da parte consistito nell'applicare nei suoi CP_1 confronti l'avversato contributo di solidarietà. Sarebbe stata, poi, la onerata di CP_1 provare l'esatto adempimento della sua obbligazione, avendo riguardo al dictum delle Sezioni Unite sopra riportato. Del resto, la nel sostenere la legittimità del proprio operato, non ha mai negato CP_1 esplicitamente di aver applicato il contributo di solidarietà nei confronti dell'allora ricorrente per tutto il periodo dedotto in giudizio. L'applicazione dell'avversato contributo di solidarietà nei confronti del dott. quindi, a ben vedere, può Controparte_2 considerarsi una circostanza incontestata in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di appello va respinto. Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, attinente la questione della legittimità del contributo di solidarietà chiesto in restituzione dal dottor ad avviso Controparte_2 di questa Corte, fuor di luogo appaiono le censure in punto di violazione/falsa applicazione della normativa da parte della sentenza del Tribunale di Bologna qui gravata, laddove la stessa, in applicazione dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ha argomentato che: “(…) Il ricorso è fondato: la giurisprudenza di questo Tribunale, pronunciatasi su casi analoghi a quello in esame (Tribunale Bologna sez lav. n. 712/2023 e n. 858/2023) ha accolto il ricorso così come la Corte d'Appello di Bologna ha confermato detto orientamento con le sentenze n. 294 e 296 del 09/05/2024. Va dunque osservato che la giurisprudenza di legittimità aveva già censurato la condotta della , che aveva effettuato prelievi su pensioni maturate e riconosciute Pt_1 antecedentemente al 2004, statuendo come l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza che ciò fosse previsto dalla legge, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare. In realtà, dopo il 2006, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali e pertanto tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez. Lav. n. 19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), sarebbero cadute nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità superato dalle novelle. Va, al riguardo osservato che in ultimo, la Suprema Corte (Cass. 7/02/2023, n. 3683) ha puntualmente evidenziato che «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non possono Controparte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di
6 determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore». In particolare, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, «nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata). La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo la quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla
Nazionale resistente, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli Pt_1 atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017). Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei poteri delle Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia: dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico. (…)” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza impugnata); trattasi dei principi, ribaditi dalla Cassazione con le pronunce n. 3683 e 4263/2023 (pure citate dal Giudice a quo) emesse nei confronti di cui CP_1 questa Corte intende dare seguito in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte. La riproduzione, ex art. 118 d.a.c.p.c., della sentenza della Suprema Corte n. 603/2019 – massimata nel senso che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti che introducano la previsione di
7 una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti – dà comunque risposta singulatim agli stessi argomenti qui riproposti da in particolare con riguardo all'esegesi dell'evoluzione del quadro CP_1 normativo, come segue:
“1. Con il primo motivo, dopo aver rilevato che le sentenze di questa Corte di cassazione Cass. civ. n. 25029 del 2009 e Cass. civ. n. 25030 del 2009 e Cass. civ. n. 53 del 2015 relative al contributo di solidarietà previsto per il periodo 2009-2013 non possono condurre alla conferma del principio ivi espresso in quanto non coerenti con la successiva evoluzione normativa, la denuncia violazione del D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in Pt_1 combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima;
della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nel testo vigente L. n. Pt_1
296 del 2006, ex art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011; degli artt. 3 e dell'art. 38 Cost.. 2. Con ulteriore motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 in relazione all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , in ragione delle finalità di copertura Pt_1 assicurativa, di mutualità e solidarietà sottesa all'attività della stessa in favore degli iscritti che l'interpretazione criticata pregiudica. In sostanza, con i motivi esposti, la ricorrente rileva che nella fattispecie non era in discussione il principio del pro rata inteso quale tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni ovvero come severa protezione delle situazioni in via di maturazione. Il contributo di solidarietà rappresentava un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati non incidendo, pertanto, sulle aspettative degli assicurati e sul loro affidamento. Osserva che a seguito del processo di privatizzazione la legge aveva sempre riconosciuto alle tutti i poteri normativi e gestionali per porre in essere le misure idonee a Pt_2 prevenire situazioni di squilibrio finanziario nel rispetto del principio di solidarietà intercategoriale e intergenerazionale ed in applicazione di tali poteri la aveva Pt_1 introdotto un contributo di solidarietà, temporalmente limitato, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio finanziario del sistema. Il contributo aveva rappresentato un rimedio contro la crisi finanziaria del sistema pensionistico. Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo con la conseguenza Pt_1 che anche il controricorrente aveva potuto usufruire di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati. Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema contributivo, ma Pt_1 la necessità di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre
8 il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad Pt_1 alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo. Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi previdenziali Pt_1 ed assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento e, per perseguire la funzione pubblica nel rispetto della stabilità di bilancio, è stata dotata di potere normativo che deve rispettare i limiti imposti dalla Costituzione. Il principio di autonomia, la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio sono stati ribaditi anche nella L. n. 335 del 1995 che riconosce alle Casse tutti i poteri di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine ribadito nel testo attualmente in vigore della norma. Ne consegue che la ha Pt_1 legittimamente adottato il contributo di solidarietà quale intervento straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio.
5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente. Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
9 bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad Pt_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. Civ. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del D. Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e
10 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 509 del 1994, art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". e) Da quanto sopra esposto l'o risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale
- concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. Civ. n. 25212/2009) che Controparte_3
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi
11 provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. Civ. n. 6702/2016, Cass. Civ. ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
12 Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non Pt_1 già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Corte Cost. sentenza n. 178 del 2000; Corte Cost. ordinanza n. 22 del 2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non Pt_1 vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nel precedente appena riportato, che risponde puntualmente alle argomentazioni contenute nel gravame. Si ritiene soltanto di aggiungere, quanto alla portata dell'art. 24, co. 24, del D.l. n. 201/2011, che la norma invocata dall'appellante non può essere intesa – attesi gli imprescindibili riferimenti temporali della sua efficacia e le condizioni eccezionali dell'applicazione del prelievo sulle pensioni (inerzia delle Casse e non approvazione dei provvedimenti adottati da parte dei Ministeri vigilanti) – come espressione di un principio generale in grado di legittimare le contestate delibere oggetto di causa ovvero suscettibile di applicazione analogica in fattispecie di illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero
13 legittimante un minor prelievo fondato su titolo giuridico diverso rispetto a quello azionato (cfr. in questo senso Corte App. Milano, sez. lav., 04.03.2021, n. 72). Conclusivamente sul punto va rilevato con la Cassazione (ord. n. 18566/2022) che “le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura”. In ragione di quanto sopra esposto (in senso conforme si veda, inter alia, la sentenza di questa Corte di Appello n. 738/2024, depositata il 20/12/2024), il terzo motivo di appello, ad avviso della Corte, va respinto. Parimenti infondato appare il quarto motivo di appello, con cui è stata coltivata in questa sede l'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata dalla allora resistente Pt_1 in prime cure, puntualmente disattesa dal Giudice a quo. Ed invero, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscosse con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla
[...]
secondo il quale «Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle CP_3 prestazioni della »), presuppongono la liquidità e la esigibilità del credito. Pt_1
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione. Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563). In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022). Ciò posto, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente concluso sul punto il proprio ragionamento logico-giuridico affermando che: “Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (…) la deve essere Pt_1 condannata alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà..”.
14 Conclusivamente sul punto, richiamati i summenzionati precedenti anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va rilevato con la Cassazione (ord. n. 36002 / 2022) che le ulteriori argomentazioni svolte da “non pongono elementi di valutazione effettivamente CP_1 nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017)”. Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa dalla
[...]
a l'appello va rigettato con Parte_1 Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese del grado stante la contumacia della parte appellata. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto dalla Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza
[...] impugnata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte della appellante di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 779/2024 RGA avverso la sentenza n. 676/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 28.5.2024 a definizione del giudizio. n. 2733/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
Parte_1
(C.F. ) - di seguito indicata anche solo
[...] P.IVA_1
o la - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Borgini, Gastone Bragadin e Pasquale Parisi, con elezione di domicilio presso lo studio del primo procuratore sito in Milano, via Correggio 43; appellante;
contro
C.F. ) – (contumace); Controparte_2 C.F._1 appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato il 19.12.2023 il dottor conveniva in giudizio la Controparte_2 [...]
[..
[...]
Controparte_3
La parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia erogata in suo favore dalla resistente;
Pt_1
- che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti la trattenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati. La parte ricorrente allegava l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, come tali suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. Svolte tali premesse, in fatto e in diritto, la parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON Persona_1
PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
CP_1
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Pt_1
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Controparte_3
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la
[...] Parte_1 pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La Controparte_4 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e
[...] dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse. Salvis iuribus late”. Si costituiva la Controparte_3 che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e l'inammissibilità della condanna per il futuro, in via pregiudiziale la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla parte attrice e nel merito, nel contestare la pretesa della parte attrice, ribadiva la correttezza del proprio operato. (…)>>. Istruita la causa documentalmente, all'esito dell'udienza di discussione del 28.5.2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 676/2024 R.S., così statuendo: “(…) - accerta l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente;
2 - per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino a dicembre 2013, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi di avvocato, € 43,00 per CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore degli avv. ti Filippo Tomassoli e Gianfrancesco Garattoni, dichiaratisi antistatari. (…)”. Con la predetta pronuncia, il Giudice a quo, in estrema sintesi, disattesa l'eccezione di improcedibilità del libello introduttivo del giudizio ex art. 443 c.p.c. sollevata dalla e ritenuta la “non ammissibilità di una condanna in futuro a carico della CP_1 resistente per inibire le trattenute oltre la data di iscrizione del ricorso”, nel merito, richiamando la giurisprudenza del medesimo Tribunale felsineo e di questa Corte d'appello su casi analoghi, ha ritenuto che la non fosse legittimata ad “adottare, CP_1 sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie, un contributo di solidarietà, su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. Inoltre, ha ritenuto applicabile in subiecta materia il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, come invece dedotto dalla Pt_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/11/2024, la
[...] ha spiegato appello nei Controparte_3 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(… ) A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi Controparte_2 dell'art. 443 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa. B) Nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Dott. Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. C) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso. D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” La appellante, in particolare, ha censurato la gravata sentenza sulla scorta di quattro Pt_1 motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
3 L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA EX ART. 443 C.P.C.”; “II. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. CON ERRATA ALLOCAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART 115 C.P.C.”; “III. TERZO MOTIVO DI APPELLO: LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ”; “IV. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: SULLA PRESCRIZIONE”. Con gli spiegati motivi di gravame, la odierna appellante, ha veicolato in questa Pt_1 sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni e le eccezioni già svolte nel giudizio a quo. Il dottor benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_2 in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della documentazione già prodotta in giudizio dalle parti in causa in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla i cui motivi di gravame verranno esaminati distintamente per ragioni di CP_1 chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Con il primo motivo di impugnazione, la appellante ha coltivato in questa sede Pt_1
l'eccezione d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 443 c.p.c. Ebbene, tale eccezione, ad avviso di questa Corte, è stata disattesa dal Giudice a quo sulla scorta di una motivazione convincente ed esaustiva, logicamente e giuridicamente incensurabile, senza che vi sia necessità di aggiungere altro sul punto. Ed invero, il Tribunale felsineo, dopo aver correttamente richiamato il dettato dell'art. 443 c.p.c., ha osservato: “(…) La disposizione citata contempla espressamente la condizione di procedibilità soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la totale mancanza di una speciale disciplina di rango legislativo. Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 1 fasc. resistente), prevede che è ammesso il Pt_1 ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo, fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. (…)”. Queste puntuali considerazioni, frutto di un'attenta esegesi delle norme di riferimento, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter Pt_1 plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo dell'appello. Va parimenti disatteso, il secondo motivo di appello proposto dalla a mezzo CP_1 del quale l'odierna appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha
“ritenuto provata la domanda del Dott. in assenza del necessario corredo CP_2
4 probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi”. Sul punto, la ha eccepito in particolare che: << (…) al di là di ogni possibile CP_1
“indulgenza” circa l'onere di allegazione, in relazione al quale il giudice di prime cure non si è espresso, la documentazione fornita dal Dott. – ossia la sola produzione CP_2 di un cedolino del mese di novembre 2023 – non può di certo ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a sostegno della domanda. (…) >>. Anche tali doglianze non appaiono “cogliere nel segno”, dovendosi ritenere non soltanto che l'allora ricorrente abbia adeguatamente esplicitato il petitum e la causa petendi di causa nel libello introduttivo del giudizio, tant'è che la è riuscita a svolgere CP_1 diffuse argomentazioni a pretesa giustificazione del suo operato (ben comprendendo cosa veniva chiesto nei suoi confronti e per quali ragioni), ma anche che il dott. CP_2 abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti.
[...]
In relazione a quest'ultimo aspetto, infatti, è doveroso richiamare Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 che hanno stabilito il seguente principio di diritto (coltivato poi in tutte le successive sentenze di legittimità intervenute in materia): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di ri parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempi mento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad al legare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempi mento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera al legazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informa zione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova del l'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”. Nel caso di specie, in particolare, l'allora ricorrente producendo il cedolino della sua pensione del mese di novembre 2023, ha provato la fonte del suo diritto a percepire la
5 pensione liquidata in suo favore (peraltro incontestata) e si è correttamente limitato ad allegare l'inesatto adempimento da parte consistito nell'applicare nei suoi CP_1 confronti l'avversato contributo di solidarietà. Sarebbe stata, poi, la onerata di CP_1 provare l'esatto adempimento della sua obbligazione, avendo riguardo al dictum delle Sezioni Unite sopra riportato. Del resto, la nel sostenere la legittimità del proprio operato, non ha mai negato CP_1 esplicitamente di aver applicato il contributo di solidarietà nei confronti dell'allora ricorrente per tutto il periodo dedotto in giudizio. L'applicazione dell'avversato contributo di solidarietà nei confronti del dott. quindi, a ben vedere, può Controparte_2 considerarsi una circostanza incontestata in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di appello va respinto. Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, attinente la questione della legittimità del contributo di solidarietà chiesto in restituzione dal dottor ad avviso Controparte_2 di questa Corte, fuor di luogo appaiono le censure in punto di violazione/falsa applicazione della normativa da parte della sentenza del Tribunale di Bologna qui gravata, laddove la stessa, in applicazione dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ha argomentato che: “(…) Il ricorso è fondato: la giurisprudenza di questo Tribunale, pronunciatasi su casi analoghi a quello in esame (Tribunale Bologna sez lav. n. 712/2023 e n. 858/2023) ha accolto il ricorso così come la Corte d'Appello di Bologna ha confermato detto orientamento con le sentenze n. 294 e 296 del 09/05/2024. Va dunque osservato che la giurisprudenza di legittimità aveva già censurato la condotta della , che aveva effettuato prelievi su pensioni maturate e riconosciute Pt_1 antecedentemente al 2004, statuendo come l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza che ciò fosse previsto dalla legge, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare. In realtà, dopo il 2006, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali e pertanto tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez. Lav. n. 19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), sarebbero cadute nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità superato dalle novelle. Va, al riguardo osservato che in ultimo, la Suprema Corte (Cass. 7/02/2023, n. 3683) ha puntualmente evidenziato che «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non possono Controparte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di
6 determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore». In particolare, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, «nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata). La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo la quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla
Nazionale resistente, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli Pt_1 atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017). Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei poteri delle Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia: dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico. (…)” (cfr. pagg.
5-6 della sentenza impugnata); trattasi dei principi, ribaditi dalla Cassazione con le pronunce n. 3683 e 4263/2023 (pure citate dal Giudice a quo) emesse nei confronti di cui CP_1 questa Corte intende dare seguito in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte. La riproduzione, ex art. 118 d.a.c.p.c., della sentenza della Suprema Corte n. 603/2019 – massimata nel senso che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti che introducano la previsione di
7 una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti – dà comunque risposta singulatim agli stessi argomenti qui riproposti da in particolare con riguardo all'esegesi dell'evoluzione del quadro CP_1 normativo, come segue:
“1. Con il primo motivo, dopo aver rilevato che le sentenze di questa Corte di cassazione Cass. civ. n. 25029 del 2009 e Cass. civ. n. 25030 del 2009 e Cass. civ. n. 53 del 2015 relative al contributo di solidarietà previsto per il periodo 2009-2013 non possono condurre alla conferma del principio ivi espresso in quanto non coerenti con la successiva evoluzione normativa, la denuncia violazione del D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in Pt_1 combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima;
della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nel testo vigente L. n. Pt_1
296 del 2006, ex art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011; degli artt. 3 e dell'art. 38 Cost.. 2. Con ulteriore motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 in relazione all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , in ragione delle finalità di copertura Pt_1 assicurativa, di mutualità e solidarietà sottesa all'attività della stessa in favore degli iscritti che l'interpretazione criticata pregiudica. In sostanza, con i motivi esposti, la ricorrente rileva che nella fattispecie non era in discussione il principio del pro rata inteso quale tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni ovvero come severa protezione delle situazioni in via di maturazione. Il contributo di solidarietà rappresentava un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati non incidendo, pertanto, sulle aspettative degli assicurati e sul loro affidamento. Osserva che a seguito del processo di privatizzazione la legge aveva sempre riconosciuto alle tutti i poteri normativi e gestionali per porre in essere le misure idonee a Pt_2 prevenire situazioni di squilibrio finanziario nel rispetto del principio di solidarietà intercategoriale e intergenerazionale ed in applicazione di tali poteri la aveva Pt_1 introdotto un contributo di solidarietà, temporalmente limitato, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio finanziario del sistema. Il contributo aveva rappresentato un rimedio contro la crisi finanziaria del sistema pensionistico. Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo con la conseguenza Pt_1 che anche il controricorrente aveva potuto usufruire di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati. Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema contributivo, ma Pt_1 la necessità di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre
8 il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad Pt_1 alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo. Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi previdenziali Pt_1 ed assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento e, per perseguire la funzione pubblica nel rispetto della stabilità di bilancio, è stata dotata di potere normativo che deve rispettare i limiti imposti dalla Costituzione. Il principio di autonomia, la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio sono stati ribaditi anche nella L. n. 335 del 1995 che riconosce alle Casse tutti i poteri di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine ribadito nel testo attualmente in vigore della norma. Ne consegue che la ha Pt_1 legittimamente adottato il contributo di solidarietà quale intervento straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio.
5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente. Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
9 bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad Pt_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. Civ. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del D. Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e
10 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 509 del 1994, art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". e) Da quanto sopra esposto l'o risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale
- concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. Civ. n. 25212/2009) che Controparte_3
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi
11 provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. Civ. n. 6702/2016, Cass. Civ. ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
12 Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non Pt_1 già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Corte Cost. sentenza n. 178 del 2000; Corte Cost. ordinanza n. 22 del 2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non Pt_1 vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nel precedente appena riportato, che risponde puntualmente alle argomentazioni contenute nel gravame. Si ritiene soltanto di aggiungere, quanto alla portata dell'art. 24, co. 24, del D.l. n. 201/2011, che la norma invocata dall'appellante non può essere intesa – attesi gli imprescindibili riferimenti temporali della sua efficacia e le condizioni eccezionali dell'applicazione del prelievo sulle pensioni (inerzia delle Casse e non approvazione dei provvedimenti adottati da parte dei Ministeri vigilanti) – come espressione di un principio generale in grado di legittimare le contestate delibere oggetto di causa ovvero suscettibile di applicazione analogica in fattispecie di illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero
13 legittimante un minor prelievo fondato su titolo giuridico diverso rispetto a quello azionato (cfr. in questo senso Corte App. Milano, sez. lav., 04.03.2021, n. 72). Conclusivamente sul punto va rilevato con la Cassazione (ord. n. 18566/2022) che “le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura”. In ragione di quanto sopra esposto (in senso conforme si veda, inter alia, la sentenza di questa Corte di Appello n. 738/2024, depositata il 20/12/2024), il terzo motivo di appello, ad avviso della Corte, va respinto. Parimenti infondato appare il quarto motivo di appello, con cui è stata coltivata in questa sede l'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata dalla allora resistente Pt_1 in prime cure, puntualmente disattesa dal Giudice a quo. Ed invero, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscosse con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla
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secondo il quale «Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle CP_3 prestazioni della »), presuppongono la liquidità e la esigibilità del credito. Pt_1
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione. Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563). In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022). Ciò posto, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente concluso sul punto il proprio ragionamento logico-giuridico affermando che: “Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (…) la deve essere Pt_1 condannata alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà..”.
14 Conclusivamente sul punto, richiamati i summenzionati precedenti anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va rilevato con la Cassazione (ord. n. 36002 / 2022) che le ulteriori argomentazioni svolte da “non pongono elementi di valutazione effettivamente CP_1 nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017)”. Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa dalla
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a l'appello va rigettato con Parte_1 Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese del grado stante la contumacia della parte appellata. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto dalla Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza
[...] impugnata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte della appellante di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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