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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 1089/2022
Verbale di Udienza del giorno 28 ottobre 2025 Sono presenti i difensori delle parti alle ore 10:08:
1. La dott.ssa Luciana Appugliese per delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (come da delega già depositata in atti) per parte appellante;
2. Per parte appellata, , nessuno è comparso;
CP_1
A questo punto, il Giudice invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. La dott.ssa Appugliese si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati. Pertanto, dopo che parte appellante ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, il Giudice si ritira in camera di consiglio. È verbale. Il Giudice GE Di DI
All'esito della camera di consiglio, questo Giudice, alle ore 18:50, in assenza dei difensori (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), esaminati gli atti di causa R.G.n. 1089/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 1089/2022
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa GE Di DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.
107/2022, emessa dal Giudice di Pace di Isernia depositata in cancelleria
12.04.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 76/2022 vertente
TRA
(CF. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. ) nei cui uffici P.IVA_2 domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74;
APPELLANTE
E
(C.F. ), legale CP_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della rappresentato e difeso CP_2 CP_3 dall'avv. Lucio Mario Epifanio, giusto mandato in atti, presso il quale elett.te domicilia in Venafro (IS) al Viale Vittorio Emanuele III n. 27;
APPELLATO
pag. 2/7 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso depositato in data 8.02.2022, in qualità di CP_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore della società CP_4 proponeva opposizione avverso il verbale n. PTR1720000628 del
3.11.2021 elevato dalla Polizia stradale di con il quale veniva Pt_1 contestata ad quale conducente del convoglio targato CP_5
EK535TC - AD48153 ed alla indicata società, quale proprietaria del mezzo (e obbligata in solido), la violazione dell'art. 174, comma 4, del d.lgs. 285/1992, stante il mancato rispetto da parte del conducente del mezzo dei tempi di riposo prescritti dal regolamento CE 561/2006, chiedendone l'annullamento. Invocava, all'uopo, l'applicazione dell'art. 3 della legge 689/1981, considerato che unico responsabile della infrazione era il solo conducente del convoglio ed, inoltre, l'infondatezza nel merito stante la insussistenza dell'illecito contestato ex art. 174 comma 4 del pag. 3/7 d.lgs. 285/1992, a causa del mancato o difettoso funzionamento del cronotachigrafo.
Si costituiva la con memoria depositata in data Parte_1
03.03.2022 presso la cancelleria del Giudice di pace adito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente il difetto di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria adita dal ricorrente, essendo competente in via inderogabile il Giudice di Pace di Orvieto;
chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione eccependo, inoltre, la manifesta infondatezza delle censure formulate da parte ricorrente stante il difetto di prova riguardo all'asserito malfunzionamento del cronotachigrafo.
Alla udienza del 29.03.2022 il Giudice di Pace decideva la causa e con sentenza n. 107/22 del 5.04.2022, depositata il 12.04.2022, accoglieva il ricorso, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza in data 14.11.2022 proponeva tempestivamente appello la reiterando l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di
Orvieto, censurando, inoltre, nel merito le conclusioni cui era pervenuto il
Giudice di prime cure. Chiedeva, pertanto, “- dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs.
285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628 ovvero, comunque, annullare e/o riformare la predetta sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011, affermando la competenza del Giudice di
Pace di Orvieto;
- dichiarare altresì nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6 cost. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628; - annullare e/o pag. 4/7 riformare infine la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 113, comma 1,
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 della legge 689/1981 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628; in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2023 si costituiva nel presente giudizio nella sua qualità di CP_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore della società CP_6 contestando quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza della pronuncia oggetto di impugnazione, chiedendo di “rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge in ordine a spese ed onorario del giudizio, oltre accessori, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*****
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Nel merito la contesta la sentenza resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Isernia, ribadendo, tra l'altro, preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del
Giudice di Pace di Orvieto, già formulata in primo grado.
In ordine alla indicata eccezione il giudice di prime cure non si è in alcun modo pronunciato.
L'eccezione, poi reiterata nell'atto di appello, è, tuttavia, a ben vedere, meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Invero, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, va ricordato che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione: infatti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il foro delle pag. 5/7 opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al Codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Più precisamente, competente a decidere in primo grado è l'ufficio del
Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione alla disciplina del codice della strada, oggetto del verbale di accertamento ed inoltre, giova ribadire, tale competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s.
(Cass., Sez. 6 - 2, n. 9486/2012, che richiama Cass., Sez. 2, n.
24876/2006).
Orbene, non v'è dubbio che – come anche eccepito dalla parte resistente nella propria memoria ritualmente depositata in primo grado in data
3.03.2022 in vista dell'udienza del 22.03.2022– la competenza sulle opposizione al verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada nel caso di specie appartenga al Giudice di pace di Orvieto, tenuto conto della disposizione citata la quale espressamente stabilisce che
“l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 7 d. n. 150/2011).
Alla luce di tali considerazioni, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di Orvieto (come risulta dagli atti di causa, circostanza oltretutto non oggetto di contestazione tra le parti), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di
Isernia in favore del Giudice di Pace di Orvieto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, va condannata la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1 che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare pag. 6/7 semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 107/2022 del
Giudice di Pace di Isernia depositata il 12.04.2022;
2) Per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Orvieto, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
3) Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Isernia, 28/10/2025
Il Giudice
GE Di DI
pag. 7/7
SEZIONE UNICA
R.G. 1089/2022
Verbale di Udienza del giorno 28 ottobre 2025 Sono presenti i difensori delle parti alle ore 10:08:
1. La dott.ssa Luciana Appugliese per delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (come da delega già depositata in atti) per parte appellante;
2. Per parte appellata, , nessuno è comparso;
CP_1
A questo punto, il Giudice invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. La dott.ssa Appugliese si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati. Pertanto, dopo che parte appellante ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, il Giudice si ritira in camera di consiglio. È verbale. Il Giudice GE Di DI
All'esito della camera di consiglio, questo Giudice, alle ore 18:50, in assenza dei difensori (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), esaminati gli atti di causa R.G.n. 1089/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 1089/2022
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa GE Di DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.
107/2022, emessa dal Giudice di Pace di Isernia depositata in cancelleria
12.04.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 76/2022 vertente
TRA
(CF. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. ) nei cui uffici P.IVA_2 domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74;
APPELLANTE
E
(C.F. ), legale CP_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della rappresentato e difeso CP_2 CP_3 dall'avv. Lucio Mario Epifanio, giusto mandato in atti, presso il quale elett.te domicilia in Venafro (IS) al Viale Vittorio Emanuele III n. 27;
APPELLATO
pag. 2/7 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso depositato in data 8.02.2022, in qualità di CP_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore della società CP_4 proponeva opposizione avverso il verbale n. PTR1720000628 del
3.11.2021 elevato dalla Polizia stradale di con il quale veniva Pt_1 contestata ad quale conducente del convoglio targato CP_5
EK535TC - AD48153 ed alla indicata società, quale proprietaria del mezzo (e obbligata in solido), la violazione dell'art. 174, comma 4, del d.lgs. 285/1992, stante il mancato rispetto da parte del conducente del mezzo dei tempi di riposo prescritti dal regolamento CE 561/2006, chiedendone l'annullamento. Invocava, all'uopo, l'applicazione dell'art. 3 della legge 689/1981, considerato che unico responsabile della infrazione era il solo conducente del convoglio ed, inoltre, l'infondatezza nel merito stante la insussistenza dell'illecito contestato ex art. 174 comma 4 del pag. 3/7 d.lgs. 285/1992, a causa del mancato o difettoso funzionamento del cronotachigrafo.
Si costituiva la con memoria depositata in data Parte_1
03.03.2022 presso la cancelleria del Giudice di pace adito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente il difetto di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria adita dal ricorrente, essendo competente in via inderogabile il Giudice di Pace di Orvieto;
chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione eccependo, inoltre, la manifesta infondatezza delle censure formulate da parte ricorrente stante il difetto di prova riguardo all'asserito malfunzionamento del cronotachigrafo.
Alla udienza del 29.03.2022 il Giudice di Pace decideva la causa e con sentenza n. 107/22 del 5.04.2022, depositata il 12.04.2022, accoglieva il ricorso, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza in data 14.11.2022 proponeva tempestivamente appello la reiterando l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di
Orvieto, censurando, inoltre, nel merito le conclusioni cui era pervenuto il
Giudice di prime cure. Chiedeva, pertanto, “- dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs.
285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628 ovvero, comunque, annullare e/o riformare la predetta sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011, affermando la competenza del Giudice di
Pace di Orvieto;
- dichiarare altresì nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6 cost. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628; - annullare e/o pag. 4/7 riformare infine la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 113, comma 1,
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 della legge 689/1981 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000628; in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2023 si costituiva nel presente giudizio nella sua qualità di CP_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore della società CP_6 contestando quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza della pronuncia oggetto di impugnazione, chiedendo di “rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge in ordine a spese ed onorario del giudizio, oltre accessori, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*****
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Nel merito la contesta la sentenza resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Isernia, ribadendo, tra l'altro, preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del
Giudice di Pace di Orvieto, già formulata in primo grado.
In ordine alla indicata eccezione il giudice di prime cure non si è in alcun modo pronunciato.
L'eccezione, poi reiterata nell'atto di appello, è, tuttavia, a ben vedere, meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Invero, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, va ricordato che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione: infatti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il foro delle pag. 5/7 opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al Codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Più precisamente, competente a decidere in primo grado è l'ufficio del
Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione alla disciplina del codice della strada, oggetto del verbale di accertamento ed inoltre, giova ribadire, tale competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s.
(Cass., Sez. 6 - 2, n. 9486/2012, che richiama Cass., Sez. 2, n.
24876/2006).
Orbene, non v'è dubbio che – come anche eccepito dalla parte resistente nella propria memoria ritualmente depositata in primo grado in data
3.03.2022 in vista dell'udienza del 22.03.2022– la competenza sulle opposizione al verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada nel caso di specie appartenga al Giudice di pace di Orvieto, tenuto conto della disposizione citata la quale espressamente stabilisce che
“l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 7 d. n. 150/2011).
Alla luce di tali considerazioni, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di Orvieto (come risulta dagli atti di causa, circostanza oltretutto non oggetto di contestazione tra le parti), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di
Isernia in favore del Giudice di Pace di Orvieto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, va condannata la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1 che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare pag. 6/7 semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n. 107/2022 del
Giudice di Pace di Isernia depositata il 12.04.2022;
2) Per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Orvieto, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
3) Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Isernia, 28/10/2025
Il Giudice
GE Di DI
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