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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/11/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 15.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2884/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, nonché della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, e affermando la sussistenza del requisito sanitario esclusivamente con riferimento all'indennità di accompagnamento, stante il positivo accertamento della prestazione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92 avvenuto all'esito del giudizio di ATP. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 11.09.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si
[...] riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di cui si darà conto. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ritenendole contraddittorie. Persona_2
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU, Dott. Persona_1
.
[...]
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio, è addivenuto alla seguente diagnosi: ''Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico sostitutivo trisettimanale, diabete mellito tipo II con gravi complicanze micro e macroangiopatiche ed esiti (febbr. 2025) di amputazione del III dito della mano sinistra, ed arteriopatia obliterante cronica agli arti inferiori già trattata (2024) mediante PTCA e stenting delle arterie iliaca comune ed esterna di destra e con esiti (sett. 2024) di amputazione transmetatarsale del piede destro, per necrosi umida, con successiva revisione e prossimalizzazione del moncone di amputazione, in soggetto di anni 74, affetto da artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale, diverticolosi del colon, ipertensione arteriosa allo stato non in trattamento farmacologico e sindrome del tunnel carpale a sinistra'' (sul punto cfr. pgg. 11 e 12 della CTU). Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo al ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano patito un apprezzabile aggravamento solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, anche in ragione degli interventi di amputazione transmetatarsale del piede destro nonché di quella del terzo dito della mano sinistra subiti dal ricorrente posteriormente e, nello specifico, nel settembre 2024. Proprio sulla scorta delle procedure chirurgiche a cui è stato sottoposto l'istante, il CTU ha ritenuto le stesse suscettibili di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma ed altresì sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, l'opponente soggetto non autosufficiente e pertanto bisognevole di assistenza continua (cfr. pg. 16 della CTU). Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile all'01.09.2024, epoca dell'amputazione transmetatarsale del piede destro con successiva revisione della visita medico-legale, in vista della presumibile protesizzazione del piede destro (cfr. pgg. 18 e 19 della CTU). Diversamente, con riferimento al beneficio di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 il CTU della precedente fase di ATP, Dott. ha riconosciuto l'istante, attesa l'entità delle minorazioni di cui Persona_2
è affetto, nonché sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3, c. 3, L. 104/92, quale persona nei confronti della quale si rende necessario ''un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa (cfr. pg. 10 della CTU). Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a partire dall'01.09.2024, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dall'01.09.2024 e per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal giorno 18.02.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 1.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 15.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2884/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, nonché della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, e affermando la sussistenza del requisito sanitario esclusivamente con riferimento all'indennità di accompagnamento, stante il positivo accertamento della prestazione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92 avvenuto all'esito del giudizio di ATP. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 11.09.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si
[...] riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di cui si darà conto. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ritenendole contraddittorie. Persona_2
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU, Dott. Persona_1
.
[...]
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio, è addivenuto alla seguente diagnosi: ''Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico sostitutivo trisettimanale, diabete mellito tipo II con gravi complicanze micro e macroangiopatiche ed esiti (febbr. 2025) di amputazione del III dito della mano sinistra, ed arteriopatia obliterante cronica agli arti inferiori già trattata (2024) mediante PTCA e stenting delle arterie iliaca comune ed esterna di destra e con esiti (sett. 2024) di amputazione transmetatarsale del piede destro, per necrosi umida, con successiva revisione e prossimalizzazione del moncone di amputazione, in soggetto di anni 74, affetto da artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale, diverticolosi del colon, ipertensione arteriosa allo stato non in trattamento farmacologico e sindrome del tunnel carpale a sinistra'' (sul punto cfr. pgg. 11 e 12 della CTU). Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo al ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano patito un apprezzabile aggravamento solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, anche in ragione degli interventi di amputazione transmetatarsale del piede destro nonché di quella del terzo dito della mano sinistra subiti dal ricorrente posteriormente e, nello specifico, nel settembre 2024. Proprio sulla scorta delle procedure chirurgiche a cui è stato sottoposto l'istante, il CTU ha ritenuto le stesse suscettibili di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma ed altresì sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, l'opponente soggetto non autosufficiente e pertanto bisognevole di assistenza continua (cfr. pg. 16 della CTU). Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile all'01.09.2024, epoca dell'amputazione transmetatarsale del piede destro con successiva revisione della visita medico-legale, in vista della presumibile protesizzazione del piede destro (cfr. pgg. 18 e 19 della CTU). Diversamente, con riferimento al beneficio di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 il CTU della precedente fase di ATP, Dott. ha riconosciuto l'istante, attesa l'entità delle minorazioni di cui Persona_2
è affetto, nonché sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3, c. 3, L. 104/92, quale persona nei confronti della quale si rende necessario ''un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa (cfr. pg. 10 della CTU). Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a partire dall'01.09.2024, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dall'01.09.2024 e per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal giorno 18.02.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 1.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano