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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 698/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 698/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
04.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
(incorporante per fusione quest'ultima cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già vantato da ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ALIQUÒ e dall'Avv. Maria TISA, del Foro di
Catania, unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto MATERIA, del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo in Messina (via G. Verdi
n. 55); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLANTE
E
(già ), Controparte_3 Controparte_4 in persona del suo Commissario Straordinario (dott. ) quale legale Controparte_5 rappresentante pro tempore; codice fiscale e partita I.V.A.: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo BRIGUGLIO del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via S. Maria Alemanna n.
5); pec: ; Email_4
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 696 emessa dal Tribunale Civile di Messina-
Sez. Prima in data 30.3.2021-2.4.2021 in tema di appalto di oo. pp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…- dichiarare che il termine di ultimazione dei lavori andava fissato al 18.2.2001 e, per l'effetto, dichiarare che la penale andava comminata limitatamente a due mesi per un ammontare complessivo di £. 80.000.000 (£. 40.000.000 x 2), pari ad € 41.316,55;
- riformare, di conseguenza, la sentenza impugnata nella parte in cui ha operato la compensazione tra i rispettivi crediti condannando l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore della società appellata del maggiore importo di € 42.876,77 (€ 84.193,32 - € 41.316,55);
- condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento degli interessi maturati sul suddetto importo;
interessi che, per le ragioni dedotte con il secondo motivo di appello, sull'importo di € 30.130,52 (€ 71.447,07 - € 41.316,55) vanno riconosciuti al tasso moratorio di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 1063/2962 sino al soddisfo e confermare, sul residuo importo di € 12.746,25 (€ 6.596,44 + € 6.149,81), la liquidazione al tasso legale, dalla data della domanda;
- in subordine, per la non temuta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di censura, confermare la liquidazione degli interessi, al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda, limitatamente alle voci di credito riconosciuti a titolo di interessi (€ 6.596,44) ed a titolo di rimborso della somma erroneamente corrisposta ai lavoratori (€ 6.149,81), e condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento degli moratori ex art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962 sull'importo di € 9.472,24 liquidato a saldo delle lavorazioni;
- premesso il contenuto della riserva n. 1 e delle relative ragioni di fatto e di diritto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 289.073,62 Controparte_3 ovvero, in subordine, al pagamento della minore somma di € 162.319,77 ovvero, ancora, di quell'altra -maggiore o minore- ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- premesso il contenuto della riserva n. 4 e delle relative ragioni di fatto e di diritto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 18.369,83 Controparte_3 a titolo di reintegro del ribasso d'asta operato sugli oneri ordinari della sicurezza, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio …”.
Per parte appellata:
“… 1) rigettare, siccome inammissibili, e/o infondate, e/o non provate, le domande proposte con l'appello proposto, e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati dalla appellante per tutte le ragioni sopra esposte;
Pt_2
2) ritenere e dichiarare inammissibili e/o tardive e/o infondate e/o prescritte e/o non provate tutte le domande avversarie di pagamento di maggiori compensi o risarcimenti, oltre che di interessi moratori e rivalutazione monetaria, in forza delle riserve sollevate nei confronti dell' ovvero, in via subordinata, ridurle a quanto di Controparte_3 ragione e giustizia;
3) in via istruttoria, ove occorra, disporre il richiamo del CTU affinché riveda in diminuzione tutti i calcoli effettuati in ragione di tutto quanto dedotto in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la (quale incorporante Parte_1 mediante fusione la società — la quale, a sua volta, aveva acquisito il credito Controparte_1 vantato dalla società per cui è processo), in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte
l' (già di Messina), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 CP_7 tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 30.3.2021 e pubblicata in data 2.4.2021, nel procedimento già iscritto al n. 8175/2008
RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, regolarmente notificato, la società (già Controparte_2
(in liquidazione conveniva in giudizio l' di Messina, davanti al Parte_3 CP_6
Tribunale Civile di Messina deducendo che:
- a seguito di pubblico incanto, si aggiudicava l'appalto per i “lavori di rifunzionalizzazione del vecchio presidio ospedaliero psichiatrico L. MANDALARI di Messina in cittadella sanitaria – Padiglioni 1–2–3–4 e relativa sistemazione esterna”, per un importo netto di £ 3.061.956.740, calcolato applicando un ribasso del 23,4511% sull'importo base di £ 4.000.000.000;
- i lavori venivano consegnati il 22.4.1998, sotto riserva di legge e prima della stipula del contratto, con un termine di esecuzione previsto di diciotto mesi e scadenza fissata al 22.10.1999;
- in data 13.7.1998 veniva stipulato il contratto di appalto, n. 7890 di rep. e reg.to a Messina il 30.07.1998 al n. 2812;
- con il verbale del 7.8.1998, la suddetta consegna dei lavori veniva riclassificata come parziale per l'indisponibilità delle aree, limitandosi l'intervento alle sole demolizioni nel padiglione n. 1, con decorrenza del termine di ultimazione — ridotto di venti giorni — dalla data dell'ultima consegna parziale;
- con il verbale di consegna parziale n. 2 del 24.9.1998, venivano affidati i lavori sui Padiglioni nn. 1, 2 e 3 — ad esclusione del locale del e del Padiglione n. 4 ancora occupato — con termini di ultimazione definiti e Parte_4 penalità previste in caso di ritardo, secondo quanto stabilito dal contratto e dagli articoli 11.2 e 12 del C.S.A. in conformità al contratto e all'art. 11.2 del C.S.A. (sei mesi dalla consegna i lavori ai padiglioni 1 e 2, cinque mesi dalla revisione del piano di sicurezza per quelli al padiglione 3);
- la consegna definitiva dei lavori avveniva il 3. 9.1999, con termine di ultimazione fissato al 3.9.2000, tenendo conto dei periodi già assegnati e utilizzati nei precedenti verbali di consegna parziale;
- con il primo e il secondo S.A.L., l'Impresa costruttrice formalizzava le prime riserve denunciando l'andamento anomalo dell'appalto dovuto alla consegna parziale, all'indisponibilità delle aree e alle varianti progettuali, chiedendo la rimodulazione dei tempi contrattuali e il riconoscimento dei maggiori costi;
- In data 8.9.1999, con delibera n. 5794 l' approvava la prima perizia di variante e suppletiva, redatta il CP_7 10.3.1999 per il superamento del 20% in alcune categorie di lavori, compensate dalla soppressione di altre ritenute non necessarie dalla D.L., e formalizzata con l'Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto il 24.3.1999;
- in data 2.6.2000 l'Impresa, con nota prot. 20534, segnalava persistenti disagi nell'appalto causati da carenze progettuali, che continuarono a compromettere l'andamento dei lavori, portando alla redazione, il 20.6.2000, della seconda Perizia di Variante e Suppletiva per risolvere criticità strutturali e tecniche derivanti da tali lacune;
- l'Impresa sottoscriveva con riserva l'Atto di Sottomissione del 24.7.2000 relativo alla suddetta Perizia di Variante
– che rimaneva all'interno dell'importo contrattuale realizzando tutte le opere tranne la ristrutturazione dell'edificio 3 – per un importo di £ 4.963.000.000, contestando alcuni nuovi prezzi e la mancata previsione di un termine suppletivo;
- la Direzione Lavori riteneva di non accogliere integralmente la riserva dell'Impresa, concedendo solo 30 giorni di proroga per motivi sindacali rispetto ai 2 mesi richiesti, evidenziando che la seconda Perizia di Variante - approvata dall' con deliberazione n. 6512 del 15.9.2000 - non comportava variazioni all'importo contrattuale CP_7 originario grazie alla compensazione tra maggiori lavori e l'esclusione della ristrutturazione del padiglione n. 3;
- in data 18.9.2000, l'Impresa, con lettera prot. 20938, costituiva in mora l' , chiedendo il pagamento di Pt_5 interessi per complessive £ 12.148.813, derivanti dal ritardo nella liquidazione dei Certificati di pagamento n. 1, 1 CP_ bis, 3, 4, 5, 3 bis e 5 bis, richiesta respinta dall' che riteneva non imputabili all'Amministrazione i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei SAL;
- stante la nota del 6.3.2001, con cui l'Ing. Capo aveva ritenuto congruo un termine di 40 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni residue, in data 10.3.2001 la Direzione Lavori diffidava l'Impresa a completarle entro il 20.4.2001; - con nota del 23.4.2001, l'Impresa dichiarava di aver ultimato i lavori, ad eccezione di alcune opere di rifinitura – ancora in corso – nei padiglioni 1 e 4, ritenute non rilevanti ai fini della funzionalità dell'opera e successivamente non completate;
- il 5.6.2001 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di constatazione dello stato dei lavori e, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato per il loro completamento, l' disponeva la rescissione del CP_3 contratto d'appalto de quo in danno dell'Impresa appaltatrice con deliberazione n. 5257 del 1.8.2001;
- con la redazione dello stato finale dei lavori del 21.5.2001, per un importo complessivo di € 2.607.046.928, veniva riconosciuto all'Impresa un credito residuo di £ 138.340.818, ma a seguito dell'applicazione di una penale di £ 440.000.000 per 11 mesi di ritardo, la Direzione Lavori quantificava un debito netto dell'impresa pari a £ 301.659.182;
- l'inerzia dell' nel definire l'iter tecnico-amministrativo dell'appalto e nel pronunciarsi sulle Controparte_3 riserve contabili formulate costringeva l'Impresa a promuovere un contenzioso volto all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di rescissione — seppur limitatamente alla sua disapplicazione — e al riconoscimento giudiziale dei residui crediti maturati in relazione all'appalto, inclusi quelli direttamente connessi alle riserve:
riserva n. 1: per risarcimento dei danni patiti a causa andamento anomalo dell'appalto dovuto alla consegna parziale e alla necessità di rielaborazione dei progetti in dipendenza di impreviste situazioni emerse, con conseguente disapplicazione della penale comminata riserva n. 2: per la rimodulazione dei tempi contrattuali e il riconoscimento dei maggiori costi posti a carico dell'Azienda committente;
riserva n. 3: per gli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto (quantificati in £. 12.772.491);
riserva n. 4: per richiesta di pagamenti di taluni lavori con appropriati prezzi e/o per le effettive quantità, per un totale di £. 280.215.045, e il pagamento di € 6.149,81, trattenuti dalla Stazione Appaltante in eccedenza rispetto alle retribuzioni dovute ai lavoratori;
riserva n. 5: per il termine suppletivo;
chiedeva, pertanto:
“…- dichiarare Illegittimo il provvedimento rescissorio adottato dall' di Messina, per Controparte_4 l'effetto disapplicarlo;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della P.A.;
- dichiarare che l'impresa concludente non è inadempiente per l'effetto disapplicare la penale;
condannare di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_4 pagamento della somma di lire 138. 340.818 (€ 71.447,07) portata dallo stato finale oltre iva ed agli interessi legali e moratori con le modalità e i tempi stabiliti dall'art 36 del CGA per le oo. pp. approvato con DPR numero 1063/1962;
- premesso il contenuto delle riserve nn. “1” “3” e “4” e le relative ragioni di fatto e di diritto ritenere dichiarare la fondatezza delle correlate richieste economiche e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della società attrice delle sottosegnate somme e/o di quelle maggiori o minori che verranno determinate in corso di giudizio e/o ritenute comunque di giustizia: per la riserva n. “1” £. 930.488.440 € 480.557,17 per la riserva n. “3” £. 12.831.049 € 6.626,68 per la riserva n. “4” £. 386.585.057 € 199.654,52
- Applicare su tutte le somme che verranno ritenute di giustizia spettanza dell'impresa, in conseguenza dell'accoglimento delle riserve n. “1” e “4”, la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle singole riserve e sino al soddisfo;
sulle somme così rivalutate il Tribunale adito vorrà applicare gli interessi secondo la previsione della vigente normativa del settore e dell'articolo 1219 codice civile;
sulla somma dovuta indipendenza della riserva n. “3” gli interessi anatocistici ai sensi dell'articolo 1283 codice civile dalla data della domanda e fino al soddisfo;
- Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 6.149,81 trattenute in eccedenza rispetto a quanto necessario per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, oltre agli interessi legali e moratori con le modalità nei tempi stabiliti nell'articolo 36 del CGA per le oo. pp. approvato dal DPR n. 1063/1962 trattandosi di somme trattenute sul maggior credito vantato all'impresa a titolo di corrispettivo dell'appalto. Chiede fin d'ora che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare : a) L'iter tecnico amministrativo dell'appalto; b) quale incidenza abbia avuto sui lavori la frazionata consegna degli stessi;
c) l'incidenza sull'originario progetto e sull'andamento dell'appalto delle perizie di varianti tecniche e suppletive ed in particolare se le lavorazioni non ancora eseguite alla data di scadenza contrattuale rientravano tra quelle di cui alla seconda perizia di variante e di cui all'atto di sottomissione del 25/09/2000 e se per la loro esecuzione fosse necessario assegnare comunque un termine suppletivo;
d) la congruità e rispondenza in punto di fatto dei risarcimenti richiesti indipendenza della riserva n. “1” (oneri diretti, spese generali, mancati utili); e) l'ammontare degli interessi maturati per il ritardato pagamento dei certificati ai sensi del CGA per le oo.pp..; f) se in relazione alla riserva n. “4” sia corretta o meno la contabilizzazione della demolizione dei fabbricati e sia congrua la somma richiesta per la fornitura e posa in opera del cancello in orsogrill, dell'ascensore e degli oneri di sicurezza. Il nominato CTU dovrà altresì accertare se la somma trattenuta dall'Azienda contenuta (sul maggior credito vantato dalle imprese indipendenza dell'8° certificato Lavori) e direttamente corrisposta ai lavoratori fosse maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Con riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori e depositare altra documentazione anche in esito alla posizione che andrà ad assumere l'Amministrazione costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi per salvezza di ogni altro diritto…”.
Si costituiva in giudizio l di Messina, la quale, contestando Controparte_4 integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate, chiedeva:
“…1) dichiararsi legittimo L'operazione di rescissione del contratto in danno dell'Impresa attrice e l'applicazione ad essa della penale prevista per il ritardo dalla stessa maturato nella ultimazione dei lavori commissionati ovvero in subordine ridurre detta penale a quanto di ragione e di giustizia;
2) ritenere e dichiarare inammissibili e/o e infondate e/o prescritta e/o non provate tutte le domande avversarie di pagamento di maggiori compensi o risarcimenti, oltre che di interessi moratori e rivalutazione monetaria, in forza delle riserve sollevate nei confronti dell' ovvero in via l'ordinata ridurle a quanto di ragione e giustizia;
Controparte_3
3) in accoglimento delle proposte domande riconvenzionali: a) condannare l'Impresa attrice al pagamento in favore dell'Azienda committente della somma pari a lire 301.659.152 (ora euro 155.793,97) residuata in occasione dello Stato finale dei lavori o di quell'altra eventuale somma che verrà accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l'Impresa attrice al risarcimento dei danni causati all' convenuta per effetto del mancato CP_7 completamento dei lavori affidati e ciò nella misura pari ad euro 328.967,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta conforme a ragione e giustizia, che sarà accertata e determinata, ove occorra anche tramite CTU o in via equitativa nel corso del presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi …”.
Dopo essere stata regolarmente istruita la lite con espletamento di CTU e prova testimoniale, il Tribunale Civile di Messina, con la sentenza non definitiva n. 696/2021, depositata in data
30.3.2021, così disponeva:
“a) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 22.218,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) liquida le spese di giudizio in euro 7.500,00 oltre accessori per compensi ed euro 1.118,00 per spese vive, compensandole per metà e ponendo la restante parte a carico di parte convenuta;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta;
d) rigetta ogni ulteriore domanda …”.
*
Parte appellante, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata, lamentava:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – OMESSO ESAME E TRAVISAMENTO DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE IN TEMA DI PENALE
La società appellante – dopo aver precisato di non contestare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'impresa - censura la sentenza gravata con riferimento alla parte in cui statuisce:
“…considerata la proroga concessa e il prolungamento dei termini ritenuto congruo dal consulente può ritenersi che le opere andavano consegnate entro il 3 gennaio 2001…”;
e, ancora, laddove afferma che:
“non va, .... computato il rinvio di trenta giorni collegato allo sciopero perché già "assorbito" dalla proroga ritenuta congrua dal Ctu…”; rileva come siffatte statuizioni si fondino su una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle emerse dall'accertamento tecnico d'ufficio disposto in prime cure, le cui conclusioni (“… confermo che assegnando alla consegna definitiva il termine previsto dall'art. 11.2 del C.S.A. (mesi 13,48 e non mesi 12 come assegnato dalla direzione lavori) e considerando un termine aggiuntivo di mesi tre in considerazione della II° perizia di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori diventa il 18.2.2001 …”) sono state immotivatamente disattese dal Tribunale di Messina, che, peraltro, avrebbe omesso di esplicitare le ragioni del rigetto degli argomenti posti a base dell'elaborato peritale;
ed invero:
“… Il C.T.U. - esaminati gli atti contabili dell'appalto e verificato l'ammontare delle lavorazioni eseguite alla data di emissione del 3° S.A.L.- ha, cioè, confermato che l'Azienda committente -quale conseguenza delle varianti introdotte con prima perizia di variante- avrebbe dovuto prevedere un maggior tempo di tredici mesi e mezzo (“mesi 13,48”) piuttosto che di dodici mesi. Con la consegna definitiva, il termine di ultimazione contrattuale avrebbe dovuto essere, allora, individuato non già alla data del 3.9.1999, ma a quella del 18.10.2000 [3.9.1999 + mesi 13,48 (1 mese e 15 giorni)]. Se a detta scadenza si aggiunge la proroga di trenta giorni concessa per le problematiche di carattere sindacale (doc. n. 36, depositato nel fascicolo di primo grado) ed il termine suppletivo di tre mesi, ritenuto congruo dal C.T.U. in ragione dell'entità delle varianti introdotte con la II° perizia, la data di ultimazione avrebbe dovuto essere individuata al 18.2.2001 (non già al 3.1.2001)…”;
evidenzia, inoltre, come oltremodo erroneo appaia l'assunto secondo cui il termine di trenta giorni legato allo sciopero delle maestranze sarebbe stato assorbito dalla proroga ritenuta congrua dal C.T.U., sia perché il Giudice, pur in assenza di specifica contestazione sul punto, ha escluso dal computo una proroga formalmente concessa e richiamata dalla stessa nello CP_3 stato finale, sia perché tale termine non può ritenersi inglobato nel termine suppletivo di tre mesi in quanto concesso esclusivamente per varianti progettuali sostanziali introdotte in un secondo tempo;
ed infatti, nel ritenere necessario il riconoscimento di un termine suppletivo di tre mesi, l'Ausiliario del Giudice ha fondato le proprie determinazioni sulla rilevante entità dei nuovi lavori introdotti con la seconda perizia di variante e sul ritardo nella sua approvazione, omettendo tuttavia qualsiasi riferimento alla proroga di trenta giorni già concessa dall' per ragioni CP_3 di carattere sindacale;
di tal ché – continua l'odierna parte appellante – tenuto conto: del tempo aggiuntivo di 13,48 mesi non concesso inizialmente;
della proroga già accordata;
e dei tre mesi ritenuti necessari dal
C.T.U. per le varianti;
il termine finale dei lavori avrebbe dovuto essere fissato al 18.2.2001;
pertanto, chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, la penale sia limitata a due mesi di ritardo (dal 18 febbraio al 20 aprile 2001), con conseguente riconoscimento in favore dell' di un credito di € 41.316,55 da compensare con quello maggiore di € 84.193,32 CP_3 spettante all'impresa, determinando così l'obbligo per l' di versare all'impresa (oggi, la CP_3 sua cessionaria) € 42.876,77 oltre accessori.
2. ERRONEA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI
Con il superiore gravame la critica, ancora, la statuizione resa dal Tribunale adito, Parte_1 chiedendone la riforma in parte qua, nella parte in cui nel condannare l' al Controparte_3 pagamento di € 22.218,49 in favore dell'impresa a seguito di compensazione giudiziale tra i crediti contrapposti delle parti, ha riconosciuto su tale importo gli interessi al tasso legale, come decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
ed invero, sostiene che, in virtù dell'art. 29, comma 4, del D.P.R. n. 1063/1962 — applicabile all'appalto in oggetto sia ratione temporis che per espressa previsione contrattuale — la penale (di € 61.974,83) debba essere detratta dal conto finale, con conseguente riduzione del credito spettante all'Impresa (€ 71.447,07) e liquidazione degli accessori sulla somma residua (di €
9.472,24), secondo quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto, ossia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data del collaudo (o da quella in cui avrebbe dovuto essere eseguito) fino all'effettivo pagamento;
ritiene, dunque, che la pronuncia, sul punto, non abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative richiamate, poiché, considerato che il contratto è stato risolto in data
1.8.2001, coincidente con l'ultimazione dei lavori, e che il collaudo avrebbe dovuto concludersi entro sei mesi, l'impresa avrebbe diritto alla corresponsione degli interessi a decorrere dal
2.6.2002 — tenuto conto anche dei 120 giorni di franchigia — al tasso legale per i primi sessanta giorni e, successivamente, fino all'effettivo soddisfo, al tasso moratorio annualmente fissato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro;
evidenzia, per contro, la piena conformità a diritto della liquidazione degli accessori afferenti alle ulteriori voci creditorie riconosciute in sentenza in favore dell'impresa, quantificate in €
6.596,44 a titolo di interessi e in € 6.149,81 quale rimborso per somme indebitamente corrisposte ai lavoratori;
in particolare, deduce:
“… In ragione di quanto precede, qualora -come auspicato- venga accolto il primo motivo di appello, sull'importo di € 42.876,77 che verrebbe riconosciuto in favore dell'odierna appellante, gli accessori dovranno, di conseguenza, essere così liquidati: sulla somma di € 30.130,525 -che rappresenta il residuo credito vantato dall'impresa per saldo lavori (€ 71.447,07 – € 41.316,55) - con le modalità, i tassi ed tempi di cui all'art. 36 del sopra richiamato D.P.R. n. 1063/1962; sull'importo di € 12.746,25 (€ 6.596,44 + € 6.149,81), al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale.…”.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. - OMESSO ESAME E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SOTTO ALTRO PROFILO (RISERVA N. 1).
La sentenza gravata viene censurata, anche, con riferimento alla parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla prima riserva con la quale l'impresa ha invocato il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti in conseguenza dell'anomalo andamento dell'appalto, che ne ha alterato l'equilibrio economico originario;
deduce l'appellante che il Tribunale sia incorso in errore nel ritenere imprescindibile, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 10, co. 8, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.R. n. 1063/1962 – il quale contempla, in caso di mancata consegna dei lavori, la facoltà per l'impresa di domandare lo scioglimento del vincolo contrattuale e di ottenere il ristoro della maggiore onerosità solo nell'ipotesi in cui l'Ente appaltante non accolga l'istanza di recesso – applicabile, secondo l'orientamento seguito, anche ai ritardi nella consegna frazionata, come nel caso di specie, sebbene tale interpretazione risulti non coerente con la natura della pretesa azionata;
al riguardo, rileva che:
a) la statuizione di rigetto, fondata sull'omessa istanza di recesso, costituisce rilievo officioso non dedotto dalla controparte e integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (per ultrapetizione) in quanto basata su fatti non allegati né oggetto di eccezione;
b) la previsione contrattuale della consegna frazionata non rende applicabile l'art. 10, comma 8, del D.P.R. 1063/1962 qualora la Stazione Appaltante, come nel caso de quo, abbia scelto di consegnare integralmente i lavori, impedendo all'impresa di esercitare il recesso e legittimando, invece, la richiesta di ristoro per la maggiore onerosità derivante dalla successiva modifica unilaterale delle condizioni operative;
c) il rigetto della riserva n. 1 appare erroneo soprattutto per l'omessa considerazione di ulteriori circostanze rilevanti emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio, quali:
- il ritardo nelle autorizzazioni per lavorazioni specialistiche;
- l'introduzione di varianti progettuali dovute a carenze accertate in corso d'opera; varianti le quali, sopravvenute dopo la consegna definitiva, hanno inciso in modo autonomo e significativo sull'anomalo andamento dell'appalto, e avrebbero richiesto una motivazione articolata e coerente, anziché una decisione fondata esclusivamente sull'omessa istanza di recesso ex art. 10, comma 8, D.P.R. 1063/1962, senza considerare che le varianti non erano imprevedibili - come confermato dal C.T.U. - e che l CP_3 aveva l'obbligo di rimuovere tempestivamente gli ostacoli al regolare svolgimento dei lavori secondo il programma dell'impresa;
pertanto, sostiene che i maggiori oneri subiti dall'impresa, come quantificati dal C.T.U., spettino alla medesima ed ammontino complessivamente ad € 289.073,62, così distinti:
“… a) Maggiori oneri indiretti È principio consolidato -in dottrina e giurisprudenza- quello secondo il quale, nell'ipotesi di prolungamento dei tempi dei lavori per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, non può essere negato all'impresa il diritto ad essere risarcita del danno corrispondente all'onere sopportato per maggiori spese generali, atteso che ad ogni giorno del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori corrisponde una quota parte di tali spese che devono trovare compenso nel corrispettivo pagato per il lavoro, concorrendo con altri costi all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che quando manchi l'attività produttiva, tali spese continuano ad essere presenti nel bilancio dell'appaltatore; per converso, in ipotesi patologiche, come nel caso di anomalo andamento dell'appalto, dette spese si traducono in un puro costo che va, conseguentemente, risarcito.
“Le spese generali, essendo ricomprese nel corrispettivo d'appalto in funzione della durata dei lavori originariamente prevista, trovano ammortamento esclusivamente in tale periodo;
pertanto, ove tale periodo venga prolungato non per colpa dell'appaltatore ma per causa imputabile al Committente, deve farsi luogo al relativo risarcimento del danno (Lodo Arbitr. 11.2.2003 n. 17, in Arch. Giur. oo.pp. 2003, pag. 1003). Il C.T.U. ha quantificato le spese generali (pagina 49 della relazione) in £. 228.164.914 (€ 117.837,34). b) Maggiori oneri diretti In essi rientrano le spese per l'improduttivo impiego del personale di cantiere nonché quelle per la ridotta produzione dei mezzi.
“Il protrarsi del tempo contrattuale incide sul costo del personale, sia impiegatizio sia operaio, e sugli oneri di custodia e conservazione del cantiere che normalmente gravano sull'appaltatore; pertanto, quest'ultimo ha diritto ad ottenere il corrispondente risarcimento” 6.11.1995 n. 153, in Arch. Giur. oo.pp.,1997, 780). Parte_6
“Le spese di ammortamento per macchinari ed attrezzature concorrono, insieme alle spese generali, a determinare il danno emergente subito dall'appaltatore per effetto del prolungamento dei tempi contrattuali e della ridotta produzione e che, come tale, deve essere risarcito” 3.7.1998 n. 65, in Arch. Giur. oo.pp., 2000, 1182). Parte_6 In assenza del libro giornale, il C.T.U. ha ritenuto di non potersi esprimere in merito ai maggiori oneri correlati al vincolo dei macchinari. Viceversa, ha ritenuto corretto il criterio di calcolo adottato dall'impresa per il calcolo dei maggiori correlati all'improduttivo impiego del personale in quanto coerente con quello abitualmente utilizzato dagli operatori del settore. Alla luce della documentazione versata in atti, il C.T.U. ha quantificato in £. 67.869.216 pari ad € 35.051,52 (pagina 50 della relazione di C.T.U.). c) Mancati utili Il ripianamento dei mancati utili, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è conseguenza dell'improduttivo mantenimento dell'organizzazione imprenditoriale, rimasta a disposizione e, comunque, interamente vincolata, nonostante la ridotta produttività. Anche in questo caso, il criterio di calcolo adottato dal C.T.U. è quello abitualmente utilizzato dagli operatori del settore ed è conforme a quello che i Giudici di merito, alla luce della normativa vigente, ritengono congruo ed applicano e che riconosce il diritto dell'impresa a conseguire - in ipotesi analoghe a quella in esame- i mancati utili nella misura del 10%, per come previsto dal D.L.C.P.S. 15.7.1974 n. 763. Peraltro, il suddetto criterio è stato ritenuto corretto anche dalla Suprema Corte di cassazione la quale, chiamata a pronunciarsi in ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione per inadempimento, ha avuto modo di affermare la possibilità di applicazione analogica del disposto previsto dall'art. 345 L. 2248/1865 come richiamato dall'art. 41 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, così statuendo: «In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione per inadempimento può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore» (Cass.
1.2.1995 n. 1114). Il C.T.U. -il quale ha ammesso di condividere il criterio di calcolo adottato dall'impresa (pagina 52 della relazione)- ha quantificato in £. 262.389.651 pari ad € 135.512,94 detto maggior onere. d) Maggiori oneri assicurativi e fideiussori
“La dilatazione dei tempi di esecuzione dell'appalto, ascrivibile a responsabilità dell'ente committente, comportando per l'impresa un analogo ampliamento dell'obbligo assicurativo assunto, al quale è contrattualmente impegnata, determina il dovere dell'Amministrazione di ripianare i relativi maggiori costi per i maggiori premi versati, dal cui pagamento l'impresa non può esimersi” ( . 22.6.1995 n. 88, in Arch. Giur. oo.pp., 1997, 219). Pt_6 Il C.T.U., con valutazione analitica alla luce della produzione documentale, ha quantificato detto maggiore onere in £.
1.300.827 pari ad € 671,82 (pagina 53 della relazione)…”;
in via subordinata – continua – ove la Corte ritenesse di escludere dal risarcimento il periodo antecedente alla consegna definitiva dei lavori (3.9.1999), potrà comunque procedere a una quantificazione ridotta degli indennizzi, applicando i criteri indicati dal C.T.U. al periodo di sedici mesi compreso tra la consegna e la data di ultimazione delle opere (3.1.2001), come individuata dal Giudice di prime cure, per un totale complessivo di € 162.319,77;
rileva, infine, come in caso di accoglimento della suddetta riserva, trattandosi di debito di valore, spettino sia la rivalutazione monetaria dell'importo originario sia gli interessi legali sulle somme rivalutate fino all'effettivo soddisfo, ciò al fine di garantire la piena reintegrazione del patrimonio del danneggiato, comprensiva del danno da ritardo.
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DELLA L. N. 109/1994 E DEL D.LGS. N. 494/1996.
La parte appellante critica, ancora, la statuizione del Tribunale adito che ha rigettato integralmente la riserva n. 4, ritenendola priva di riscontri documentali e fondata su interpretazioni non conformi al prezziario d'appalto, senza considerare che l'impresa, con tale riserva, aveva legittimamente richiesto il pagamento di lavorazioni eseguite in quantità effettive e con prezzi congrui, tra cui gli oneri di sicurezza, per i quali la normativa vigente esclude espressamente l'applicazione del ribasso d'asta e non impone alcun obbligo di documentazione;
ed invero, atteso che l'impresa ha espressamente rinunciato alle pretese concernenti la fornitura e posa in opera del cancello e dell'ascensore, ed ha, altresì, accettato la statuizione di rigetto relativa alla contabilizzazione delle demolizioni, la doglianza si incentra esclusivamente sulla disattesa richiesta di reintegro degli oneri di sicurezza, avendo l'appellante contestato l'illegittima applicazione del ribasso d'asta tanto agli oneri ordinari, indicati nel piano predisposto dalla Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996, quanto agli oneri speciali, inseriti nell'offerta economica;
in particolare, rileva che, se da un lato l'esclusione degli oneri speciali può ritenersi legittima in assenza di idonea documentazione giustificativa, dall'altro lato è erronea quella degli oneri ordinari, i quali, in quanto parte integrante del contratto e indicati nel piano di sicurezza vincolante predisposto dalla Stazione Appaltante, devono essere rimborsati all'impresa senza applicazione del ribasso, conformemente alla normativa vigente, alle determinazioni dell'ANAC e alla giurisprudenza consolidata (T.A.R. Catania n. 199/2004; Lodo Arbitrale n. 85/2006); pertanto, sostiene che l'impresa non aveva l'onere di allegare ulteriore documentazione, poiché gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri di sicurezza e all'esclusione del ribasso sono già desumibili dagli atti dell'appalto;
ed infatti:
“… l'importo indicato in riserva (£. 37.520.000, pari ad € 19.377,46) è frutto dell'applicazione degli stessi dati di cui l'Azienda committente avrebbe dovuto tenere conto per escludere il ribasso: £.
4.000.000.000 x 4% = £. 160.000.000 x 23,45% = £. 37.520.000 (pari ad € 19.377,46).
£. 4.000.000.000 è l'importo a base dell'appalto (direttamente desumibile a pagina 6, ultimo capoverso, della relazione); 4% (recte: 3,792) è la percentuale di incidenza media della sicurezza sul costo di costruzione indicata dall'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici (oggi ANAC) nella determinazione n. 37/2000 del 26.07.2000 (in atti); 23,45% è il ribasso d'asta offerto (pagina 2 del contratto - doc. n. 1). La società concludente conferma (avendone dato atto anche in primo grado) di avere arrotondato (con la riserva) al 4% la percentuale del 3,972% indicata dall'Autorità. Tanto, però, non può escludere il diritto ad ottenere il pagamento del minore importo di £. 35.568.960 (pari ad € 18.369,83): £.
4.000.000.000 x 3,792% = £. 151.680.000.000 x 23,45% = £. 35.568.960 …”.
Di tal ché, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante chiede che la Corte dichiari gli oneri di sicurezza esclusi dal ribasso e, sulla base della documentazione già agli atti, condanni l'
[...]
al pagamento di ulteriori € 18.369,82 per detta causale. Controparte_3
5. ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE DI LITE.
La decisione del Tribunale di Patti viene, altresì, criticata in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, che — alla luce della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti — dovrà essere oggetto di una nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze
d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata (telematicamente) in data 28.12.2021, si costituiva l' di Messina, deducendo nel merito ex adverso: CP_6
sub 1., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove ha ritenuto del tutto legittima l'operata rescissione del contratto di appalto in danno dell'Impresa, essendo fondata sulla comprovata sussistenza di tutti i presupposti normativi e fattuali richiesti, pertanto, l'eccezione all'uopo formulata non poteva che essere certamente rigettata, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata;
legittima e giustificata doveva, altresì, considerarsi la penale applicata per i ritardi maturati nel completamento dei lavori, trattandosi di conseguenza contrattualmente prevista e giustificata dalla riscontrata inosservanza dei termini esecutivi;
ed invero: la richiesta di proroga e di disapplicazione della penale non era accoglibile, in quanto tardivamente formulata, riferita a un termine contrattuale (18 mesi) mai contestato e priva di presupposti idonei – né in ordine al computo, né alle cause, né alla misura – a giustificare la riduzione o l'annullamento della penale, correttamente applicata secondo quanto previsto dal
C.S.A;
sub 2., che: le contestazioni della odierna parte appellante si palesavano del tutto immotivate, atteso che — ferma restando l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo all' di Controparte_3 corrispondere interessi, sia per intervenuta prescrizione quinquennale, sia per effetto della disciplina speciale dettata dall'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962, che circoscrive il risarcimento ai soli interessi moratori comprensivi del danno da ritardo — il Giudice di prime cure aveva rettamente riconosciuto, sulla somma ritenuta dovuta, i soli interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, non ricorrendo i presupposti per la diversa liquidazione invocata dalla controparte, né per l'attribuzione di interessi ulteriori;
sub 3., che: le questioni prospettate con riguardo all'esistenza dei pregiudizi e dei danni di cui era stata fatta espressa richiesta risarcitoria nella riserva n. 1 dovrebbero essere rigettate, atteso che:
- non erano stati correttamente rispettati gli obblighi formali necessari per avanzare pretese risarcitorie, l'appaltatore, infatti, non ha inserito nei tempi previsti la riserva nei documenti contabili né l'ha confermata al momento della firma del conto finale, come invece richiesto dalla normativa sugli appalti pubblici;
- il disagio lamentato dall'appaltatore poteva, al più, essere riconosciuto limitatamente al primo periodo dell'appalto - tra il 22 aprile e il 24 settembre 1998 - con conseguente inammissibilità di compensi superiori al 20% delle somme richieste per oneri diretti, indiretti, mancati utili e spese fideiussorie;
- le contestazioni relative ai termini di completamento risulterebbero infondate, giacché l'art. 11.2 del C.S.A. prevedeva espressamente la consegna frazionata senza diritto a eccezioni o richieste di indennizzo, e il verbale di consegna definitiva aveva correttamente assegnato un termine residuo di dodici mesi, proporzionato all'avanzamento dei lavori già eseguiti, in piena conformità alla disciplina contrattuale;
- le doglianze sui subappalti sarebbero prive di pregio, poiché, nonostante la dichiarata idoneità ad eseguire integralmente le lavorazioni contrattuali, l'Impresa aveva richiesto autorizzazioni per più subappalti —di cui solo uno regolarmente assentito — e aveva comunque affidato lavorazioni a soggetti non autorizzati, come la ditta ET, che aveva persino avanzato richiesta di pagamento diretto;
- non potrebbe imputarsi all'Amministrazione alcun ritardo, in quanto le varianti progettuali intervenute — redatte per esigenze tecniche e funzionali — non avevano comportato né aumento della spesa né maggiori oneri per l'Impresa, essendo state compensate da soppressioni equivalenti, ed infatti:
“…- la prima perizia di variante è stata redatta solo per il superamento del 20 % di alcune categorie di lavori rispetto alle quantità previste in progetto ma esse sono state per converso compensate con la soppressione di altre non ritenute necessarie;
- i lavori previsti nella seconda perizia di variante, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non hanno alterato l'importo contrattuale ed i diversi lavori in essa contenuti sono stati compensati con l'esclusione dei lavori relativi all'edificio 3 …”;
in ogni caso, non essendo stata fornita dalla parte appellante la prova delle quietanze contributive richieste ai sensi dell'art. O, cap. II Bis, del C.S.A., la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale non potrebbe aver luogo, né potrebbero essere riconosciuti interessi, essendo esclusa — ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 1063/1962 — qualsiasi risarcibilità ulteriore per ritardi nei pagamenti, che si configurano come interessi di mora comprensivi del danno;
sub 4., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta in prime cure in relazione alla riserva n. 4 sollevata dall'Impresa, condividendosi integralmente le statuizioni del primo Giudicante e le conclusioni del C.T.U., il quale aveva motivatamente escluso il riconoscimento delle pretese economiche avanzate dall'appaltatrice, ritenendole prive di fondamento;
ed infatti, le pretese economiche avanzate — relative alla demolizione di fabbricati, alla fornitura e posa in opera del cancello in orso grill, nonché al pagamento dell'ascensore non installato — sarebbero state legittimamente escluse, in quanto basate su interpretazioni difformi dalle norme tecniche e contrattuali, prive di adeguato riscontro documentale e già oggetto di compensazione o contabilizzazione, come accertato dal Direttore dei Lavori e dal C.T.U.; quanto alla richiesta di pagamento di £. 77.520.000 a titolo di oneri di sicurezza, essa risultava priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che, trattandosi di contratto d'appalto stipulato nell'anno 1998, e in difetto di espressa pattuizione derogatoria, detti oneri, per disposizione normativa vigente all'epoca, rientravano nel corrispettivo contrattuale e dovevano intendersi già ricompresi nell'offerta economica, non potendo essere considerati scindibili dalle altre lavorazioni;
a ciò si aggiunga che, alla luce della comprovata inosservanza del piano di sicurezza da parte della ditta appaltatrice, dell'assenza di prova delle maggiori spese sostenute, della prolungata inattività del cantiere per sciopero e della condotta negligente dell'impresa medesima, le pretese risarcitorie avanzate dovevano tutte essere rigettate, ovvero, in via gradata, ridotte nella misura minima del 50% ex art. 1227, comma 2, C.C., con conferma della sentenza impugnata;
sub 5., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il primo Giudice correttamente applicato il principio della soccombenza reciproca e disposto, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande proposte dalla Società appellante, una compensazione proporzionale delle spese di lite;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 21.1.2021 dapprima a quella del 6.5.2022 e successivamente, previa surroga del relatore già nominato, a quella del
4.11.2022 (in esito alla quale la Corte rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.), le parti, erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 16.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 221, commi 2 e 4, della legge n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.).
In esito a tale udienza le parti, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, erano rimesse ex officio all'udienza del 14.10.2024 per i medesimi incombenti, disponendo che la stessa sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter C.P.C. (così come introdotto dal D. Leg.vo n. 140 del 10.10.2022). Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 8.1.2024 veniva disposta, per ragioni organizzative e di ridistribuzione dei procedimenti, la surroga di un Giudice Ausiliario al titolare del procedimento, fissando per il proseguo la data del 15.4.2024.
Alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio e il deposito telematico di note ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, con ordinanza del 15.4.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire il Giudice relatore – in quanto “in virtù dell'art. 184 comma 1 n. 2 della circolare del CSM del 23.07.2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, i giudici ausiliari non possono costituire il collegio giudicante per i procedimenti in materia di appalti di opere pubbliche” - con rinvio davanti a Collegio integralmente togato, per la precisazione delle conclusioni, al 4.11.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 23.01.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 2 e 23.1.2025) e parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 30.12.2024 e 14.1.2025) insistevano rinnovatamente ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il gravame sia parzialmente/fondato e non meriti pertanto accoglimento.
Il motivo di gravame sub 1. è fondato nei termini di cui si dirà.
Occorre preliminarmente dare atto che la società appellante, come chiaramente evincibile dall'atto di gravame, ha espressamente escluso qualsivoglia censura avverso la statuizione del primo Giudice circa la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale in danno dell'impresa, circoscrivendo le proprie doglianze alla dedotta erroneità nell'applicazione della penale – per esser stata computata per un periodo di tre mesi anziché due, con conseguente indebita maggiorazione del credito riconosciuto all' , quantificato in misura Controparte_3 asseritamente eccedente (€ 61.974,83 anziché € 41.316,55) rispetto al riconoscibile – sicché le Con argomentazioni articolate dall' nella comparsa di costituzione volte a ribadire la legittimità della risoluzione risultano ultronee rispetto al thema decidendum e prive di rilevanza decisoria.
Va parimenti disattesa - sempre in via preliminare - l'eccezione relativa alla pretesa tardività della riserva concernente l'asserita erronea applicazione della penale, formulata in calce allo stato finale dei lavori, non potendo tale doglianza trovare accoglimento nel presente grado di giudizio, atteso che, ove la parte appellata avesse inteso reiterare siffatta censura, avrebbe dovuto previamente impugnare la statuizione sul punto resa dal Giudice di prime cure;
circostanza che, alla luce degli atti di causa, non risulta essersi verificata né essere stata ritualmente dedotta.
Sul punto, va rilevata poi l'inconferenza, rispetto alla peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio, del richiamo operato dalla parte appellante alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 24050 del 6/9/2021 nella memoria di replica, atteso che, sebbene in tale arresto si affermi che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, ove destinataria di gravame da parte soccombente, non sia tenuta a proporre appello incidentale avverso domande o eccezioni rigettate (perché superate o assorbite), ma debba soltanto riproporle espressamente in secondo grado per evitare la presunzione di rinuncia derivante da condotta omissiva, tale principio non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui l'Azienda appellata non può qualificarsi come parte integralmente vittoriosa in primo grado con riferimento alla domanda di disapplicazione della penale.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto parzialmente la domanda dell'impresa, disattendendo le difese della stazione appaltante.
Ed invero, a fronte di una penale originariamente comminata per undici mesi di ritardo, pari a lire 440.000.000 (equivalenti a € 227.241,04), il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione dell'impresa in ordine ai criteri di determinazione della stessa, riducendo l'entità del ritardo imputabile all'appaltatore a tre mesi, con conseguente rideterminazione della penale in lire 120.000.000 (pari a € 61.974,83).
Ne consegue che l' , non avendo ottenuto piena soddisfazione delle proprie difese, CP_3 avrebbe dovuto, se del caso, impugnare la statuizione sul punto, non potendo ora riproporre l'eccezione di intempestività della riserva senza incorrere nella presunzione di rinuncia derivante dalla mancata impugnazione (incidentale) in parte qua.
Passando all'esame del merito, dalla puntuale disamina degli atti di causa e, in particolare, dalla relazione peritale redatta dal Ctu, si evince con inequivoca chiarezza che la data effettiva di ultimazione dei lavori non può essere collocata al 3.1.2001, come ritenuto dal Giudice di prime cure, bensì al 18.2.2001, conformemente a quanto indicato dal C.T.U. sulla scorta di un'analisi tecnica rigorosa e perfettamente aderente alle risultanze documentali acquisite. Il Giudice di primo grado ha erroneamente omesso di valorizzare le conclusioni del proprio ausiliario, il quale, all'esito dell'esame degli atti contabili dell'appalto e della verifica delle lavorazioni eseguite alla data del terzo S.A.L., ha espressamente stabilito che, a seguito delle varianti introdotte con la prima perizia e sulla base di quanto previsto dall'art.11.2 del C.S. d'A.,
“… con la consegna definitiva doveva essere concesso un tempo pari a mesi 13,48 ottenuto detraendo dal tempo inizialmente assegnato di mesi 18 una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati, nel nostro caso pari al 25,10% ...”. Di conseguenza, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attribuire — e il Tribunale riconoscere
— all'impresa un termine contrattuale pari a 13,48 mesi (ossia 13 mesi e 15 giorni), anziché i dodici mesi inizialmente stabiliti in virtù della consegna definitiva dei lavori avvenuta il 3.9.1999. Tale ricalcolo temporale comporta che il termine di ultimazione dei lavori, decorrente dalla consegna definitiva avvenuta il 3.9.1999, avrebbe dovuto essere fissato al 18.10.2000.
A tale scadenza, come correttamente evidenziato dal C.T.U., devono aggiungersi la proroga di trenta giorni concessa dalla Stazione Appaltante in data 10.8.2000 per sopravvenute problematiche sindacali, nonché il termine suppletivo di tre mesi ritenuto congruo dal medesimo ausiliario in relazione alle ulteriori varianti introdotte con la seconda perizia.
È d'uopo sottolineare che, in contrasto con quanto affermato dal primo Giudice, il C.T.U. ha considerato la proroga di trenta giorni come un'estensione autonoma e distinta rispetto al termine suppletivo concesso per le varianti, escludendo esplicitamente che essa potesse essere assorbita nel computo di quest'ultimo. Tale interpretazione, chiara – e coerente con la documentazione tecnica e contrattuale – è stata, tuttavia, disattesa dal Tribunale senza alcuna motivazione idonea, né indicazione di elementi probatori alternativi a sostegno del diverso convincimento espresso (si v. la laconicità, sul punto della p. 6). La somma dei termini sopra indicati conduce, dunque, in modo inequivoco, alla data del
18.2.2001 quale termine finale per l'ultimazione dei lavori. Peraltro, siffatta conclusione - fondata su un'analisi contabile e documentale puntuale del CTU, espressamente attestata alla pagina 59 della sua relazione peritale, ove testualmente si legge:
“… confermo che assegnando alla consegna definitiva il termine previsto dall'art. 11.2 del C.S.A. (mesi 13,48 e non mesi 12 come assegnato dalla direzione lavori) e considerando un termine aggiuntivo di mesi tre in considerazione della IIa perizia di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori diventa il 18.2.2001…” - non è stata validamente contestata dalla parte appellata, né risulta superata da elementi probatori di segno contrario, non avendo l' fornito alcuna valida contestazione alle Controparte_3 argomentazioni sviluppate dall'appellante, né avendo confutato le risultanze peritali. Pertanto, deve ritenersi corretta la data di ultimazione dei lavori indicata dal C.T.U. al 18.2.2001, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del termine stesso. Alla luce della corretta individuazione del termine finale per l'ultimazione dei lavori e considerato che l'impresa ha comunicato la conclusione degli stessi in data 20.4.2001, deve ritenersi che il ritardo nell'esecuzione dei lavori si sia limitato a un periodo di due mesi.
Ne consegue che la penale contrattualmente prevista doveva essere applicata esclusivamente per tale intervallo temporale, per un importo complessivo pari a lire 80.000.000 (ossia lire
40.000.000 per ciascun mese), corrispondente a €. 41.316,55. Per effetto di tale corretta quantificazione, il credito finalmente spettante alla società appellante deve essere determinato in € 42.876,77 — quale differenza tra l'importo riconosciuto in suo favore, pari a € 84.193,32, e la penale dovuta ut supra di € 41.316,55 —, in luogo della somma (inferiore) di € 22.218,49 erroneamente indicata nella sentenza oggetto di gravame.
Le censure sub 2. sono parimenti fondate.
Deve preliminarmente rilevarsi che la parte appellata ha formulato, nel primo grado di giudizio, eccezione di prescrizione in ordine al credito per interessi azionato dalla parte attrice, invocando l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, C.C. Tuttavia, tale eccezione, unitamente a quella concernente la contestazione della debenza di qualsivoglia somma a titolo di interessi, in quanto già disattesa dal Giudice a quo (implicitamente, essendo al sentenza entrata nel merito delle pretese creditorie vantate contro Con l' , in parte accogliendole), non essendo stata ritualmente riproposta mediante appello incidentale, deve ritenersi inammissibile, secondo i principi consolidati in materia di necessaria devoluzione delle questioni non accolte in primo grado. Ciò nonostante, volendo comunque scrutinare nel merito la quaestio iuris, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ambito applicativo della disposizione in commento, evidenziando che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, C.C. non si applica indistintamente a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di interessi, ma esclusivamente a quelle che presentano il carattere della periodicità, intesa quale ricorrenza temporale della prestazione, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. In particolare, con orientamento consolidato, la Corte di cassazione (così la Sez. I, 3/11/2016, n.
22276, confermata da ultimo dall'ordinanza n. 11125 del 24/4/2024) ha precisato che:
«… la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, C.C., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del D.P.R. n. 1063 del 1962 …». Pertanto, con riferimento agli interessi oggetto della presente controversia, doveva comunque
(e deve escludersi) l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, trovando invece applicazione il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 C.C.
Con riguardo alle contestazioni mosse dall'appellante in parte qua, deve ritenersi fondata la doglianza relativa alla statuizione del primo Giudice in ordine alla determinazione del tasso e della decorrenza degli interessi maturati sull'importo residuo riconosciuto - a titolo di saldo lavori - in favore dell'impresa, all'esito della compensazione giudiziale intervenuta tra le reciproche pretese delle parti.
Dall'esame degli atti e della sentenza impugnata, emerge che il credito complessivo riconosciuto dal primo Giudice in favore dell'impresa ammonta ad €. 84.193,32, così articolato:
€. 71.447,07 a titolo di rata di saldo lavori;
€. 6.596,44 a titolo di interessi ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;
€.6.149,81 quale rimborso di somme erroneamente versate ai lavoratori.
Considerato che il credito vantato dall' , a titolo di penale contrattuale, incide Controparte_3 esclusivamente sulla somma riconosciuta per saldo lavori;
e tenuto conto che tale penale, in accoglimento del primo motivo di gravame, è stata ridotta a due mensilità, pari a £. 80.000.000 (equivalenti ad €. 41.316,55), ne consegue che il credito residuo spettante all'impresa, ripetesi, a titolo di saldo lavori, risulta pari ad €. 30.130,52 (€. 71.447,07 – €. 41.316,55).
Orbene, con riferimento a tale importo, il Collegio ritiene che gli interessi dovessero (e debbano) essere liquidati non secondo il tasso legale ordinariamente previsto dall'art. 1284 C.C., bensì in conformità alle modalità, ai tassi e alle decorrenze stabilite dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962
– quale norma speciale applicabile al contratto di appalto in esame sia ratione temporis, sia in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 2 del contratto stipulato tra le parti – a mente della quale detti accessori maturano a far tempo dal centoventesimo giorno successivo alla data del collaudo ovvero, in mancanza, dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere ultimato e sino a quella dell'effettivo pagamento.
La rata di saldo costituisce infatti, nell'ambito del contratto di appalto pubblico, la prestazione finale dovuta all'appaltatore a seguito dell'ultimazione dei lavori e della positiva verifica tecnico- contabile di rispondenza dell'opera, formalizzata mediante il collaudo.
Essa verifica rappresenta, pertanto, il momento conclusivo del procedimento funzionale alla liquidazione dell'obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, e la sua corresponsione era (ratione temporis) regolata dalle disposizioni speciali contenute nel Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed in particolare negli artt. 35 e 36, i quali stabiliscono che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo, sono dovuti automaticamente gli interessi legali e moratori, decorsi i termini di franchigia previsti nei precitati articoli, senza che sia necessaria la messa in mora da parte dell'appaltatore. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decorrenza degli interessi legali e moratori relativi alla rata di saldo deve essere individuata nel momento in cui si perfeziona il collaudo dell'opera, quale atto conclusivo e definitivo della verifica tecnico-contabile dell'esecuzione contrattuale. Il collaudo, invero, costituisce il presupposto necessario per la liquidazione del saldo e il decorso dei termini previsti dalla normativa speciale deve essere calcolato a partire dalla data della sua formale approvazione, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la solutio, sino alla data dell'effettivo pagamento. Ne consegue che il diritto agli interessi sulle somme maturate e non corrisposte sorge automaticamente per il semplice decorso dei termini previsti dalla normativa speciale, senza che siano richiesti, per la sua esercitabilità, alcun atto di costituzione in mora né l'iscrizione di riserve, come chiarito anche dalla L. n. 741/1981.
Sul punto, Cassazione Civile, sez. I, sent. 6 novembre 2007, n. 23089, ha chiarito che:
«…In tema di appalto pubblico, il ritardo nel pagamento della rata di saldo, una volta perfezionato il collaudo, comporta l'automatica decorrenza degli interessi previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962, senza necessità di costituzione in mora, trattandosi di obbligazione pecuniaria regolata da normativa speciale …».
In tale prospettiva, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte (in specie, dalla Sez. I, sentenza n. 26916 del 10/11/2008, da ultimo ribadita dalla Sez. II, sentenza n. 1737 del 27/1/2020) secondo cui:
«… Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. – stazione appaltante – abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere …».
Ed ancora (con la sentenza della Sez. I n. 23071 dell'11/11/2016) si v. l'arresto per cui:
«… in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante …».
Nel caso di specie, non risultando contestazioni fondate sulla riduzione dimensionale dell'opera, bensì un mero ritardo nel pagamento del saldo in dipendenza causale con un inadempimento della stazione appaltante, deve ritenersi applicabile la disciplina speciale sopra richiamata, con conseguente riforma della statuizione impugnata nei termini sopra indicati.
Pertanto, stante il già riconosciuto accoglimento del primo motivo di appello, sull'importo di € 42.876,77 riconosciuto in favore dell'odierna appellante (come sopra rideterminato quale saldo di sua spettanza), gli accessori dovranno, di conseguenza, essere liquidati secondo le seguenti modalità:
– quanto alla somma di € 30.130,52, corrispondente al residuo credito spettante all'impresa per saldo lavori (risultante dalla differenza tra l'importo originario di € 71.447,07 e la penale contrattuale ridotta ad € 41.316,55), gli interessi dovranno essere corrisposti secondo le modalità, i tassi e le decorrenze previste dall'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, applicabile sia ratione temporis sia per effetto del richiamo pattizio contenuto nel contratto;
– quanto all'importo di € 12.746,25, derivante dall'ammontare degli interessi già riconosciuti ex art. 35 del medesimo D.P.R. (€ 6.596,44) e dal rimborso di somme indebitamente versate ai lavoratori (€ 6.149,81), gli interessi dovranno essere liquidati al tasso legale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Il motivo di gravame sub 3. va invece disatteso per sua infondatezza. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di ultrapetizione sollevata dall'appellante, in quanto infondata. Invero, la statuizione del Giudice di prime cure, che ha rigettato la pretesa risarcitoria per mancata formulazione dell'istanza di recesso, non si fonda su fatti nuovi né su circostanze estranee al thema decidendum, bensì su una corretta qualificazione giuridica dei fatti già allegati dalle parti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 5153 del
21/2/2019), il Giudice ha il potere-dovere di individuare la norma giuridica applicabile ai fatti dedotti, anche in difformità rispetto alle prospettazioni delle parti, purché non alteri il contenuto sostanziale della domanda o dell'eccezione (come puntualizzato da ultimo dalla Sez. III, ordinanza n. 32932 del 17/12/2024):
«… Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione …».
Nel caso di specie la valutazione circa l'assenza dell'istanza di recesso quale presupposto per la configurabilità della responsabilità risarcitoria non ha comportato l'introduzione di elementi fattuali nuovi, né la sostituzione della domanda originaria, ma si è limitata a una diversa qualificazione giuridica della condotta dell'impresa appaltatrice;
condotta emergente per tabulas e, del resto, non contestata nella sua consistenza fattuale. Ne consegue che la decisione impugnata non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma si colloca nell'ambito della legittima attività interpretativa e qualificatoria del Giudice.
L'eccezione di ultrapetizione deve pertanto essere rigettata.
Ciò posto, le censure di merito di parte appellante si appuntano, innanzitutto, sulla circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art. 10 DPR n. 1063/1962 (norma ratione temporis applicabile e, peraltro. dal contenuto analogo a quella recata dall'art. 129, comma 8, DPR n. 554/1999, contenente il regolamento di esecuzione dei lavori pubblici) - che esclude la possibilità da parte dell'appaltatore di poter avanzare qualsivoglia pretesa risarcitoria in assenza di preventiva richiesta alla stazione appaltante di voler recedere dal contratto - nonostante il contenuto della prima riserva concernesse, prevalentemente, l'anomalo svolgimento dell'appalto per via delle illegittime consegne parziali e delle anomale condizioni operative in cui l'impresa si sarebbe trovata costretta ad operare, non riducibili al solo inadempimento dell'obbligo di consegna (totale) delle opere, come dal primo Giudice inteso.
Con la conseguenza che la "gestione anomala" non è sussumibile nella fattispecie normativa di cui al citato articolo.
Tale superiore assunto è del tutto smentito dagli atti di causa e dalle risultanze della CTU di primo grado, ponendosi tra l'altro - singolarmente - in sostanziale contraddizione rispetto alle stesse deduzioni e argomentazioni difensive della società appellante che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto ed eccepito, dimostrano e confermano che la domanda di risarcimento contenuta nella riserva n. 1 è stata presentata proprio con esclusivo riferimento alla mancata disponibilità delle aree dell'appalto.
Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge chiaramente che sin dal primo Stato Avanzamento Lavori (SAL), l'impresa appaltatrice ha formalmente inserito nelle riserve la richiesta di compensi aggiuntivi, motivando tale pretesa con il ritmo discontinuo e rallentato dell'esecuzione dei lavori, espressamente ricondotto alla mancata consegna completa delle aree necessarie per procedere con le lavorazioni previste, circostanza che aveva comportato un rallentamento generale del cronoprogramma e un incremento dei costi operativi.
Tanto trova ulteriore e pregnante conferma nel tenore dell'ultimo SAL (il n. 8, datato 29.3.2001), nel quale l'impresa, nel reiterare le riserve già formulate, ha espressamente riconosciuto che la disponibilità effettiva e concreta di tutti gli immobili e delle aree oggetto dell'appalto è stata assicurata soltanto a far tempo dall'11.10.2000. E ciò poiché solo da allora , infatti, l'allora CP_7
aveva finalmente provveduto alla rimozione dei cavi che ostacolavano la regolare
[...] ultimazione delle opere presso il padiglione n. 2, nonché alla liberazione e conseguente messa a disposizione dell'area adiacente, precedentemente interdetta per via del transito dei mezzi e del personale dipendente della medesima amministrazione.
Tale ritardo, imputabile alla stazione appaltante, a dire dell'appellante aveva inevitabilmente inciso sul cronoprogramma dei lavori, determinando un differimento delle attività esecutive e giustificando, pertanto, le riserve sollevate dall'impresa. Emerge, dunque, ictu oculi come la richiesta risarcitoria sia stata formulata sulla base d'un presupposto inequivoco (la totale e/o parziale indisponibilità delle aree oggetto di appalto).
Così delineato il fatto pregiudizievole imputato alla stazione appaltante, appare dunque corretta e scevra da censure e contestazioni la decisione del Giudice di primo grado, che in applicazione della previsione di cui all'art. 10 DPR n. 1063/1962, ha rigettato la domanda risarcitoria di cui alla riserva n. 1, in quanto la società appellante - deducendo la consegna parziale dei lavori e il conseguente ritardo nell'ultimazione degli stessi, che le avrebbero cagionato danni e maggiori oneri - non ha presentato la necessaria istanza di recesso.
Ed infatti, l'art. 10 del D.P.R. n. 1063/1962 applicabile al caso di specie e sostanzialmente conforme, per contenuto, all'art. 129, comma 8, del D.P.R. n. 554/1999, nonché agli artt. 153, comma 8, e 157, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 — prevede che, qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per responsabilità della stazione appaltante, l'impresa può chiedere di sciogliere il contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute e dei danni subìti: se tale richiesta viene accolta, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti previsti dal capitolato generale;
se invece la richiesta di recesso non viene accolta e la consegna avviene comunque in ritardo, l'impresa ha diritto a un indennizzo per i maggiori costi derivanti dal ritardo, calcolato secondo le modalità previste dal capitolato.
A fronte di tali disposizioni normative, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto (così Cass., fin dalle pronunce nn. 4869 del 1994 e 9531 del 1997; entrambe richiamate dalla Sez. I, 10/4/2004, n. 7069, poi ribadita dalla sentenza n. 5951 del 5/3/2008), con indirizzo in seguito più non mutato) che:
«… Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art.1374 c.c.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante …».
Tale inadempimento, però, trova nel Capitolato Generale una disciplina peculiare che lo sottrae alla normativa generale dettata in tema di inadempimento contrattuale.
In tema di appalto di opere pubbliche, è infatti principio ormai consolidato (Cass. Civ. Sez. I, sentenze nn.:. 5794/2024; 113/2022; 7479/2017) quello secondo cui la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, di presentare istanza di recesso dal contratto per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto:
«… in tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (Cass. 18897/2020). In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono, dunque, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (Cass. 22112/2015). Ad identica conclusione questa Corte è peraltro pervenuta, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 129 d.P.R. 554/1999 (Cass. 4780/2012) …».
È proprio il contemperamento, insomma, tra l'esigenza di: porre in grado l'appaltatore di valutare con piena cognizione dei dati di riferimento, prima che abbia inizio l'esecuzione, l'opportunità di proporre o meno il recesso;
assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore, sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso;
che tanto impone;
contemperamento che sarebbe inattuabile ove all'appaltatore fosse concessa la facoltà di formulare pretese risarcitorie senza il passaggio obbligato della preventiva istanza di recesso
(Cass. Civ., Sez. I, n. 22112 del 29.10.2015; Sez. L. n. 18897 dell'11.9.2020).
Il superiore principio è pienamente applicabile al caso di specie, laddove i ripetuti e reiterati comportamenti contrattuali posti in essere dalla società di cui Controparte_2
s'è detto retro erano (e sono) sintomatici della chiara determinazione di voler proseguire il rapporto contrattuale esistente, ravvisandone, evidentemente, ancora la convenienza economica e l'utilità aziendale. Tale disciplina, del resto, deve considerarsi espressione di un principio generale, applicabile non solo nel caso di mancata consegna dei lavori, o ritardo nella consegna dei lavori, ma anche: in quello - ricorrente nella vicenda in riesame - di consegna parziale degli stessi;
in ogni altra ipotesi di ritardo nell'adempimento per fatto imputabile dell'amministrazione appaltante, che esclude la possibilità dell'appaltatore di risolvere il rapporto e di avanzare pretese risarcitorie (così Cass. Sez. I, sentenza n. 22112 del 29/10/2015, ribadita dall'ordinanza n. 5141 del 26/2/2020):
«… In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo …».
Nel caso di specie, sebbene la Stazione Appaltante abbia formalmente proceduto alla consegna dei lavori in data 22.4.1998, è documentalmente provato che le aree oggetto dell'intervento non erano nella disponibilità dell'impresa, come successivamente riconosciuto dalla Direzione Lavori con la redazione di due verbali di consegna parziale.
Tali verbali, intervenuti a distanza di circa quattro mesi, hanno di fatto annullato gli effetti del verbale originario, attestando l'impossibilità per l'appaltatore di avviare i lavori secondo la pianificazione predisposta. La condotta della Stazione Appaltante, che ha dapprima proceduto ad una consegna asseritamente integrale e successivamente ha modificato ut supra le modalità di esecuzione, ha determinato un grave disallineamento tra la consegna formale e quella sostanziale, con conseguente lesione dell'affidamento dell'impresa e alterazione dell'equilibrio contrattuale.
In tale contesto, deve ritenersi integrata la fattispecie di “mancata consegna” ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 1063/1962, con conseguente legittimità dell'eventuale recesso esercitato dall'appaltatore. La previsione nel capitolato speciale d'appalto della possibilità di consegna frazionata non esonera del resto la Stazione Appaltante dall'obbligo di garantire la disponibilità effettiva delle aree al momento della consegna. Pertanto, la scelta di non avvalersi della consegna frazionata, seguita da una modifica unilaterale delle condizioni operative che di fatto l'ha prodotta, costituisce un inadempimento rilevante, che giustifica l'esercizio del recesso da parte dell'impresa.
Ne consegue che, la decisione resa dal Giudice di primo grado è del tutto corretta, in quanto coerentemente motivata, fondata su un'accurata analisi della istruttoria giudiziale e resa in conformità ai principi giuridici applicati e richiamati nella citata elaborazione giurisprudenziale. Pertanto, sotto tale profilo, la pronunzia impugnata non può che essere confermata.
Anche il motivo di gravame sub 4. è infondato e va pertanto respinto.
L'impresa appellante deduce l'illegittimità dell'applicazione del ribasso d'asta agli oneri di sicurezza, sostenendo che tale operazione sia avvenuta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, della Legge n. 109/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, le quali impongono la separazione e la non riducibilità dei costi afferenti alla sicurezza nei cantieri.
In tale prospettiva essa ritiene che, per ottenere il riconoscimento del rimborso relativo agli oneri indebitamente assoggettati a ribasso, non fosse tenuta ad allegare ulteriore documentazione, in quanto gli elementi necessari alla quantificazione del danno sarebbero già integralmente desumibili dagli atti di gara e dal contratto d'appalto, nonché puntualmente indicati nel testo della riserva formulata in corso d'opera.
Orbene, sebbene non possa revocarsi in dubbio che la normativa evocata dall'impresa appellante — segnatamente l'art. 34, comma 2, della Legge n. 109 del 1994 e il D. Lgs. n. 494 del medesimo anno — imponga, in termini cogenti, la scorporazione degli oneri afferenti alla sicurezza dai meccanismi di ribasso d'asta, e che la loro compressione si configuri quale violazione di disposizioni imperative poste a presidio della tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori, ciò nondimeno il Collegio reputa che, ai fini dell'accoglimento della pretesa restitutoria avanzata, non possa prescindersi dal rigoroso vaglio d'una prova di riscontro puntuale, analitica e documentalmente corroborata quanto all'effettivo pregiudizio economico patito dall'impresa, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo agli atti di gara o alla formulazione della riserva, ove privi di riscontri oggettivi idonei a quantificare con precisione il quantum debeatur.
Invero, il principio di separazione dei costi per la sicurezza, pur essendo di natura imperativa e volto alla tutela di interessi primari quali la salute e l'incolumità dei lavoratori, non comporta automaticamente il diritto al rimborso in assenza di una dimostrazione concreta del danno. La giurisprudenza amministrativa, intervenuta sul punto, ha chiarito (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22/2/2018, n. 1131) che:
«… la violazione delle norme sulla separazione degli oneri di sicurezza non comporta ex se il riconoscimento di un danno risarcibile, occorrendo la prova del nesso causale e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale …».
Nel caso di specie, la mera allegazione degli atti di gara e del contratto d'appalto, così come la formulazione della riserva in corso d'opera, non appaiono idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'impresa, trattandosi di elementi generici e non sufficientemente analitici.
Sebbene gli atti di gara contengano indicazioni circa la stima degli oneri di sicurezza e la loro esclusione dal ribasso, tali dati costituiscono parametri di riferimento astratti, che non consentono di accertare con precisione l'entità delle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per l'attuazione delle misure di sicurezza previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
La riserva, ove pure formalmente corretta e tempestivamente formulata, costituisce pur sempre una dichiarazione unilaterale dell'impresa, priva di riscontro oggettivo e documentale, e non può surrogare la necessaria documentazione contabile e tecnica — quali registri di cantiere, fatture, computi metrici, relazioni tecniche — idonea a dimostrare in modo analitico e verificabile le spese effettivamente sostenute per tale voce della sicurezza, né consente di accertare l'effettiva incidenza del ribasso su voci non comprimibili.
Lo stesso C.t.u. — sollecitato in tal senso dalle osservazioni formulate dall'impresa avverso la bozza di perizia — pur riconoscendo, in coerenza con quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, che “… l'impresa ha diritto al reintegro del ribasso calcolato sui cd. oneri ordinari, che sono compresi nel prezzo delle singole lavorazioni e sui cd. oneri speciali …”, ha, tuttavia, dovuto prendere atto dell'insuperabile carenza probatoria in parte qua prima evidenziata, dichiarando espressamente che “… Non mi è possibile però entrare nel merito della quantificazione effettuata dall'Impresa, poiché agli atti manca la documentazione relativa sia alla quantificazione degli oneri che al loro importo …”. Siffatta ammissione, proveniente dall'ausiliario del Giudice, corrobora l'evidente carenza del compendio probatorio offerto dall'impresa, attestando l'impossibilità di pervenire ad una quantificazione attendibile del quantum debeatur, in ragione della mancanza di riscontri contabili e tecnici idonei a comprovare, con rigore analitico e verificabilità oggettiva, l'effettiva entità della spesa sostenuta dall'appaltatore in relazione alle misure di sicurezza adottate.
Pertanto, in difetto di una prova siffatta (e verificabile) del pregiudizio economico effettivamente subito, la domanda risarcitoria non può essere accolta, non essendo il Collegio in grado di procedere altrimenti alla determinazione del quantum debeatur né di riconoscere il rimborso richiesto sulla base di solo generiche allegazioni, le quali, pur contenendo indicazioni generali, non attestano in modo inequivoco l'effettiva spesa sostenuta dall'impresa.
*
In ragione del solo parziale accoglimento dell'appello, si impone la riforma del capo relativo alle spese di giudizio, in recepimento della doglianza sub 5., da rideterminarsi — secondo un criterio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo — mediante compensazione tra le parti delle spese di lite, nella misura, ritenuta equa dalla Corte, di ⅓ a carico dell'odierna parte appellante, ponendo i restanti ⅔ a carico della resistente CP_6
Gli importi liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno invece definitivamente posti a carico della p.a. appellata per l'intero ammontare.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia
n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI-L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: Tribunale Valore della causa: da € 260.001 a € 520.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.368,55 totale € 25.825,55 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 17.217,03
poi dimidiato fino ad euro € 8.608,51
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 15.424,56
poi dimidiato fino ad euro € 7.712,28
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della non speciale complessità della lite (anche rispetto al primo grado).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 696 emessa da Tribunale Civile di Messina in data 30.3.2021 e pubblicata in data 2.4.2021, nel procedimento già iscritto al n. 8175/2008 RGAC;
appello proposto da:
(incorporante per fusione quest'ultima cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già vantato da ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; nei confronti di: (già Controparte_8 Controparte_4
, in persona del Commissario (dott. ) quale legale
[...] CP_9 Controparte_5 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata pronuncia:
1.1) condanna l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario quale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 42.876,77 — quale differenza tra l'importo riconosciuto in suo favore pari a € 84.193,32 e la penale dovuta di € 41.316,55 — sulla quale si calcoleranno gli interessi così come determinati in parte motiva (sulla somma di € 30.130,52 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo le modalità, i tassi e le decorrenze previste dall'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; sulla somma di € 12.746,25 gli interessi dovranno essere liquidati al tasso legale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale);
2.2) condanna ancora l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario quale legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅓,
[...] nell'importo di euro 8.608,51 per onorario, oltre esborsi come per tabulas nella misura di ⅔ ed ulteriormente accessori come per legge;
2.3) conferma nel resto;
2) condanna l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Parte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅓, in euro 7.712,28 per onorario oltre esborsi come per tabulas nella misura di ⅔ ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 29.7.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 698/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
04.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
(incorporante per fusione quest'ultima cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già vantato da ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ALIQUÒ e dall'Avv. Maria TISA, del Foro di
Catania, unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto MATERIA, del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo in Messina (via G. Verdi
n. 55); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLANTE
E
(già ), Controparte_3 Controparte_4 in persona del suo Commissario Straordinario (dott. ) quale legale Controparte_5 rappresentante pro tempore; codice fiscale e partita I.V.A.: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo BRIGUGLIO del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via S. Maria Alemanna n.
5); pec: ; Email_4
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 696 emessa dal Tribunale Civile di Messina-
Sez. Prima in data 30.3.2021-2.4.2021 in tema di appalto di oo. pp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…- dichiarare che il termine di ultimazione dei lavori andava fissato al 18.2.2001 e, per l'effetto, dichiarare che la penale andava comminata limitatamente a due mesi per un ammontare complessivo di £. 80.000.000 (£. 40.000.000 x 2), pari ad € 41.316,55;
- riformare, di conseguenza, la sentenza impugnata nella parte in cui ha operato la compensazione tra i rispettivi crediti condannando l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore della società appellata del maggiore importo di € 42.876,77 (€ 84.193,32 - € 41.316,55);
- condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento degli interessi maturati sul suddetto importo;
interessi che, per le ragioni dedotte con il secondo motivo di appello, sull'importo di € 30.130,52 (€ 71.447,07 - € 41.316,55) vanno riconosciuti al tasso moratorio di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 1063/2962 sino al soddisfo e confermare, sul residuo importo di € 12.746,25 (€ 6.596,44 + € 6.149,81), la liquidazione al tasso legale, dalla data della domanda;
- in subordine, per la non temuta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di censura, confermare la liquidazione degli interessi, al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda, limitatamente alle voci di credito riconosciuti a titolo di interessi (€ 6.596,44) ed a titolo di rimborso della somma erroneamente corrisposta ai lavoratori (€ 6.149,81), e condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento degli moratori ex art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962 sull'importo di € 9.472,24 liquidato a saldo delle lavorazioni;
- premesso il contenuto della riserva n. 1 e delle relative ragioni di fatto e di diritto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 289.073,62 Controparte_3 ovvero, in subordine, al pagamento della minore somma di € 162.319,77 ovvero, ancora, di quell'altra -maggiore o minore- ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- premesso il contenuto della riserva n. 4 e delle relative ragioni di fatto e di diritto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 18.369,83 Controparte_3 a titolo di reintegro del ribasso d'asta operato sugli oneri ordinari della sicurezza, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio …”.
Per parte appellata:
“… 1) rigettare, siccome inammissibili, e/o infondate, e/o non provate, le domande proposte con l'appello proposto, e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati dalla appellante per tutte le ragioni sopra esposte;
Pt_2
2) ritenere e dichiarare inammissibili e/o tardive e/o infondate e/o prescritte e/o non provate tutte le domande avversarie di pagamento di maggiori compensi o risarcimenti, oltre che di interessi moratori e rivalutazione monetaria, in forza delle riserve sollevate nei confronti dell' ovvero, in via subordinata, ridurle a quanto di Controparte_3 ragione e giustizia;
3) in via istruttoria, ove occorra, disporre il richiamo del CTU affinché riveda in diminuzione tutti i calcoli effettuati in ragione di tutto quanto dedotto in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la (quale incorporante Parte_1 mediante fusione la società — la quale, a sua volta, aveva acquisito il credito Controparte_1 vantato dalla società per cui è processo), in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte
l' (già di Messina), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 CP_7 tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 30.3.2021 e pubblicata in data 2.4.2021, nel procedimento già iscritto al n. 8175/2008
RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, regolarmente notificato, la società (già Controparte_2
(in liquidazione conveniva in giudizio l' di Messina, davanti al Parte_3 CP_6
Tribunale Civile di Messina deducendo che:
- a seguito di pubblico incanto, si aggiudicava l'appalto per i “lavori di rifunzionalizzazione del vecchio presidio ospedaliero psichiatrico L. MANDALARI di Messina in cittadella sanitaria – Padiglioni 1–2–3–4 e relativa sistemazione esterna”, per un importo netto di £ 3.061.956.740, calcolato applicando un ribasso del 23,4511% sull'importo base di £ 4.000.000.000;
- i lavori venivano consegnati il 22.4.1998, sotto riserva di legge e prima della stipula del contratto, con un termine di esecuzione previsto di diciotto mesi e scadenza fissata al 22.10.1999;
- in data 13.7.1998 veniva stipulato il contratto di appalto, n. 7890 di rep. e reg.to a Messina il 30.07.1998 al n. 2812;
- con il verbale del 7.8.1998, la suddetta consegna dei lavori veniva riclassificata come parziale per l'indisponibilità delle aree, limitandosi l'intervento alle sole demolizioni nel padiglione n. 1, con decorrenza del termine di ultimazione — ridotto di venti giorni — dalla data dell'ultima consegna parziale;
- con il verbale di consegna parziale n. 2 del 24.9.1998, venivano affidati i lavori sui Padiglioni nn. 1, 2 e 3 — ad esclusione del locale del e del Padiglione n. 4 ancora occupato — con termini di ultimazione definiti e Parte_4 penalità previste in caso di ritardo, secondo quanto stabilito dal contratto e dagli articoli 11.2 e 12 del C.S.A. in conformità al contratto e all'art. 11.2 del C.S.A. (sei mesi dalla consegna i lavori ai padiglioni 1 e 2, cinque mesi dalla revisione del piano di sicurezza per quelli al padiglione 3);
- la consegna definitiva dei lavori avveniva il 3. 9.1999, con termine di ultimazione fissato al 3.9.2000, tenendo conto dei periodi già assegnati e utilizzati nei precedenti verbali di consegna parziale;
- con il primo e il secondo S.A.L., l'Impresa costruttrice formalizzava le prime riserve denunciando l'andamento anomalo dell'appalto dovuto alla consegna parziale, all'indisponibilità delle aree e alle varianti progettuali, chiedendo la rimodulazione dei tempi contrattuali e il riconoscimento dei maggiori costi;
- In data 8.9.1999, con delibera n. 5794 l' approvava la prima perizia di variante e suppletiva, redatta il CP_7 10.3.1999 per il superamento del 20% in alcune categorie di lavori, compensate dalla soppressione di altre ritenute non necessarie dalla D.L., e formalizzata con l'Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto il 24.3.1999;
- in data 2.6.2000 l'Impresa, con nota prot. 20534, segnalava persistenti disagi nell'appalto causati da carenze progettuali, che continuarono a compromettere l'andamento dei lavori, portando alla redazione, il 20.6.2000, della seconda Perizia di Variante e Suppletiva per risolvere criticità strutturali e tecniche derivanti da tali lacune;
- l'Impresa sottoscriveva con riserva l'Atto di Sottomissione del 24.7.2000 relativo alla suddetta Perizia di Variante
– che rimaneva all'interno dell'importo contrattuale realizzando tutte le opere tranne la ristrutturazione dell'edificio 3 – per un importo di £ 4.963.000.000, contestando alcuni nuovi prezzi e la mancata previsione di un termine suppletivo;
- la Direzione Lavori riteneva di non accogliere integralmente la riserva dell'Impresa, concedendo solo 30 giorni di proroga per motivi sindacali rispetto ai 2 mesi richiesti, evidenziando che la seconda Perizia di Variante - approvata dall' con deliberazione n. 6512 del 15.9.2000 - non comportava variazioni all'importo contrattuale CP_7 originario grazie alla compensazione tra maggiori lavori e l'esclusione della ristrutturazione del padiglione n. 3;
- in data 18.9.2000, l'Impresa, con lettera prot. 20938, costituiva in mora l' , chiedendo il pagamento di Pt_5 interessi per complessive £ 12.148.813, derivanti dal ritardo nella liquidazione dei Certificati di pagamento n. 1, 1 CP_ bis, 3, 4, 5, 3 bis e 5 bis, richiesta respinta dall' che riteneva non imputabili all'Amministrazione i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei SAL;
- stante la nota del 6.3.2001, con cui l'Ing. Capo aveva ritenuto congruo un termine di 40 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni residue, in data 10.3.2001 la Direzione Lavori diffidava l'Impresa a completarle entro il 20.4.2001; - con nota del 23.4.2001, l'Impresa dichiarava di aver ultimato i lavori, ad eccezione di alcune opere di rifinitura – ancora in corso – nei padiglioni 1 e 4, ritenute non rilevanti ai fini della funzionalità dell'opera e successivamente non completate;
- il 5.6.2001 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di constatazione dello stato dei lavori e, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato per il loro completamento, l' disponeva la rescissione del CP_3 contratto d'appalto de quo in danno dell'Impresa appaltatrice con deliberazione n. 5257 del 1.8.2001;
- con la redazione dello stato finale dei lavori del 21.5.2001, per un importo complessivo di € 2.607.046.928, veniva riconosciuto all'Impresa un credito residuo di £ 138.340.818, ma a seguito dell'applicazione di una penale di £ 440.000.000 per 11 mesi di ritardo, la Direzione Lavori quantificava un debito netto dell'impresa pari a £ 301.659.182;
- l'inerzia dell' nel definire l'iter tecnico-amministrativo dell'appalto e nel pronunciarsi sulle Controparte_3 riserve contabili formulate costringeva l'Impresa a promuovere un contenzioso volto all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di rescissione — seppur limitatamente alla sua disapplicazione — e al riconoscimento giudiziale dei residui crediti maturati in relazione all'appalto, inclusi quelli direttamente connessi alle riserve:
riserva n. 1: per risarcimento dei danni patiti a causa andamento anomalo dell'appalto dovuto alla consegna parziale e alla necessità di rielaborazione dei progetti in dipendenza di impreviste situazioni emerse, con conseguente disapplicazione della penale comminata riserva n. 2: per la rimodulazione dei tempi contrattuali e il riconoscimento dei maggiori costi posti a carico dell'Azienda committente;
riserva n. 3: per gli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto (quantificati in £. 12.772.491);
riserva n. 4: per richiesta di pagamenti di taluni lavori con appropriati prezzi e/o per le effettive quantità, per un totale di £. 280.215.045, e il pagamento di € 6.149,81, trattenuti dalla Stazione Appaltante in eccedenza rispetto alle retribuzioni dovute ai lavoratori;
riserva n. 5: per il termine suppletivo;
chiedeva, pertanto:
“…- dichiarare Illegittimo il provvedimento rescissorio adottato dall' di Messina, per Controparte_4 l'effetto disapplicarlo;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della P.A.;
- dichiarare che l'impresa concludente non è inadempiente per l'effetto disapplicare la penale;
condannare di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_4 pagamento della somma di lire 138. 340.818 (€ 71.447,07) portata dallo stato finale oltre iva ed agli interessi legali e moratori con le modalità e i tempi stabiliti dall'art 36 del CGA per le oo. pp. approvato con DPR numero 1063/1962;
- premesso il contenuto delle riserve nn. “1” “3” e “4” e le relative ragioni di fatto e di diritto ritenere dichiarare la fondatezza delle correlate richieste economiche e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della società attrice delle sottosegnate somme e/o di quelle maggiori o minori che verranno determinate in corso di giudizio e/o ritenute comunque di giustizia: per la riserva n. “1” £. 930.488.440 € 480.557,17 per la riserva n. “3” £. 12.831.049 € 6.626,68 per la riserva n. “4” £. 386.585.057 € 199.654,52
- Applicare su tutte le somme che verranno ritenute di giustizia spettanza dell'impresa, in conseguenza dell'accoglimento delle riserve n. “1” e “4”, la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle singole riserve e sino al soddisfo;
sulle somme così rivalutate il Tribunale adito vorrà applicare gli interessi secondo la previsione della vigente normativa del settore e dell'articolo 1219 codice civile;
sulla somma dovuta indipendenza della riserva n. “3” gli interessi anatocistici ai sensi dell'articolo 1283 codice civile dalla data della domanda e fino al soddisfo;
- Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 6.149,81 trattenute in eccedenza rispetto a quanto necessario per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, oltre agli interessi legali e moratori con le modalità nei tempi stabiliti nell'articolo 36 del CGA per le oo. pp. approvato dal DPR n. 1063/1962 trattandosi di somme trattenute sul maggior credito vantato all'impresa a titolo di corrispettivo dell'appalto. Chiede fin d'ora che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare : a) L'iter tecnico amministrativo dell'appalto; b) quale incidenza abbia avuto sui lavori la frazionata consegna degli stessi;
c) l'incidenza sull'originario progetto e sull'andamento dell'appalto delle perizie di varianti tecniche e suppletive ed in particolare se le lavorazioni non ancora eseguite alla data di scadenza contrattuale rientravano tra quelle di cui alla seconda perizia di variante e di cui all'atto di sottomissione del 25/09/2000 e se per la loro esecuzione fosse necessario assegnare comunque un termine suppletivo;
d) la congruità e rispondenza in punto di fatto dei risarcimenti richiesti indipendenza della riserva n. “1” (oneri diretti, spese generali, mancati utili); e) l'ammontare degli interessi maturati per il ritardato pagamento dei certificati ai sensi del CGA per le oo.pp..; f) se in relazione alla riserva n. “4” sia corretta o meno la contabilizzazione della demolizione dei fabbricati e sia congrua la somma richiesta per la fornitura e posa in opera del cancello in orsogrill, dell'ascensore e degli oneri di sicurezza. Il nominato CTU dovrà altresì accertare se la somma trattenuta dall'Azienda contenuta (sul maggior credito vantato dalle imprese indipendenza dell'8° certificato Lavori) e direttamente corrisposta ai lavoratori fosse maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Con riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori e depositare altra documentazione anche in esito alla posizione che andrà ad assumere l'Amministrazione costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi per salvezza di ogni altro diritto…”.
Si costituiva in giudizio l di Messina, la quale, contestando Controparte_4 integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate, chiedeva:
“…1) dichiararsi legittimo L'operazione di rescissione del contratto in danno dell'Impresa attrice e l'applicazione ad essa della penale prevista per il ritardo dalla stessa maturato nella ultimazione dei lavori commissionati ovvero in subordine ridurre detta penale a quanto di ragione e di giustizia;
2) ritenere e dichiarare inammissibili e/o e infondate e/o prescritta e/o non provate tutte le domande avversarie di pagamento di maggiori compensi o risarcimenti, oltre che di interessi moratori e rivalutazione monetaria, in forza delle riserve sollevate nei confronti dell' ovvero in via l'ordinata ridurle a quanto di ragione e giustizia;
Controparte_3
3) in accoglimento delle proposte domande riconvenzionali: a) condannare l'Impresa attrice al pagamento in favore dell'Azienda committente della somma pari a lire 301.659.152 (ora euro 155.793,97) residuata in occasione dello Stato finale dei lavori o di quell'altra eventuale somma che verrà accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l'Impresa attrice al risarcimento dei danni causati all' convenuta per effetto del mancato CP_7 completamento dei lavori affidati e ciò nella misura pari ad euro 328.967,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta conforme a ragione e giustizia, che sarà accertata e determinata, ove occorra anche tramite CTU o in via equitativa nel corso del presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi …”.
Dopo essere stata regolarmente istruita la lite con espletamento di CTU e prova testimoniale, il Tribunale Civile di Messina, con la sentenza non definitiva n. 696/2021, depositata in data
30.3.2021, così disponeva:
“a) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 22.218,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) liquida le spese di giudizio in euro 7.500,00 oltre accessori per compensi ed euro 1.118,00 per spese vive, compensandole per metà e ponendo la restante parte a carico di parte convenuta;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta;
d) rigetta ogni ulteriore domanda …”.
*
Parte appellante, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata, lamentava:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – OMESSO ESAME E TRAVISAMENTO DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE IN TEMA DI PENALE
La società appellante – dopo aver precisato di non contestare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'impresa - censura la sentenza gravata con riferimento alla parte in cui statuisce:
“…considerata la proroga concessa e il prolungamento dei termini ritenuto congruo dal consulente può ritenersi che le opere andavano consegnate entro il 3 gennaio 2001…”;
e, ancora, laddove afferma che:
“non va, .... computato il rinvio di trenta giorni collegato allo sciopero perché già "assorbito" dalla proroga ritenuta congrua dal Ctu…”; rileva come siffatte statuizioni si fondino su una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle emerse dall'accertamento tecnico d'ufficio disposto in prime cure, le cui conclusioni (“… confermo che assegnando alla consegna definitiva il termine previsto dall'art. 11.2 del C.S.A. (mesi 13,48 e non mesi 12 come assegnato dalla direzione lavori) e considerando un termine aggiuntivo di mesi tre in considerazione della II° perizia di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori diventa il 18.2.2001 …”) sono state immotivatamente disattese dal Tribunale di Messina, che, peraltro, avrebbe omesso di esplicitare le ragioni del rigetto degli argomenti posti a base dell'elaborato peritale;
ed invero:
“… Il C.T.U. - esaminati gli atti contabili dell'appalto e verificato l'ammontare delle lavorazioni eseguite alla data di emissione del 3° S.A.L.- ha, cioè, confermato che l'Azienda committente -quale conseguenza delle varianti introdotte con prima perizia di variante- avrebbe dovuto prevedere un maggior tempo di tredici mesi e mezzo (“mesi 13,48”) piuttosto che di dodici mesi. Con la consegna definitiva, il termine di ultimazione contrattuale avrebbe dovuto essere, allora, individuato non già alla data del 3.9.1999, ma a quella del 18.10.2000 [3.9.1999 + mesi 13,48 (1 mese e 15 giorni)]. Se a detta scadenza si aggiunge la proroga di trenta giorni concessa per le problematiche di carattere sindacale (doc. n. 36, depositato nel fascicolo di primo grado) ed il termine suppletivo di tre mesi, ritenuto congruo dal C.T.U. in ragione dell'entità delle varianti introdotte con la II° perizia, la data di ultimazione avrebbe dovuto essere individuata al 18.2.2001 (non già al 3.1.2001)…”;
evidenzia, inoltre, come oltremodo erroneo appaia l'assunto secondo cui il termine di trenta giorni legato allo sciopero delle maestranze sarebbe stato assorbito dalla proroga ritenuta congrua dal C.T.U., sia perché il Giudice, pur in assenza di specifica contestazione sul punto, ha escluso dal computo una proroga formalmente concessa e richiamata dalla stessa nello CP_3 stato finale, sia perché tale termine non può ritenersi inglobato nel termine suppletivo di tre mesi in quanto concesso esclusivamente per varianti progettuali sostanziali introdotte in un secondo tempo;
ed infatti, nel ritenere necessario il riconoscimento di un termine suppletivo di tre mesi, l'Ausiliario del Giudice ha fondato le proprie determinazioni sulla rilevante entità dei nuovi lavori introdotti con la seconda perizia di variante e sul ritardo nella sua approvazione, omettendo tuttavia qualsiasi riferimento alla proroga di trenta giorni già concessa dall' per ragioni CP_3 di carattere sindacale;
di tal ché – continua l'odierna parte appellante – tenuto conto: del tempo aggiuntivo di 13,48 mesi non concesso inizialmente;
della proroga già accordata;
e dei tre mesi ritenuti necessari dal
C.T.U. per le varianti;
il termine finale dei lavori avrebbe dovuto essere fissato al 18.2.2001;
pertanto, chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, la penale sia limitata a due mesi di ritardo (dal 18 febbraio al 20 aprile 2001), con conseguente riconoscimento in favore dell' di un credito di € 41.316,55 da compensare con quello maggiore di € 84.193,32 CP_3 spettante all'impresa, determinando così l'obbligo per l' di versare all'impresa (oggi, la CP_3 sua cessionaria) € 42.876,77 oltre accessori.
2. ERRONEA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI
Con il superiore gravame la critica, ancora, la statuizione resa dal Tribunale adito, Parte_1 chiedendone la riforma in parte qua, nella parte in cui nel condannare l' al Controparte_3 pagamento di € 22.218,49 in favore dell'impresa a seguito di compensazione giudiziale tra i crediti contrapposti delle parti, ha riconosciuto su tale importo gli interessi al tasso legale, come decorrenti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
ed invero, sostiene che, in virtù dell'art. 29, comma 4, del D.P.R. n. 1063/1962 — applicabile all'appalto in oggetto sia ratione temporis che per espressa previsione contrattuale — la penale (di € 61.974,83) debba essere detratta dal conto finale, con conseguente riduzione del credito spettante all'Impresa (€ 71.447,07) e liquidazione degli accessori sulla somma residua (di €
9.472,24), secondo quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto, ossia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data del collaudo (o da quella in cui avrebbe dovuto essere eseguito) fino all'effettivo pagamento;
ritiene, dunque, che la pronuncia, sul punto, non abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative richiamate, poiché, considerato che il contratto è stato risolto in data
1.8.2001, coincidente con l'ultimazione dei lavori, e che il collaudo avrebbe dovuto concludersi entro sei mesi, l'impresa avrebbe diritto alla corresponsione degli interessi a decorrere dal
2.6.2002 — tenuto conto anche dei 120 giorni di franchigia — al tasso legale per i primi sessanta giorni e, successivamente, fino all'effettivo soddisfo, al tasso moratorio annualmente fissato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro;
evidenzia, per contro, la piena conformità a diritto della liquidazione degli accessori afferenti alle ulteriori voci creditorie riconosciute in sentenza in favore dell'impresa, quantificate in €
6.596,44 a titolo di interessi e in € 6.149,81 quale rimborso per somme indebitamente corrisposte ai lavoratori;
in particolare, deduce:
“… In ragione di quanto precede, qualora -come auspicato- venga accolto il primo motivo di appello, sull'importo di € 42.876,77 che verrebbe riconosciuto in favore dell'odierna appellante, gli accessori dovranno, di conseguenza, essere così liquidati: sulla somma di € 30.130,525 -che rappresenta il residuo credito vantato dall'impresa per saldo lavori (€ 71.447,07 – € 41.316,55) - con le modalità, i tassi ed tempi di cui all'art. 36 del sopra richiamato D.P.R. n. 1063/1962; sull'importo di € 12.746,25 (€ 6.596,44 + € 6.149,81), al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale.…”.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. - OMESSO ESAME E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SOTTO ALTRO PROFILO (RISERVA N. 1).
La sentenza gravata viene censurata, anche, con riferimento alla parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla prima riserva con la quale l'impresa ha invocato il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti in conseguenza dell'anomalo andamento dell'appalto, che ne ha alterato l'equilibrio economico originario;
deduce l'appellante che il Tribunale sia incorso in errore nel ritenere imprescindibile, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 10, co. 8, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.R. n. 1063/1962 – il quale contempla, in caso di mancata consegna dei lavori, la facoltà per l'impresa di domandare lo scioglimento del vincolo contrattuale e di ottenere il ristoro della maggiore onerosità solo nell'ipotesi in cui l'Ente appaltante non accolga l'istanza di recesso – applicabile, secondo l'orientamento seguito, anche ai ritardi nella consegna frazionata, come nel caso di specie, sebbene tale interpretazione risulti non coerente con la natura della pretesa azionata;
al riguardo, rileva che:
a) la statuizione di rigetto, fondata sull'omessa istanza di recesso, costituisce rilievo officioso non dedotto dalla controparte e integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (per ultrapetizione) in quanto basata su fatti non allegati né oggetto di eccezione;
b) la previsione contrattuale della consegna frazionata non rende applicabile l'art. 10, comma 8, del D.P.R. 1063/1962 qualora la Stazione Appaltante, come nel caso de quo, abbia scelto di consegnare integralmente i lavori, impedendo all'impresa di esercitare il recesso e legittimando, invece, la richiesta di ristoro per la maggiore onerosità derivante dalla successiva modifica unilaterale delle condizioni operative;
c) il rigetto della riserva n. 1 appare erroneo soprattutto per l'omessa considerazione di ulteriori circostanze rilevanti emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio, quali:
- il ritardo nelle autorizzazioni per lavorazioni specialistiche;
- l'introduzione di varianti progettuali dovute a carenze accertate in corso d'opera; varianti le quali, sopravvenute dopo la consegna definitiva, hanno inciso in modo autonomo e significativo sull'anomalo andamento dell'appalto, e avrebbero richiesto una motivazione articolata e coerente, anziché una decisione fondata esclusivamente sull'omessa istanza di recesso ex art. 10, comma 8, D.P.R. 1063/1962, senza considerare che le varianti non erano imprevedibili - come confermato dal C.T.U. - e che l CP_3 aveva l'obbligo di rimuovere tempestivamente gli ostacoli al regolare svolgimento dei lavori secondo il programma dell'impresa;
pertanto, sostiene che i maggiori oneri subiti dall'impresa, come quantificati dal C.T.U., spettino alla medesima ed ammontino complessivamente ad € 289.073,62, così distinti:
“… a) Maggiori oneri indiretti È principio consolidato -in dottrina e giurisprudenza- quello secondo il quale, nell'ipotesi di prolungamento dei tempi dei lavori per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, non può essere negato all'impresa il diritto ad essere risarcita del danno corrispondente all'onere sopportato per maggiori spese generali, atteso che ad ogni giorno del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori corrisponde una quota parte di tali spese che devono trovare compenso nel corrispettivo pagato per il lavoro, concorrendo con altri costi all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che quando manchi l'attività produttiva, tali spese continuano ad essere presenti nel bilancio dell'appaltatore; per converso, in ipotesi patologiche, come nel caso di anomalo andamento dell'appalto, dette spese si traducono in un puro costo che va, conseguentemente, risarcito.
“Le spese generali, essendo ricomprese nel corrispettivo d'appalto in funzione della durata dei lavori originariamente prevista, trovano ammortamento esclusivamente in tale periodo;
pertanto, ove tale periodo venga prolungato non per colpa dell'appaltatore ma per causa imputabile al Committente, deve farsi luogo al relativo risarcimento del danno (Lodo Arbitr. 11.2.2003 n. 17, in Arch. Giur. oo.pp. 2003, pag. 1003). Il C.T.U. ha quantificato le spese generali (pagina 49 della relazione) in £. 228.164.914 (€ 117.837,34). b) Maggiori oneri diretti In essi rientrano le spese per l'improduttivo impiego del personale di cantiere nonché quelle per la ridotta produzione dei mezzi.
“Il protrarsi del tempo contrattuale incide sul costo del personale, sia impiegatizio sia operaio, e sugli oneri di custodia e conservazione del cantiere che normalmente gravano sull'appaltatore; pertanto, quest'ultimo ha diritto ad ottenere il corrispondente risarcimento” 6.11.1995 n. 153, in Arch. Giur. oo.pp.,1997, 780). Parte_6
“Le spese di ammortamento per macchinari ed attrezzature concorrono, insieme alle spese generali, a determinare il danno emergente subito dall'appaltatore per effetto del prolungamento dei tempi contrattuali e della ridotta produzione e che, come tale, deve essere risarcito” 3.7.1998 n. 65, in Arch. Giur. oo.pp., 2000, 1182). Parte_6 In assenza del libro giornale, il C.T.U. ha ritenuto di non potersi esprimere in merito ai maggiori oneri correlati al vincolo dei macchinari. Viceversa, ha ritenuto corretto il criterio di calcolo adottato dall'impresa per il calcolo dei maggiori correlati all'improduttivo impiego del personale in quanto coerente con quello abitualmente utilizzato dagli operatori del settore. Alla luce della documentazione versata in atti, il C.T.U. ha quantificato in £. 67.869.216 pari ad € 35.051,52 (pagina 50 della relazione di C.T.U.). c) Mancati utili Il ripianamento dei mancati utili, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è conseguenza dell'improduttivo mantenimento dell'organizzazione imprenditoriale, rimasta a disposizione e, comunque, interamente vincolata, nonostante la ridotta produttività. Anche in questo caso, il criterio di calcolo adottato dal C.T.U. è quello abitualmente utilizzato dagli operatori del settore ed è conforme a quello che i Giudici di merito, alla luce della normativa vigente, ritengono congruo ed applicano e che riconosce il diritto dell'impresa a conseguire - in ipotesi analoghe a quella in esame- i mancati utili nella misura del 10%, per come previsto dal D.L.C.P.S. 15.7.1974 n. 763. Peraltro, il suddetto criterio è stato ritenuto corretto anche dalla Suprema Corte di cassazione la quale, chiamata a pronunciarsi in ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione per inadempimento, ha avuto modo di affermare la possibilità di applicazione analogica del disposto previsto dall'art. 345 L. 2248/1865 come richiamato dall'art. 41 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, così statuendo: «In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione per inadempimento può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore» (Cass.
1.2.1995 n. 1114). Il C.T.U. -il quale ha ammesso di condividere il criterio di calcolo adottato dall'impresa (pagina 52 della relazione)- ha quantificato in £. 262.389.651 pari ad € 135.512,94 detto maggior onere. d) Maggiori oneri assicurativi e fideiussori
“La dilatazione dei tempi di esecuzione dell'appalto, ascrivibile a responsabilità dell'ente committente, comportando per l'impresa un analogo ampliamento dell'obbligo assicurativo assunto, al quale è contrattualmente impegnata, determina il dovere dell'Amministrazione di ripianare i relativi maggiori costi per i maggiori premi versati, dal cui pagamento l'impresa non può esimersi” ( . 22.6.1995 n. 88, in Arch. Giur. oo.pp., 1997, 219). Pt_6 Il C.T.U., con valutazione analitica alla luce della produzione documentale, ha quantificato detto maggiore onere in £.
1.300.827 pari ad € 671,82 (pagina 53 della relazione)…”;
in via subordinata – continua – ove la Corte ritenesse di escludere dal risarcimento il periodo antecedente alla consegna definitiva dei lavori (3.9.1999), potrà comunque procedere a una quantificazione ridotta degli indennizzi, applicando i criteri indicati dal C.T.U. al periodo di sedici mesi compreso tra la consegna e la data di ultimazione delle opere (3.1.2001), come individuata dal Giudice di prime cure, per un totale complessivo di € 162.319,77;
rileva, infine, come in caso di accoglimento della suddetta riserva, trattandosi di debito di valore, spettino sia la rivalutazione monetaria dell'importo originario sia gli interessi legali sulle somme rivalutate fino all'effettivo soddisfo, ciò al fine di garantire la piena reintegrazione del patrimonio del danneggiato, comprensiva del danno da ritardo.
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DELLA L. N. 109/1994 E DEL D.LGS. N. 494/1996.
La parte appellante critica, ancora, la statuizione del Tribunale adito che ha rigettato integralmente la riserva n. 4, ritenendola priva di riscontri documentali e fondata su interpretazioni non conformi al prezziario d'appalto, senza considerare che l'impresa, con tale riserva, aveva legittimamente richiesto il pagamento di lavorazioni eseguite in quantità effettive e con prezzi congrui, tra cui gli oneri di sicurezza, per i quali la normativa vigente esclude espressamente l'applicazione del ribasso d'asta e non impone alcun obbligo di documentazione;
ed invero, atteso che l'impresa ha espressamente rinunciato alle pretese concernenti la fornitura e posa in opera del cancello e dell'ascensore, ed ha, altresì, accettato la statuizione di rigetto relativa alla contabilizzazione delle demolizioni, la doglianza si incentra esclusivamente sulla disattesa richiesta di reintegro degli oneri di sicurezza, avendo l'appellante contestato l'illegittima applicazione del ribasso d'asta tanto agli oneri ordinari, indicati nel piano predisposto dalla Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996, quanto agli oneri speciali, inseriti nell'offerta economica;
in particolare, rileva che, se da un lato l'esclusione degli oneri speciali può ritenersi legittima in assenza di idonea documentazione giustificativa, dall'altro lato è erronea quella degli oneri ordinari, i quali, in quanto parte integrante del contratto e indicati nel piano di sicurezza vincolante predisposto dalla Stazione Appaltante, devono essere rimborsati all'impresa senza applicazione del ribasso, conformemente alla normativa vigente, alle determinazioni dell'ANAC e alla giurisprudenza consolidata (T.A.R. Catania n. 199/2004; Lodo Arbitrale n. 85/2006); pertanto, sostiene che l'impresa non aveva l'onere di allegare ulteriore documentazione, poiché gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri di sicurezza e all'esclusione del ribasso sono già desumibili dagli atti dell'appalto;
ed infatti:
“… l'importo indicato in riserva (£. 37.520.000, pari ad € 19.377,46) è frutto dell'applicazione degli stessi dati di cui l'Azienda committente avrebbe dovuto tenere conto per escludere il ribasso: £.
4.000.000.000 x 4% = £. 160.000.000 x 23,45% = £. 37.520.000 (pari ad € 19.377,46).
£. 4.000.000.000 è l'importo a base dell'appalto (direttamente desumibile a pagina 6, ultimo capoverso, della relazione); 4% (recte: 3,792) è la percentuale di incidenza media della sicurezza sul costo di costruzione indicata dall'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici (oggi ANAC) nella determinazione n. 37/2000 del 26.07.2000 (in atti); 23,45% è il ribasso d'asta offerto (pagina 2 del contratto - doc. n. 1). La società concludente conferma (avendone dato atto anche in primo grado) di avere arrotondato (con la riserva) al 4% la percentuale del 3,972% indicata dall'Autorità. Tanto, però, non può escludere il diritto ad ottenere il pagamento del minore importo di £. 35.568.960 (pari ad € 18.369,83): £.
4.000.000.000 x 3,792% = £. 151.680.000.000 x 23,45% = £. 35.568.960 …”.
Di tal ché, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante chiede che la Corte dichiari gli oneri di sicurezza esclusi dal ribasso e, sulla base della documentazione già agli atti, condanni l'
[...]
al pagamento di ulteriori € 18.369,82 per detta causale. Controparte_3
5. ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE DI LITE.
La decisione del Tribunale di Patti viene, altresì, criticata in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, che — alla luce della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti — dovrà essere oggetto di una nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze
d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata (telematicamente) in data 28.12.2021, si costituiva l' di Messina, deducendo nel merito ex adverso: CP_6
sub 1., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove ha ritenuto del tutto legittima l'operata rescissione del contratto di appalto in danno dell'Impresa, essendo fondata sulla comprovata sussistenza di tutti i presupposti normativi e fattuali richiesti, pertanto, l'eccezione all'uopo formulata non poteva che essere certamente rigettata, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata;
legittima e giustificata doveva, altresì, considerarsi la penale applicata per i ritardi maturati nel completamento dei lavori, trattandosi di conseguenza contrattualmente prevista e giustificata dalla riscontrata inosservanza dei termini esecutivi;
ed invero: la richiesta di proroga e di disapplicazione della penale non era accoglibile, in quanto tardivamente formulata, riferita a un termine contrattuale (18 mesi) mai contestato e priva di presupposti idonei – né in ordine al computo, né alle cause, né alla misura – a giustificare la riduzione o l'annullamento della penale, correttamente applicata secondo quanto previsto dal
C.S.A;
sub 2., che: le contestazioni della odierna parte appellante si palesavano del tutto immotivate, atteso che — ferma restando l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo all' di Controparte_3 corrispondere interessi, sia per intervenuta prescrizione quinquennale, sia per effetto della disciplina speciale dettata dall'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962, che circoscrive il risarcimento ai soli interessi moratori comprensivi del danno da ritardo — il Giudice di prime cure aveva rettamente riconosciuto, sulla somma ritenuta dovuta, i soli interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, non ricorrendo i presupposti per la diversa liquidazione invocata dalla controparte, né per l'attribuzione di interessi ulteriori;
sub 3., che: le questioni prospettate con riguardo all'esistenza dei pregiudizi e dei danni di cui era stata fatta espressa richiesta risarcitoria nella riserva n. 1 dovrebbero essere rigettate, atteso che:
- non erano stati correttamente rispettati gli obblighi formali necessari per avanzare pretese risarcitorie, l'appaltatore, infatti, non ha inserito nei tempi previsti la riserva nei documenti contabili né l'ha confermata al momento della firma del conto finale, come invece richiesto dalla normativa sugli appalti pubblici;
- il disagio lamentato dall'appaltatore poteva, al più, essere riconosciuto limitatamente al primo periodo dell'appalto - tra il 22 aprile e il 24 settembre 1998 - con conseguente inammissibilità di compensi superiori al 20% delle somme richieste per oneri diretti, indiretti, mancati utili e spese fideiussorie;
- le contestazioni relative ai termini di completamento risulterebbero infondate, giacché l'art. 11.2 del C.S.A. prevedeva espressamente la consegna frazionata senza diritto a eccezioni o richieste di indennizzo, e il verbale di consegna definitiva aveva correttamente assegnato un termine residuo di dodici mesi, proporzionato all'avanzamento dei lavori già eseguiti, in piena conformità alla disciplina contrattuale;
- le doglianze sui subappalti sarebbero prive di pregio, poiché, nonostante la dichiarata idoneità ad eseguire integralmente le lavorazioni contrattuali, l'Impresa aveva richiesto autorizzazioni per più subappalti —di cui solo uno regolarmente assentito — e aveva comunque affidato lavorazioni a soggetti non autorizzati, come la ditta ET, che aveva persino avanzato richiesta di pagamento diretto;
- non potrebbe imputarsi all'Amministrazione alcun ritardo, in quanto le varianti progettuali intervenute — redatte per esigenze tecniche e funzionali — non avevano comportato né aumento della spesa né maggiori oneri per l'Impresa, essendo state compensate da soppressioni equivalenti, ed infatti:
“…- la prima perizia di variante è stata redatta solo per il superamento del 20 % di alcune categorie di lavori rispetto alle quantità previste in progetto ma esse sono state per converso compensate con la soppressione di altre non ritenute necessarie;
- i lavori previsti nella seconda perizia di variante, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non hanno alterato l'importo contrattuale ed i diversi lavori in essa contenuti sono stati compensati con l'esclusione dei lavori relativi all'edificio 3 …”;
in ogni caso, non essendo stata fornita dalla parte appellante la prova delle quietanze contributive richieste ai sensi dell'art. O, cap. II Bis, del C.S.A., la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale non potrebbe aver luogo, né potrebbero essere riconosciuti interessi, essendo esclusa — ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 1063/1962 — qualsiasi risarcibilità ulteriore per ritardi nei pagamenti, che si configurano come interessi di mora comprensivi del danno;
sub 4., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta in prime cure in relazione alla riserva n. 4 sollevata dall'Impresa, condividendosi integralmente le statuizioni del primo Giudicante e le conclusioni del C.T.U., il quale aveva motivatamente escluso il riconoscimento delle pretese economiche avanzate dall'appaltatrice, ritenendole prive di fondamento;
ed infatti, le pretese economiche avanzate — relative alla demolizione di fabbricati, alla fornitura e posa in opera del cancello in orso grill, nonché al pagamento dell'ascensore non installato — sarebbero state legittimamente escluse, in quanto basate su interpretazioni difformi dalle norme tecniche e contrattuali, prive di adeguato riscontro documentale e già oggetto di compensazione o contabilizzazione, come accertato dal Direttore dei Lavori e dal C.T.U.; quanto alla richiesta di pagamento di £. 77.520.000 a titolo di oneri di sicurezza, essa risultava priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che, trattandosi di contratto d'appalto stipulato nell'anno 1998, e in difetto di espressa pattuizione derogatoria, detti oneri, per disposizione normativa vigente all'epoca, rientravano nel corrispettivo contrattuale e dovevano intendersi già ricompresi nell'offerta economica, non potendo essere considerati scindibili dalle altre lavorazioni;
a ciò si aggiunga che, alla luce della comprovata inosservanza del piano di sicurezza da parte della ditta appaltatrice, dell'assenza di prova delle maggiori spese sostenute, della prolungata inattività del cantiere per sciopero e della condotta negligente dell'impresa medesima, le pretese risarcitorie avanzate dovevano tutte essere rigettate, ovvero, in via gradata, ridotte nella misura minima del 50% ex art. 1227, comma 2, C.C., con conferma della sentenza impugnata;
sub 5., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il primo Giudice correttamente applicato il principio della soccombenza reciproca e disposto, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande proposte dalla Società appellante, una compensazione proporzionale delle spese di lite;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 21.1.2021 dapprima a quella del 6.5.2022 e successivamente, previa surroga del relatore già nominato, a quella del
4.11.2022 (in esito alla quale la Corte rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.), le parti, erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 16.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 221, commi 2 e 4, della legge n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.).
In esito a tale udienza le parti, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, erano rimesse ex officio all'udienza del 14.10.2024 per i medesimi incombenti, disponendo che la stessa sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter C.P.C. (così come introdotto dal D. Leg.vo n. 140 del 10.10.2022). Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 8.1.2024 veniva disposta, per ragioni organizzative e di ridistribuzione dei procedimenti, la surroga di un Giudice Ausiliario al titolare del procedimento, fissando per il proseguo la data del 15.4.2024.
Alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio e il deposito telematico di note ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, con ordinanza del 15.4.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire il Giudice relatore – in quanto “in virtù dell'art. 184 comma 1 n. 2 della circolare del CSM del 23.07.2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, i giudici ausiliari non possono costituire il collegio giudicante per i procedimenti in materia di appalti di opere pubbliche” - con rinvio davanti a Collegio integralmente togato, per la precisazione delle conclusioni, al 4.11.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 23.01.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 2 e 23.1.2025) e parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 30.12.2024 e 14.1.2025) insistevano rinnovatamente ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il gravame sia parzialmente/fondato e non meriti pertanto accoglimento.
Il motivo di gravame sub 1. è fondato nei termini di cui si dirà.
Occorre preliminarmente dare atto che la società appellante, come chiaramente evincibile dall'atto di gravame, ha espressamente escluso qualsivoglia censura avverso la statuizione del primo Giudice circa la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale in danno dell'impresa, circoscrivendo le proprie doglianze alla dedotta erroneità nell'applicazione della penale – per esser stata computata per un periodo di tre mesi anziché due, con conseguente indebita maggiorazione del credito riconosciuto all' , quantificato in misura Controparte_3 asseritamente eccedente (€ 61.974,83 anziché € 41.316,55) rispetto al riconoscibile – sicché le Con argomentazioni articolate dall' nella comparsa di costituzione volte a ribadire la legittimità della risoluzione risultano ultronee rispetto al thema decidendum e prive di rilevanza decisoria.
Va parimenti disattesa - sempre in via preliminare - l'eccezione relativa alla pretesa tardività della riserva concernente l'asserita erronea applicazione della penale, formulata in calce allo stato finale dei lavori, non potendo tale doglianza trovare accoglimento nel presente grado di giudizio, atteso che, ove la parte appellata avesse inteso reiterare siffatta censura, avrebbe dovuto previamente impugnare la statuizione sul punto resa dal Giudice di prime cure;
circostanza che, alla luce degli atti di causa, non risulta essersi verificata né essere stata ritualmente dedotta.
Sul punto, va rilevata poi l'inconferenza, rispetto alla peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio, del richiamo operato dalla parte appellante alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 24050 del 6/9/2021 nella memoria di replica, atteso che, sebbene in tale arresto si affermi che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, ove destinataria di gravame da parte soccombente, non sia tenuta a proporre appello incidentale avverso domande o eccezioni rigettate (perché superate o assorbite), ma debba soltanto riproporle espressamente in secondo grado per evitare la presunzione di rinuncia derivante da condotta omissiva, tale principio non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui l'Azienda appellata non può qualificarsi come parte integralmente vittoriosa in primo grado con riferimento alla domanda di disapplicazione della penale.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto parzialmente la domanda dell'impresa, disattendendo le difese della stazione appaltante.
Ed invero, a fronte di una penale originariamente comminata per undici mesi di ritardo, pari a lire 440.000.000 (equivalenti a € 227.241,04), il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione dell'impresa in ordine ai criteri di determinazione della stessa, riducendo l'entità del ritardo imputabile all'appaltatore a tre mesi, con conseguente rideterminazione della penale in lire 120.000.000 (pari a € 61.974,83).
Ne consegue che l' , non avendo ottenuto piena soddisfazione delle proprie difese, CP_3 avrebbe dovuto, se del caso, impugnare la statuizione sul punto, non potendo ora riproporre l'eccezione di intempestività della riserva senza incorrere nella presunzione di rinuncia derivante dalla mancata impugnazione (incidentale) in parte qua.
Passando all'esame del merito, dalla puntuale disamina degli atti di causa e, in particolare, dalla relazione peritale redatta dal Ctu, si evince con inequivoca chiarezza che la data effettiva di ultimazione dei lavori non può essere collocata al 3.1.2001, come ritenuto dal Giudice di prime cure, bensì al 18.2.2001, conformemente a quanto indicato dal C.T.U. sulla scorta di un'analisi tecnica rigorosa e perfettamente aderente alle risultanze documentali acquisite. Il Giudice di primo grado ha erroneamente omesso di valorizzare le conclusioni del proprio ausiliario, il quale, all'esito dell'esame degli atti contabili dell'appalto e della verifica delle lavorazioni eseguite alla data del terzo S.A.L., ha espressamente stabilito che, a seguito delle varianti introdotte con la prima perizia e sulla base di quanto previsto dall'art.11.2 del C.S. d'A.,
“… con la consegna definitiva doveva essere concesso un tempo pari a mesi 13,48 ottenuto detraendo dal tempo inizialmente assegnato di mesi 18 una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati, nel nostro caso pari al 25,10% ...”. Di conseguenza, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attribuire — e il Tribunale riconoscere
— all'impresa un termine contrattuale pari a 13,48 mesi (ossia 13 mesi e 15 giorni), anziché i dodici mesi inizialmente stabiliti in virtù della consegna definitiva dei lavori avvenuta il 3.9.1999. Tale ricalcolo temporale comporta che il termine di ultimazione dei lavori, decorrente dalla consegna definitiva avvenuta il 3.9.1999, avrebbe dovuto essere fissato al 18.10.2000.
A tale scadenza, come correttamente evidenziato dal C.T.U., devono aggiungersi la proroga di trenta giorni concessa dalla Stazione Appaltante in data 10.8.2000 per sopravvenute problematiche sindacali, nonché il termine suppletivo di tre mesi ritenuto congruo dal medesimo ausiliario in relazione alle ulteriori varianti introdotte con la seconda perizia.
È d'uopo sottolineare che, in contrasto con quanto affermato dal primo Giudice, il C.T.U. ha considerato la proroga di trenta giorni come un'estensione autonoma e distinta rispetto al termine suppletivo concesso per le varianti, escludendo esplicitamente che essa potesse essere assorbita nel computo di quest'ultimo. Tale interpretazione, chiara – e coerente con la documentazione tecnica e contrattuale – è stata, tuttavia, disattesa dal Tribunale senza alcuna motivazione idonea, né indicazione di elementi probatori alternativi a sostegno del diverso convincimento espresso (si v. la laconicità, sul punto della p. 6). La somma dei termini sopra indicati conduce, dunque, in modo inequivoco, alla data del
18.2.2001 quale termine finale per l'ultimazione dei lavori. Peraltro, siffatta conclusione - fondata su un'analisi contabile e documentale puntuale del CTU, espressamente attestata alla pagina 59 della sua relazione peritale, ove testualmente si legge:
“… confermo che assegnando alla consegna definitiva il termine previsto dall'art. 11.2 del C.S.A. (mesi 13,48 e non mesi 12 come assegnato dalla direzione lavori) e considerando un termine aggiuntivo di mesi tre in considerazione della IIa perizia di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori diventa il 18.2.2001…” - non è stata validamente contestata dalla parte appellata, né risulta superata da elementi probatori di segno contrario, non avendo l' fornito alcuna valida contestazione alle Controparte_3 argomentazioni sviluppate dall'appellante, né avendo confutato le risultanze peritali. Pertanto, deve ritenersi corretta la data di ultimazione dei lavori indicata dal C.T.U. al 18.2.2001, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del termine stesso. Alla luce della corretta individuazione del termine finale per l'ultimazione dei lavori e considerato che l'impresa ha comunicato la conclusione degli stessi in data 20.4.2001, deve ritenersi che il ritardo nell'esecuzione dei lavori si sia limitato a un periodo di due mesi.
Ne consegue che la penale contrattualmente prevista doveva essere applicata esclusivamente per tale intervallo temporale, per un importo complessivo pari a lire 80.000.000 (ossia lire
40.000.000 per ciascun mese), corrispondente a €. 41.316,55. Per effetto di tale corretta quantificazione, il credito finalmente spettante alla società appellante deve essere determinato in € 42.876,77 — quale differenza tra l'importo riconosciuto in suo favore, pari a € 84.193,32, e la penale dovuta ut supra di € 41.316,55 —, in luogo della somma (inferiore) di € 22.218,49 erroneamente indicata nella sentenza oggetto di gravame.
Le censure sub 2. sono parimenti fondate.
Deve preliminarmente rilevarsi che la parte appellata ha formulato, nel primo grado di giudizio, eccezione di prescrizione in ordine al credito per interessi azionato dalla parte attrice, invocando l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, C.C. Tuttavia, tale eccezione, unitamente a quella concernente la contestazione della debenza di qualsivoglia somma a titolo di interessi, in quanto già disattesa dal Giudice a quo (implicitamente, essendo al sentenza entrata nel merito delle pretese creditorie vantate contro Con l' , in parte accogliendole), non essendo stata ritualmente riproposta mediante appello incidentale, deve ritenersi inammissibile, secondo i principi consolidati in materia di necessaria devoluzione delle questioni non accolte in primo grado. Ciò nonostante, volendo comunque scrutinare nel merito la quaestio iuris, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ambito applicativo della disposizione in commento, evidenziando che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, C.C. non si applica indistintamente a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di interessi, ma esclusivamente a quelle che presentano il carattere della periodicità, intesa quale ricorrenza temporale della prestazione, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. In particolare, con orientamento consolidato, la Corte di cassazione (così la Sez. I, 3/11/2016, n.
22276, confermata da ultimo dall'ordinanza n. 11125 del 24/4/2024) ha precisato che:
«… la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, C.C., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del D.P.R. n. 1063 del 1962 …». Pertanto, con riferimento agli interessi oggetto della presente controversia, doveva comunque
(e deve escludersi) l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, trovando invece applicazione il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 C.C.
Con riguardo alle contestazioni mosse dall'appellante in parte qua, deve ritenersi fondata la doglianza relativa alla statuizione del primo Giudice in ordine alla determinazione del tasso e della decorrenza degli interessi maturati sull'importo residuo riconosciuto - a titolo di saldo lavori - in favore dell'impresa, all'esito della compensazione giudiziale intervenuta tra le reciproche pretese delle parti.
Dall'esame degli atti e della sentenza impugnata, emerge che il credito complessivo riconosciuto dal primo Giudice in favore dell'impresa ammonta ad €. 84.193,32, così articolato:
€. 71.447,07 a titolo di rata di saldo lavori;
€. 6.596,44 a titolo di interessi ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;
€.6.149,81 quale rimborso di somme erroneamente versate ai lavoratori.
Considerato che il credito vantato dall' , a titolo di penale contrattuale, incide Controparte_3 esclusivamente sulla somma riconosciuta per saldo lavori;
e tenuto conto che tale penale, in accoglimento del primo motivo di gravame, è stata ridotta a due mensilità, pari a £. 80.000.000 (equivalenti ad €. 41.316,55), ne consegue che il credito residuo spettante all'impresa, ripetesi, a titolo di saldo lavori, risulta pari ad €. 30.130,52 (€. 71.447,07 – €. 41.316,55).
Orbene, con riferimento a tale importo, il Collegio ritiene che gli interessi dovessero (e debbano) essere liquidati non secondo il tasso legale ordinariamente previsto dall'art. 1284 C.C., bensì in conformità alle modalità, ai tassi e alle decorrenze stabilite dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962
– quale norma speciale applicabile al contratto di appalto in esame sia ratione temporis, sia in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 2 del contratto stipulato tra le parti – a mente della quale detti accessori maturano a far tempo dal centoventesimo giorno successivo alla data del collaudo ovvero, in mancanza, dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere ultimato e sino a quella dell'effettivo pagamento.
La rata di saldo costituisce infatti, nell'ambito del contratto di appalto pubblico, la prestazione finale dovuta all'appaltatore a seguito dell'ultimazione dei lavori e della positiva verifica tecnico- contabile di rispondenza dell'opera, formalizzata mediante il collaudo.
Essa verifica rappresenta, pertanto, il momento conclusivo del procedimento funzionale alla liquidazione dell'obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, e la sua corresponsione era (ratione temporis) regolata dalle disposizioni speciali contenute nel Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed in particolare negli artt. 35 e 36, i quali stabiliscono che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo, sono dovuti automaticamente gli interessi legali e moratori, decorsi i termini di franchigia previsti nei precitati articoli, senza che sia necessaria la messa in mora da parte dell'appaltatore. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decorrenza degli interessi legali e moratori relativi alla rata di saldo deve essere individuata nel momento in cui si perfeziona il collaudo dell'opera, quale atto conclusivo e definitivo della verifica tecnico-contabile dell'esecuzione contrattuale. Il collaudo, invero, costituisce il presupposto necessario per la liquidazione del saldo e il decorso dei termini previsti dalla normativa speciale deve essere calcolato a partire dalla data della sua formale approvazione, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la solutio, sino alla data dell'effettivo pagamento. Ne consegue che il diritto agli interessi sulle somme maturate e non corrisposte sorge automaticamente per il semplice decorso dei termini previsti dalla normativa speciale, senza che siano richiesti, per la sua esercitabilità, alcun atto di costituzione in mora né l'iscrizione di riserve, come chiarito anche dalla L. n. 741/1981.
Sul punto, Cassazione Civile, sez. I, sent. 6 novembre 2007, n. 23089, ha chiarito che:
«…In tema di appalto pubblico, il ritardo nel pagamento della rata di saldo, una volta perfezionato il collaudo, comporta l'automatica decorrenza degli interessi previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962, senza necessità di costituzione in mora, trattandosi di obbligazione pecuniaria regolata da normativa speciale …».
In tale prospettiva, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte (in specie, dalla Sez. I, sentenza n. 26916 del 10/11/2008, da ultimo ribadita dalla Sez. II, sentenza n. 1737 del 27/1/2020) secondo cui:
«… Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. – stazione appaltante – abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere …».
Ed ancora (con la sentenza della Sez. I n. 23071 dell'11/11/2016) si v. l'arresto per cui:
«… in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante …».
Nel caso di specie, non risultando contestazioni fondate sulla riduzione dimensionale dell'opera, bensì un mero ritardo nel pagamento del saldo in dipendenza causale con un inadempimento della stazione appaltante, deve ritenersi applicabile la disciplina speciale sopra richiamata, con conseguente riforma della statuizione impugnata nei termini sopra indicati.
Pertanto, stante il già riconosciuto accoglimento del primo motivo di appello, sull'importo di € 42.876,77 riconosciuto in favore dell'odierna appellante (come sopra rideterminato quale saldo di sua spettanza), gli accessori dovranno, di conseguenza, essere liquidati secondo le seguenti modalità:
– quanto alla somma di € 30.130,52, corrispondente al residuo credito spettante all'impresa per saldo lavori (risultante dalla differenza tra l'importo originario di € 71.447,07 e la penale contrattuale ridotta ad € 41.316,55), gli interessi dovranno essere corrisposti secondo le modalità, i tassi e le decorrenze previste dall'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, applicabile sia ratione temporis sia per effetto del richiamo pattizio contenuto nel contratto;
– quanto all'importo di € 12.746,25, derivante dall'ammontare degli interessi già riconosciuti ex art. 35 del medesimo D.P.R. (€ 6.596,44) e dal rimborso di somme indebitamente versate ai lavoratori (€ 6.149,81), gli interessi dovranno essere liquidati al tasso legale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Il motivo di gravame sub 3. va invece disatteso per sua infondatezza. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di ultrapetizione sollevata dall'appellante, in quanto infondata. Invero, la statuizione del Giudice di prime cure, che ha rigettato la pretesa risarcitoria per mancata formulazione dell'istanza di recesso, non si fonda su fatti nuovi né su circostanze estranee al thema decidendum, bensì su una corretta qualificazione giuridica dei fatti già allegati dalle parti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 5153 del
21/2/2019), il Giudice ha il potere-dovere di individuare la norma giuridica applicabile ai fatti dedotti, anche in difformità rispetto alle prospettazioni delle parti, purché non alteri il contenuto sostanziale della domanda o dell'eccezione (come puntualizzato da ultimo dalla Sez. III, ordinanza n. 32932 del 17/12/2024):
«… Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione …».
Nel caso di specie la valutazione circa l'assenza dell'istanza di recesso quale presupposto per la configurabilità della responsabilità risarcitoria non ha comportato l'introduzione di elementi fattuali nuovi, né la sostituzione della domanda originaria, ma si è limitata a una diversa qualificazione giuridica della condotta dell'impresa appaltatrice;
condotta emergente per tabulas e, del resto, non contestata nella sua consistenza fattuale. Ne consegue che la decisione impugnata non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma si colloca nell'ambito della legittima attività interpretativa e qualificatoria del Giudice.
L'eccezione di ultrapetizione deve pertanto essere rigettata.
Ciò posto, le censure di merito di parte appellante si appuntano, innanzitutto, sulla circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art. 10 DPR n. 1063/1962 (norma ratione temporis applicabile e, peraltro. dal contenuto analogo a quella recata dall'art. 129, comma 8, DPR n. 554/1999, contenente il regolamento di esecuzione dei lavori pubblici) - che esclude la possibilità da parte dell'appaltatore di poter avanzare qualsivoglia pretesa risarcitoria in assenza di preventiva richiesta alla stazione appaltante di voler recedere dal contratto - nonostante il contenuto della prima riserva concernesse, prevalentemente, l'anomalo svolgimento dell'appalto per via delle illegittime consegne parziali e delle anomale condizioni operative in cui l'impresa si sarebbe trovata costretta ad operare, non riducibili al solo inadempimento dell'obbligo di consegna (totale) delle opere, come dal primo Giudice inteso.
Con la conseguenza che la "gestione anomala" non è sussumibile nella fattispecie normativa di cui al citato articolo.
Tale superiore assunto è del tutto smentito dagli atti di causa e dalle risultanze della CTU di primo grado, ponendosi tra l'altro - singolarmente - in sostanziale contraddizione rispetto alle stesse deduzioni e argomentazioni difensive della società appellante che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto ed eccepito, dimostrano e confermano che la domanda di risarcimento contenuta nella riserva n. 1 è stata presentata proprio con esclusivo riferimento alla mancata disponibilità delle aree dell'appalto.
Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge chiaramente che sin dal primo Stato Avanzamento Lavori (SAL), l'impresa appaltatrice ha formalmente inserito nelle riserve la richiesta di compensi aggiuntivi, motivando tale pretesa con il ritmo discontinuo e rallentato dell'esecuzione dei lavori, espressamente ricondotto alla mancata consegna completa delle aree necessarie per procedere con le lavorazioni previste, circostanza che aveva comportato un rallentamento generale del cronoprogramma e un incremento dei costi operativi.
Tanto trova ulteriore e pregnante conferma nel tenore dell'ultimo SAL (il n. 8, datato 29.3.2001), nel quale l'impresa, nel reiterare le riserve già formulate, ha espressamente riconosciuto che la disponibilità effettiva e concreta di tutti gli immobili e delle aree oggetto dell'appalto è stata assicurata soltanto a far tempo dall'11.10.2000. E ciò poiché solo da allora , infatti, l'allora CP_7
aveva finalmente provveduto alla rimozione dei cavi che ostacolavano la regolare
[...] ultimazione delle opere presso il padiglione n. 2, nonché alla liberazione e conseguente messa a disposizione dell'area adiacente, precedentemente interdetta per via del transito dei mezzi e del personale dipendente della medesima amministrazione.
Tale ritardo, imputabile alla stazione appaltante, a dire dell'appellante aveva inevitabilmente inciso sul cronoprogramma dei lavori, determinando un differimento delle attività esecutive e giustificando, pertanto, le riserve sollevate dall'impresa. Emerge, dunque, ictu oculi come la richiesta risarcitoria sia stata formulata sulla base d'un presupposto inequivoco (la totale e/o parziale indisponibilità delle aree oggetto di appalto).
Così delineato il fatto pregiudizievole imputato alla stazione appaltante, appare dunque corretta e scevra da censure e contestazioni la decisione del Giudice di primo grado, che in applicazione della previsione di cui all'art. 10 DPR n. 1063/1962, ha rigettato la domanda risarcitoria di cui alla riserva n. 1, in quanto la società appellante - deducendo la consegna parziale dei lavori e il conseguente ritardo nell'ultimazione degli stessi, che le avrebbero cagionato danni e maggiori oneri - non ha presentato la necessaria istanza di recesso.
Ed infatti, l'art. 10 del D.P.R. n. 1063/1962 applicabile al caso di specie e sostanzialmente conforme, per contenuto, all'art. 129, comma 8, del D.P.R. n. 554/1999, nonché agli artt. 153, comma 8, e 157, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 — prevede che, qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per responsabilità della stazione appaltante, l'impresa può chiedere di sciogliere il contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute e dei danni subìti: se tale richiesta viene accolta, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti previsti dal capitolato generale;
se invece la richiesta di recesso non viene accolta e la consegna avviene comunque in ritardo, l'impresa ha diritto a un indennizzo per i maggiori costi derivanti dal ritardo, calcolato secondo le modalità previste dal capitolato.
A fronte di tali disposizioni normative, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto (così Cass., fin dalle pronunce nn. 4869 del 1994 e 9531 del 1997; entrambe richiamate dalla Sez. I, 10/4/2004, n. 7069, poi ribadita dalla sentenza n. 5951 del 5/3/2008), con indirizzo in seguito più non mutato) che:
«… Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art.1374 c.c.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante …».
Tale inadempimento, però, trova nel Capitolato Generale una disciplina peculiare che lo sottrae alla normativa generale dettata in tema di inadempimento contrattuale.
In tema di appalto di opere pubbliche, è infatti principio ormai consolidato (Cass. Civ. Sez. I, sentenze nn.:. 5794/2024; 113/2022; 7479/2017) quello secondo cui la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, di presentare istanza di recesso dal contratto per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto:
«… in tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (Cass. 18897/2020). In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono, dunque, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (Cass. 22112/2015). Ad identica conclusione questa Corte è peraltro pervenuta, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 129 d.P.R. 554/1999 (Cass. 4780/2012) …».
È proprio il contemperamento, insomma, tra l'esigenza di: porre in grado l'appaltatore di valutare con piena cognizione dei dati di riferimento, prima che abbia inizio l'esecuzione, l'opportunità di proporre o meno il recesso;
assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore, sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso;
che tanto impone;
contemperamento che sarebbe inattuabile ove all'appaltatore fosse concessa la facoltà di formulare pretese risarcitorie senza il passaggio obbligato della preventiva istanza di recesso
(Cass. Civ., Sez. I, n. 22112 del 29.10.2015; Sez. L. n. 18897 dell'11.9.2020).
Il superiore principio è pienamente applicabile al caso di specie, laddove i ripetuti e reiterati comportamenti contrattuali posti in essere dalla società di cui Controparte_2
s'è detto retro erano (e sono) sintomatici della chiara determinazione di voler proseguire il rapporto contrattuale esistente, ravvisandone, evidentemente, ancora la convenienza economica e l'utilità aziendale. Tale disciplina, del resto, deve considerarsi espressione di un principio generale, applicabile non solo nel caso di mancata consegna dei lavori, o ritardo nella consegna dei lavori, ma anche: in quello - ricorrente nella vicenda in riesame - di consegna parziale degli stessi;
in ogni altra ipotesi di ritardo nell'adempimento per fatto imputabile dell'amministrazione appaltante, che esclude la possibilità dell'appaltatore di risolvere il rapporto e di avanzare pretese risarcitorie (così Cass. Sez. I, sentenza n. 22112 del 29/10/2015, ribadita dall'ordinanza n. 5141 del 26/2/2020):
«… In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo …».
Nel caso di specie, sebbene la Stazione Appaltante abbia formalmente proceduto alla consegna dei lavori in data 22.4.1998, è documentalmente provato che le aree oggetto dell'intervento non erano nella disponibilità dell'impresa, come successivamente riconosciuto dalla Direzione Lavori con la redazione di due verbali di consegna parziale.
Tali verbali, intervenuti a distanza di circa quattro mesi, hanno di fatto annullato gli effetti del verbale originario, attestando l'impossibilità per l'appaltatore di avviare i lavori secondo la pianificazione predisposta. La condotta della Stazione Appaltante, che ha dapprima proceduto ad una consegna asseritamente integrale e successivamente ha modificato ut supra le modalità di esecuzione, ha determinato un grave disallineamento tra la consegna formale e quella sostanziale, con conseguente lesione dell'affidamento dell'impresa e alterazione dell'equilibrio contrattuale.
In tale contesto, deve ritenersi integrata la fattispecie di “mancata consegna” ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 1063/1962, con conseguente legittimità dell'eventuale recesso esercitato dall'appaltatore. La previsione nel capitolato speciale d'appalto della possibilità di consegna frazionata non esonera del resto la Stazione Appaltante dall'obbligo di garantire la disponibilità effettiva delle aree al momento della consegna. Pertanto, la scelta di non avvalersi della consegna frazionata, seguita da una modifica unilaterale delle condizioni operative che di fatto l'ha prodotta, costituisce un inadempimento rilevante, che giustifica l'esercizio del recesso da parte dell'impresa.
Ne consegue che, la decisione resa dal Giudice di primo grado è del tutto corretta, in quanto coerentemente motivata, fondata su un'accurata analisi della istruttoria giudiziale e resa in conformità ai principi giuridici applicati e richiamati nella citata elaborazione giurisprudenziale. Pertanto, sotto tale profilo, la pronunzia impugnata non può che essere confermata.
Anche il motivo di gravame sub 4. è infondato e va pertanto respinto.
L'impresa appellante deduce l'illegittimità dell'applicazione del ribasso d'asta agli oneri di sicurezza, sostenendo che tale operazione sia avvenuta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, della Legge n. 109/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, le quali impongono la separazione e la non riducibilità dei costi afferenti alla sicurezza nei cantieri.
In tale prospettiva essa ritiene che, per ottenere il riconoscimento del rimborso relativo agli oneri indebitamente assoggettati a ribasso, non fosse tenuta ad allegare ulteriore documentazione, in quanto gli elementi necessari alla quantificazione del danno sarebbero già integralmente desumibili dagli atti di gara e dal contratto d'appalto, nonché puntualmente indicati nel testo della riserva formulata in corso d'opera.
Orbene, sebbene non possa revocarsi in dubbio che la normativa evocata dall'impresa appellante — segnatamente l'art. 34, comma 2, della Legge n. 109 del 1994 e il D. Lgs. n. 494 del medesimo anno — imponga, in termini cogenti, la scorporazione degli oneri afferenti alla sicurezza dai meccanismi di ribasso d'asta, e che la loro compressione si configuri quale violazione di disposizioni imperative poste a presidio della tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori, ciò nondimeno il Collegio reputa che, ai fini dell'accoglimento della pretesa restitutoria avanzata, non possa prescindersi dal rigoroso vaglio d'una prova di riscontro puntuale, analitica e documentalmente corroborata quanto all'effettivo pregiudizio economico patito dall'impresa, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo agli atti di gara o alla formulazione della riserva, ove privi di riscontri oggettivi idonei a quantificare con precisione il quantum debeatur.
Invero, il principio di separazione dei costi per la sicurezza, pur essendo di natura imperativa e volto alla tutela di interessi primari quali la salute e l'incolumità dei lavoratori, non comporta automaticamente il diritto al rimborso in assenza di una dimostrazione concreta del danno. La giurisprudenza amministrativa, intervenuta sul punto, ha chiarito (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22/2/2018, n. 1131) che:
«… la violazione delle norme sulla separazione degli oneri di sicurezza non comporta ex se il riconoscimento di un danno risarcibile, occorrendo la prova del nesso causale e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale …».
Nel caso di specie, la mera allegazione degli atti di gara e del contratto d'appalto, così come la formulazione della riserva in corso d'opera, non appaiono idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'impresa, trattandosi di elementi generici e non sufficientemente analitici.
Sebbene gli atti di gara contengano indicazioni circa la stima degli oneri di sicurezza e la loro esclusione dal ribasso, tali dati costituiscono parametri di riferimento astratti, che non consentono di accertare con precisione l'entità delle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per l'attuazione delle misure di sicurezza previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
La riserva, ove pure formalmente corretta e tempestivamente formulata, costituisce pur sempre una dichiarazione unilaterale dell'impresa, priva di riscontro oggettivo e documentale, e non può surrogare la necessaria documentazione contabile e tecnica — quali registri di cantiere, fatture, computi metrici, relazioni tecniche — idonea a dimostrare in modo analitico e verificabile le spese effettivamente sostenute per tale voce della sicurezza, né consente di accertare l'effettiva incidenza del ribasso su voci non comprimibili.
Lo stesso C.t.u. — sollecitato in tal senso dalle osservazioni formulate dall'impresa avverso la bozza di perizia — pur riconoscendo, in coerenza con quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, che “… l'impresa ha diritto al reintegro del ribasso calcolato sui cd. oneri ordinari, che sono compresi nel prezzo delle singole lavorazioni e sui cd. oneri speciali …”, ha, tuttavia, dovuto prendere atto dell'insuperabile carenza probatoria in parte qua prima evidenziata, dichiarando espressamente che “… Non mi è possibile però entrare nel merito della quantificazione effettuata dall'Impresa, poiché agli atti manca la documentazione relativa sia alla quantificazione degli oneri che al loro importo …”. Siffatta ammissione, proveniente dall'ausiliario del Giudice, corrobora l'evidente carenza del compendio probatorio offerto dall'impresa, attestando l'impossibilità di pervenire ad una quantificazione attendibile del quantum debeatur, in ragione della mancanza di riscontri contabili e tecnici idonei a comprovare, con rigore analitico e verificabilità oggettiva, l'effettiva entità della spesa sostenuta dall'appaltatore in relazione alle misure di sicurezza adottate.
Pertanto, in difetto di una prova siffatta (e verificabile) del pregiudizio economico effettivamente subito, la domanda risarcitoria non può essere accolta, non essendo il Collegio in grado di procedere altrimenti alla determinazione del quantum debeatur né di riconoscere il rimborso richiesto sulla base di solo generiche allegazioni, le quali, pur contenendo indicazioni generali, non attestano in modo inequivoco l'effettiva spesa sostenuta dall'impresa.
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In ragione del solo parziale accoglimento dell'appello, si impone la riforma del capo relativo alle spese di giudizio, in recepimento della doglianza sub 5., da rideterminarsi — secondo un criterio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo — mediante compensazione tra le parti delle spese di lite, nella misura, ritenuta equa dalla Corte, di ⅓ a carico dell'odierna parte appellante, ponendo i restanti ⅔ a carico della resistente CP_6
Gli importi liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno invece definitivamente posti a carico della p.a. appellata per l'intero ammontare.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia
n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI-L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: Tribunale Valore della causa: da € 260.001 a € 520.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.368,55 totale € 25.825,55 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 17.217,03
poi dimidiato fino ad euro € 8.608,51
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 15.424,56
poi dimidiato fino ad euro € 7.712,28
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della non speciale complessità della lite (anche rispetto al primo grado).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 696 emessa da Tribunale Civile di Messina in data 30.3.2021 e pubblicata in data 2.4.2021, nel procedimento già iscritto al n. 8175/2008 RGAC;
appello proposto da:
(incorporante per fusione quest'ultima cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già vantato da ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; nei confronti di: (già Controparte_8 Controparte_4
, in persona del Commissario (dott. ) quale legale
[...] CP_9 Controparte_5 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata pronuncia:
1.1) condanna l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario quale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 42.876,77 — quale differenza tra l'importo riconosciuto in suo favore pari a € 84.193,32 e la penale dovuta di € 41.316,55 — sulla quale si calcoleranno gli interessi così come determinati in parte motiva (sulla somma di € 30.130,52 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo le modalità, i tassi e le decorrenze previste dall'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; sulla somma di € 12.746,25 gli interessi dovranno essere liquidati al tasso legale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale);
2.2) condanna ancora l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario quale legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅓,
[...] nell'importo di euro 8.608,51 per onorario, oltre esborsi come per tabulas nella misura di ⅔ ed ulteriormente accessori come per legge;
2.3) conferma nel resto;
2) condanna l' , in persona del suo Commissario Controparte_3
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Parte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅓, in euro 7.712,28 per onorario oltre esborsi come per tabulas nella misura di ⅔ ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 29.7.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)