Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 3Articolo 5
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29 agosto 2014
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12 dicembre 2014
Art. 4. (Competenza del Ministro del tesoro) 1. Il Ministro del tesoro, in conformita' con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonche' la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali e' finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo. ((Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e di intervento)) .
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. ((Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno)) .
(19)

--------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 12 dicembre 2014