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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 4 giugno 2025
Causa n. 741 2024
Sono comparsi
• l'avv. Silvia Bissa in sostituzione dell'avv. Ilaria Dal Lago per la parte ricorrente;
• l'avv. Guarino per . CP_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 4.6.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 741 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 8.4.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL LAGO ILARIA Parte_1 C.F._1
( ) VIA G. GALILEI, 96 VERONA, elettivamente domiciliato presso il C.F._2
difensore;
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._3
VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.24 evidenzia che: Parte_1
- è titolare, a far data dal 01/08/19, di trattamento pensionistico in categoria VOCUM
(pari ad € 2.548,21 lordi mensili: doc.
1-3 ric.) liquidatogli in applicazione dell'art. 14 del D.L.
4/19, ovvero della c.d. pensione “Quota 100”, che consentiva, per il triennio 2019-2021,
l'accesso anticipato alla pensione di lavoratori dipendenti ed autonomi, prima del raggiungimento della soglia dei 67 anni, a condizione che la sommatoria dell'età anagrafica
(minimo 62 anni) e degli anni di contribuzione (minimo 38 anni) fosse pari a 100 (doc. 1 ric.);
1 - dal 23/09/19 il ricorrente fu assunto come operaio a tempo determinato, alle dipendenze della ditta “Boschetti Anacleto” S.r.l.”, con contratto di lavoro che cessava il successivo 23/10/19, con una retribuzione percepita pari a complessivi € 265,69, lordi;
- dal 02/11/19 il ricorrente fu assunto come operaio a tempo determinato, alle dipendenze della ditta “Vicenzi Andrea e Renato S.S.”, con contratto di lavoro che cessava il successivo 23/11/19, con una retribuzione percepita pari a complessivi € 44,28, lordi;
- dal 09/09/20 il ricorrente fu assunto come operaio a tempo determinato, alle dipendenze della ditta “Azienda Agricola Corte Saibante” soc. agr., con contratto di lavoro che cessava il successivo 30/09/20, con una retribuzione percepita pari a complessivi € 624,19, lordi;
- nei periodi sopra indicati il ricorrente aveva così percepito la somma complessiva lorda di
€ 934,16 per il lavoro svolto a tempo determinato per le ditte e nei periodi indicati;
- con lettera datata 16/08/22 (ma a lui pervenuta solamente in data 23.1.23) l CP_1 trasmetteva al ricorrente una “Comunicazione di Riliquidazione Pensione n. 06701212 Cat.
VOCUM, decorrenza 1 agosto 2019” dal seguente contenuto: “Il ricalcolo comprende la: – incumulabilità prevista dall'articolo 14 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019
(Pensione Quota 100)…omissis…Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre 2022, un debito a suo carico di euro 75.195,53”, pari al complessivo importo lordo della pensione erogata al sig. negli anni 2019-2020 e da gennaio a novembre 2021 (doc. n. 11 - Pt_1
comunicazione di riliquidazione datata 16/08/2022);
- era quindi inviata al ricorrente una seconda comunicazione di riliquidazione, in base alla quale “la pensione numero 06701212 categoria VOCUM a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 agosto 2019. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100)…omissis…Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre 2022, un credito a suo favore di euro 28.138,33”, pari al complessivo importo lordo della pensione percepita dal ricorrente da gennaio a novembre 2021 (doc. n. 12 – comunicazione di riliquidazione datata 17/08/2022);
- alla luce delle comunicazioni di riliquidazione di cui ai precedenti punti (cfr. docc. n. 11 e
12), l dichiarava, pertanto, di vantare nei confronti dell'odierno ricorrente un credito CP_1 complessivo di € 47.057,20, pari alla somma di tutti i ratei di pensione corrisposti nel corso del 2019 (€ 13.802,81 lordi – cfr. doc. n. 3) e del 2020 (€ 33.254,39 lordi – cfr. doc. n. 3);
- con successiva lettera datata 14/02/23, ma consegnata all'indirizzo di residenza del ricorrente in data 07/03/2023, l di Verona inviava al sig. una comunicazione di CP_1 Pt_1
2 “Recupero somme indebitamente percepite”, asserendo che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCUM n. 06701212 per un importo complessivo di euro
35.805,82 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione cat. VOCUM n. 06701212 attraverso una trattenuta di 500,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile.” (doc. n. 13 – comunicazione recupero somme del 14/02/2023 ed esito spedizione);
- il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, per il tramite del legale avverso le superiori comunicazioni, non sortiva effetto e l operava la preannunciata trattenuta CP_1
mensile sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, a saldo del pagamento dell'indebito già comunicato, a partire dal mese di giugno 2023.
Ciò posto, il ricorrente si duole della carenza di motivazione dei provvedimenti ed agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito per decadenza ex art. 13 c.2 L 412/91 l'illegittimità dei provvedimenti con cui l
[...]
, sulla scorta di un'erronea interpretazione della normativa, pretende la CP_2
restituzione di tutti i ratei della pensione di cui il ricorrente è titolare ed erogata nel periodo sopra indicato, con conseguente richiesta di accertamento dell'inesistenza ed irripetibilità del debito, con richiesta subordinata di rideterminazione del minor importo dovuto in restituzione pari a quanto percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione negli anni
2019/2020 sopra indicati (pari ad € 934,16), con la condanna dell a restituire le CP_2
somme indebitamente trattenute sul trattamento pensionistico.
Si costituisce l chiedendo rigettarsi il ricorso e ribadendo la correttezza CP_1 dell'interpretazione attuata dall'ente previdenziale con la Circolare n. 117/2019, avallata anche dalla motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n.234/22, in virtù della quale nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100" la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro.
Alla prima udienza 7.10.24 il giudice, ritenuta la causa decidibile su base interpretativa e documentale, ha rinviato con termine per note per discussione all'udienza odierna nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura
3 del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi per la lettura della sentenza.
* * *
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato nel merito ma merita integrale accoglimento a fronte della intervenuta maturazione del termine decadenziale per l'ente previdenziale di cui all'art. 13, co. 2, L. n. 412/1991.
2. L'art.14 D.L.28.1.19 n.4 – titolato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi” -
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive
e sostitutive della medesima, gestite dall , nonché alla gestione separata di cui CP_1
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»…. 2.
[…].
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
3. L ha ritenuto indebitamente percepita la pensione del ricorrente Controparte_2 per gli anni l'anno 2019 e 2020, (chiedendo la restituzione dei ratei già erogati), riportandosi alla lettura del quadro normativo offerta dalle Circolari dello stesso ente, che qui mette conto di richiamare per stralcio nei passaggi qui rilevanti ai fini del decidere (con sottolineature dello scrivente):
- a) Circolare n. 11 del 2019: “1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da CP_1 lavoro. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della
“pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota
4 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
…omissis…
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all dello svolgimento di CP_1
qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L provvede alla sospensione del CP_2 trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti. (…).
Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.” (Circolare 11 del 2019);
- b) Circolare n. 117 del 2019: “…1.4 Sospensione del pagamento della pensione. CP_1
Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”
4. L'impianto normativo si limita, tuttavia, a disporre che la pensione c.d. “Quota 100” non possa essere cumulata con i redditi di lavoro, ovvero, che il pensionato non possa ricevere, nel contempo e “cumulandoli”, sia il trattamento pensionistico sia il reddito di lavoro.
La norma non dice, diversamente da quanto sostenuto dall'ente previdenziale, che l'avvenuta ricezione di redditi da lavoro – finanche, in ipotesi, per una o due giornate nell'anno solare – comporta l'esclusione del trattamento per tutto l'anno solare in cui si è verificata la percezione di un qualsivoglia reddito da lavoro.
Ad opinare diversamente, la norma assumerebbe, senza averla espressamente contemplata (il precetto, difatti, sancisce il principio di “incumulabilità” ma nulla dice sulle conseguenze del “cumulo”) una valenza sostanzialmente sanzionatoria, tale da comportare un identico trattamento (la sospensione della pensione per tutto l'anno solare) di situazioni oggettivamente e soggettivamente diversissime, vedendosi iniquamente equiparato il trattamento, esemplificando, di chi ha svolto due giornate di lavoro agricolo in sporadiche
5 operazioni di vendemmia rispetto a quello di chi ha lavorato tutti i giorni nei 12 mesi dell'anno: il tutto in evidente violazione del principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost.
La disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata – come correttamente ritenuto dal Tribunale di Torino (sent. 15/07/2022 nella causa n. 6615/2020
RGL) anche alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota
100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
CP_ revocare – come prevede la circolare senza un adeguato specifico addentellato nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno per ogni caso di produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione.
Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro (cfr. pure
Corte Appello Perugia sez. I, 15/03/2023, n. 33, in DeJure).
5. Non depone in senso contrario la sentenza della Corte Costituzionale n.234 cit. vertendo la questione di costituzionalità portata innanzi al Giudice delle Leggi su un aspetto differente da quello che interessa nel caso in scrutinio, e cioè sui dubbi di costituzionalità, rispetto all'art. 3 Cost, del comma 3 art. 14 D. L. 4/19 laddove esclude la cumulabilità di “Quota 100” con il lavoro subordinato mentre la consente (seppur entro il limite del 5.000,00 € annui) per il lavoro autonomo.
La Corte, pur nell'ambito della diversa questione, ha analizzato nei tratti generali l'istituto di creazione legislativa (“Quota 100”) con riguardo alle finalità del legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che – pur non interessati dalla questione di costituzionalità affrontata – possono essere utili ad illuminare la congrua ed equa lettura dell'art. 14 in esame.
Giova ribadire che la Corte ha richiamato l'attenzione sul regime di particolare favore dell'istituto che permette di conseguire l'anticipazione del trattamento pensionistico senza
6 “abbattimenti”, collegata all'incentivazione dell'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale, ma anche di promozione del ricambio generazionale: a ciò si correla la previsione di “incumulabilità” della pensione con i redditi da lavoro dipendente rispetto alla quale fa da pendant la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato, che era stato “agevolato” proprio nell'ottica di una effettività della sua uscita anticipata dal mercato del lavoro.
6. Da ciò deriva l'inaccoglibilità della prospettazione attorea, che intenderebbe
“incumulabilità” nel senso meramente aritmetico e matematico del termine, con la conseguente possibilità di “decurtare” il trattamento pensionistico del solo ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel medesimo periodo di coincidenza delle due diverse fonti di reddito (nel caso di specie: per la somma di €
234,31).
Ma, come condivisibilmente osservato anche dalla Corte di Appello di SC
(sentenza 21.12.23 sub n. 286/2023 R.G. Sez. Lav.), se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione di cui il pensionato chiede l'applicazione: “…si ritiene che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non tutti i ratei dell'anno di riferimento. CP_ Ciò in quanto le norme invocate dall non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto
a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall , l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione
7 interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione”. (conf. Corte d'Appello di Trieste, sentenza 42/2024 del 17.5.2024).
7. Nello stesso senso - di ritenere la 'frazionabilità' dei periodi di incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la pensione “Quota 100” - sembrano deporre le pronunce della giurisdizione contabile (Corte dei Conti Veneto, Sez. giurisdiz., n. 33 del 22/04/2024 e Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 03/08/2023, n. 263), le quali in tema di pensioni pubbliche hanno accolto la tesi dei pensionati, affermando che il riferimento temporale all'anno contenuto nella norma è riferibile solo al limite di reddito del lavoro autonomo occasionale e che la circolare 117/2019 “appare traslare immotivatamente il criterio CP_1
della "base annua" a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se la loro percezione risulta conteggiata e/o conteggiabile su base mensile, proprio come avviene per i ratei di pensione.” Concludono quindi ritenendo che “nei casi in cui
l'attività di lavoro dipendente abbia avuto una durata inferiore all'anno, il regime dell'incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all'intero anno in cui il pensionato ha svolto tale attività”.
8. Nel delineato quadro normativo e interpretativo è intervenuta la recente pronuncia della
Suprema Corte, invocata anche dall nelle note finali (sentenza n. 30994/24 del CP_1
4.12.24) la quale, occupandosi del divieto di cumulo previsto per la pensione quota 100, ha adottato una soluzione contraria alla tesi secondo cui il legislatore ha previsto solo l'arco temporale di vigenza del divieto. Infatti, in detta sentenza la S.C. (peraltro pronunciandosi in una controversia nella quale i giudici di merito avevano interpretato l'art. 14 D.L. n. 4/2019, non nel senso di escludere il diritto ai ratei di pensione relativi alle mensilità in cui il pensionato aveva prestato attività di lavoro dipendente, bensì di detrarre solamente l'importo dei redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione) ha affermato che «il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo».
Questo Giudice è consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata;
tuttavia, tenuto anche conto che si tratta, allo stato, di una pronuncia ancora isolata, ritiene di non poterla condividere,
8 privilegiando la “lettura” offerta anche recentemente da svariati giudici di merito, anche di secondo grado (Corte Appello SC n.84/25 del 27.3.25; id. n.103/25 del 28.4.25; Trib.
Bergamo n.225/25 del 13.3.25; Trib. Torino n.1108/25 del 6.5.25).
Va considerato, difatti, che l'art. 14, co. 3, DL. cit. non prevede la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione, ma si limita a determinare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo, cosicché (in conformità all'interpretazione adottata nella fattispecie di causa), appare più aderente al testo della disposizione introdotta dall'art. 14, co. 3, DL. cit. ritenere che durante il periodo di vigenza del divieto di cumulo la sospensione della erogazione della pensione possa intervenire solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione del divieto, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
L'esegesi suggerita dall'ente previdenziale non pare armonizzarsi con il quadro normativo invocato dall , che non contempla una “decadenza” ex tunc dal diritto a CP_1
percepire la pensione (sanzione che, in tal caso, avrebbe dovuto essere prevista espressamente), comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
In sintesi, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
9. Ne discende che va accertato il diritto dell'odierno ricorrente di percepire la pensione soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione qui impugnato e del conseguente indebito, limitatamente ai ratei di pensione dovuti nel periodo dell'anno
2019 – con la sola eccezione delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2019 – e nel periodo dell'anno 2020 – con la sola eccezione della mensilità di settembre 2020 - oggettivamente incumulabili e che l ha diritto di trattenere sul trattamento CP_1 pensionistico in atto – nel quale il pensionato non ha percepito redditi da lavoro dipendente.
Nel caso in scrutinio la non cumulabilità deve essere allora limitata ai soli ratei dei mesi ora indicati, nei quale il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dal rapporto di lavoro, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico;
la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti al periodo sopra indicato
9 CP_ (da giugno 2019 a dicembre 2020), e deve essere pronunciata la condanna all (che ha disposto la trattenuta dai ratei di pensione dell'importo mensile sopra indicato) alla restituzione delle eventuali somme indebitamente trattenute eccedenti l'indebito effettivamente sussistente (e plausibilmente pari ad € 10.192,84, salvo errori di computo, ovvero alla somma pari all'importo della pensione mensile lorda di pari ad € 2.548,21 lordi mensili per i ratei dei quattro mesi di oggettiva incumulabilità sopra indicati), oltre agli interessi nella misura e dalla decorrenza di legge.
10. Ciò premesso nel merito, deve non di meno rilevarsi che va accolta a parere di questo
Giudice l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte ricorrente con conseguente irripetibilità dell'indebito come sopra determinato, stante il mancato rispetto da parte dell del termine decadenziale di cui al secondo comma dell'art. 13 Controparte_3
della legge 412/1991.
La rideterminazione del trattamento pensionistico è stata difatti operata dall'ente previdenziale, in conseguenza dei redditi da lavoro dipendente accertati per gli anni 2019 e
2020 come sopra indicati, in periodo successivo alla lettera datata 16/08/22 e che non risulta esser pervenuta al ricorrente prima del 23.1.23 (doc.11 ric.).
Non si dubita che alla fattispecie sia applicabile l'art. 13 comma 2 L. 412/1991, in quanto la variazione è conseguita ad una modifica dei redditi del pensionato che ha inciso sulla misura e sul diritto del pensionato alla prestazione: non si applica pertanto il principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico, fatto salvo il dolo dell'interessato, posto dall'art. 52
L. 09/03/1989 n. 88, bensì l'art. 13 comma 2 cit., secondo cui “L procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Si è visto che il ricorrente, nel caso in esame, in relazione ai redditi da pensione e da lavoro dipendente percepiti negli anni in contestazione, 2019 e 2020 risulta aver presentato nei termini di legge apposita dichiarazione all'Amministrazione finanziaria: con riguardo ai redditi del 2019, la suddetta dichiarazione veniva presentata in data 17/09/2020 (cfr. doc. n.
7 ric.), mentre con riferimento ai redditi dell'anno 2020 il relativo modello 730 veniva presentato telematicamente in data 12/06/2021 (cfr. doc. n. 9).
Ne consegue che la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, L. 412/1991 maturava, al più tardi,
10 - con riferimento ai redditi del 2019, comunicati nel corso del 2020, allo spirare del
31/12/2021;
- con riferimento ai redditi del 2020, comunicati del corso del 2021, allo spirare del
31/12/2022.
Ebbene, la comunicazione di riliquidazione che per prima evidenziava un asserito debito del in relazione agli anni 2019-2020, sebbene datata 16/08/2022, giungeva Pt_1 all'indirizzo di residenza del ricorrente, in Pescantina (VR), via Tegnente n. 9, soltanto in data 23/01/2023, oltre l'ultimo termine di decadenza ex art. 13, co. 2, spirato per l'anno
2020 al 31/12/2022 (cfr. doc. n. 11).
Anche i successivi provvedimenti di recupero somme si rivelano tardivi, essendo stati notificati soltanto nei mesi di marzo e giugno 2023 (cfr. docc. 13 e 18).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere (così anche la recente Cass. civ. 19/11/24
n. 29689) che l'art. 13, comma 2, L. 412/91 si interpreta nel senso che "l deve CP_1
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito"
(Cass. nr. 3802 del 2019); si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo"
l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè CP_2
iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato
- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021).
Nel caso in esame, in cui il superamento dei redditi è avvenuto nell'anno di imposta
2019 e 2020 e la conoscibilità dei redditi ai fini di verifica è stata resa disponibile nell'anno CP_
2020 e 2021, l avrebbe dovuto iniziare il procedimento di recupero portandolo a conoscenza del ricorrente, al più tardi, entro il 31/12/22: il che, come detto, non è avvenuto.
11. Ne consegue che il ricorso, solo parzialmente fondato nel merito, è invece integralmente da accogliere per l'intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di accertare e richiedere la restituzione dell'indebito: in accoglimento del ricorso, si accerta e dichiara che l'indebito contestato dall al ricorrente, relativo agli importi di CP_1
pensione cat. VOCUM n. 06701212 corrisposti per gli anni 2019-2020, non è ripetibile stante l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, co. 2, L. n. 412/1991, condannando per l'effetto l alla restituzione in favore del ricorrente delle somme recuperate e/o CP_1
11 trattenute sulla pensione per i titoli di cui è causa, con rivalutazione e/o interessi come per legge.
12. Si apprezzano, tuttavia, gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite considerando che il provvedimento di riliquidazione datato
16/08/2022, così come il successivo datato 17/08/2022 (cfr. docc. n. 11 e 12), riportavano il precedente indirizzo di residenza del sig. (Località Ceriel 20, 37010 Cavaion Parte_1
Veronese - VR) – lo stesso indirizzo espressamente indicato dall' nel provvedimento CP_1
di liquidazione della pensione del 12.8.19 e che non risulta che il ricorrente abbia mai comunicato all nella variazione già in essere, così inducendo in errore l'ente che ha CP_1 tardato la comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero fino al gennaio 2023 anche in conseguenza della discrasia tra l'indirizzo indicato in precedenza dal e Pt_1
riportato nel provvedimento di liquidazione , ed il nuovo indirizzo solo CP_1 successivamente acclarato dall'ente previe ricerche anagrafiche finalizzate alla notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'indebito contestato dall al CP_1
ricorrente, relativo agli importi di pensione corrisposti per gli anni 2019-2020, non è ripetibile stante l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, co. 2, L. n. 412/1991, condannando per l'effetto l al pagamento in favore del ricorrente delle somme CP_1
recuperate e/o trattenute sulla pensione per i titoli di cui è causa, con rivalutazione e/o interessi come per legge;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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