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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 5679/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 18/12/1993 con l'avv. FRANCESCA COMMISSATI
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a VERONA (VR), Controparte_1 C.F._2 il 15/11/1991 con l'avv. MICHELA BELLON e con l'avv. MONICA BELLON
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 1.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di cui all'accordo intercorso siano rispondenti all'interesse della figlia (nata a [...], il [...]) e compatibili con la Per_1 situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre alla figlia, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima, ed inoltre adeguato a realizzare l'effettiva tutela della bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso dei 2/3 delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei genitori.
L'avvenuta conciliazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così provvede secondo l'accordo raggiunto dalle parti nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
(nata a [...], il [...]):
- “AFFIDAMENTO CONDIVISO di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso la mamma;
- il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori: a) nel periodo scolastico, a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, a Verona, dove b) nel periodo non scolastico: a settimane alternate;
la madre accompagnerà e andrà a riprenderla a Verona;
l'incontro avverrà Per_1 alla stazione ferroviaria;
c) le altre festività e/o ponti, secondo il criterio dell'alternanza;
- l'AUU verrà integralmente percepito dalla madre, che ne ha già fatto richiesta tramite CAAF;
2 - il padre ha formalizzato, a maggio 2025, tramite CAAF, la rinuncia all'AUU, che prima percepiva integralmente;
le somme che, a tale titolo, dovesse aver percepito da marzo a maggio 2025 e quelle che dovesse percepire per il periodo successivo, verranno integralmente corrisposte alla sig.ra Pt_1
- nei mesi da settembre a maggio compresi, il padre corrisponderà in favore della madre, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal marzo 2025, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo di Treviso”.
- SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 5679/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 18/12/1993 con l'avv. FRANCESCA COMMISSATI
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a VERONA (VR), Controparte_1 C.F._2 il 15/11/1991 con l'avv. MICHELA BELLON e con l'avv. MONICA BELLON
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 1.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di cui all'accordo intercorso siano rispondenti all'interesse della figlia (nata a [...], il [...]) e compatibili con la Per_1 situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre alla figlia, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima, ed inoltre adeguato a realizzare l'effettiva tutela della bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso dei 2/3 delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei genitori.
L'avvenuta conciliazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così provvede secondo l'accordo raggiunto dalle parti nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
(nata a [...], il [...]):
- “AFFIDAMENTO CONDIVISO di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso la mamma;
- il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori: a) nel periodo scolastico, a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, a Verona, dove b) nel periodo non scolastico: a settimane alternate;
la madre accompagnerà e andrà a riprenderla a Verona;
l'incontro avverrà Per_1 alla stazione ferroviaria;
c) le altre festività e/o ponti, secondo il criterio dell'alternanza;
- l'AUU verrà integralmente percepito dalla madre, che ne ha già fatto richiesta tramite CAAF;
2 - il padre ha formalizzato, a maggio 2025, tramite CAAF, la rinuncia all'AUU, che prima percepiva integralmente;
le somme che, a tale titolo, dovesse aver percepito da marzo a maggio 2025 e quelle che dovesse percepire per il periodo successivo, verranno integralmente corrisposte alla sig.ra Pt_1
- nei mesi da settembre a maggio compresi, il padre corrisponderà in favore della madre, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal marzo 2025, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo di Treviso”.
- SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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