Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5868/2023 n.RG
Avente ad OGGETTO: spettanze vertente
TRA
rapp.to e dif. dall'Avv. OTTAVIO LEVITA; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.OLIVA ANNA; CP_1
RESISTENTE NONCHE'
Controparte_2
CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE
[...]
N. 1, IN PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO
VENTRIGLIA NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DI CP_2 NAPOLI E CASERTA, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE, VV. PASQUALE GALASSI E CP_3 DALL'AVV.TO FRANCESCO GOGLIA RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2023 il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premettendo di aver lavorato per il di e CP_2 Controparte_2 CP_2 CP_2 dal 27.03.2000 al 05.05.2021 con mansione di operatore ecologico, inquadramento nel livello
III/A in applicazione del CCNL Federambiente.
Deduceva che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 05.05.2021 per licenziamento poiché veniva assunto da il 06.05.2021; CP_4 Evidenziava che a seguito della cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. trasmetteva CP_ all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di
) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto CP_2 propedeutico all'erogazione della prestazione. CP_ Rilevava, altresì, che l' in risposta alla pec del 08.05.2023 inoltrata dal ricorrente per conoscere lo stato di avanzamento della pratica, inviava a quest'ultimo pec del 11.05.2023 del seguente tenore: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i
Infine, si costituiva il , richiamando Controparte_2 la normativa relativa alla natura giuridica del ed affermando la sussistenza della CP_2 legittimazione passiva dell' in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B. anche CP_1 in virtù del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.. Concludeva nei seguenti termini -
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in merito al pagamento del CP_2 TFR/TFS, con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS, con conseguente CP_1 estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite.
Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, il GL decideva con sentenza a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
Va in limine dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Ed invero, come già dedotto e documentato dall' (cfr. schermata cassetto previdenziale) in sede di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'11/03/2025, l' CP_5 provvedeva al pagamento di € 22.022,57 a titolo di TFR in favore del ricorrente, il quale in sede di note per l'odierna udienza preso atto di tale circostanza si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Siffatta formula si riferisce ad un istituto di creazione giurisprudenziale, che indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte..La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 31/10/2024 il pagamento dell'importo di € 22.022,57 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento. Va rilevato che pur essendo l'importo corrisposto dall' inferiore a quello richiesto dalla parte CP_5 in ricorso, ciò appare ascrivibile al fatto che si tratta dell'importo al netto delle imposte, laddove quello richiesto in ricorso era al lordo delle stesse;
in ogni caso quand'anche residuasse una differenza, l'espressa richiesta di parte ricorrente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere recherebbe in sé la rinuncia all'eventuale eccedenza.
Quanto alle spese di lite le stesse sono da regolare in base al principio di soccombenza virtuale. CP_ Va rilevato che l' nel costituirsi in giudizio dava atto che il pagamento del tfr in favore dell era stato tentato con mandato n. 9000103344 del 06/06/2024, non andato a buon Pt_1 fine per cambio iban del beneficiario e che, a seguito di comunicazione del nuovo iban in data
18.10.2024, era stato inserito un nuovo pagamento in favore del ricorrente.
Considerata tale circostanza e dunque la parziale ascrivibilità del ritardo nel pagamento ad un errore imputabile alla stessa parte ricorrente nella comunicazione dell'Iban, tant'è che successivamente, in data 31/10/2024, l provvedeva ad emettere un nuovo mandato di CP_5 pagamento andato a buon fine, appare opportuno compensare le spese di lite per metà nei rapporti tra il ricorrente e l' ; le stesse nella restante parte seguono la soccombenza nella misura di CP_1 cui in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
b) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi euro 932,50 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
c) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il le spese di lite. CP_2
Si Comunichi Così' deciso in Nola 24/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci