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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 1543/2021,
TRA
, c.f. con sede legale in Messina, , in Parte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del suo Presidente pro tempore, con domicilio eletto in Messina, Viale San Martino, is.
143, n. 146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
, nata ad [...] il [...] C.F.- Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza n. 30, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 16/4/2021 il proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18/3/2021 dalla Sig.ra per il pagamento della somma di € 2.079,37 pretesa per interessi legali sulla sorte CP_2 capitale riconosciutagli a titolo indennità ex art. 32 Legge 183/2010 per il risarcimento del danno c.d. “comunitario” a seguito di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego.
Secondo la prospettazione dell'ente opponente la somma precettata sarebbe stata illegittimamente richiesta in quanto gli interessi venivano erroneamente computati dalla con decorrenza dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine (03.10.2010) mentre, CP_2 secondo il CAS, detti interessi andavano fatti decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado (04/05/2017).
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione.
Rilevava che la sentenza costitutiva del risarcimento non faceva decorrere gli interessi dalla data della sua pubblicazione e poiché qualificava le somme dovute quale risarcimento del danno patito (c.d. comunitario), la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione non poteva che essere quella della cessazione dell'ultimo contratto di lavoro (o di percezione dell'ultimo stipendio) e, pertanto, la data del 03.10.2010 indicata nell'atto di precetto.
Eccepiva l'impossibilità in sede di opposizione a precetto di modificare la portata precettiva della sentenza passata in giudicato pretendendo di mutare la natura giuridica della indennità liquidata a titolo di risarcimento del danno in credito di lavoro al fine di far decorrere gli interessi legali dalla data di deposito della pronuncia ai sensi dell'art. 429 C.P.C..
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dal CAS ed alla quale questo giudice intende aderire anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C., , “… in termini generali, vi è il principio affermato (con riferimento all'impiego privato) da Cass. 12 marzo
2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018, n. 26234 secondo cui l'indennità di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comma 3, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, tuttavia per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, anche a seguito dell'intervento della
Corte costituzionale (sent. n. 459 del 2000), - che, con pronuncia di accoglimento, ha affermato che tale divieto di cumulo non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati;
per tali dipendenti pubblici, infatti, ancorchè ora si discuta in termini di rapporti di lavoro privatizzati, ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n. 16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonchè la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877);
8.2. da tanto consegue che sull'indennità da quantificarsi ai sensi dell'art. 32 spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del termine;”. (cfr. Cass. Civ. 23609/2020).
E ancora, ”… l 'indennità in esame deve essere annoverata tra i crediti di lavoro ex art. 429
c.p.c., comma 3, giacchè, come più volte è stato affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (ad esempio, fra le altre, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18 v. Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000, Cass. 6 settembre 2006, n. 19159; per l'indennità L.
n. 604 del 1966, ex art. 8 v. già Cass. 21 febbraio 1985, n. 1579; per le somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. v. Cass. 8 aprile 2002, n. 5024). D'altra parte
l'indennità in esame rappresenta comunque il ristoro (seppure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro …” (cfr. Cass. Civ.
26234/2018)
Orbene, nel caso di specie, il dispositivo della sentenza di primo grado non può essere inteso in un senso piuttosto che nell'altro, di conseguenza l'incertezza deve essere sciolta applicando i principi vigenti in materia come sopra delineati dalla Suprema Corte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 1543/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il precetto opposto;
Contr
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del quantificate in Controparte_2
€ 2.626,00 oltre rimborso del C.U., spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Messina il 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando