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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16792 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2022 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTI
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
NONCHÉ
, in qualità di cessionaria del credito di Controparte_2 [...]
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta. R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
INTERVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2022, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con ricorso monitorio, chiedeva di ingiungersi la somma di € Controparte_1
433.583,78, a titolo di saldo al debitore in relazione al conto corrente n. 18/232267 interessi al tasso legale PTV (attualmente 0,300% - condizione in vigore dall'11/05/2018) dall'1/1/2018 al saldo;
nonché a titolo di competenze maturate dall'1/10/2016 al 31/12/2016 sul medesimo conto corrente, comprensive degli interessi di mora fino all'11/6/2018, oltre ulteriori interessi di mora e delle competenze maturate dall'1/01/2017 al 31/12/2017 sul medesimo conto corrente, comprensive degli interessi di mora fino all'11/6/2018, oltre ulteriori interessi di mora;
infine l'importo contemplava come ulteriore causale saldo debitore alla data dell'11/6/2018 del mutuo chirografario n. 18/27475, per capitale, rate insolute ed interessi di mora oltre interessi come dovuti al tasso convenzionale Euribor 6 mesi + 3,000% e la mora sulle rate insolute (3,15%), dall'11.06.2018 al soddisfo;
-In data 20.09.2018, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 20247/2018, così come richiesto, immediatamente esecutivo;
- Con ulteriore ricorso monitorio, chiedeva di ingiungersi la domma di € Controparte_1
€ 14.432,36 oltre interessi come dovuti al tasso convenzionale Euribor 6 mesi + 5,750 e la mora sulle rate insolute (3,15%), dall'11.06.2018 al soddisfo, in relazione al mutuo chirografario n. 18/26545 di originari € 78.000,00;
- Il Tribunale adito in data 15.10.2018 emetteva decreto ingiuntivo n. 21938/2018, senza formula esecutiva.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_4 roponevano opposizione ad entrambi i decreti Parte_1 Parte_2 Parte_3 ingiuntivi, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
in via preliminare, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva della CP_1
relativamente alle pretese monitorie in ordine al credito del mutuo chirografaro
[...]
n. 18/26545 ed al saldo residuo n. 18/27475, in ragione del versamento effettuato da parte del a titolo di garante, rimanendo quest'ultimo dunque Controparte_3
l'unico effettivo creditore degli odierni opponenti;
peraltro, quest'ultimi evidenziano R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
come gli ulteriori interessi applicati non erano dovuti in ragione del tempestivo pagamento effettuato dalla;
Controparte_3
1) Nel merito, gli odierni opponenti chiedevano che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della banca per l'indebitamento della per Parte_4 effetto dei finanziamenti ottenuti e garantiti da fondi pubblici e contestuale condanna al risarcimento danni ex art. 1226 c.c.;
2) Sempre nel merito, veniva chiesta la nullità delle fideiussioni in ragione della illiceità della causa negoziale derivante dal collegamento con il contratto principale;
3) Veniva rilevato, peraltro, come sussistesse difetto di volontà nella esecuzione dei pagamenti indicati nell'estratto conto eseguiti in data 30/12/2015; 30/05/2016; 27/07/2016 per un complessivo importo di euro 879.596,00 e che pertanto doveva essere dichiarata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità patrimoniale da parte della debitrice originaria e dei fideiussori;
^^^^^^
-Si costitutiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 deducendo che:
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la Controparte_4
aveva soltanto in parte pagato il debito derivante dai mutui stipulati dalle parti e
[...] che pertanto gli interessi applicati erano del tutto legittimi;
- Nel merito, si affermava come i decreti ingiuntivi fossero del tutto legittimi sia in fatto che in diritto, in ragione anche del fatto che le contestazioni di parte opponente erano del tutto generiche e prive di una qualsiasi fonte probatoria dalla quale si potesse desumere la fondatezza delle pretese.
^^^^^^
- All'udienza di prima comparizione, parte opponente formulava disconoscimento della documentazione depositata dalla banca, prodotta in copia, rispetto agli originali, contestava altresì la non corrispondenza del contenuto rispetto alle indicazioni dell'indice, nonché la falsità delle sottoscrizioni, attribuite al precedente legale rappresentante della parte opposta rilevava Parte_4
l'inammissibilità del disconoscimento in relazione al doc. 9, trattandosi di atto pubblico;
- Con memoria n. 183, n. 2 c.p.c., opponente chiedeva l'ammissione di testi, che venisse ordinata l'esibizione della documentazione inerente alla concessione del credito ed infine chiedeva che venisse ammessa CTU contabile;
- Con la medesima memoria istruttoria la chiedeva l'autorizzazione al deposito dei CP_1 documenti di cessione di credito e delle disposizioni di pagamento effettuate da controparte, inoltre, l'opposta chiedeva l'ammissione di interrogatorio formale e l'ammissione di prova testimoniale;
R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Con ordinanza dell' 08.11.2019, venivano rigettate le altre istanze istruttorie, veniva disposta CTU grafologica in ordine alla documentazione disconosciuta da parte degli opponenti;
- Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2 cessionaria e nuova titolare dei rapporti oggetto di causa, la quale faceva proprie le domande della e chiedeva l'estromissione della stessa dal giudizio;
Controparte_1
- Con decreto fuori udienza del 02.05.2022 veniva disposta l'integrazione della CTU per l'accertamento sull'autografia delle sottoscrizioni in copia stante la mancanza del documento originale;
- In data 30.01.2023 con la sentenza n. 75/2023 veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
, pertanto, gli opponenti presentavano istanza di Parte_4 interruzione;
- con ricorso del 09.11.2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassumevano il giudizio innanzi all'intestato Tribunale;
- All'udienza del 02.07.2023, veniva trattenuta in decisone assegnando termine per le memorie ex art. 190 c.p.c..
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Sulla carenza di legittimazione attiva.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, rectius di difetto di titolarità del credito, proposta da parte opponente in ragione dell'asserita estinzione del credito per effetto del pagamento effettuato da . Controparte_3
Invero, risulta documentalmente provato che la banca del non ha Controparte_3 interamente soddisfatto la pretesa creditoria di , avendo solamente in parte versato Controparte_1
l'importo dovutole.
In tal senso, parte opponente è tutt'ora debitrice dell'importo preteso con i decreti ingiuntivi in quanto dagli stessi sono state espunte le somme corrisposte dalla a titolo di Controparte_3 garanzia.
Quanto alla contestazione di parte opponente relativa al quantum preteso, la stessa deve ritenersi del tutto generica. In particolare che quanto alla contestazione dell'ammontare degli interessi preteso a titolo di mora, in ragione del pagamento effettuato da , la Parte_5 costituzione in mora della società debitrice avveniva il 31.07.2027, mentre il pagamento ad opera della avveniva in data 27.02.2018 e, come evidenziato dalla Banca Controparte_4 convenuta, veniva imputato secondo i criteri legalmente previsti. R.G. n. 73920/2018
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Tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno delle firme apposte agli atti contestati nel presente giudizio.
Il Collegio di ctu ha preliminarmente analizzato e raffrontato le firme presenti nei documenti n. 9 pag. 7, n. 10 pagg. 1 e 6, n. 14 pagg. 2, 4, 5, n. 15 pagg. 2, 3, e 4, n. 10 pag. 4 e n. 15 pagg. 6 e 7 in verifica e quelle comparative documentate da parte opponente.
Dal riscontro effettuato è emerso che le firme dei documenti n. 9 pag. 7, n. 10 pagg. 1 e 6, n. 14 pagg. 2, 4, 5 e n. 15 pagg. 2, 3, e 4, sono autografe, invero, il perito non ha ravvisato alcun elemento di rallentamento, di rigidità e di incoerenza e, pertanto, ha escluso una possibile imitazione a mano libera in quanto non sono emersi caratteri grafici estranei rispetto alle firme raffrontate.
Per quel che concerne le firme presenti nei documenti n. 10 pag. 4 e n. 15 pagg. 6 e 7 non è stato possibile verificare effettivamente l'autografia delle sottoscrizioni in quanto parte opposta non ha depositato i documenti originali.
Con decreto fuori udienza del 02.05.2022 è stata disposta integrazione della ctu per i documenti n. 10 e 15, in ragione del fatto che, secondo ormai il consolidato orientamento della Suprema Corte, la verifica grafologica può essere effettuata anche su documenti prodotti in copia.
Il perito, dunque, analizzando i summenzionati documenti ha rilevato come dal raffronto tra le firme comparative e quelle da verificare sono emerse diverse concordanze sostanziali, pertanto, il perito ha affermato come tali sottoscrizioni non possono che essere autografe.
Per quanto attiene alla firma apposta al documento n. 10, l'ausiliare del giudice ha precisato come, in mancanza dell'originale, dall'analisi si possa solo accertare la paternità del tracciato.
In virtù di quanto affermato dal ctu, dunque, si deve affermare come le firme apposte alla documentazione disconosciuta da parte dell'opponente sono tutte autografe.
3 – Illiceità della causa del contratto di mutuo:
Deve ritenersi infondato, in quanto del tutto privo di sostegno probatorio, l'assunto degli Pa opponenti, secondo cui il credito concesso alla dalla sarebbe il frutto di una Controparte_1 operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria verso la BI Import Export S.r.l., architettata dalla con il fine di addossare parte di tale esposizione alla finanza Controparte_1 pubblica.
Invero, dalla documentazione in atti risulta provato quanto sostenuto dalla convenuta, secondo cui La IAD aveva richiesto i finanziamenti per cui è causa giustificandoli con l'esigenza di acquisire liquidità per una maggior operatività della società stessa. Ed inoltre ogni disposizione di pagamento in favore di BI e di altri soggetti era avvenuta per iniziativa esclusiva ed autonoma Pa del legale rappresentante della . R.G. n. 73920/2018
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Pa In particolare dai bilanci della è possibile evincere che la società debitrice era operativa e che pertanto la necessità di liquidità e le operazioni di pagamento disposte apparivano alla CP_1 coerenti con l'attività di impresa.
Inoltre è dimostrato che la d i componenti della famiglia CP_5 Parte_1
e si erano costituiti garanti anche della BI Import Export fino ad € Parte_6
4.000.000,00 (all. 12) ed avevano, dunque, un interesse proprio a ridurne l'esposizione complessiva verso l'Istituto di credito.
Trovano, infine, sostegno documentale tutte le disposizioni di pagamento effettuate in favore di BI import export s.r.l. contestate in quanto sottoscritte dal legale rappresentante di Parte_4
^^^^^
Per le ragioni sin qui esposte, i contratti stipulati devono essere ritenuti del tutto validi e conformi alle disposizioni di legge.
Di conseguenza deve essere rigettata la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, per essere contratti collegati ai contratti di mutuo. Essendo questi ultimi del tutto validi ed efficaci, anche le fideiussioni stipulate devono ritenersi tali.
4 – Risarcimento danni concessione abusiva del credito:
La domanda proposta da parte opponente è infondata.
Invero, è necessario premettere che ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno- evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno- conseguenza.
Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'inadempiente (Trib. Roma sez. XVI, 25.03.2015).
In tema di risarcimento danni, dunque, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. R.G. n. 73920/2018
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26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 18392/2017).
Nel caso di concessione abusiva del credito è necessario che la parte provi che la banca abbia agito con dolo o colpa, avendo consapevolmente elargito un credito ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi.
Solo in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. n. 29840/2023; Cass. n.1387/2023; Cass. n. 18610/2021).
^^^^^^
Orbene, ai fini dell'accertamento del danno, parte attrice si limita ad allegare la sussistenza di danni patrimoniali provocati dalla condotta illegittima della senza assolvere ad un onere di CP_1 allegazione puntuale e, successivamente, ad un onere di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto.
Le argomentazioni prospettate da parte opponente sono generiche del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum, dunque, non appare possibile trarre alcuna conclusione in merito all'asserito danno patrimoniale concretamente sofferto.
In tal senso, la domanda di risarcimento danni subiti dalla società istante non può essere concessa in ragione della carenza di prove a supporto del danno che effettivamente avrebbe patito.
5 – Nullità delle fideiussioni
La domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, proposta da parte opponente deve essere rigettata in quanto infondata.
Occorre premettere che La Suprema Corte ha affermato come in tema di fideiussioni specifiche, la natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, l' opponente che eccepisca una presunta invalidità della fidejussione per contrarietà alla normativa antitrust, spetta l'onere di fornire una prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche (Cass. n. 29805/2025; Cass. n. 21469/2025).
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione da parte della banca delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento. R.G. n. 73920/2018
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6 – Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti, essendosi la parte opponente limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, e confidando nella scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Infine le domande così come modificate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , devono considerarsi inammissibili in quanto tardive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, CONFERMA i decreti ingiuntivi opposti nn. 20247/2018 e
[...]
21938/2018, emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente in data 20.09.2018 e 15.10.2018;
b) CONDANNA alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in €11.229,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
c) Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU
Così deciso in Roma, in data 30.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Le risultanze della ctu
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2022 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTI
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
NONCHÉ
, in qualità di cessionaria del credito di Controparte_2 [...]
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta. R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
INTERVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2022, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con ricorso monitorio, chiedeva di ingiungersi la somma di € Controparte_1
433.583,78, a titolo di saldo al debitore in relazione al conto corrente n. 18/232267 interessi al tasso legale PTV (attualmente 0,300% - condizione in vigore dall'11/05/2018) dall'1/1/2018 al saldo;
nonché a titolo di competenze maturate dall'1/10/2016 al 31/12/2016 sul medesimo conto corrente, comprensive degli interessi di mora fino all'11/6/2018, oltre ulteriori interessi di mora e delle competenze maturate dall'1/01/2017 al 31/12/2017 sul medesimo conto corrente, comprensive degli interessi di mora fino all'11/6/2018, oltre ulteriori interessi di mora;
infine l'importo contemplava come ulteriore causale saldo debitore alla data dell'11/6/2018 del mutuo chirografario n. 18/27475, per capitale, rate insolute ed interessi di mora oltre interessi come dovuti al tasso convenzionale Euribor 6 mesi + 3,000% e la mora sulle rate insolute (3,15%), dall'11.06.2018 al soddisfo;
-In data 20.09.2018, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 20247/2018, così come richiesto, immediatamente esecutivo;
- Con ulteriore ricorso monitorio, chiedeva di ingiungersi la domma di € Controparte_1
€ 14.432,36 oltre interessi come dovuti al tasso convenzionale Euribor 6 mesi + 5,750 e la mora sulle rate insolute (3,15%), dall'11.06.2018 al soddisfo, in relazione al mutuo chirografario n. 18/26545 di originari € 78.000,00;
- Il Tribunale adito in data 15.10.2018 emetteva decreto ingiuntivo n. 21938/2018, senza formula esecutiva.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_4 roponevano opposizione ad entrambi i decreti Parte_1 Parte_2 Parte_3 ingiuntivi, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
in via preliminare, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva della CP_1
relativamente alle pretese monitorie in ordine al credito del mutuo chirografaro
[...]
n. 18/26545 ed al saldo residuo n. 18/27475, in ragione del versamento effettuato da parte del a titolo di garante, rimanendo quest'ultimo dunque Controparte_3
l'unico effettivo creditore degli odierni opponenti;
peraltro, quest'ultimi evidenziano R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
come gli ulteriori interessi applicati non erano dovuti in ragione del tempestivo pagamento effettuato dalla;
Controparte_3
1) Nel merito, gli odierni opponenti chiedevano che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della banca per l'indebitamento della per Parte_4 effetto dei finanziamenti ottenuti e garantiti da fondi pubblici e contestuale condanna al risarcimento danni ex art. 1226 c.c.;
2) Sempre nel merito, veniva chiesta la nullità delle fideiussioni in ragione della illiceità della causa negoziale derivante dal collegamento con il contratto principale;
3) Veniva rilevato, peraltro, come sussistesse difetto di volontà nella esecuzione dei pagamenti indicati nell'estratto conto eseguiti in data 30/12/2015; 30/05/2016; 27/07/2016 per un complessivo importo di euro 879.596,00 e che pertanto doveva essere dichiarata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità patrimoniale da parte della debitrice originaria e dei fideiussori;
^^^^^^
-Si costitutiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 deducendo che:
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la Controparte_4
aveva soltanto in parte pagato il debito derivante dai mutui stipulati dalle parti e
[...] che pertanto gli interessi applicati erano del tutto legittimi;
- Nel merito, si affermava come i decreti ingiuntivi fossero del tutto legittimi sia in fatto che in diritto, in ragione anche del fatto che le contestazioni di parte opponente erano del tutto generiche e prive di una qualsiasi fonte probatoria dalla quale si potesse desumere la fondatezza delle pretese.
^^^^^^
- All'udienza di prima comparizione, parte opponente formulava disconoscimento della documentazione depositata dalla banca, prodotta in copia, rispetto agli originali, contestava altresì la non corrispondenza del contenuto rispetto alle indicazioni dell'indice, nonché la falsità delle sottoscrizioni, attribuite al precedente legale rappresentante della parte opposta rilevava Parte_4
l'inammissibilità del disconoscimento in relazione al doc. 9, trattandosi di atto pubblico;
- Con memoria n. 183, n. 2 c.p.c., opponente chiedeva l'ammissione di testi, che venisse ordinata l'esibizione della documentazione inerente alla concessione del credito ed infine chiedeva che venisse ammessa CTU contabile;
- Con la medesima memoria istruttoria la chiedeva l'autorizzazione al deposito dei CP_1 documenti di cessione di credito e delle disposizioni di pagamento effettuate da controparte, inoltre, l'opposta chiedeva l'ammissione di interrogatorio formale e l'ammissione di prova testimoniale;
R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Con ordinanza dell' 08.11.2019, venivano rigettate le altre istanze istruttorie, veniva disposta CTU grafologica in ordine alla documentazione disconosciuta da parte degli opponenti;
- Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2 cessionaria e nuova titolare dei rapporti oggetto di causa, la quale faceva proprie le domande della e chiedeva l'estromissione della stessa dal giudizio;
Controparte_1
- Con decreto fuori udienza del 02.05.2022 veniva disposta l'integrazione della CTU per l'accertamento sull'autografia delle sottoscrizioni in copia stante la mancanza del documento originale;
- In data 30.01.2023 con la sentenza n. 75/2023 veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
, pertanto, gli opponenti presentavano istanza di Parte_4 interruzione;
- con ricorso del 09.11.2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassumevano il giudizio innanzi all'intestato Tribunale;
- All'udienza del 02.07.2023, veniva trattenuta in decisone assegnando termine per le memorie ex art. 190 c.p.c..
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Sulla carenza di legittimazione attiva.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, rectius di difetto di titolarità del credito, proposta da parte opponente in ragione dell'asserita estinzione del credito per effetto del pagamento effettuato da . Controparte_3
Invero, risulta documentalmente provato che la banca del non ha Controparte_3 interamente soddisfatto la pretesa creditoria di , avendo solamente in parte versato Controparte_1
l'importo dovutole.
In tal senso, parte opponente è tutt'ora debitrice dell'importo preteso con i decreti ingiuntivi in quanto dagli stessi sono state espunte le somme corrisposte dalla a titolo di Controparte_3 garanzia.
Quanto alla contestazione di parte opponente relativa al quantum preteso, la stessa deve ritenersi del tutto generica. In particolare che quanto alla contestazione dell'ammontare degli interessi preteso a titolo di mora, in ragione del pagamento effettuato da , la Parte_5 costituzione in mora della società debitrice avveniva il 31.07.2027, mentre il pagamento ad opera della avveniva in data 27.02.2018 e, come evidenziato dalla Banca Controparte_4 convenuta, veniva imputato secondo i criteri legalmente previsti. R.G. n. 73920/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno delle firme apposte agli atti contestati nel presente giudizio.
Il Collegio di ctu ha preliminarmente analizzato e raffrontato le firme presenti nei documenti n. 9 pag. 7, n. 10 pagg. 1 e 6, n. 14 pagg. 2, 4, 5, n. 15 pagg. 2, 3, e 4, n. 10 pag. 4 e n. 15 pagg. 6 e 7 in verifica e quelle comparative documentate da parte opponente.
Dal riscontro effettuato è emerso che le firme dei documenti n. 9 pag. 7, n. 10 pagg. 1 e 6, n. 14 pagg. 2, 4, 5 e n. 15 pagg. 2, 3, e 4, sono autografe, invero, il perito non ha ravvisato alcun elemento di rallentamento, di rigidità e di incoerenza e, pertanto, ha escluso una possibile imitazione a mano libera in quanto non sono emersi caratteri grafici estranei rispetto alle firme raffrontate.
Per quel che concerne le firme presenti nei documenti n. 10 pag. 4 e n. 15 pagg. 6 e 7 non è stato possibile verificare effettivamente l'autografia delle sottoscrizioni in quanto parte opposta non ha depositato i documenti originali.
Con decreto fuori udienza del 02.05.2022 è stata disposta integrazione della ctu per i documenti n. 10 e 15, in ragione del fatto che, secondo ormai il consolidato orientamento della Suprema Corte, la verifica grafologica può essere effettuata anche su documenti prodotti in copia.
Il perito, dunque, analizzando i summenzionati documenti ha rilevato come dal raffronto tra le firme comparative e quelle da verificare sono emerse diverse concordanze sostanziali, pertanto, il perito ha affermato come tali sottoscrizioni non possono che essere autografe.
Per quanto attiene alla firma apposta al documento n. 10, l'ausiliare del giudice ha precisato come, in mancanza dell'originale, dall'analisi si possa solo accertare la paternità del tracciato.
In virtù di quanto affermato dal ctu, dunque, si deve affermare come le firme apposte alla documentazione disconosciuta da parte dell'opponente sono tutte autografe.
3 – Illiceità della causa del contratto di mutuo:
Deve ritenersi infondato, in quanto del tutto privo di sostegno probatorio, l'assunto degli Pa opponenti, secondo cui il credito concesso alla dalla sarebbe il frutto di una Controparte_1 operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria verso la BI Import Export S.r.l., architettata dalla con il fine di addossare parte di tale esposizione alla finanza Controparte_1 pubblica.
Invero, dalla documentazione in atti risulta provato quanto sostenuto dalla convenuta, secondo cui La IAD aveva richiesto i finanziamenti per cui è causa giustificandoli con l'esigenza di acquisire liquidità per una maggior operatività della società stessa. Ed inoltre ogni disposizione di pagamento in favore di BI e di altri soggetti era avvenuta per iniziativa esclusiva ed autonoma Pa del legale rappresentante della . R.G. n. 73920/2018
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Pa In particolare dai bilanci della è possibile evincere che la società debitrice era operativa e che pertanto la necessità di liquidità e le operazioni di pagamento disposte apparivano alla CP_1 coerenti con l'attività di impresa.
Inoltre è dimostrato che la d i componenti della famiglia CP_5 Parte_1
e si erano costituiti garanti anche della BI Import Export fino ad € Parte_6
4.000.000,00 (all. 12) ed avevano, dunque, un interesse proprio a ridurne l'esposizione complessiva verso l'Istituto di credito.
Trovano, infine, sostegno documentale tutte le disposizioni di pagamento effettuate in favore di BI import export s.r.l. contestate in quanto sottoscritte dal legale rappresentante di Parte_4
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Per le ragioni sin qui esposte, i contratti stipulati devono essere ritenuti del tutto validi e conformi alle disposizioni di legge.
Di conseguenza deve essere rigettata la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, per essere contratti collegati ai contratti di mutuo. Essendo questi ultimi del tutto validi ed efficaci, anche le fideiussioni stipulate devono ritenersi tali.
4 – Risarcimento danni concessione abusiva del credito:
La domanda proposta da parte opponente è infondata.
Invero, è necessario premettere che ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno- evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno- conseguenza.
Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'inadempiente (Trib. Roma sez. XVI, 25.03.2015).
In tema di risarcimento danni, dunque, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. R.G. n. 73920/2018
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26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 18392/2017).
Nel caso di concessione abusiva del credito è necessario che la parte provi che la banca abbia agito con dolo o colpa, avendo consapevolmente elargito un credito ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi.
Solo in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. n. 29840/2023; Cass. n.1387/2023; Cass. n. 18610/2021).
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Orbene, ai fini dell'accertamento del danno, parte attrice si limita ad allegare la sussistenza di danni patrimoniali provocati dalla condotta illegittima della senza assolvere ad un onere di CP_1 allegazione puntuale e, successivamente, ad un onere di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto.
Le argomentazioni prospettate da parte opponente sono generiche del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum, dunque, non appare possibile trarre alcuna conclusione in merito all'asserito danno patrimoniale concretamente sofferto.
In tal senso, la domanda di risarcimento danni subiti dalla società istante non può essere concessa in ragione della carenza di prove a supporto del danno che effettivamente avrebbe patito.
5 – Nullità delle fideiussioni
La domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, proposta da parte opponente deve essere rigettata in quanto infondata.
Occorre premettere che La Suprema Corte ha affermato come in tema di fideiussioni specifiche, la natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, l' opponente che eccepisca una presunta invalidità della fidejussione per contrarietà alla normativa antitrust, spetta l'onere di fornire una prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche (Cass. n. 29805/2025; Cass. n. 21469/2025).
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione da parte della banca delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento. R.G. n. 73920/2018
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6 – Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti, essendosi la parte opponente limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, e confidando nella scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Infine le domande così come modificate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , devono considerarsi inammissibili in quanto tardive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, CONFERMA i decreti ingiuntivi opposti nn. 20247/2018 e
[...]
21938/2018, emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente in data 20.09.2018 e 15.10.2018;
b) CONDANNA alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in €11.229,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
c) Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU
Così deciso in Roma, in data 30.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Le risultanze della ctu