Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2387/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2387/2020
TRA
, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Dei Santi, Parte_1 P.IVA_1
c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio C.F._1
di primo grado, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Benevento, alla via N. Calandra n.35
APPELLANTE
E
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Sauchella, Controparte_1 P.IVA_2
c.f. in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso C.F._2
il cui studio elettivamente domicilia in Torrecuso, alla via Fragneta n. 7
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1815/2019 pubblicata il
23.10.2019.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n. 1815/19, emessa dal Tribunale di Benevento il 21.10.2019, pubblicata il 23.10.2019, a definizione del procedimento ordinario iscritto al n. 4746/2015 r.g.a.c., e per l'effetto: - dare accoglimento alle domande così come proposte in primo grado dall'odierna appellante ed a tutte le richieste ivi formulate, sia nell'atto introduttivo che nei successivi atti, nonché quelle di cui alle precisate conclusioni di udienza del 20.06.2019 innanzi al giudice di primo grado, da intendersi qui tutte richiamate e trascritte.”.
Conclusioni dell'appellata: rigettare l'appello perché infondato e confermare la sentenza impugnata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.08.2015 la espose di essere creditrice Controparte_1 della per l'importo complessivo di euro 13.000,00 - oltre ad euro 2.860,00 per iva - a Parte_1
1
La ricorrente lamentò che vani erano stati i solleciti di pagamento.
Il Tribunale di Benevento, con decreto n. 995/2015 dell'11.09.2015, ingiunse alla il Parte_1
pagamento della somma di euro 15.860,00 a favore della oltre interessi di mora Controparte_1
ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
L'ingiunta propose opposizione contestando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, rappresentando che il preventivo dei lavori, proveniente dalla società ricorrente, e non sottoscritto da essa non provava il rapporto sottostante. Contestò la quantità/misura delle Parte_1 opere realizzate e i prezzi applicati con riferimento alle singole unità di misura. Dedusse che “Avviata
l'esecuzione del cordolo, previa rimozione della pavimentazione e della guaina che ricopriva il terrazzo, limitatamente però alla sola zona in cui andava realizzato il cordolo, estesa quindi mq
18,68, gli operai della nonostante le raccomandazioni della committente omettevano CP_1
di proteggere il terrazzo con un telone o con una guaina provvisoria da collocarsi tra il cordolo e la restante parte della pavimentazione”. Aggiunse: “Inesistente è la parte di credito azionato e riferito ai lavori di "sistemazione" della strada di accesso al fabbricato destinato a deposito della società opposta che la ricorrente assume di aver realizzato nell'anno 2008. I predetti lavori, infatti, consistevano nella sola demolizione di un piccolo muretto, situato lungo la strada di accesso del deposito di proprietà della , e livellamento della stradina di accesso al predetto deposito, Pt_1
peraltro eseguito con materiale di pietrisco fornito dalla stessa società opponente. L'opposta in pratica si limitava ad impiegare per sole 2 (due) ore lavorative un piccolo escavatore e per altrettante
2 ore lavorative un automezzo denominato "bobcat". Il costo di mercato riconosciuto per l'impiego dei predetti automezzi è quantificabile nella somma compresa tra € 35,00 ed € 50,00 per ora lavorativa.”.
Il difensore dell'opponente eccepì che l'eventuale credito dell'opposta avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per compensazione con il maggiore credito risarcitorio vantato dalla Parte_1
nei confronti della in quanto, nel corso dei lavori, a causa della omessa protezione Controparte_1
del terrazzo con un telone o con una guaina provvisoria, si erano verificate ingenti infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato l'appartamento sottostante e avevano costretto l'opponente a porre
2 rimedio all'inconveniente, mettendo in sicurezza il terrazzo mediante una copertura provvisoria, con conseguente sopportazione del relativo costo e dell'esborso della somma dovuta al proprietario dell'appartamento danneggiato dalle infiltrazioni, a titolo risarcitorio.
L'opponente spiegò, quindi, domanda riconvenzionale nei confronti della di Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni a proprio favore, operando la parziale compensazione giudiziale con le somme che eventualmente fossero dovute alla Controparte_1
L'opponente chiese, poi, sempre in via riconvenzionale, la condanna della al Controparte_1
pagamento di euro 2.484,00 di cui alla fattura n. 5 del 26.02.2008, emessa quale corrispettivo per la fornitura di una ringhiera all'opposta, nonchè di euro 1.260,00 e di euro 198,44, come da fatture nn.
14 del 24.09.09 e 18 del 28.10.2009, emesse rispettivamente a titolo di corrispettivo per lavori che le erano stati commissionati dalla consistiti in riparazioni di un edificio in Ponte Controparte_1
(BN) e di un locale adibito ad officina. Anche con riferimento ai crediti di cui alle suddette fatture l'opponente chiese la parziale compensazione giudiziale con eventuali crediti che nel corso del giudizio fossero stati accertati a favore dell'opposta.
Si costituì la e contestò l'opposizione, eccependo la decadenza e/o prescrizione Controparte_1 dell'azione risarcitoria.
Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò
l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha fondato la decisione sulla base delle seguenti ragioni: a) l'opponente non ha mai contestato prima del presente giudizio la regolarità dei lavori eseguiti, mai denunziando, ai sensi dell'art. 1667 c.c., vizi o difformità delle opere consegnate ed accettate da essa committente, né danni causati in corso d'opera; trattandosi di lavori eseguiti nel 2005 e nel 2008 l'opponente è decaduta dall'esercizio di ogni azione al riguardo;
b) l'opposta ha provato con testimoni - tra i quali due operai, terzi ed imparziali - l'esecuzione dei lavori indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione;
diversamente i testimoni indicati dall'opponente “sono stati molto vaghi e generici”, anche perché testimoni de relato o non presenti personalmente all'esecuzione dei lavori da parte della ciò anche in relazione ai presunti e contestati lavori e forniture di merce che Controparte_1 avrebbe eseguito, all'inverso, la per conto dell'opposta (in relazione alle forniture di Parte_1 merce l'opponente non ha prodotto i documenti di trasporto sottoscritti dalla committente, come richiamati nelle fatture); c) diversamente, le opere per le quali l'opposta ha agito in via monitoria non sono state contestate sotto il profilo della riconducibilità a rapporti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto lavori effettivamente eseguiti, di cui è stato prodotto un preventivo.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha Parte_1
resistito, costituendosi la Controparte_1
3 Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
22.04.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Benevento con riferimento all' an debeatur, lamentando un'“errata valutazione delle risultanze probatorie”.
L'appellante sostiene che la società opposta non abbia ottemperato all'onere di provare la fonte negoziale del suo presunto credito.
Il difensore dell'appellante argomenta che dalle dichiarazioni testimoniali - diversamente Parte_1
CP_ da quanto ritenuto dal primo giudice - siano emerse tali circostanze: a) alla era Controparte_1
stata commissionata la costruzione di un cordolo perimetrale di un terrazzo (dove la Parte_1
avrebbe dovuto fissare una tettoia in ferro), previa rimozione del pavimento del terrazzo, limitatamente al perimetro sul quale andava costruito il cordolo;
b) la costruzione del cordolo non aveva interessato anche le superfici centrali del terrazzo;
c) la non ha fornito e Controparte_1
messo in opera la guaina sui nuovi cordoli e sul vecchio piano.
A sostegno delle indicate emergenze processuali l'appellante deduce che il teste , Testimone_1 all'udienza del 10.10.2016, ha espressamente dichiarato: “quando si è verificata l'infiltrazione di acqua nell'appartamento, erano stati fatti sul terrazzo i cordoli ed era stata tolta la guaina per cui nel vuoto tra il cordolo ed il pavimento del terrazzo si era creato un vuoto dove si era infiltrata
l'acqua”, e desume da tale dichiarazione che la aveva realizzato il cordolo solo Controparte_1
sul perimetro del terrazzo ed aveva rimosso soltanto la parte di pavimento del terrazzo che occupava detto perimetro e non l'intero pavimento. Evidenzia, poi, l'inattendibilità del teste Testimone_2
con riguardo alla durata dei lavori di costruzione del cordolo. Infatti, il teste prima ha riferito che i lavori erano durati 7/10 giorni, e poi, sulla stessa domanda, ha dichiarato che la durata dei lavori era stata di 6/7 giorni. Sottolinea che il lavoro inerente la realizzazione della strada è consistito nel solo livellamento con pietrisco ed aveva richiesto una lavorazione di poche ore.
Aggiunge l'appellante: “Da quanto innanzi appare alquanto evidente, dunque, che il giudice di primo grado sia incorso in un grossolano errore asserendo che le opere per le quali ha agito in via monitoria l'opposta non sono state censurate come rapporti effettivamente svoltisi tra le parti. Una corretta analisi delle risultanze istruttorie e delle deduzioni delle parti avrebbero portato a conclusioni diverse rispetto a quelle a cui è erroneamente e/o superficialmente giunto il giudice di prime cure.”.
Con il medesimo primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del quantum della pretesa creditoria, nonostante nel corso del giudizio di primo grado, essa fosse stata oggetto di specifica e
4 puntuale contestazione. Evidenzia che il preventivo dei lavori, allegato alla produzione monitoria, non ha alcuna valenza probatoria, non essendo sottoscritto dalla committenza.
Il motivo di gravame è infondato.
Va premesso che la parte opposta, odierna appellante, riconosce inequivocamente di aver commissionato alla la realizzazione - su un terrazzo di un immobile sito in Controparte_1
Torrecuso (BN), contrada Collepiano - di un cordolo in cemento armato destinato a sorreggere una tettoia in ferro, che avrebbe dovuto essere al servizio di un appartamento sottostante, “ previa rimozione della pavimentazione e della guaina che ricopriva il terrazzo” (cfr. contenuto dell'atto di opposizione), tant'è che si duole della mancata protezione del terrazzo (causa di danni a terzi) da parte della nel corso della costruzione del cordolo, mediante un telone o una Controparte_1
guaina provvisoria, circostanza che lascia inequivocamente intendere che il lavoro commissionato non poteva che comprendere anche l'apposizione di una guaina definitiva sul terrazzo. Del resto, nell'atto di citazione in opposizione, la non contesta specificamente che alla Parte_1 [...]
sia stato anche commissionato il lavoro di apposizione della guaina, limitandosi a dedurre CP_1
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, rappresentando che il preventivo dei lavori non provava il rapporto sottostante e contestando la quantità/misura delle opere realizzate. Si richiama al riguardo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Ordinanza
n. 17889 del 27/08/2020).
Inoltre l'avvenuta posa in opera della guaina, dopo la rimozione della pavimentazione del terrazzo, è provata dalle risultanze della deposizione dei testi e , operai che Testimone_3 Testimone_2
hanno eseguito i lavori presso il cantiere in questione. Le dichiarazioni dei testi e ON
, richiamate dall'appellante a sostegno del motivo di gravame non sono idonee a Testimone_5
smentire quanto riferito dai testi e , in quanto il e il non erano Tes_3 Tes_2 Tes_4 Tes_5
presenti sul cantiere e riferiscono circostanze de relato.
La riconosce senza dubbio anche di aver commissionato alla controparte i lavori di Parte_1
"sistemazione" della strada di accesso al suo fabbricato, destinato a deposito, e non ne contesta l'esecuzione, sottolineando esclusivamente che tali lavori consistevano nella sola demolizione di un piccolo muretto e nel livellamento della strada, eseguito con materiale di pietrisco fornito dalla stessa
Parte_1
Ciò posto, con riguardo all'entità dell'importo richiesto dalla per l'esecuzione dei Controparte_1 lavori, va premesso che la non contesta che l'accordo prevedesse un pagamento degli Parte_1 stessi “a corpo” e non “a misura” e, quindi, non colgono nel segno le doglianze dell'appellante relative
5 all'incidenza sul corrispettivo della “quantità/misura” delle opere realizzate. Pertanto inconferente è il rilievo dell'appellante riguardante la lunghezza del cordolo, realizzato sul terrazzo per sostenere la erigenda tettoia, con la conseguente invocata esclusione dall'importo richiesto da controparte, dei costi relativi alla lunghezza della cordolatura centrale (secondo l'appellante non realizzata). Sempre in ragione della previsione di un corrispettivo “a corpo”, prive di rilievo sono le doglianze dell'appellante riguardanti le effettive ore di lavoro necessarie per la sistemazione della strada di accesso al fabbricato della e la modesta entità di tali lavori. Parte_1
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato “Sulla domanda riconvenzionale e di compensazione giudiziale”.
La difesa dell'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze dell'espletata prova per testi e della documentazione prodotta in giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla avente ad oggetto l'accertamento del credito Parte_1
maturato in suo favore per le prestazioni eseguite per conto della di cui alle CP_1 CP_1 fatture n. 14 del 24.09.2009 (dell'importo di euro 1.260,00), n. 18 del 28.10.2009 (dell'importo di euro 198,44) e n. 5 del 26.02.2008 (dell'importo di euro 2.484,00), per complessivi euro 3.942,44.
Reitera, quindi, la richiesta di condanna dell'appellata al pagamento del suddetto importo, e di compensazione con il controcredito della controparte, eventualmente accertato. Contesta
l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui i testimoni indicati dalla “sono stati Parte_1
molto vaghi e generici, anche perché testimoni de relato o non presenti personalmente all'esecuzione dei lavori da parte della ciò anche in relazione ai presunti lavori eseguiti dalla CP_1 Pt_1 per conto dell'opposta, in relazione ai quali l'opponente non ha prodotto nemmeno i documenti di trasporto sottoscritti dalla committente, come richiamati in fatture azionate”.
Argomenta che il teste escusso all'udienza del 10.10.2016, confermava ON
integralmente i capi nn. 8, 9 e 10 della prova articolata con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2,
c.p.c., specificando di aver partecipato all'esecuzione dei lavori descritti nelle fatture mostrategli.
Secondo l'appellante “Il teste, quindi, diversamente da quanto dal giudice asserito, forniva dichiarazioni precise in riferimento a fatti di cui aveva diretta conoscenza per aver egli stesso eseguito le opere”.
Il motivo di gravame è infondato.
L'appellante non indica specificamente quali siano stati i lavori effettuati a favore della Controparte_1
Né a tale difetto di allegazione può supplire la testimonianza di che, con
[...] ON
riguardo al capo 9) del capitolato di prova, si limita a richiamare genericamente i lavori di riparazione di un edificio, sito in Ponte (BN), e la fattura n. 14 del 24.09.09, la quale non indica specificamente di quali lavori di riparazione si tratti. Analoga considerazione va fatta con riguardo al capo 10) del
6 capitolato di prova, in cui si fa riferimento a lavori di riparazione in un'officina e alla fattura n. 18 del 28.10.2009, che non contiene alcuna descrizione di tali lavori. Infine, con riguardo al capo di prova n. 9), si richiama la fornitura di una ringhiera di cui alla fattura n. 5 del 26.02.2008, ma - come condivisibilmente affermato dal primo giudice (e sul punto non vi è alcuna censura) manca il relativo documento di trasporto sottoscritto dal committente.
Quanto all'eccezione di compensazione con il credito risarcitorio, sollevata in primo grado, va evidenziato che l'appellante, in sede di gravame, non ha formulato alcuna censura avverso la statuizione del primo giudice di intervenuta “decadenza” della dalla Parte_1
possibilità di fare valere qualsivoglia azione di danno, trattandosi di lavori eseguiti nel 2005 e nel
2008.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nella misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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