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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9997 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 3247/2020
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA 1. , nato a [...] il [...] - C.F. , CP_1 C.F._1
2. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
3. , nata a [...] /1947 - C.F. Controparte_3
C.F._3
4. Napoli il 21/07/1970 – C.F. Controparte_4 C.F._4 tut alla Via Rampe Sant'Antonio a CP_3
5. ato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 29/08/1974 C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._5 rap untamente e disgiuntamente dall'avv. Stefano Carnevale, C.F. e dall'avv. Vincenzo Vollero, C.F. C.F._6 ai sensi e per gli effetti della L. 14/05/2005 n°80, C.F._7 modificata con la L. 28/12/2005 n°263 e successive modifiche, dichiarano di voler ricevere comunicazioni ed eventuali notifiche ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e elettivamente domiciliati Email_1 Email_2 presso il lo ò in virtù delle procure in CP_3 atti, ricorrenti E 1. C.F. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_5 P.IVA_1 al icipio (Palazzo San Giacomo) – cap. 80133 CP_3
– pec: atti. apoli.it; Email_3 CP_5
2. C.F. Controparte_6 P.IVA_2
Controparte_7 in causa - (assicuratrice per la rct del ); CP_6 Parte_2
3. NC PI RT, nato a [...] [...], , e ivi CP_3 C.F._8 domiciliato alla via Pacuvio n. 25, indirizzo pec tratto da Inipec;
Email_4
4. nato a [...] [...], C.F. Controparte_8 CP_3
, e ivi domiciliato alla via Manzoni n. 26/A, indirizzo p.e.c. C.F._9
Email_5
5. 976, C.F. , e ivi Controparte_9 CP_3 C.F._10
via Fasa 6. nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_10 CP_3 C.F._11
a EL;
7. nato a [...] [...], C.F. e CP_11 CP_3 C.F._12 toia alla v ciale Lucchese n. 11
8. nata a [...] [...], C.F. Controparte_12 CP_3
e domiciliata i alla Via Luigi Gastinelli n. 7 C.F._13
E s (assicuratrice per la rct dei convenuti suindicati) Controparte_13
– chiamata convenuti
E
1. , Cod. fisc.: nata a [...] [...] , Parte_3 CP_3 C.F._14
2. nato llammare di 80 Parte_4
Cod. fisc.: C.F._15
3. il 05.06.1976 Cod. fisc. , Parte_5 CP_3 C.F._16
a i CP_3 Controparte_6 dall'avv. Giancarl ldi ( ), ed elettivamente C.F._17 domiciliati presso il suo lo studio in lla Galleria Vanvitelli n. 33 CP_3
4. (CF ), nato a [...] [...] ed ivi Parte_6 C.F._18 CP_3
o n.90, ente domiciliato in Controparte_6 alla vi , presso e nello studio dell'avvocato Cosimo CP_3
RE (cf FAX 081405512, PEC C.F._19
Email_6
Interv o
E
- in persona Controparte_14
, Controparte_15 CP_16 elettivamente domiciliato i A), via Roma nr. 4 causa dal Condominio via Rampe Sant'Antonio nr. 104,
OGGETTO DEL GIUDIZIO Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti depositavano presso il Tribunale di Napoli il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il cui contenuto si riporta, di seguito: “Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696
– bis c.p.c. 1) Il sig . è proprietario dell'appartamento, sito in alla Via Rampe CP_1 CP_3
Sant'Antonio 04, undicesima rampa, piano terzo, distint mero di interno 5, composto di vani sei ed accessori (pari a catastali vani dieci e mezzo), compresa la cantinola sita al pianterreno rialzato dello stesso edificio distinta dal numero di interno 5, della superficie di circa m. 1,80 per m. 1,40; il tutto riportato in N.C.E.U. a partita 1245757, regolarmente intestata, sezione CHI, foglio 18, mappale numero 38, sub. 7, zona censuaria a 10, categoria A/2, classe 8, vani 10,5, in forza di atto di compravendita del 30/06/1995 – Repertorio 26647 – Raccolta 4713, per Notar Per_1
di
[...] CP_3
l si è titolare della nuda proprietà dell'appartamento, sito in alla Via Controparte_2 CP_3
Rampe Sant' ipo n. 104, undicesima rampa, primo piano, distinto dal i interno 1, composto di vani sei ed accessori riportato in N.C.E.U. a partita 140 320, sezione Chiaia, Foglio 18, P.lla: 38/3 – Via Rampe S. Antonio 11 (ora n. 104) – P/1 –int. 1 – Zc. 10 – Ctg. A/2 Cl. 8 – Vani 10,5, in forza di atto di donazione del 10/06/1985 – Repertorio 58 – Raccolta 21 per Notar di Canosa di Puglia;
Persona_2
3) è usufruttuaria dell'appartamento di cui al punto che Controparte_3 precede in forza del medesimo contratto di donazione del 10/06/1985 e della premorienza del proprio marito nato a [...] [...] e deceduto in data 12/06/2012, come da certificato Persona_3 CP_3 di mor ita in
4) La sig.ra è proprietaria dell'appartamento, sito in alla Via Rampe Controparte_4 CP_3
Sant'Antonio a Posillipo n. 104, undicesima rampa, piano secondo, distinto dal numero di interno 3; 5) La Sig.ra era, inoltre, proprietaria del motociclo Peugeot tg. Controparte_3
DP94512, rottam mento subito in occasione del crollo;
6) Il sig. era proprietario dell'autovettura modello BMW X5 tg. EC946LR, Parte_1 nonché di un macchinario Tapis Roulant Tecnogym – Spazio Forma, posto all'interno di una stanza dell'appartamento della propria moglie, , descritto sub 4; Controparte_4
7) Il giorno 31/03/2015 si verificava del muro posto alle spalle del fabbricato sito in
alla;
CP_3 Controparte_6
8) In conseguenza di detto crollo, veniva instaurato un processo penale dinanzi al Tribunale di Napoli, rubricato al procedimento n. 522670/15/44 RG, nel corso del quale veniva disposta dal PM una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le cause che avevano determinato il crollo medesimo;
9) I consulenti tecnici incaricati in sede penale, dopo aver compiutamente esaminato le caratteristiche del sistema murario, dei terreni, del sistema fognario e degli edifici coinvolti nel crollo, ritenevano configurabile una responsabilità del per errata Controparte_6 realizzazione del muro di confine;
10) In particolare, detti consulenti concludevano il proprio elaborato, sostenendo che "la geometria del sistema murario presente in rappresentava un fattore predisponente Controparte_6 per quanto poi accaduto e ch - marzo 2015 hanno, invece, costituito il fattore scatenante, che ha reso concreta questa criticità annunciata.";
11) Nello specifico, l'esame delle tre sezioni trasversali, che i consulenti hanno ricostruito utilizzando i dati raccolti durante le indagini, ha evidenziato che le murature retrostanti il civ. 104 sono state edificate in modo alquanto irregolare, con spessori tra loro variabili anche del 45% (alla quota +79.70 m s.l.m.m. è stato rinvenuto uno spessore di 400 cm in corrispondenza della sezione B-B' ed è stato stimato uno spessore di 220 cm in corrispondenza della sezione C-C'); 12) Gli accertamenti svolti hanno evidenziato l'esistenza di pannelli murari per i quali i rapporti tra gli spessori misurati e le corrispondenti altezze, compresi tra 0.27 e 0.34, sono risultati minori rispetto a quelli suggeriti all' epoca della costruzione), nonché la presenza di un pannello, quello in corrispondenza del quale è stata predisposta la sezione C- C', per il quale il rapporto tra lo spessore misurato e la corrispondente altezza è risultato pari a 0.18;
13) I consulenti medesimi, con riferimento al collettore principale della rete fognaria, hanno constatato che i due tronchi specificamente investigati, nell'ora durante la quale sono stati riempiti e sperimentati in "regime statico", hanno subito delle perdite di fluido stimate rispettivamente nel 7% e nel 12%. Tuttavia, i consulenti hanno attribuito un peso marginale a tali perdite;
14) Le indagini eseguite dai consulenti hanno, inoltre, consentito di accertare che i terreni ricadenti nella zona non sono sede di falda acquifera ma che le intense piogge verificatesi nei tre mesi precedenti il crollo hanno progressivamente modificato il grado di saturazione dei terreni. In particolare, i primi metri del terrapieno a tergo del muro crollato hanno subito una progressiva saturazione che, variandone le proprietà idrauliche, fisiche e meccaniche, ha determinato condizioni che sono risultate critiche per la stabilità del sistema murario;
15) Le tre sezioni trasversali, dunque, sostanzialmente stabili in presenza di terreni asciutti o dotati di un ridotto grado di saturazione, sono risultate non più stabili una volta che le stesse sono state sottoposte alle azioni esplicate dai terreni, come modificati dagli eventi di pioggia verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2015;
16) Variazioni di coesione e appesantimento dei terreni, entrambe dovute all'aumento del contenuto d' acqua, danno luogo, infatti, ad incrementi di spinte e di momenti ribaltanti, che possono risultare incompatibili con la stabilità dell'opera di sostegno;
17) In conclusione, i consulenti tecnici hanno accertato che l'errata geometria del sistema murario, che ha determinato una potenziale instabilità del muro di confine, ha costituito il fattore predisponente del crollo, mentre gli intensi eventi meteorici del gennaio-marzo 2015 e la conseguente modifica del grado di saturazione del terreno hanno, invece, costituito il fattore scatenante dell'evento, rendendo attuale e concreta una criticità già annunciata;
18) Alla luce delle risultanze della predetta consulenza, risulta configurabile una responsabilità in capo al resistente, in ordine alla causazione del crollo di cui in premessa e dei danni che ne sono CP_6 derivati ed una responsabilità concorrente del resistente Controparte_5
19) Il crollo ha determinato ingenti danni agli apparta ti 1, 2 e 4 del presente ricorso;
20) Nello specifico, tali danni hanno interessato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strutture murarie degli appartamenti, le pavimentazioni, le ringhiere, gli infissi, i servizi igienici, gli arredi e tutto ciò che era in essi contenuto”;
21) Il di è garantito con la Controparte_6 CP_3 [...]
61 001; Controparte_17
n data 05/04/2016, i ricorrenti formulavano richiesta di risarcimento danni nei confronti dei resistenti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
23) I ricorrenti, dunque, avviavano procedura di mediazione obbligatoria dinanzi all'Organismo di Mediazione ”, presso la sede di in Via Toledo n. 156; Per_4 CP_3
24) Il proce ediazione si concl unque, con esito negativo, come da verbale del 30/05/2017”. Il giudizio, contrassegnato dal n. 8399/2018 RG, veniva assegnato alla VI Sezione Civile
– dott. Mauro Impresa, il quale fissava la data di prima comparizione per il giorno 18.4.2018; III) Ricevuta la notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza del 18.4.2019, si costituivano in giudizio il d Controparte_5 il , contesta lla Controparte_18
p IV) In particolare, il , nel respingere ogni addebito di Controparte_19 responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso del 31.3.2015, individuava nelle alterazioni del terrapieno di monte una concausa del crollo e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_20
, nonché dei sig.ri NC
[...] CP_8 Persona_5
e proprietari dei terreni sovrastanti il CP_12 CP_11 Controparte_21
t , Controparte_22 impresa assicuratrice dell'ente V) Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituivano nel procedimento di istruzione preventiva la il Controparte_22
Controparte_20 CP_8 [...] contestando le ' Persona_5 CP_11 Controparte_21
e Controparte_6
VI) I sigg.ri e chiedevano ed ottenevano, poi, l'autorizzazione alla CP_8 CP_11 chiamata in cau a s che si costituiva, anch'essa, in giudizio;
Controparte_23
VII) Spiegavano, altresì, int io la società quale Controparte_24 compagnia assicurativa del l'avv. Controparte_20
OB PE, anch'esso condomino del fabbricato di via Rampe Sant'Antonio 104, danneggiato dal crollo. VIII) All'udienza del 10.7.2018 il Tribunale di Napoli conferiva incarico al Ctu nominato, Ing. Persona_6
IX) All'esito delle operazioni peritali, in data 2.2.2018 veniva depositato l'elaborato definitivo con il quale veniva accertato, con riguardo alle cause che determinavano, in data 31.3.2015 il crollo del muro posto alle spalle del fabbricato 104, che le stesse “sono dovute al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione d' instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1- E2, ha innescato l' evento”. X) Nello specifico, alla pagina 90 del proprio elaborato l'ausiliare evidenziava che “il crollo è conseguenza di più fattori causali, vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall' evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. XI) Nonostante gli esiti del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., né il
[...]
, proprietario e, comunque, custode del mu Controparte_6 del predetto fabbricato, né tantomeno i sig.ri proprietari del fondo Parte_7 sovrastante il predetto condominio di , provvedevano al Controparte_6 pagamento di alcuna somma, né tantom di formulare una congrua offerta. I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. Nella specie, il deduceva la palese Parte_8 infondatezza d nei confronti del
, sul presupposto di una responsabilità di tale Ente nella produzione CP_6 dell'evento dannoso, che invece non sussiste affatto e che è stata esclusa dal CTU nella procedura di ATP promossa dagli stessi odierni istanti proprio al fine di accertare in maniera obiettiva ed opponibile le cause del crollo. Le indagini espletate dal CTU nel corso del procedimento di ATP hanno evidenziato che il crollo del muro occorso il 31.3.2015 si è verificato per responsabilità dei convenuti e CP_8 CP_11
Infatti, nel rispondere al quesito sull'individuazione delle h eterminato tale evento, l'ausiliario ha affermato che:
“Le cause del crollo sono dovute al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione di instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico
-meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1-E2, ha innescato l'evento. Il crollo è conseguenza di più fattori causali: vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall'evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Sta di fatto che tutte le tre concause così indicate inducono ad una responsabilità dei predetti sigg. e CP_8 CP_11
Sia i terreni a lesso murario crollato che il cantonale E1-E2 sono infatti di proprietà esclusiva dei convenuti e in quanto ricadenti nella particella 70 CP_8 CP_11 del foglio 211, che ad essi pacifica a in base alle risultanze dei titoli, per cui l'omessa manutenzione e la mancata esecuzione delle opere di drenaggio delle acque (che avrebbero evitato la saturazione del terreno) è imputabile ex art. 2051 c.c. in via esclusiva ad essi proprietari. Ma anche la concausa indicata nella “vetustà delle strutture murarie” porta ad attribuire la responsabilità dell'evento ai soli convenuti e CP_8 CP_11
Si costituiva in giudizio il comune di do tutte le pretese di parte CP_3 ricorrente, affermando di non avere alcuna responsabilità nell'evento crollo, come del resto emerge da tutte le perizie espletate. Si costituivano in giudizio NC PI RT, , Persona_5 CP_8 CP_10
[...] CP_11 CP_12 affermando in sostanza di non avere alcuna proprietà del muro crollato e contestando come il crollo potesse essere derivato dal fondo sovrastante di cui sono proprietari;
presentavano domanda riconvenzionale volta a risarcimento causato dal mancato utilizzo del fondo, quale “orto cittadino”. Dopo l'ammissione delle prove e lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20/10/2025, il Giudice ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.p. In data 20.10.2025 e 24.10.2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione udienza. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue: Il non ha alcuna responsabilità nella causazione dell'evento crollo de Controparte_5 quo, come emerge da tutti gli atti di causa e da tutte le perizie, che sono state effettuate nel corso della vicenda processuale. Non è stata rilevata alcuna anomalia inerente la rete idrica e i corsetti fognari;
le perdite del collettore della rete fognaria stimate tra il 7% ed il 12% hanno avuto un peso marginale;
la zona non è stata interessata da lavori edili, scavi o demolizioni;
i terreni interessati non sono sede di falda acquifera. La dinamica del crollo consente di limitare le responsabilità al Controparte_18
e ai condomini e proprietari del
[...] CP_8 CP_11
Lo scrivente ritiene di aderire alle conclusioni contenute nella perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli e summenzionata secondo cui la successione temporale degli eventi di pioggia hanno portato alla conseguenza che i primi metri del terrapieno a tergo del muro crollato hanno subito una progressiva saturazione che, variandone le proprietà idrauliche, fisiche e meccaniche, ha determinato condizioni che sono risultate critiche per la stabilità del sistema murario. All'esito delle indagini condotte è stato accertato che i mesi di gennaio e febbraio 2015 sono stati tra i più piovosi tra quelli mai registrati. In particolare, “la progressiva saturazione dei terreni determina la variazione di proprietà importanti quali il peso dell' unità di volume e la coesione apparente, il fenomeno può avvenire con ritardi anche significativi rispetto agli eventi che lo hanno prodotto, l' incremento del peso dell' unità di volume dei terreni e la contestuale riduzione della coesione apparente determinano l' aumento delle spinte prodotte sulle opere di sostegno e dei momenti ribaltanti che alle stesse si accompagnano;
le tre sezioni trasversali, ricostruite a seguito degli accertamenti condotti, sostanzialmente stabili in presenza di terreni asciutti o dotati di un ridotto grado di saturazione, sono risultate non più stabili una volta che le stesse sono state sottoposte alle azioni esplicate dai terreni, come modificati dagli eventi di pioggia verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2015. E' stato, poi, constatato che le conclusioni, cui sono pervenuti nel corso dei propri accertamenti, sono le medesime raggiunte dal C.U.G.Ri. nell' ambito dello studio condotto nel 2001 per conto del Commissario Delegato Sindaco di e dagli altri CP_3 ricercatori che hanno affrontato la tematica. Il muro crollato alle vie Rampe di a Posillipo CP_6 sarebbe stato a pieno titolo inserito tra quelli meritevoli di attenzione in quanto p e instabili”. Pertanto, la geometria del sistema murario presente in Controparte_6 rappresentava un fattore predisponente per quanto p meteorici del gennaio - marzo 2015 hanno, costituito il fattore scatenante, che ha reso concreta questa criticità annunciata. In tale ottica, la responsabilità è senza dubbio da ascriversi ai proprietari del fondo sovrastante sul quale insiste il muro di contenimento che sono da individuarsi in NC PI RT, , Persona_5 CP_8 Controparte_10 CP_11 [...]
l t CP_12 responsabilità è a loro ascrivibile e anche in considerazione che le richieste sono del tutto apodittiche ravvisandosi, a loro dire, nella impossibilità di utilizzare il terreno come “orto”, il che non è provato dalla documentazione fotografica presente nel fascicolo e, comunque, non tale da costituire un danno meritevole di stima poiché di modesta entità. Vieppiù, la responsabilità ascritta ai convenuti testè indicati e dovuta al crollo del muro di contenimento insistente sul loro fondo sovrastante, al cui proprietà dagli atti catastali presenti nel fascicolo, non pare in discussione, deve dividersi equamente con quella del condominio proprietario di via Rampe Sant'Antonio nr. 104; come emerge anche dalla CTU nella procedura di ATP il crollo del muro posto alle spalle del fabbricato 104 è dovuto al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione d'instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1- E2. Alla pagina 90 del proprio elaborato l'ausiliare evidenziava che “il crollo è conseguenza di più fattori causali, vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall' evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Il crollo è conseguenza di più fattori causali: vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Tali fattori erano in carico sia ai proprietari del fondo sovrastante che al condominio di via Rampe Sant'Antonio, che sono, quindi, da ritenersi responsabili. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall'evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Non vi è dubbio, pertanto, che sussista il nesso causale tra il crollo medesimo e i danni riportati dai ricorrenti e dalle parti intervenute in adesione. Per tali motivi la domanda dei ricorrenti deve essere accolta nei confronti dei convenuti NC PI RT, , Persona_5 CP_8 Controparte_10 CP_11
e rel s a CP_12
Estraneo ai fatti di causa è il condominio di , chiamato in Controparte_14 causa, ma che non ha alcun ruolo nella causa Egualmente devono essere accolte le domande degli intervenuti volontari Parte_4
, e , quali proprietari dell'appartamento inte
[...] Parte_3 Parte_5 piano, così come di OB PE, egualmente proprietario di appartamento nel condominio di via Rampe Sant'Antonio nr. 104. Quanto alla liquidazione dei danni materiali e non materiali, questi ultimi in via equitativa vanno quantificati per , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e e OB
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
i a n p esti vanno liquidati come indicato nella perizia estimativa dell'ing. in favore di Persona_6 [...]
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 da tabella sottoindicata. Quanto a , e , va liquidata la somma di euro Parte_4 Parte_3 Parte_5
11.217,60 0 cuna per locazione abitazione sostitutiva), oltre il costo della provvigione pagato alla mediatrice per la somma di euro 1.317,60. Quanto a OB PE, vanno liquidati euro 11.900,00 per il ripristino dell'appartamento; quanto al danneggiamento dei quadri di proprietà e di alcuni arredi non è stata fornita alcuna stima specifica, per cui si ritiene debbano essere oggetto di separato giudizio. In ordine al risarcimento dei danni non patrimoniali, è evidente che, non essendo stata fornita certa e precisa in ordine al suo ammontare, in applicazione dei criteri ex art. 1226, 2056 c.c., questi possano essere quantificati in via equitativa nella somma monetaria di euro 5.000,00 ciascuno in favore dei ricorrenti ed intervenuti danneggiati, considerato che una vicenda come quella de qua non può non aver prodotto patimenti e sofferenze ai proprietari degli immobili oggetto dei gravi danni subiti, ledendo i propri valori ed interessi personali, provocando indubbiamente un peggioramento delle loro condizioni di vita. Si ritiene di compensare le spese di lite, considerate le soccombenze reciproche emerse e la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 1. , nato a [...] [...] - C.F. , CP_1 CP_3 C.F._1
2. , nato a [...] [...] , Controparte_2 CP_3 C.F._2
3. ta a EN Ba /1947 - C.F. Controparte_3
C.F._3 nata a [...] [...] – C.F. Controparte_4 CP_3 C.F._4 tutti residenti in [...] CP_3
5. nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], così provvede: C.F._5
e ritiene sussistente il nesso di causalità tra l'evento crollo e i danni patiti dalle parti ricorrenti da liquidare come da tabella sottoindicata;
2. Dichiara responsabili in solido
- Controparte_6
P.IVA_2 Controparte_7
– chiamata in causa - (assicuratrice per la rct del condominio
[...]
); Parte_2
- NC l 21.7.1952, C.F. , CP_3 C.F._8
e ivi domiciliato all Pacuvio n. tratto da Inipec;
Email_4
- il 6.3.1975, Controparte_8 CP_3
, e iciliato alla via Manzoni n. C.F._9
26/A, indir Email_5
- , nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_9 CP_3 C.F._10
via Fa 2;
- nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_10 CP_3 C.F._11 ia Mer 13;
- nato a [...] [...], C.F. e CP_11 CP_3 C.F._12 stoia all vinciale Lucches - nata a [...] [...], Controparte_12 CP_3
C.F. e domiciliata in Roma, alla Via Luigi Gastinelli C.F._13
n. 7 E società (assicuratrice per la rct dei convenuti Controparte_13 suindicati) 3. Accoglie, altresì, i ricorsi presentati da
- , Cod. fisc.: nata a [...] [...] Parte_3 CP_3
, C.F._14
- nato a [...] il Parte_4
29.04.1980 Cod. fisc.: C.F._15
- , il 05.06.1976 Cod. fisc. Parte_5 CP_3
, tutti reside alla C.F._16 CP_3 Controparte_6
[...]
- (CF ), nato a [...] Parte_6 C.F._18 CP_3 sident a Posil 0, CP_6 elettivamente domiciliato in alla via n.4, presso e nello CP_3 studio dell'avvocato Cosimo se 3. Liquida il risarcimento dei danni materiali come nella seguente tabella riepilogativa per ogni parte in causa: A) APPARTAMENTO INT. 5 DI PROPRIETA' di
(come da perizia estimativa Ing.
€ 69.700,00 CP_1
Persona_6
B) a. APPARTAMENTO INT. 3 DI PROPRIETA' di
Controparte_4
b. danni BMW X5 tg. EC946LR non più circolante di
€ 98.100,00 (come da perizia estimativa Ing. Parte_1
Persona_6
C) a.APPARTAMENTO INT. 1 DI PROPRIETA' di
Parte_9
b. danni Peugeot LH tg. DP94512 di
€ 56.600,00 Pt_10
(come da perizia Controparte_3 estimativa Ing. Persona_6
D) APPARTAMENTO INT.2 DI PROPRIETA' di
€ 11.900,00 Parte_6 Con E) 2 ,
€ 11.217,60 Parte_11 Pt_3
, Pt_4 Pt_5
Oltre euro 5.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali per tutte le parti ricorrenti ed intervenuti.
4. Compensa le spese di lite, per le motivazioni anzidette.
Così deciso in Napoli, il 3/11/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 3247/2020
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA 1. , nato a [...] il [...] - C.F. , CP_1 C.F._1
2. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
3. , nata a [...] /1947 - C.F. Controparte_3
C.F._3
4. Napoli il 21/07/1970 – C.F. Controparte_4 C.F._4 tut alla Via Rampe Sant'Antonio a CP_3
5. ato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 29/08/1974 C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._5 rap untamente e disgiuntamente dall'avv. Stefano Carnevale, C.F. e dall'avv. Vincenzo Vollero, C.F. C.F._6 ai sensi e per gli effetti della L. 14/05/2005 n°80, C.F._7 modificata con la L. 28/12/2005 n°263 e successive modifiche, dichiarano di voler ricevere comunicazioni ed eventuali notifiche ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e elettivamente domiciliati Email_1 Email_2 presso il lo ò in virtù delle procure in CP_3 atti, ricorrenti E 1. C.F. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_5 P.IVA_1 al icipio (Palazzo San Giacomo) – cap. 80133 CP_3
– pec: atti. apoli.it; Email_3 CP_5
2. C.F. Controparte_6 P.IVA_2
Controparte_7 in causa - (assicuratrice per la rct del ); CP_6 Parte_2
3. NC PI RT, nato a [...] [...], , e ivi CP_3 C.F._8 domiciliato alla via Pacuvio n. 25, indirizzo pec tratto da Inipec;
Email_4
4. nato a [...] [...], C.F. Controparte_8 CP_3
, e ivi domiciliato alla via Manzoni n. 26/A, indirizzo p.e.c. C.F._9
Email_5
5. 976, C.F. , e ivi Controparte_9 CP_3 C.F._10
via Fasa 6. nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_10 CP_3 C.F._11
a EL;
7. nato a [...] [...], C.F. e CP_11 CP_3 C.F._12 toia alla v ciale Lucchese n. 11
8. nata a [...] [...], C.F. Controparte_12 CP_3
e domiciliata i alla Via Luigi Gastinelli n. 7 C.F._13
E s (assicuratrice per la rct dei convenuti suindicati) Controparte_13
– chiamata convenuti
E
1. , Cod. fisc.: nata a [...] [...] , Parte_3 CP_3 C.F._14
2. nato llammare di 80 Parte_4
Cod. fisc.: C.F._15
3. il 05.06.1976 Cod. fisc. , Parte_5 CP_3 C.F._16
a i CP_3 Controparte_6 dall'avv. Giancarl ldi ( ), ed elettivamente C.F._17 domiciliati presso il suo lo studio in lla Galleria Vanvitelli n. 33 CP_3
4. (CF ), nato a [...] [...] ed ivi Parte_6 C.F._18 CP_3
o n.90, ente domiciliato in Controparte_6 alla vi , presso e nello studio dell'avvocato Cosimo CP_3
RE (cf FAX 081405512, PEC C.F._19
Email_6
Interv o
E
- in persona Controparte_14
, Controparte_15 CP_16 elettivamente domiciliato i A), via Roma nr. 4 causa dal Condominio via Rampe Sant'Antonio nr. 104,
OGGETTO DEL GIUDIZIO Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti depositavano presso il Tribunale di Napoli il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il cui contenuto si riporta, di seguito: “Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696
– bis c.p.c. 1) Il sig . è proprietario dell'appartamento, sito in alla Via Rampe CP_1 CP_3
Sant'Antonio 04, undicesima rampa, piano terzo, distint mero di interno 5, composto di vani sei ed accessori (pari a catastali vani dieci e mezzo), compresa la cantinola sita al pianterreno rialzato dello stesso edificio distinta dal numero di interno 5, della superficie di circa m. 1,80 per m. 1,40; il tutto riportato in N.C.E.U. a partita 1245757, regolarmente intestata, sezione CHI, foglio 18, mappale numero 38, sub. 7, zona censuaria a 10, categoria A/2, classe 8, vani 10,5, in forza di atto di compravendita del 30/06/1995 – Repertorio 26647 – Raccolta 4713, per Notar Per_1
di
[...] CP_3
l si è titolare della nuda proprietà dell'appartamento, sito in alla Via Controparte_2 CP_3
Rampe Sant' ipo n. 104, undicesima rampa, primo piano, distinto dal i interno 1, composto di vani sei ed accessori riportato in N.C.E.U. a partita 140 320, sezione Chiaia, Foglio 18, P.lla: 38/3 – Via Rampe S. Antonio 11 (ora n. 104) – P/1 –int. 1 – Zc. 10 – Ctg. A/2 Cl. 8 – Vani 10,5, in forza di atto di donazione del 10/06/1985 – Repertorio 58 – Raccolta 21 per Notar di Canosa di Puglia;
Persona_2
3) è usufruttuaria dell'appartamento di cui al punto che Controparte_3 precede in forza del medesimo contratto di donazione del 10/06/1985 e della premorienza del proprio marito nato a [...] [...] e deceduto in data 12/06/2012, come da certificato Persona_3 CP_3 di mor ita in
4) La sig.ra è proprietaria dell'appartamento, sito in alla Via Rampe Controparte_4 CP_3
Sant'Antonio a Posillipo n. 104, undicesima rampa, piano secondo, distinto dal numero di interno 3; 5) La Sig.ra era, inoltre, proprietaria del motociclo Peugeot tg. Controparte_3
DP94512, rottam mento subito in occasione del crollo;
6) Il sig. era proprietario dell'autovettura modello BMW X5 tg. EC946LR, Parte_1 nonché di un macchinario Tapis Roulant Tecnogym – Spazio Forma, posto all'interno di una stanza dell'appartamento della propria moglie, , descritto sub 4; Controparte_4
7) Il giorno 31/03/2015 si verificava del muro posto alle spalle del fabbricato sito in
alla;
CP_3 Controparte_6
8) In conseguenza di detto crollo, veniva instaurato un processo penale dinanzi al Tribunale di Napoli, rubricato al procedimento n. 522670/15/44 RG, nel corso del quale veniva disposta dal PM una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le cause che avevano determinato il crollo medesimo;
9) I consulenti tecnici incaricati in sede penale, dopo aver compiutamente esaminato le caratteristiche del sistema murario, dei terreni, del sistema fognario e degli edifici coinvolti nel crollo, ritenevano configurabile una responsabilità del per errata Controparte_6 realizzazione del muro di confine;
10) In particolare, detti consulenti concludevano il proprio elaborato, sostenendo che "la geometria del sistema murario presente in rappresentava un fattore predisponente Controparte_6 per quanto poi accaduto e ch - marzo 2015 hanno, invece, costituito il fattore scatenante, che ha reso concreta questa criticità annunciata.";
11) Nello specifico, l'esame delle tre sezioni trasversali, che i consulenti hanno ricostruito utilizzando i dati raccolti durante le indagini, ha evidenziato che le murature retrostanti il civ. 104 sono state edificate in modo alquanto irregolare, con spessori tra loro variabili anche del 45% (alla quota +79.70 m s.l.m.m. è stato rinvenuto uno spessore di 400 cm in corrispondenza della sezione B-B' ed è stato stimato uno spessore di 220 cm in corrispondenza della sezione C-C'); 12) Gli accertamenti svolti hanno evidenziato l'esistenza di pannelli murari per i quali i rapporti tra gli spessori misurati e le corrispondenti altezze, compresi tra 0.27 e 0.34, sono risultati minori rispetto a quelli suggeriti all' epoca della costruzione), nonché la presenza di un pannello, quello in corrispondenza del quale è stata predisposta la sezione C- C', per il quale il rapporto tra lo spessore misurato e la corrispondente altezza è risultato pari a 0.18;
13) I consulenti medesimi, con riferimento al collettore principale della rete fognaria, hanno constatato che i due tronchi specificamente investigati, nell'ora durante la quale sono stati riempiti e sperimentati in "regime statico", hanno subito delle perdite di fluido stimate rispettivamente nel 7% e nel 12%. Tuttavia, i consulenti hanno attribuito un peso marginale a tali perdite;
14) Le indagini eseguite dai consulenti hanno, inoltre, consentito di accertare che i terreni ricadenti nella zona non sono sede di falda acquifera ma che le intense piogge verificatesi nei tre mesi precedenti il crollo hanno progressivamente modificato il grado di saturazione dei terreni. In particolare, i primi metri del terrapieno a tergo del muro crollato hanno subito una progressiva saturazione che, variandone le proprietà idrauliche, fisiche e meccaniche, ha determinato condizioni che sono risultate critiche per la stabilità del sistema murario;
15) Le tre sezioni trasversali, dunque, sostanzialmente stabili in presenza di terreni asciutti o dotati di un ridotto grado di saturazione, sono risultate non più stabili una volta che le stesse sono state sottoposte alle azioni esplicate dai terreni, come modificati dagli eventi di pioggia verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2015;
16) Variazioni di coesione e appesantimento dei terreni, entrambe dovute all'aumento del contenuto d' acqua, danno luogo, infatti, ad incrementi di spinte e di momenti ribaltanti, che possono risultare incompatibili con la stabilità dell'opera di sostegno;
17) In conclusione, i consulenti tecnici hanno accertato che l'errata geometria del sistema murario, che ha determinato una potenziale instabilità del muro di confine, ha costituito il fattore predisponente del crollo, mentre gli intensi eventi meteorici del gennaio-marzo 2015 e la conseguente modifica del grado di saturazione del terreno hanno, invece, costituito il fattore scatenante dell'evento, rendendo attuale e concreta una criticità già annunciata;
18) Alla luce delle risultanze della predetta consulenza, risulta configurabile una responsabilità in capo al resistente, in ordine alla causazione del crollo di cui in premessa e dei danni che ne sono CP_6 derivati ed una responsabilità concorrente del resistente Controparte_5
19) Il crollo ha determinato ingenti danni agli apparta ti 1, 2 e 4 del presente ricorso;
20) Nello specifico, tali danni hanno interessato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strutture murarie degli appartamenti, le pavimentazioni, le ringhiere, gli infissi, i servizi igienici, gli arredi e tutto ciò che era in essi contenuto”;
21) Il di è garantito con la Controparte_6 CP_3 [...]
61 001; Controparte_17
n data 05/04/2016, i ricorrenti formulavano richiesta di risarcimento danni nei confronti dei resistenti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
23) I ricorrenti, dunque, avviavano procedura di mediazione obbligatoria dinanzi all'Organismo di Mediazione ”, presso la sede di in Via Toledo n. 156; Per_4 CP_3
24) Il proce ediazione si concl unque, con esito negativo, come da verbale del 30/05/2017”. Il giudizio, contrassegnato dal n. 8399/2018 RG, veniva assegnato alla VI Sezione Civile
– dott. Mauro Impresa, il quale fissava la data di prima comparizione per il giorno 18.4.2018; III) Ricevuta la notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza del 18.4.2019, si costituivano in giudizio il d Controparte_5 il , contesta lla Controparte_18
p IV) In particolare, il , nel respingere ogni addebito di Controparte_19 responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso del 31.3.2015, individuava nelle alterazioni del terrapieno di monte una concausa del crollo e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_20
, nonché dei sig.ri NC
[...] CP_8 Persona_5
e proprietari dei terreni sovrastanti il CP_12 CP_11 Controparte_21
t , Controparte_22 impresa assicuratrice dell'ente V) Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituivano nel procedimento di istruzione preventiva la il Controparte_22
Controparte_20 CP_8 [...] contestando le ' Persona_5 CP_11 Controparte_21
e Controparte_6
VI) I sigg.ri e chiedevano ed ottenevano, poi, l'autorizzazione alla CP_8 CP_11 chiamata in cau a s che si costituiva, anch'essa, in giudizio;
Controparte_23
VII) Spiegavano, altresì, int io la società quale Controparte_24 compagnia assicurativa del l'avv. Controparte_20
OB PE, anch'esso condomino del fabbricato di via Rampe Sant'Antonio 104, danneggiato dal crollo. VIII) All'udienza del 10.7.2018 il Tribunale di Napoli conferiva incarico al Ctu nominato, Ing. Persona_6
IX) All'esito delle operazioni peritali, in data 2.2.2018 veniva depositato l'elaborato definitivo con il quale veniva accertato, con riguardo alle cause che determinavano, in data 31.3.2015 il crollo del muro posto alle spalle del fabbricato 104, che le stesse “sono dovute al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione d' instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1- E2, ha innescato l' evento”. X) Nello specifico, alla pagina 90 del proprio elaborato l'ausiliare evidenziava che “il crollo è conseguenza di più fattori causali, vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall' evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. XI) Nonostante gli esiti del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., né il
[...]
, proprietario e, comunque, custode del mu Controparte_6 del predetto fabbricato, né tantomeno i sig.ri proprietari del fondo Parte_7 sovrastante il predetto condominio di , provvedevano al Controparte_6 pagamento di alcuna somma, né tantom di formulare una congrua offerta. I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. Nella specie, il deduceva la palese Parte_8 infondatezza d nei confronti del
, sul presupposto di una responsabilità di tale Ente nella produzione CP_6 dell'evento dannoso, che invece non sussiste affatto e che è stata esclusa dal CTU nella procedura di ATP promossa dagli stessi odierni istanti proprio al fine di accertare in maniera obiettiva ed opponibile le cause del crollo. Le indagini espletate dal CTU nel corso del procedimento di ATP hanno evidenziato che il crollo del muro occorso il 31.3.2015 si è verificato per responsabilità dei convenuti e CP_8 CP_11
Infatti, nel rispondere al quesito sull'individuazione delle h eterminato tale evento, l'ausiliario ha affermato che:
“Le cause del crollo sono dovute al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione di instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico
-meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1-E2, ha innescato l'evento. Il crollo è conseguenza di più fattori causali: vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall'evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Sta di fatto che tutte le tre concause così indicate inducono ad una responsabilità dei predetti sigg. e CP_8 CP_11
Sia i terreni a lesso murario crollato che il cantonale E1-E2 sono infatti di proprietà esclusiva dei convenuti e in quanto ricadenti nella particella 70 CP_8 CP_11 del foglio 211, che ad essi pacifica a in base alle risultanze dei titoli, per cui l'omessa manutenzione e la mancata esecuzione delle opere di drenaggio delle acque (che avrebbero evitato la saturazione del terreno) è imputabile ex art. 2051 c.c. in via esclusiva ad essi proprietari. Ma anche la concausa indicata nella “vetustà delle strutture murarie” porta ad attribuire la responsabilità dell'evento ai soli convenuti e CP_8 CP_11
Si costituiva in giudizio il comune di do tutte le pretese di parte CP_3 ricorrente, affermando di non avere alcuna responsabilità nell'evento crollo, come del resto emerge da tutte le perizie espletate. Si costituivano in giudizio NC PI RT, , Persona_5 CP_8 CP_10
[...] CP_11 CP_12 affermando in sostanza di non avere alcuna proprietà del muro crollato e contestando come il crollo potesse essere derivato dal fondo sovrastante di cui sono proprietari;
presentavano domanda riconvenzionale volta a risarcimento causato dal mancato utilizzo del fondo, quale “orto cittadino”. Dopo l'ammissione delle prove e lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20/10/2025, il Giudice ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.p. In data 20.10.2025 e 24.10.2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione udienza. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue: Il non ha alcuna responsabilità nella causazione dell'evento crollo de Controparte_5 quo, come emerge da tutti gli atti di causa e da tutte le perizie, che sono state effettuate nel corso della vicenda processuale. Non è stata rilevata alcuna anomalia inerente la rete idrica e i corsetti fognari;
le perdite del collettore della rete fognaria stimate tra il 7% ed il 12% hanno avuto un peso marginale;
la zona non è stata interessata da lavori edili, scavi o demolizioni;
i terreni interessati non sono sede di falda acquifera. La dinamica del crollo consente di limitare le responsabilità al Controparte_18
e ai condomini e proprietari del
[...] CP_8 CP_11
Lo scrivente ritiene di aderire alle conclusioni contenute nella perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli e summenzionata secondo cui la successione temporale degli eventi di pioggia hanno portato alla conseguenza che i primi metri del terrapieno a tergo del muro crollato hanno subito una progressiva saturazione che, variandone le proprietà idrauliche, fisiche e meccaniche, ha determinato condizioni che sono risultate critiche per la stabilità del sistema murario. All'esito delle indagini condotte è stato accertato che i mesi di gennaio e febbraio 2015 sono stati tra i più piovosi tra quelli mai registrati. In particolare, “la progressiva saturazione dei terreni determina la variazione di proprietà importanti quali il peso dell' unità di volume e la coesione apparente, il fenomeno può avvenire con ritardi anche significativi rispetto agli eventi che lo hanno prodotto, l' incremento del peso dell' unità di volume dei terreni e la contestuale riduzione della coesione apparente determinano l' aumento delle spinte prodotte sulle opere di sostegno e dei momenti ribaltanti che alle stesse si accompagnano;
le tre sezioni trasversali, ricostruite a seguito degli accertamenti condotti, sostanzialmente stabili in presenza di terreni asciutti o dotati di un ridotto grado di saturazione, sono risultate non più stabili una volta che le stesse sono state sottoposte alle azioni esplicate dai terreni, come modificati dagli eventi di pioggia verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2015. E' stato, poi, constatato che le conclusioni, cui sono pervenuti nel corso dei propri accertamenti, sono le medesime raggiunte dal C.U.G.Ri. nell' ambito dello studio condotto nel 2001 per conto del Commissario Delegato Sindaco di e dagli altri CP_3 ricercatori che hanno affrontato la tematica. Il muro crollato alle vie Rampe di a Posillipo CP_6 sarebbe stato a pieno titolo inserito tra quelli meritevoli di attenzione in quanto p e instabili”. Pertanto, la geometria del sistema murario presente in Controparte_6 rappresentava un fattore predisponente per quanto p meteorici del gennaio - marzo 2015 hanno, costituito il fattore scatenante, che ha reso concreta questa criticità annunciata. In tale ottica, la responsabilità è senza dubbio da ascriversi ai proprietari del fondo sovrastante sul quale insiste il muro di contenimento che sono da individuarsi in NC PI RT, , Persona_5 CP_8 Controparte_10 CP_11 [...]
l t CP_12 responsabilità è a loro ascrivibile e anche in considerazione che le richieste sono del tutto apodittiche ravvisandosi, a loro dire, nella impossibilità di utilizzare il terreno come “orto”, il che non è provato dalla documentazione fotografica presente nel fascicolo e, comunque, non tale da costituire un danno meritevole di stima poiché di modesta entità. Vieppiù, la responsabilità ascritta ai convenuti testè indicati e dovuta al crollo del muro di contenimento insistente sul loro fondo sovrastante, al cui proprietà dagli atti catastali presenti nel fascicolo, non pare in discussione, deve dividersi equamente con quella del condominio proprietario di via Rampe Sant'Antonio nr. 104; come emerge anche dalla CTU nella procedura di ATP il crollo del muro posto alle spalle del fabbricato 104 è dovuto al fatto che il sistema murario, sostanzialmente stabile nel tempo e ben costruito, ha raggiunto una condizione d'instabilità e quindi di collasso quando, per effetto della saturazione dei terreni a monte, sono mutate le condizioni fisico meccaniche ed il cedimento di un appoggio, per mancanza di manutenzione alle spalle del cantonale E1- E2. Alla pagina 90 del proprio elaborato l'ausiliare evidenziava che “il crollo è conseguenza di più fattori causali, vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall' evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Il crollo è conseguenza di più fattori causali: vetustà delle strutture, saturazione dei terreni a monte e crollo del cantonale E1-E2. Tali fattori erano in carico sia ai proprietari del fondo sovrastante che al condominio di via Rampe Sant'Antonio, che sono, quindi, da ritenersi responsabili. Si può affermare che il crollo del cantonale E1-E2 ha inciso per il 20% sui danni provocati dall'evento, mentre il restante 80% è da attribuire alla saturazione dei terreni a monte dei muri alle spalle del fabbricato civico e al loro invecchiamento”. Non vi è dubbio, pertanto, che sussista il nesso causale tra il crollo medesimo e i danni riportati dai ricorrenti e dalle parti intervenute in adesione. Per tali motivi la domanda dei ricorrenti deve essere accolta nei confronti dei convenuti NC PI RT, , Persona_5 CP_8 Controparte_10 CP_11
e rel s a CP_12
Estraneo ai fatti di causa è il condominio di , chiamato in Controparte_14 causa, ma che non ha alcun ruolo nella causa Egualmente devono essere accolte le domande degli intervenuti volontari Parte_4
, e , quali proprietari dell'appartamento inte
[...] Parte_3 Parte_5 piano, così come di OB PE, egualmente proprietario di appartamento nel condominio di via Rampe Sant'Antonio nr. 104. Quanto alla liquidazione dei danni materiali e non materiali, questi ultimi in via equitativa vanno quantificati per , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e e OB
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
i a n p esti vanno liquidati come indicato nella perizia estimativa dell'ing. in favore di Persona_6 [...]
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 da tabella sottoindicata. Quanto a , e , va liquidata la somma di euro Parte_4 Parte_3 Parte_5
11.217,60 0 cuna per locazione abitazione sostitutiva), oltre il costo della provvigione pagato alla mediatrice per la somma di euro 1.317,60. Quanto a OB PE, vanno liquidati euro 11.900,00 per il ripristino dell'appartamento; quanto al danneggiamento dei quadri di proprietà e di alcuni arredi non è stata fornita alcuna stima specifica, per cui si ritiene debbano essere oggetto di separato giudizio. In ordine al risarcimento dei danni non patrimoniali, è evidente che, non essendo stata fornita certa e precisa in ordine al suo ammontare, in applicazione dei criteri ex art. 1226, 2056 c.c., questi possano essere quantificati in via equitativa nella somma monetaria di euro 5.000,00 ciascuno in favore dei ricorrenti ed intervenuti danneggiati, considerato che una vicenda come quella de qua non può non aver prodotto patimenti e sofferenze ai proprietari degli immobili oggetto dei gravi danni subiti, ledendo i propri valori ed interessi personali, provocando indubbiamente un peggioramento delle loro condizioni di vita. Si ritiene di compensare le spese di lite, considerate le soccombenze reciproche emerse e la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 1. , nato a [...] [...] - C.F. , CP_1 CP_3 C.F._1
2. , nato a [...] [...] , Controparte_2 CP_3 C.F._2
3. ta a EN Ba /1947 - C.F. Controparte_3
C.F._3 nata a [...] [...] – C.F. Controparte_4 CP_3 C.F._4 tutti residenti in [...] CP_3
5. nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], così provvede: C.F._5
e ritiene sussistente il nesso di causalità tra l'evento crollo e i danni patiti dalle parti ricorrenti da liquidare come da tabella sottoindicata;
2. Dichiara responsabili in solido
- Controparte_6
P.IVA_2 Controparte_7
– chiamata in causa - (assicuratrice per la rct del condominio
[...]
); Parte_2
- NC l 21.7.1952, C.F. , CP_3 C.F._8
e ivi domiciliato all Pacuvio n. tratto da Inipec;
Email_4
- il 6.3.1975, Controparte_8 CP_3
, e iciliato alla via Manzoni n. C.F._9
26/A, indir Email_5
- , nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_9 CP_3 C.F._10
via Fa 2;
- nato a [...] [...], C.F. , e ivi Controparte_10 CP_3 C.F._11 ia Mer 13;
- nato a [...] [...], C.F. e CP_11 CP_3 C.F._12 stoia all vinciale Lucches - nata a [...] [...], Controparte_12 CP_3
C.F. e domiciliata in Roma, alla Via Luigi Gastinelli C.F._13
n. 7 E società (assicuratrice per la rct dei convenuti Controparte_13 suindicati) 3. Accoglie, altresì, i ricorsi presentati da
- , Cod. fisc.: nata a [...] [...] Parte_3 CP_3
, C.F._14
- nato a [...] il Parte_4
29.04.1980 Cod. fisc.: C.F._15
- , il 05.06.1976 Cod. fisc. Parte_5 CP_3
, tutti reside alla C.F._16 CP_3 Controparte_6
[...]
- (CF ), nato a [...] Parte_6 C.F._18 CP_3 sident a Posil 0, CP_6 elettivamente domiciliato in alla via n.4, presso e nello CP_3 studio dell'avvocato Cosimo se 3. Liquida il risarcimento dei danni materiali come nella seguente tabella riepilogativa per ogni parte in causa: A) APPARTAMENTO INT. 5 DI PROPRIETA' di
(come da perizia estimativa Ing.
€ 69.700,00 CP_1
Persona_6
B) a. APPARTAMENTO INT. 3 DI PROPRIETA' di
Controparte_4
b. danni BMW X5 tg. EC946LR non più circolante di
€ 98.100,00 (come da perizia estimativa Ing. Parte_1
Persona_6
C) a.APPARTAMENTO INT. 1 DI PROPRIETA' di
Parte_9
b. danni Peugeot LH tg. DP94512 di
€ 56.600,00 Pt_10
(come da perizia Controparte_3 estimativa Ing. Persona_6
D) APPARTAMENTO INT.2 DI PROPRIETA' di
€ 11.900,00 Parte_6 Con E) 2 ,
€ 11.217,60 Parte_11 Pt_3
, Pt_4 Pt_5
Oltre euro 5.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali per tutte le parti ricorrenti ed intervenuti.
4. Compensa le spese di lite, per le motivazioni anzidette.
Così deciso in Napoli, il 3/11/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI