Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Caserta, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8889/2024 avente ad oggetto “rapporto di locazione” e pendente
TRA
(CF: rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 di intimazione, dall'avv. Ileana Corrado (CF: , presso il cui studio, sito in C.F._2
Montesarchio (Bn) alla Via Vitulanese 112, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Casoria (Na) alla Via Gioberti n. 3, di aver concesso in locazione a
[...]
e il predetto immobile ad uso abitativo, con contratto stipulato il CP_1 Controparte_2
21/1/2021 (regolarmente registrato il 09.02.2021) e di avere necessità di rientrare in possesso di detto immobile, per destinare lo stesso ad uso abitativo proprio del coniuge e dei figli, ed assumendo di aver comunicato disdetta a ciascun conduttore con raccomandata A/R del 4.1.2023 ricevute il
10.1.2023 - ha intimato la licenza per finita locazione alla scadenza del 21.1.2024, chiedendone la convalida.
1
All'udienza di comparizione del 5.11.2024 il precedente Giudice titolare del ruolo rigettava la domanda di convalida e disponeva soltanto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di discussione e assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi.
Solo parte intimante ha depositato in data 7.2.2025 memoria integrativa, ribadendo le proprie domande, difese e conclusioni rassegnate nell'atto di intimazione e allegando documentazione comprovante l'espletamento del tentativo di mediazione con esito negativo.
Entrambi i resistenti non depositavano le memorie integrative, restando contumaci.
La causa veniva rinviata per la discussione all'11.3.2025, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note difensive, e, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte, la stessa viene decisa.
In via preliminare, va chiarito come il presente giudizio ha ad oggetto la risoluzione alla prima scadenza del contratto di locazione intercorso tra le parti per cui avrebbe dovuto essere correttamente introdotto nelle forme del ricorso ex artt. 3, comma 4, della L. 431/1998, 30 e 46 della L. 392/1978
(art. 3, co. 4, L. 431/1998 per cui ‹‹Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni››; art. 30, co.1, L. 392/1978, per cui ‹‹avvenuta la comunicazione…il locatore può convenire in giudizio il conduttore… osservando le norme previste dall'art. 46›› e art. 46, L. 392/1978, alla stregua del quale ‹‹il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli
414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422,
424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'art. 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l'art. 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile››): sennonché, rappresenta ius receptum il principio per cui, in applicazione del precetto contenuto all'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., l'erroneità della forma prescelta per l'atto introduttivo del giudizio implica unicamente la necessità di modifica del rito, ex art. 426 cod. proc. civ., onde accertare l'esistenza in concreto del motivo di diniego del rinnovo e non anche, in sé e per sé, l'improcedibilità ovvero inammissibilità della domanda (cfr., sia pure con riferimento alle locazioni ad uso non abitativo, Cass., 7.6.2000, n. 7672; Cass., 2.8.1997, n. 7173).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dei resistenti e CP_1 [...]
con costituitesi in giudizio. CP_2
In via preliminare, va rilevato infine che la domanda è procedibile in considerazione dell'esperimento del tentativo di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità dall'art. 5 comma 1 D. Lgs 28 del 2010.
Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
2 Invero, premesso che risulta per tabulas l'esistenza del contratto di locazione ad uso abitativo tra le parti, si osserva come parte ricorrente abbia rispettato gli incombenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4,
l. 431/1998 (‹‹alla prima scadenza…il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado (comma
1)…Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni (comma 4)››) e dall'art. 30, comma 1, l. 392/1978 (‹‹avvenuta la comunicazione…il locatore può convenire in giudizio il conduttore…››).
Ed infatti, il locatore ha validamente estrinsecato la propria volontà di denegare il rinnovo del rapporto di locazione per uno de motivi consentiti dall'art. 3, co. 1, cit. con missiva comunicata nel rispetto del termine semestrale di preavviso. L'atto introduttivo del presente giudizio, peraltro, è stato depositato in data 23.10.2024 e, dunque, successivamente alla comunicazione di cui si è detto.
Pertanto, il contratto di locazione in questione deve dichiararsi cessato alla data del 21.1.2024, con obbligo per e di provvedere all'immediato rilascio dello stesso, CP_1 Controparte_2 libero da persone e/o cose.
Tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze abitative e di tutela della proprietà e dell'iniziativa economica e privata (cfr. artt. 41 e 42 Cost.) del locatore, con quelle abitative del conduttore e tenuto altresì conto del tempo già trascorso dalla naturale scadenza del contratto, questo
Giudice ritiene congruo fissare per il rilascio, in caso di mancato rilascio spontaneo, la data del
30.05.2025, ore 10.00.
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo, avendo come riferimento i valori dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della controversia indicato dall'intimante, tenuto conto della non complessità della questione e dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione all'Avvocato Ileana Corrado, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., dr.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8889/2024 (già 8499/2024) del R.G.A.C., avente ad oggetto cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda;
per l'effetto:
2. accerta e dichiara, per le causali di cui in motivazione, che il contratto di locazione intercorso tra
3 e nonché ed avente Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 ad oggetto l'immobile sito in Casoria (Na) alla Via Gioberti n. 3, meglio descritto in atti, ha avuto la propria scadenza al 21.1.2024;
3. condanna e a rilasciare immediatamente in favore di CP_1 Controparte_2 Pt_1
, libero da persone e/o cose, l'immobile meglio descritto sub 2 fissando per l'esecuzione, in
[...] mancanza di rilascio spontaneo, il 30.05.2025, ore 10.00;
4. condanna e alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 Controparte_2
€. 76,00 per esborsi ed €. 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'Avvocato Ileana Corrado, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 11.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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