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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2394/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI AT, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16191/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PO D'AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - US AR 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 OL -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210020055310504 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103610449504 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088613471504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088613471504 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di PO d'AR e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, quale erede di Nominativo_3, impugna le cartelle di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione dei tributi e, comunque, l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Il Comune di PO d'AR controdeduce che gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati e che, pertanto, non è maturata la prescrizione;
inoltre, evidenzia che per l'anno
2014 l'avviso (notificato alla moglie del de cuius) è già stato depurato delle sanzioni, mentre per gli
Nominativo_3anni 2012 e 2013 (per i quali gli avvisi di accertamento sono stati notificati al , all'epoca ancora in vita) si dichiara disponibile al relativo storno. L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi prodromici ed evidenzia che l'eventuale prescrizione non è riferibile alla fase della riscossione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, premesso che il Nominativo_3 è deceduto in data 25/8/19, il Comune di
PO d'AR ha provato che:
- per l'anno 2012, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 27/11/17 mediante consegna a mani della moglie del cuius.
- per l'anno 2013 l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. il
28/12/18;
- per l'anno 2013 l'avviso di accertamento, indirizzato alla moglie del Nominativo_3 (medio tempore deceduto) è stato notificato ex art. 143 c.p.c. il 27/12/19. Detta notifica, però, risulta irrituale. Infatti, nelle ipotesi di irreperibilità relativa correlata alla temporanea assenza del destinatario o al suo trasferimento in altro indirizzo del medesimo comune, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art.140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa. Per converso, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta - agganciata al trasferimento del contribuente in diverso comune da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale – è sufficiente il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. Ciò posto, la Suprema Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett.e) dell'art. 60 c.1 DPR n.600/73 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che costoro, prima di procedere alla notifica, debbano effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel
Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/2017). Per l'effetto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973 solo quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 33616/22). Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, la Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28/09/2007,
n. 20425). In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Indirizzo_1-5, 07/02/2018, n. 2877; Sez.
5 n. 20425 del 2007). Pertanto, è stato ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l'irreperibilità assoluta (v. Cass., Sez. 6-5, 08/03/2019, n. 6765; id., Sez. 5, 27/07/2018, n.
19958). Quindi, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune” (cfr. ordinanza n. 24260 del 13/11/2014). Orbene, a tali principi non si è attenuto il notificatore dell'avviso per cui si procede, che non ha effettuato alcuna attività di verifica volta ad acclarare se l'ipotetico trasferimento del contribuente dal domicilio di Indirizzo_2 (dove è risultato sconosciuto) fosse avvenuto all'interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche.
Pertanto, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2014.
Per il resto, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione.
Si è detto, infatti, che per l'anno 2012 l'avviso sotteso è stato notificato il 27/12/17, per cui il termine prescrizionale quinquennale risulterebbe decorso il 27/12/22. Sul punto, però, va richiamato il disposto dell'art. 68 D.L. 18/20 laddove sancisce che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate dato che la norma richiamata prevede:
- al comma 1), che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212…”;
- al comma 2), che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In sostanza, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione. Tanto premesso, osserva questo Giudice come la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell'alveo di operatività della citata normativa emergenziale dato che, come detto, il termine originario di prescrizione scadeva il 27/12/22, per cui si versa nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12: quindi, pur aggiungendo un periodo di n. 542 giorni risulta tardiva la notifica della cartella avvenuta il 7/6/25.
Quindi, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2012.
Per converso, va respinta l'eccezione di prescrizione per l'IMU relativa all'anno 2013. Infatti, computando il richiamato periodo di gg. 542, il termine prescrizionale si sposta dal 9/1/24 al 5/7/25, per cui risulta tempestiva la notifica della cartella avvenuta il 7/6/25
Peraltro, va ulteriormente considerato che detta cartella va depurata delle sanzioni ivi previste, alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui le sanzioni per violazione delle leggi tributarie riferibili alla persona fisica si estinguono con la morte dell'autore della violazione e, anche se irrogate con un atto divenuto definitivo, non possono essere richieste agli eredi (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 22476 del 04/08/2025).
Pertanto, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2013 limitatamente alle sole sanzioni.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
IO IS TO IZ
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI AT, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16191/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PO D'AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - US AR 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 OL -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210020055310504 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103610449504 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088613471504 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088613471504 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di PO d'AR e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, quale erede di Nominativo_3, impugna le cartelle di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione dei tributi e, comunque, l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Il Comune di PO d'AR controdeduce che gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati e che, pertanto, non è maturata la prescrizione;
inoltre, evidenzia che per l'anno
2014 l'avviso (notificato alla moglie del de cuius) è già stato depurato delle sanzioni, mentre per gli
Nominativo_3anni 2012 e 2013 (per i quali gli avvisi di accertamento sono stati notificati al , all'epoca ancora in vita) si dichiara disponibile al relativo storno. L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi prodromici ed evidenzia che l'eventuale prescrizione non è riferibile alla fase della riscossione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, premesso che il Nominativo_3 è deceduto in data 25/8/19, il Comune di
PO d'AR ha provato che:
- per l'anno 2012, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 27/11/17 mediante consegna a mani della moglie del cuius.
- per l'anno 2013 l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. il
28/12/18;
- per l'anno 2013 l'avviso di accertamento, indirizzato alla moglie del Nominativo_3 (medio tempore deceduto) è stato notificato ex art. 143 c.p.c. il 27/12/19. Detta notifica, però, risulta irrituale. Infatti, nelle ipotesi di irreperibilità relativa correlata alla temporanea assenza del destinatario o al suo trasferimento in altro indirizzo del medesimo comune, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art.140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa. Per converso, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta - agganciata al trasferimento del contribuente in diverso comune da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale – è sufficiente il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. Ciò posto, la Suprema Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett.e) dell'art. 60 c.1 DPR n.600/73 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che costoro, prima di procedere alla notifica, debbano effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel
Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/2017). Per l'effetto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973 solo quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 33616/22). Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, la Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28/09/2007,
n. 20425). In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Indirizzo_1-5, 07/02/2018, n. 2877; Sez.
5 n. 20425 del 2007). Pertanto, è stato ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l'irreperibilità assoluta (v. Cass., Sez. 6-5, 08/03/2019, n. 6765; id., Sez. 5, 27/07/2018, n.
19958). Quindi, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune” (cfr. ordinanza n. 24260 del 13/11/2014). Orbene, a tali principi non si è attenuto il notificatore dell'avviso per cui si procede, che non ha effettuato alcuna attività di verifica volta ad acclarare se l'ipotetico trasferimento del contribuente dal domicilio di Indirizzo_2 (dove è risultato sconosciuto) fosse avvenuto all'interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche.
Pertanto, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2014.
Per il resto, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione.
Si è detto, infatti, che per l'anno 2012 l'avviso sotteso è stato notificato il 27/12/17, per cui il termine prescrizionale quinquennale risulterebbe decorso il 27/12/22. Sul punto, però, va richiamato il disposto dell'art. 68 D.L. 18/20 laddove sancisce che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate dato che la norma richiamata prevede:
- al comma 1), che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212…”;
- al comma 2), che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In sostanza, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione. Tanto premesso, osserva questo Giudice come la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell'alveo di operatività della citata normativa emergenziale dato che, come detto, il termine originario di prescrizione scadeva il 27/12/22, per cui si versa nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12: quindi, pur aggiungendo un periodo di n. 542 giorni risulta tardiva la notifica della cartella avvenuta il 7/6/25.
Quindi, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2012.
Per converso, va respinta l'eccezione di prescrizione per l'IMU relativa all'anno 2013. Infatti, computando il richiamato periodo di gg. 542, il termine prescrizionale si sposta dal 9/1/24 al 5/7/25, per cui risulta tempestiva la notifica della cartella avvenuta il 7/6/25
Peraltro, va ulteriormente considerato che detta cartella va depurata delle sanzioni ivi previste, alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui le sanzioni per violazione delle leggi tributarie riferibili alla persona fisica si estinguono con la morte dell'autore della violazione e, anche se irrogate con un atto divenuto definitivo, non possono essere richieste agli eredi (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 22476 del 04/08/2025).
Pertanto, si impone l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'IMU per l'anno di imposta 2013 limitatamente alle sole sanzioni.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
IO IS TO IZ