Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2394
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini di versamento e riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, il termine prescrizionale originariamente scadente il 27 dicembre 2022 è stato prorogato. Tuttavia, anche considerando la proroga, la notifica della cartella avvenuta il 7 giugno 2025 risulta tardiva.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, computando il periodo di sospensione dei termini di riscossione (542 giorni), il termine prescrizionale originariamente scadente il 9 gennaio 2024 viene spostato al 5 luglio 2025, rendendo tempestiva la notifica della cartella avvenuta il 7 giugno 2025.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    La Corte ha accolto la doglianza, richiamando il principio secondo cui le sanzioni per violazioni tributarie si estinguono con la morte dell'autore e non possono essere richieste agli eredi.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014, effettuata tramite procedura per irreperibilità assoluta, sia stata irrituale in quanto il notificatore non ha compiuto le ricerche necessarie per accertare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno dello stesso comune o in altro comune, né ha verificato le risultanze anagrafiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2394
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2394
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo