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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 627/2025 RG avente ad oggetto “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n.224/2024 del 1.7.2024”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
cui s la via FERALDI n.26 corso Carlo e Nello Rossi n.99/1 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
(CF: ), rappresentato e difeso in proprio, presso il CP_1 C.F._2 c no al eletto domicilio
– parte convenuta/opposta –
Ragioni della decisione
1) Premesso di aver ricevuto in notifica, il 31.01.2025, da l'atto di CP_1 precetto emesso in forza di decreto ingiuntivo n. 224/2024, bunale di Imperia il 1.7.2025 nel procedimento RG 942/2024, dedotta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con ricorso per opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, instava per le revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del Parte_1 credito azionato in via monitoria, con vittoria di spese
2) Si costituiva in giudizio che, eccepita la tardività dell'opposizione CP_1 tardiva, instava per l'inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Il decreto ingiuntivo non acquista efficacia esecutiva se non quando sia decorso il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione, a parte i casi nei quali l'esecutività è conferita ex lege. 3.1) avendo dichiarato di aver ricevuto l'atto di precetto, notificato CP_1 unitamente al decreto ingiuntivo, presso la propria residenza il 31.01.2025, ha avuto sicuramente piena conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo alla data del 31.01.2025. 3.2) L'atto di notificazione del decreto assume un'evidentissima importanza rispetto alla tecnica sui è imperniato il procedimento ingiuntivo e rispetto alla sua funzione: il debitore si sente provocato al contraddittorio in quanto legge sul decreto che, se ha ragioni da far valere, e per le quali ritiene ingiusto il decreto, può proporre opposizione
1 dott. Pasquale LONGARINI nel termine;
e contemporaneamente legge che, se lascerà decorrere tale termine senza aver proposto l'opposizione, egli subirà l'esecuzione. 3.3) Come già detto, l'opposizione va proposta entro il termine assegnato, che è di quaranta giorni. In via del tutto eccezionale l'art. 650 Cpc consente l'opposizione tardiva nonostante l'avvenuta scadenza del termine, quando l'opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della notificazione o per causo fortuito o forza maggiore e purché comunque non siano trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. 3.4) L'art. 650 Cpc, per l'opposizione tardiva, prevede, dunque, due termini: quello di cui al primo comma, che è il termine ordinario di cui all'art. 641, co.1, cpc (ossia di 40 giorni), decorrente non dalla notifica del decreto ma dalla conoscenza dello stesso (asseritamente irregolarmente notificato); quello di cui al terzo comma (ossia di 10 giorni dal primo atto di esecuzione). Termine di chiusura, quest'ultimo, che si sovrappone a quello di cui al 1° comma (cass. UU 14572/2007). La notifica del precetto è, agli effetti del decorso del termine, priva di rilievo, trattandosi di atto solo preparatorio all'esecuzione forzata. Anche in presenza dei requisiti che legittimerebbero l'opposizione tardiva, essa non è comunque più ammissibile una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. A tal proposito va precisato che tale termine perentorio è subordinato alla proposizione di un atto esecutivo che sia valido ed efficace e incida sulla cosa oggetto dell'esecuzione in maniera diretta. 3.5) Orbene, il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva, decorrente dalla data di conoscenza dell'ingiunto dell'atto da opporre, è definitivamente decorso dal 17.03.2025. Avendo l'ingiunto depositato il ricorso in opposizione tardiva il 4.04.2025, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. 4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (b) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, che, in ragione dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, liquida in complessivi € 852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati In Imperia, 12.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
3
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 627/2025 RG avente ad oggetto “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n.224/2024 del 1.7.2024”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
cui s la via FERALDI n.26 corso Carlo e Nello Rossi n.99/1 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
(CF: ), rappresentato e difeso in proprio, presso il CP_1 C.F._2 c no al eletto domicilio
– parte convenuta/opposta –
Ragioni della decisione
1) Premesso di aver ricevuto in notifica, il 31.01.2025, da l'atto di CP_1 precetto emesso in forza di decreto ingiuntivo n. 224/2024, bunale di Imperia il 1.7.2025 nel procedimento RG 942/2024, dedotta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con ricorso per opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, instava per le revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del Parte_1 credito azionato in via monitoria, con vittoria di spese
2) Si costituiva in giudizio che, eccepita la tardività dell'opposizione CP_1 tardiva, instava per l'inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Il decreto ingiuntivo non acquista efficacia esecutiva se non quando sia decorso il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione, a parte i casi nei quali l'esecutività è conferita ex lege. 3.1) avendo dichiarato di aver ricevuto l'atto di precetto, notificato CP_1 unitamente al decreto ingiuntivo, presso la propria residenza il 31.01.2025, ha avuto sicuramente piena conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo alla data del 31.01.2025. 3.2) L'atto di notificazione del decreto assume un'evidentissima importanza rispetto alla tecnica sui è imperniato il procedimento ingiuntivo e rispetto alla sua funzione: il debitore si sente provocato al contraddittorio in quanto legge sul decreto che, se ha ragioni da far valere, e per le quali ritiene ingiusto il decreto, può proporre opposizione
1 dott. Pasquale LONGARINI nel termine;
e contemporaneamente legge che, se lascerà decorrere tale termine senza aver proposto l'opposizione, egli subirà l'esecuzione. 3.3) Come già detto, l'opposizione va proposta entro il termine assegnato, che è di quaranta giorni. In via del tutto eccezionale l'art. 650 Cpc consente l'opposizione tardiva nonostante l'avvenuta scadenza del termine, quando l'opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della notificazione o per causo fortuito o forza maggiore e purché comunque non siano trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. 3.4) L'art. 650 Cpc, per l'opposizione tardiva, prevede, dunque, due termini: quello di cui al primo comma, che è il termine ordinario di cui all'art. 641, co.1, cpc (ossia di 40 giorni), decorrente non dalla notifica del decreto ma dalla conoscenza dello stesso (asseritamente irregolarmente notificato); quello di cui al terzo comma (ossia di 10 giorni dal primo atto di esecuzione). Termine di chiusura, quest'ultimo, che si sovrappone a quello di cui al 1° comma (cass. UU 14572/2007). La notifica del precetto è, agli effetti del decorso del termine, priva di rilievo, trattandosi di atto solo preparatorio all'esecuzione forzata. Anche in presenza dei requisiti che legittimerebbero l'opposizione tardiva, essa non è comunque più ammissibile una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. A tal proposito va precisato che tale termine perentorio è subordinato alla proposizione di un atto esecutivo che sia valido ed efficace e incida sulla cosa oggetto dell'esecuzione in maniera diretta. 3.5) Orbene, il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva, decorrente dalla data di conoscenza dell'ingiunto dell'atto da opporre, è definitivamente decorso dal 17.03.2025. Avendo l'ingiunto depositato il ricorso in opposizione tardiva il 4.04.2025, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. 4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (b) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, che, in ragione dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, liquida in complessivi € 852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati In Imperia, 12.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
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