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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2517/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Rita DE MARCO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Chiara BERTAZZA, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 11/2/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Meolo (VE) al n. 21 parte II serie C uff. 1 anno 2013;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 24/9/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni pattuite e C.F._1 Parte_2 C.F._2 confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Rita DE MARCO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Chiara BERTAZZA, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 11/2/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Meolo (VE) al n. 21 parte II serie C uff. 1 anno 2013;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 24/9/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni pattuite e C.F._1 Parte_2 C.F._2 confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero