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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 585/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Prima Civile
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di R.G. sopra indicato pendente in grado di appello tra
, codice fiscale , elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 C.F._1 Eugenio Bonomi del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita al presente ricorso
- appellante - contro
, in persona del NT Prefetto pro tempore e (già Controparte_2 [...]
), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_3 o
- appellati -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dall'emissione di un'ordinanza-ingiunzione da parte della
. Tale provvedimento, identificato NT con il prot. n. 36313/dep/pc/2019, è stato emesso in data 25 marzo 2024 e notificato al signor in data 15 aprile 2024. Parte_2
L'ordinanza-ingiunzione in questione si riferisce a un Processo Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (S.P.V.) n. 2019005563/DDL del 23 ottobre 2019, redatto dall'INPS di Torino e notificato al signor per compiuta giacenza in data 25 Pt_3 novembre 2019. Al signor in qualità di Amministratore Unico pro tempore della società Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea con sentenza del Controparte_4
31 gennaio 2018, veniva contestato il “reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. per false dichiarazioni al fine erogazioni a danno dello Stato” per avere “indebitamente esposto tra le somme a credito sulle denunce contributive, ponendole a conguaglio con i contributi dovuti,
1 l'importo complessivo di € 12.388,10 per i lavoratori e Persona_1 Per_2
”.
[...]
A fronte della violazione così contestata, l'ordinanza prefettizia ingiungeva al signor Pt_2
e alla società , in solido tra loro, il pagamento della
[...] Controparte_4 sanzione amministrativa di € 37.164,30 (somma corrispondente al triplo dell'importo predetto di euro 12.388,10 posto in compensazione dalla ), oltre spese di CP_4 notifica e di bollo.
Il signor proponeva ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/1981 avanti al Parte_2
Tribunale di Ivrea contro la Controparte_5
l' (già , ora Controparte_3 CP_6 [...]
). Controparte_7
L'opponente articolava due motivi di opposizione:
1. difetto di legittimazione passiva propria – L'opponente sosteneva di aver cessato la carica di legale rappresentante della società in data 31 gennaio 2018, Controparte_4 data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del Tribunale di Ivrea. Riteneva, pertanto, che legittimato passivamente fosse soltanto il Controparte_8
in persona del Curatore pro tempore.
[...]
2. Errata quantificazione della sanzione amministrativa – L'opponente eccepiva che l'importo di € 37.164,30 ingiunto era errato, in quanto l'art. 316 ter cod. pen. prevede una sanzione compresa tra € 5.164,00 e € 25.822,00, dunque inferiore all'importo irrogato.
L si costituiva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_9 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Argomentava che l'ordinanza- ingiunzione impugnata era stata emessa dalla Prefettura di Torino e che l'atto prodromico, che produceva (il citato Processo Verbale Unico di Accertamento e Notificazione), era stato redatto dall'INPS di Torino. La , sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva nel NT corso del processo di primo grado.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 1229/2024, depositata il 13 novembre 2024, in questa sede appellata, decideva la causa come segue:
• dichiarava la contumacia della NT
.
[...]
• Accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
• Rigettava il motivo di opposizione fondato sull'asserito difetto di legittimazione passiva del signor , accertando che le contestazioni attenevano espressamente al Pt_2 periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2018, periodo, quindi, antecedente alla dichiarazione di fallimento della (avvenuta il 31 gennaio 2018) e durante Controparte_4 il quale il signor era legale rappresentante della società. Pt_2
• Rigettava il motivo di opposizione riguardante il quantum della sanzione irrogata considerando che la somma indebitamente esposta contestata al ricorrente (€ 12.388,10) era superiore alla soglia di € 3.999,96 indicata all'art. 316 ter, comma 2, cod. pen., il che impediva l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura evocata dall'opponente.
• Condannava il signor alla rifusione delle spese processuali in favore Pt_2 dell' di Torino, liquidate in € 3.809,00 per compensi Controparte_2
2 professionali, oltre accessori di legge. Nulla disponeva sulle spese di lite in relazione alla rimasta contumace. NT
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1229/2024, il signor , Parte_2 con ricorso depositato in data 10 maggio 2025, ha proposto appello, affidandolo ad un unico motivo di gravame, relativo alla mancata costituzione in primo grado della
, ciò che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto comportare l'automatico CP_1 accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale. A sostegno della sua tesi, l'appellante cita giurisprudenza sull''inversione della posizione processuale delle parti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, laddove la Pubblica Amministrazione ha la veste di attrice sostanziale ed è quindi tenuta a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni alla base del provvedimento oggetto di opposizione. Secondo l'opponente, la , non essendosi costituita in primo grado, avrebbe omesso di CP_1 assolvere al proprio onere probatorio. La mancata costituzione in giudizio della parte attrice in senso sostanziale costituirebbe quindi un elemento presuntivo idoneo a ritenere fondata l'opposizione. Con la sentenza appellata, invece, il Tribunale di Ivrea avrebbe violato la regola di giudizio di cui all'art. 6, undicesimo comma, D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
Il signor chiede quindi alla Corte d'Appello, in riforma della sentenza Parte_2 impugnata, di accogliere le conclusioni di merito rassegnate in primo grado:
• in via principale, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa portata dall'ordinanza-ingiunzione, con conseguente annullamento di tutti gli atti (ordinanza, e atti presupposti/consequenziali) CP_10
e declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di Torino e/o della CP_6 CP_1
di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.
[...]
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza e/o l'erroneità della pretesa complessivamente portata dall'ordinanza-ingiunzione, con conseguente annullamento degli atti e declaratoria dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
• In via ulteriormente subordinata: dichiarare tenuto e condannare il ricorrente al pagamento in favore degli Enti resistenti delle somme eventualmente accertate come dovute nel presente giudizio.
• In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L si è costituito in appello contestando la NT1 propria legittimazione passiva e ritenendo l'unico motivo di appello infondato in diritto. Sostiene che l'accoglimento del ricorso non è automatico in forza della mancata costituzione della in primo grado, in quanto la fondatezza della sanzione CP_1 irrogata deve essere "ribadita" dall'Amministrazione solo se contestata e non sufficientemente provata: situazione non ravvisabile nella specie, in quanto il signor Pt_2 ha contestato la propria legittimazione passiva e l'entità della sanzione ma non la fondatezza dei fatti posti alla base del verbale e dell'ingiunzione, fatti peraltro indicati come avvenuti tra il 1°ottobre 2014 e il 31 gennaio 2018, quindi in un periodo in cui il signor era amministratore. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello in quanto Pt_3 infondato in fatto ed in diritto e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
3 La , in persona del Prefetto pro NT tempore, si è costituita in appello replicando sostanzialmente le difese dell' CP_2
(senza però sollevare alcuna eccezione quanto alla propria, incontestata, legittimazione passiva).
All'udienza del 23 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio, successivamente alla deliberazione in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermata la carenza di legittimazione passiva dell' , posto CP_2 che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla . CP_1
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato e va respinto.
Nessuna ficta confessio deriva dalla contumacia in primo grado della . Il primo CP_1 comma dell'articolo 115 c.p.c. è chiarissimo nello stabilire che il giudice valuta sulla base delle prove nonché sulla base dei “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Nessuna rilevanza per la decisione possono quindi avere i “fatti non contestati dalla parte contumace”. Si spiega quindi la ragione per cui la Suprema Corte, anche in materia di opposizione ex lege 689/1981 (vedasi Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 27/04/2021, dep. 22/11/2021, n. 35947), costantemente afferma che
“la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte”, il principio di non contestazione presupponendo un comportamento concludente della parte costituita (cfr. Cass. sez. lav. 21.11.2014, n. 24885; Cass. sez. lav. 14.1.2015, n. 461).
L'unico motivo di appello, quindi, è inaccoglibile perché basato su argomentazioni contrarie al dettato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità.
Vale la pena, comunque, di osservare che il signor , contrariamente a quanto oggi Pt_3 dichiarato in udienza dal suo Difensore, non ha mai negato specificamente l'addebito, né con l'atto di opposizione davanti al Tribunale né con l'atto di appello. Egli, come detto, si è limitato, in primo grado, ad allegare – del tutto infondatamente – da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva ratione temporis (sussistente, invece, per tabulas, visto che gli illeciti risalgono al periodo tra il 1° ottobre 2014 e il 31 gennaio 2018, allorché il signor era legale rappresentante della società) e, dall'altro, l'eccessività della Pt_2 sanzione rispetto al limite legale (limite, invece, non superato, atteso che, alla luce dell'art. 316 ter, comma 2, cod. pen., quando la somma indebitamente percepita è superiore ad euro 3.999,96, la sanzione amministrativa può arrivare sino al triplo del beneficio conseguito: la sanzione amministrativa irrogata di € 37.164,30 corrisponde, appunto, al triplo del beneficio conseguito da per avere posto in CP_4 compensazione con i contributi dovuti ai dipendenti un preteso credito di euro 12.388,10
4 per assegni al nucleo familiare e per malattia che non risultano essere stati erogati ai beneficiari). La mancata allegazione del vizio dell'ordinanza ingiunzione, consistente nell'insussistenza del fatto addebitato, comporta che tale vizio non sia mai entrato a far parte del thema decidendum di questa causa. Nel giudizio di opposizione come quello che ci occupa, infatti, “il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2020, n. 24037).
Ed anche se si volesse spostare il piano di valutazione dal thema decidendum al thema probandum, si dovrebbe, comunque, rilevare che, per il principio di non contestazione cristallizzato nel già richiamato art. 115 c.p.c. – a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati ma anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita – il silenzio dell'opponente sulla sussistenza dell'addebito (intendendosi per “silenzio” anche la mancata contestazione specifica) ha prodotto l'effetto di relevatio ab onere probandi a beneficio della . La mancata specifica CP_1 contestazione, da parte dell'opponente, dell'esistenza dei fatti posti a fondamento dell'addebito e della conseguente pretesa sanzionatoria della parte pubblica ha quindi reso superflua la prova, da parte della , di quegli stessi fatti. CP_1
Va peraltro notato che i presupposti fattuali dell'addebito emergono, sia pure in nuce, dal verbale unico di accertamento e notificazione prodotto in primo grado dall' . CP_2
Tale verbale è entrato a far parte del patrimonio gnoseologico del giudice, essendo irrilevante, a tal proposito, che l' sia carente della legitimatio ad causam. CP_2
Invero, nel nostro sistema processualcivilistico, vige il principio di acquisizione della prova, secondo cui un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserne sottratto. Il giudice deve quindi utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2025, n. 6649). Nel verbale dell'INPS si legge che esso “si riferisce al periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2018 … Dall'esame delle banche dati a disposizione dell'Istituto e della documentazione fornita dal … curatore fallimentare … risulta che: … diversi lavoratori lamentano la mancata corresponsione di prestazioni a titolo di assegni al nucleo familiare e malattia che, pur essendo stati posti a conguaglio dal datore di lavoro, non risultano essere stati erogati ai beneficiari … Con il presente verbale si provvede a … comminare la sanzione amministrativa connessa all'indebito conguaglio di cui sopra al legale rappresentante pro tempore …”. Come detto in apertura della presente motivazione, il verbale dell'INPS è stato notificato all'odierno appellante il 25 novembre 2019, cioè oltre quattro anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione: anche in tale ampio lasso temporale egli, se solo avesse voluto, avrebbe potuto interloquire sull'an della violazione contestatagli, cosa che non è mai avvenuta (non avendo il signor neppure ritirato il plico contenente il verbale di Pt_3 cui trattasi).
5 In sintesi, il meccanismo della non contestazione, invocato dall'opponente contro la contumace in primo grado, è inoperante contro di essa ma ha in concreto CP_1 operato, nel senso appena illustrato, contro lo stesso opponente, odierno appellante.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principii qui illustrati, tenendo conto del perimetro del thema decidendum delineato dall'opponente e della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, delle allegazioni fattuali contenute nell'ordinanza ingiunzione. La sentenza appellata va, in definitiva, integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 5.211,00 (cinquemiladuecentoundici/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione, e quindi con riferimento allo scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note conclusive scritte. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nel richiamo, in udienza, delle difese scritte già depositate, senza un effettivo apporto contenutistico.
Il signor a quindi condannato a pagare la suddetta somma all' . Pt_1 CP_2
Quanto alla , la stessa, come già osservato, si è costituita in appello CP_1 ripercorrendo esattamente le argomentazioni dell' (escluse, ovviamente, quelle CP_2 relative all'eccezione di carenza di legitimatio ad causam, sollevata soltanto dall' ). Pertanto, si ritiene equo compensare le spese tra la stessa e CP_2 CP_1
l'appellante.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Ivrea n. Parte_1 1229/2024 del 13 novembre 2024, cron. 6049/2024, nella causa r.g. Trib. 1415/2024 avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 36313/dep/pc/2019 emessa dal Prefetto della Provincia di Torino in data 25 marzo 2024, confermando integralmente, per l'effetto, detta sentenza.
2) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a favore dell' Parte_1 [...]
, sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, le NT1
6 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.211,00 (CINQUEMILADUECENTOUNIDICI/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara compensate le spese del grado tra e la Parte_1 [...]
, in persona del P pore. NT
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché l'appellante soccombente sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Dispositivo letto all'udienza del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Prima Civile
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di R.G. sopra indicato pendente in grado di appello tra
, codice fiscale , elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 C.F._1 Eugenio Bonomi del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita al presente ricorso
- appellante - contro
, in persona del NT Prefetto pro tempore e (già Controparte_2 [...]
), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_3 o
- appellati -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dall'emissione di un'ordinanza-ingiunzione da parte della
. Tale provvedimento, identificato NT con il prot. n. 36313/dep/pc/2019, è stato emesso in data 25 marzo 2024 e notificato al signor in data 15 aprile 2024. Parte_2
L'ordinanza-ingiunzione in questione si riferisce a un Processo Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (S.P.V.) n. 2019005563/DDL del 23 ottobre 2019, redatto dall'INPS di Torino e notificato al signor per compiuta giacenza in data 25 Pt_3 novembre 2019. Al signor in qualità di Amministratore Unico pro tempore della società Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea con sentenza del Controparte_4
31 gennaio 2018, veniva contestato il “reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. per false dichiarazioni al fine erogazioni a danno dello Stato” per avere “indebitamente esposto tra le somme a credito sulle denunce contributive, ponendole a conguaglio con i contributi dovuti,
1 l'importo complessivo di € 12.388,10 per i lavoratori e Persona_1 Per_2
”.
[...]
A fronte della violazione così contestata, l'ordinanza prefettizia ingiungeva al signor Pt_2
e alla società , in solido tra loro, il pagamento della
[...] Controparte_4 sanzione amministrativa di € 37.164,30 (somma corrispondente al triplo dell'importo predetto di euro 12.388,10 posto in compensazione dalla ), oltre spese di CP_4 notifica e di bollo.
Il signor proponeva ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/1981 avanti al Parte_2
Tribunale di Ivrea contro la Controparte_5
l' (già , ora Controparte_3 CP_6 [...]
). Controparte_7
L'opponente articolava due motivi di opposizione:
1. difetto di legittimazione passiva propria – L'opponente sosteneva di aver cessato la carica di legale rappresentante della società in data 31 gennaio 2018, Controparte_4 data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del Tribunale di Ivrea. Riteneva, pertanto, che legittimato passivamente fosse soltanto il Controparte_8
in persona del Curatore pro tempore.
[...]
2. Errata quantificazione della sanzione amministrativa – L'opponente eccepiva che l'importo di € 37.164,30 ingiunto era errato, in quanto l'art. 316 ter cod. pen. prevede una sanzione compresa tra € 5.164,00 e € 25.822,00, dunque inferiore all'importo irrogato.
L si costituiva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_9 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Argomentava che l'ordinanza- ingiunzione impugnata era stata emessa dalla Prefettura di Torino e che l'atto prodromico, che produceva (il citato Processo Verbale Unico di Accertamento e Notificazione), era stato redatto dall'INPS di Torino. La , sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva nel NT corso del processo di primo grado.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 1229/2024, depositata il 13 novembre 2024, in questa sede appellata, decideva la causa come segue:
• dichiarava la contumacia della NT
.
[...]
• Accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
• Rigettava il motivo di opposizione fondato sull'asserito difetto di legittimazione passiva del signor , accertando che le contestazioni attenevano espressamente al Pt_2 periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2018, periodo, quindi, antecedente alla dichiarazione di fallimento della (avvenuta il 31 gennaio 2018) e durante Controparte_4 il quale il signor era legale rappresentante della società. Pt_2
• Rigettava il motivo di opposizione riguardante il quantum della sanzione irrogata considerando che la somma indebitamente esposta contestata al ricorrente (€ 12.388,10) era superiore alla soglia di € 3.999,96 indicata all'art. 316 ter, comma 2, cod. pen., il che impediva l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura evocata dall'opponente.
• Condannava il signor alla rifusione delle spese processuali in favore Pt_2 dell' di Torino, liquidate in € 3.809,00 per compensi Controparte_2
2 professionali, oltre accessori di legge. Nulla disponeva sulle spese di lite in relazione alla rimasta contumace. NT
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1229/2024, il signor , Parte_2 con ricorso depositato in data 10 maggio 2025, ha proposto appello, affidandolo ad un unico motivo di gravame, relativo alla mancata costituzione in primo grado della
, ciò che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto comportare l'automatico CP_1 accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale. A sostegno della sua tesi, l'appellante cita giurisprudenza sull''inversione della posizione processuale delle parti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, laddove la Pubblica Amministrazione ha la veste di attrice sostanziale ed è quindi tenuta a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni alla base del provvedimento oggetto di opposizione. Secondo l'opponente, la , non essendosi costituita in primo grado, avrebbe omesso di CP_1 assolvere al proprio onere probatorio. La mancata costituzione in giudizio della parte attrice in senso sostanziale costituirebbe quindi un elemento presuntivo idoneo a ritenere fondata l'opposizione. Con la sentenza appellata, invece, il Tribunale di Ivrea avrebbe violato la regola di giudizio di cui all'art. 6, undicesimo comma, D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
Il signor chiede quindi alla Corte d'Appello, in riforma della sentenza Parte_2 impugnata, di accogliere le conclusioni di merito rassegnate in primo grado:
• in via principale, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa portata dall'ordinanza-ingiunzione, con conseguente annullamento di tutti gli atti (ordinanza, e atti presupposti/consequenziali) CP_10
e declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di Torino e/o della CP_6 CP_1
di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.
[...]
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza e/o l'erroneità della pretesa complessivamente portata dall'ordinanza-ingiunzione, con conseguente annullamento degli atti e declaratoria dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
• In via ulteriormente subordinata: dichiarare tenuto e condannare il ricorrente al pagamento in favore degli Enti resistenti delle somme eventualmente accertate come dovute nel presente giudizio.
• In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L si è costituito in appello contestando la NT1 propria legittimazione passiva e ritenendo l'unico motivo di appello infondato in diritto. Sostiene che l'accoglimento del ricorso non è automatico in forza della mancata costituzione della in primo grado, in quanto la fondatezza della sanzione CP_1 irrogata deve essere "ribadita" dall'Amministrazione solo se contestata e non sufficientemente provata: situazione non ravvisabile nella specie, in quanto il signor Pt_2 ha contestato la propria legittimazione passiva e l'entità della sanzione ma non la fondatezza dei fatti posti alla base del verbale e dell'ingiunzione, fatti peraltro indicati come avvenuti tra il 1°ottobre 2014 e il 31 gennaio 2018, quindi in un periodo in cui il signor era amministratore. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello in quanto Pt_3 infondato in fatto ed in diritto e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
3 La , in persona del Prefetto pro NT tempore, si è costituita in appello replicando sostanzialmente le difese dell' CP_2
(senza però sollevare alcuna eccezione quanto alla propria, incontestata, legittimazione passiva).
All'udienza del 23 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio, successivamente alla deliberazione in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermata la carenza di legittimazione passiva dell' , posto CP_2 che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla . CP_1
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato e va respinto.
Nessuna ficta confessio deriva dalla contumacia in primo grado della . Il primo CP_1 comma dell'articolo 115 c.p.c. è chiarissimo nello stabilire che il giudice valuta sulla base delle prove nonché sulla base dei “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Nessuna rilevanza per la decisione possono quindi avere i “fatti non contestati dalla parte contumace”. Si spiega quindi la ragione per cui la Suprema Corte, anche in materia di opposizione ex lege 689/1981 (vedasi Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 27/04/2021, dep. 22/11/2021, n. 35947), costantemente afferma che
“la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte”, il principio di non contestazione presupponendo un comportamento concludente della parte costituita (cfr. Cass. sez. lav. 21.11.2014, n. 24885; Cass. sez. lav. 14.1.2015, n. 461).
L'unico motivo di appello, quindi, è inaccoglibile perché basato su argomentazioni contrarie al dettato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità.
Vale la pena, comunque, di osservare che il signor , contrariamente a quanto oggi Pt_3 dichiarato in udienza dal suo Difensore, non ha mai negato specificamente l'addebito, né con l'atto di opposizione davanti al Tribunale né con l'atto di appello. Egli, come detto, si è limitato, in primo grado, ad allegare – del tutto infondatamente – da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva ratione temporis (sussistente, invece, per tabulas, visto che gli illeciti risalgono al periodo tra il 1° ottobre 2014 e il 31 gennaio 2018, allorché il signor era legale rappresentante della società) e, dall'altro, l'eccessività della Pt_2 sanzione rispetto al limite legale (limite, invece, non superato, atteso che, alla luce dell'art. 316 ter, comma 2, cod. pen., quando la somma indebitamente percepita è superiore ad euro 3.999,96, la sanzione amministrativa può arrivare sino al triplo del beneficio conseguito: la sanzione amministrativa irrogata di € 37.164,30 corrisponde, appunto, al triplo del beneficio conseguito da per avere posto in CP_4 compensazione con i contributi dovuti ai dipendenti un preteso credito di euro 12.388,10
4 per assegni al nucleo familiare e per malattia che non risultano essere stati erogati ai beneficiari). La mancata allegazione del vizio dell'ordinanza ingiunzione, consistente nell'insussistenza del fatto addebitato, comporta che tale vizio non sia mai entrato a far parte del thema decidendum di questa causa. Nel giudizio di opposizione come quello che ci occupa, infatti, “il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2020, n. 24037).
Ed anche se si volesse spostare il piano di valutazione dal thema decidendum al thema probandum, si dovrebbe, comunque, rilevare che, per il principio di non contestazione cristallizzato nel già richiamato art. 115 c.p.c. – a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati ma anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita – il silenzio dell'opponente sulla sussistenza dell'addebito (intendendosi per “silenzio” anche la mancata contestazione specifica) ha prodotto l'effetto di relevatio ab onere probandi a beneficio della . La mancata specifica CP_1 contestazione, da parte dell'opponente, dell'esistenza dei fatti posti a fondamento dell'addebito e della conseguente pretesa sanzionatoria della parte pubblica ha quindi reso superflua la prova, da parte della , di quegli stessi fatti. CP_1
Va peraltro notato che i presupposti fattuali dell'addebito emergono, sia pure in nuce, dal verbale unico di accertamento e notificazione prodotto in primo grado dall' . CP_2
Tale verbale è entrato a far parte del patrimonio gnoseologico del giudice, essendo irrilevante, a tal proposito, che l' sia carente della legitimatio ad causam. CP_2
Invero, nel nostro sistema processualcivilistico, vige il principio di acquisizione della prova, secondo cui un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserne sottratto. Il giudice deve quindi utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2025, n. 6649). Nel verbale dell'INPS si legge che esso “si riferisce al periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2018 … Dall'esame delle banche dati a disposizione dell'Istituto e della documentazione fornita dal … curatore fallimentare … risulta che: … diversi lavoratori lamentano la mancata corresponsione di prestazioni a titolo di assegni al nucleo familiare e malattia che, pur essendo stati posti a conguaglio dal datore di lavoro, non risultano essere stati erogati ai beneficiari … Con il presente verbale si provvede a … comminare la sanzione amministrativa connessa all'indebito conguaglio di cui sopra al legale rappresentante pro tempore …”. Come detto in apertura della presente motivazione, il verbale dell'INPS è stato notificato all'odierno appellante il 25 novembre 2019, cioè oltre quattro anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione: anche in tale ampio lasso temporale egli, se solo avesse voluto, avrebbe potuto interloquire sull'an della violazione contestatagli, cosa che non è mai avvenuta (non avendo il signor neppure ritirato il plico contenente il verbale di Pt_3 cui trattasi).
5 In sintesi, il meccanismo della non contestazione, invocato dall'opponente contro la contumace in primo grado, è inoperante contro di essa ma ha in concreto CP_1 operato, nel senso appena illustrato, contro lo stesso opponente, odierno appellante.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principii qui illustrati, tenendo conto del perimetro del thema decidendum delineato dall'opponente e della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, delle allegazioni fattuali contenute nell'ordinanza ingiunzione. La sentenza appellata va, in definitiva, integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 5.211,00 (cinquemiladuecentoundici/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione, e quindi con riferimento allo scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note conclusive scritte. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nel richiamo, in udienza, delle difese scritte già depositate, senza un effettivo apporto contenutistico.
Il signor a quindi condannato a pagare la suddetta somma all' . Pt_1 CP_2
Quanto alla , la stessa, come già osservato, si è costituita in appello CP_1 ripercorrendo esattamente le argomentazioni dell' (escluse, ovviamente, quelle CP_2 relative all'eccezione di carenza di legitimatio ad causam, sollevata soltanto dall' ). Pertanto, si ritiene equo compensare le spese tra la stessa e CP_2 CP_1
l'appellante.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Ivrea n. Parte_1 1229/2024 del 13 novembre 2024, cron. 6049/2024, nella causa r.g. Trib. 1415/2024 avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 36313/dep/pc/2019 emessa dal Prefetto della Provincia di Torino in data 25 marzo 2024, confermando integralmente, per l'effetto, detta sentenza.
2) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a favore dell' Parte_1 [...]
, sede di Torino, in persona del Direttore pro tempore, le NT1
6 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.211,00 (CINQUEMILADUECENTOUNIDICI/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara compensate le spese del grado tra e la Parte_1 [...]
, in persona del P pore. NT
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché l'appellante soccombente sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Dispositivo letto all'udienza del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
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