Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la prevenzione e la repressione dei reali contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la prevenzione e la repressione dei reali contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.