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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. SC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3032/2024 R.G.A.C. tra
C.F.: difeso dall'avv. Giovanni PARISI;
Parte_1 C.F._1 ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia P.IVA_2
Parisi; resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Michele P.IVA_3
Fabio Gagliano;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020239006540162000 notificatale il
23.11.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché il presupposto avviso di addebito CP_3
n. 33020180000111326000, emesso per il recupero di contributi dovuti alla gestione aziende dal
10.1995 al 06.1996 e relative sanzioni civili. Ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria dell' , chiedendo dichiararsi la nullità dell'impugnato avviso di intimazione nella parte in cui era CP_3 riferito al suddetto avviso di addebito.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo CP_3 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta. L' ha fornito la prova della rituale notifica all'interessato, con raccomandata a. r. del 20.04.2018, CP_3 dell'avviso di addebito sotteso all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. 2 e 2.1 fascicolo ). CP_3
Ai sensi dell'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, in combinato disposto con l'art. 30, co. 14, D. L. n. 78/10 conv. con mod. nella L. 2010 n. 122, il ricorso avverso l'avviso di addebito o alla cartella esattoriale deve essere proposto dinanzi al giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla sua notifica.
Nella specie, il suddetto termine di 40 giorni non risulta ossequiato, atteso che l'avviso di addebito n.
33020180000111326000 è stato notificato all'opponente il 20.04.2018, sicché, alla data di deposito del presente atto di opposizione (29.11.2024), il suddetto termine di quaranta giorni era già da tempo inutilmente decorso.
L'opposizione proposta è dunque da considerarsi inammissibile per tardività e ciò comporta che la pretesa di cui al predetto titolo esecutivo sia irretrattabile, con conseguente impossibilità di eccepire fatti estintivi o modificativi della pretesa anteriori alla notifica dell'avviso, compresa l'eventuale prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica del titolo. Infatti, una volta acclarata la rituale notifica al destinatario dell'avviso di addebito in parola, detto titolo è divenuto definitivo ed irretrattabile, atteso che, come si è sopra esposto, il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999 e ciò determina l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n.
46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito previdenziale eccepita dall'interessato.
Ma, contrariamente all'assunto attoreo, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova della sussistenza di una serie di atti notificati all'opponente che hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale del credito il cui regime, per quanto subito si dirà, deve considerarsi decennale
(e non quinquennale).
Condividendo le riflessioni enucleate dall' , va rilevato che, dallo stesso contenuto CP_3 dell'impugnato avviso di addebito, si evince il riferimento ad un precedente atto di precetto notificato all'opponente il 15.09.2016; ciò perché la pretesa creditoria fatta valere con l'ava in questione è stata già precedentemente azionata in giudizio dall' il quale aveva richiesto e conseguito l'emissione CP_3 di due decreti ingiuntivi non opposti e pertanto divenuti definitivi: 1) decreto ingiuntivo del
26.04.1996, notificato il 29.05.1996, contenente la richiesta di pagamento dei contributi dovuti alla gestione aziende dal 01.10.1995 al 30.11.1995 (cfr. all. nn. 7, 7.1 e 7.2 fascicolo ); 2) decreto CP_3 ingiuntivo del 07.11.1996, notificato il 13.12.1996, contenente la richiesta di pagare i contributi dovuti alla gestione aziende dal 01.12.1995 al 30.06.1996 (cfr. all. n. 8 fascicolo ). In forza del CP_3 primo decreto ingiuntivo, l' aveva notificato al ricorrente atto di precetto in data 18.09.2003 CP_1
(cfr. all. n. 9 fascicolo ), nonché atto di diffida del 14.09.2011 (cfr. all. n. 11 fascicolo ) e, CP_3 CP_3 sulla scorta del secondo decreto ingiuntivo, l' aveva notificato atto di precetto in data 18.09.2003 CP_3
(cfr. all. n. 10 fascicolo ) ed il medesimo atto di diffida del 14.09.2011 (cfr. all. n. 11 fascicolo CP_3
). CP_3
Attesa l'infruttuosità delle predette iniziative, l'Ente notificava al contribuente, in data 15.09.2016, un ulteriore atto di precetto riferito ad entrambi i decreti ingiuntivi (cfr. all. n. 6 fascicolo ), CP_3 avverso il quale l'odierno ricorrente proponeva opposizione iscritta al R.G. n. 2139/2016 (cfr. all. n.
3 fascicolo ), eccependo la prescrizione del credito previdenziale;
tale eccezione veniva disattesa CP_3 dal Tribunale di Catanzaro che, con sentenza n. 859/2017, pubblicata il 05.10.2017, rigettava il ricorso (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 fascicolo ). Successivamente al deposito della sentenza, l' CP_3 CP_3 formava l'avviso di addebito n. 33020180000111326000, sotteso all'intimazione oggetto della presente opposizione, inerente ai crediti indicati nell'atto di precetto del 15.09.2016 (precetto, come si è detto, espressamente richiamato dall'addebito) e, dopo la sua notifica, lo trasmetteva all'Agente della Riscossione per l'attivazione del procedimento di riscossione esattoriale.
Da quanto sopra, risulta che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata.
Infatti, opera nella presente fattispecie il termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2953 c.c., atteso che i suindicati decreti ingiuntivi, ritualmente notificati al ricorrente (come da sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 859/2017), non sono stati opposti, per cui detti titoli sono dotati dell'efficacia propria del giudicato. Dopo la notifica dei decreti monitori, per come accertato dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 859/2017, è poi intervenuta la notifica di svariati atti, l'ultimo dei quali è il precetto notificato in data 15.09.2016 (richiamato nell'avviso di addebito opposto), aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione ordinario. Va aggiunto che il termine di prescrizione è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2943, co. 2, c.c. e 2945, co. 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della suddetta sentenza, avvenuto in data 05.04.2018. In ragione di tanto, è evidente che, alla data di notifica dell'avviso di addebito eseguita nei confronti del ricorrente il 20.04.2018, non era decorso il termine ordinario di prescrizione che, a fronte dell'accertamento giudiziale del credito previdenziale contenuto nei predetti decreti ingiuntivi aventi efficacia di giudicato, nonché nella sentenza definitiva pubblicata il 05.10.2017, rimane decennale, ex art. 2953 c.c., anche dopo la formazione dell'avviso di addebito. Conseguentemente, al momento della notifica dell'intimazione oggetto della odierna opposizione, in data 23.11.2024, non era maturato il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito (20.04.2018).
In conclusione, il credito vantato dall' , per come riportato nell'avviso di addebito sotteso CP_3 all'opposta intimazione, deve ritenersi accertato quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 06.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
SC AG
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. SC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3032/2024 R.G.A.C. tra
C.F.: difeso dall'avv. Giovanni PARISI;
Parte_1 C.F._1 ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia P.IVA_2
Parisi; resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Michele P.IVA_3
Fabio Gagliano;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020239006540162000 notificatale il
23.11.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché il presupposto avviso di addebito CP_3
n. 33020180000111326000, emesso per il recupero di contributi dovuti alla gestione aziende dal
10.1995 al 06.1996 e relative sanzioni civili. Ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria dell' , chiedendo dichiararsi la nullità dell'impugnato avviso di intimazione nella parte in cui era CP_3 riferito al suddetto avviso di addebito.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo CP_3 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta. L' ha fornito la prova della rituale notifica all'interessato, con raccomandata a. r. del 20.04.2018, CP_3 dell'avviso di addebito sotteso all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. 2 e 2.1 fascicolo ). CP_3
Ai sensi dell'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, in combinato disposto con l'art. 30, co. 14, D. L. n. 78/10 conv. con mod. nella L. 2010 n. 122, il ricorso avverso l'avviso di addebito o alla cartella esattoriale deve essere proposto dinanzi al giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla sua notifica.
Nella specie, il suddetto termine di 40 giorni non risulta ossequiato, atteso che l'avviso di addebito n.
33020180000111326000 è stato notificato all'opponente il 20.04.2018, sicché, alla data di deposito del presente atto di opposizione (29.11.2024), il suddetto termine di quaranta giorni era già da tempo inutilmente decorso.
L'opposizione proposta è dunque da considerarsi inammissibile per tardività e ciò comporta che la pretesa di cui al predetto titolo esecutivo sia irretrattabile, con conseguente impossibilità di eccepire fatti estintivi o modificativi della pretesa anteriori alla notifica dell'avviso, compresa l'eventuale prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica del titolo. Infatti, una volta acclarata la rituale notifica al destinatario dell'avviso di addebito in parola, detto titolo è divenuto definitivo ed irretrattabile, atteso che, come si è sopra esposto, il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999 e ciò determina l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n.
46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito previdenziale eccepita dall'interessato.
Ma, contrariamente all'assunto attoreo, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova della sussistenza di una serie di atti notificati all'opponente che hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale del credito il cui regime, per quanto subito si dirà, deve considerarsi decennale
(e non quinquennale).
Condividendo le riflessioni enucleate dall' , va rilevato che, dallo stesso contenuto CP_3 dell'impugnato avviso di addebito, si evince il riferimento ad un precedente atto di precetto notificato all'opponente il 15.09.2016; ciò perché la pretesa creditoria fatta valere con l'ava in questione è stata già precedentemente azionata in giudizio dall' il quale aveva richiesto e conseguito l'emissione CP_3 di due decreti ingiuntivi non opposti e pertanto divenuti definitivi: 1) decreto ingiuntivo del
26.04.1996, notificato il 29.05.1996, contenente la richiesta di pagamento dei contributi dovuti alla gestione aziende dal 01.10.1995 al 30.11.1995 (cfr. all. nn. 7, 7.1 e 7.2 fascicolo ); 2) decreto CP_3 ingiuntivo del 07.11.1996, notificato il 13.12.1996, contenente la richiesta di pagare i contributi dovuti alla gestione aziende dal 01.12.1995 al 30.06.1996 (cfr. all. n. 8 fascicolo ). In forza del CP_3 primo decreto ingiuntivo, l' aveva notificato al ricorrente atto di precetto in data 18.09.2003 CP_1
(cfr. all. n. 9 fascicolo ), nonché atto di diffida del 14.09.2011 (cfr. all. n. 11 fascicolo ) e, CP_3 CP_3 sulla scorta del secondo decreto ingiuntivo, l' aveva notificato atto di precetto in data 18.09.2003 CP_3
(cfr. all. n. 10 fascicolo ) ed il medesimo atto di diffida del 14.09.2011 (cfr. all. n. 11 fascicolo CP_3
). CP_3
Attesa l'infruttuosità delle predette iniziative, l'Ente notificava al contribuente, in data 15.09.2016, un ulteriore atto di precetto riferito ad entrambi i decreti ingiuntivi (cfr. all. n. 6 fascicolo ), CP_3 avverso il quale l'odierno ricorrente proponeva opposizione iscritta al R.G. n. 2139/2016 (cfr. all. n.
3 fascicolo ), eccependo la prescrizione del credito previdenziale;
tale eccezione veniva disattesa CP_3 dal Tribunale di Catanzaro che, con sentenza n. 859/2017, pubblicata il 05.10.2017, rigettava il ricorso (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 fascicolo ). Successivamente al deposito della sentenza, l' CP_3 CP_3 formava l'avviso di addebito n. 33020180000111326000, sotteso all'intimazione oggetto della presente opposizione, inerente ai crediti indicati nell'atto di precetto del 15.09.2016 (precetto, come si è detto, espressamente richiamato dall'addebito) e, dopo la sua notifica, lo trasmetteva all'Agente della Riscossione per l'attivazione del procedimento di riscossione esattoriale.
Da quanto sopra, risulta che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata.
Infatti, opera nella presente fattispecie il termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2953 c.c., atteso che i suindicati decreti ingiuntivi, ritualmente notificati al ricorrente (come da sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 859/2017), non sono stati opposti, per cui detti titoli sono dotati dell'efficacia propria del giudicato. Dopo la notifica dei decreti monitori, per come accertato dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 859/2017, è poi intervenuta la notifica di svariati atti, l'ultimo dei quali è il precetto notificato in data 15.09.2016 (richiamato nell'avviso di addebito opposto), aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione ordinario. Va aggiunto che il termine di prescrizione è rimasto sospeso, ai sensi degli artt. 2943, co. 2, c.c. e 2945, co. 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della suddetta sentenza, avvenuto in data 05.04.2018. In ragione di tanto, è evidente che, alla data di notifica dell'avviso di addebito eseguita nei confronti del ricorrente il 20.04.2018, non era decorso il termine ordinario di prescrizione che, a fronte dell'accertamento giudiziale del credito previdenziale contenuto nei predetti decreti ingiuntivi aventi efficacia di giudicato, nonché nella sentenza definitiva pubblicata il 05.10.2017, rimane decennale, ex art. 2953 c.c., anche dopo la formazione dell'avviso di addebito. Conseguentemente, al momento della notifica dell'intimazione oggetto della odierna opposizione, in data 23.11.2024, non era maturato il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito (20.04.2018).
In conclusione, il credito vantato dall' , per come riportato nell'avviso di addebito sotteso CP_3 all'opposta intimazione, deve ritenersi accertato quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 06.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
SC AG