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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, C.F._2
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Grande e dall'Avv. Giuseppe Pitaro ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via V. Pugliese 30, presso lo studio del primo procuratore.
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, capitale sociale Controparte_1
1.306.110.000,00 C.F. P.I. iscritta al Registro delle imprese di P.IVA_1 P.IVA_2
Roma R.E.A. n. 842633, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti, Rep. n. 54368 Racc.
n. 15494, per Notar registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici in data Persona_1
1 11.9.2020, dall'avv. Annamaria Agosto C.F.: e dall'avv.to Anita C.F._3
AN CF con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della C.F._4
società, Piazza Luigi Rossi, 1, Catanzaro
APPELLATA
All'udienza del 24.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti: << Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda
ed in parziale riforma della sentenza gravata,
- condannare in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni Controparte_1
provocati alla parte attrice con la sua condotta illecita e, per l'effetto, condannare
al pagamento, in favore degli odierni appellanti, per la ridetta causale, della Controparte_1
somma di € 41.562,00 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. >>; per l'appellata: <<.. - in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, e in riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Catanzaro n. 1284/2019 del 4 luglio 2019, Voglia l'Ill.ma Corte rigettare la
domanda formulata dagli appellanti in primo e in secondo grado per i motivi indicati in premessa.
In ogni caso e comunque, nel merito, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e
in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. >>.
I FATTI
e , in qualità di eredi di , hanno Parte_1 Parte_2 Persona_2
proseguito il giudizio instaurato dal padre, deceduto in data 11 marzo 2016, il quale aveva convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
colpevolmente cagionati all'attore e quantificati in € 42.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Deduceva a tal
2 proposito che: i) in data 3 dicembre 2002, aveva sottoscritto 10 buoni postali fruttiferi con presso la Sezione 11 di Catanzaro Centro (n. 248742000561 di € 2.500,00 Controparte_1
- n. 248742000562 di € 2.500,00 - n. 248741500584 di € 2.500,00 - n. 248742100539 di € 2.500,00
- n. 195048500605 di € 5.000,00 - n. 248741900585 di € 2.500,00 - n.248741800515 di € 2.500,00
- n. 284356800404 di € 1.000,00 - n. 284356900474 di € 1.000,00 - n. 195048600675 di € 5.000,00)
; ii) in data 19 marzo 2014, si era accorto della sparizione dei suddetti buoni, in quanto non più presenti nel cassetto ove erano custoditi, che risultava forzato;
iii) chieste delucidazioni all'Ufficio postale di Catanzaro Centro, aveva scoperto che i titoli erano stati incassati nei giorni 14 e 15 ottobre 2013, presso un Ufficio Postale sito nel comune di Caraffa;
iv)
mostratigli i buoni incassati, aveva potuto verificare che la firma apposta sui titoli non era la propria.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1
perché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e diritto e, in via subordinata -
nell'ipotesi in cui fossero risultati accertati i fatti dedotti dall'attore -, di escludere o diminuire il risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, parte convenuta ha asserito che: a) i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e la presentazione del titolo è sufficiente ad identificare il soggetto nei cui confronti deve essere eseguito il pagamento;
b) nel caso di specie, i titoli erano stati incassati dal soggetto che figurava nell'intestazione cartolare e previa sua identificazione;
c)
non esiste uno specimen di firma dei soggetti titolari de buoni fruttiferi postali, ragion per cui l'impiegato preposto alla liquidazione non aveva alcun onere di verifica della firma.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., a scioglimento della riserva assunta per la decisione sulle istanze istruttorie, il Giudice istruttore non ha ammesso l'istanza di verificazione sulle copie fotostatiche prodotte da parte convenuta e dalla stessa richiesta,
poiché non erano stati prodotti i buoni in originale, e ha fissato l'udienza del 9 novembre
2017 per la precisazione delle conclusioni.
Rinviata quest'ultima all'udienza del 14 febbraio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini già indicati chiedendo, in particolare, il procuratore di
3 di essere autorizzato alla produzione degli originali dei buoni fruttiferi Controparte_1
postali oggetto del presente procedimento. La causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1284/2019 emessa in data 04.07.2019, non notificata il Tribunale
Civile di Catanzaro, così pronunciava “ Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando
nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda risarcitoria avanzata da e nella citata Parte_1 Parte_2
qualità, nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento nei Controparte_1
confronti dei primi della somma di € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come
indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
chiedevano la riforma della predetta sentenza limitatamente alla parte del provvedimento in cui si determina il quantum risarcitorio ed a quella in cui vengono compensate le spese di lite tra le parti, essendo incorso il Tribunale in errore in quanto avrebbe dovuto accogliere la domanda nella sua interezza, nell'ammontare indicato da parte attrice, atteso che il
quantum risarcitorio, infatti, va correttamente determinato tenendo conto non del valore
“nominale” dei buoni postali, ossia del valore degli stessi all'epoca della loro sottoscrizione
(anno 2002) bensì del valore effettivamente raggiunto alla data della loro liquidazione (anno
2013) considerati gli interessi netti maturati medio tempore.
Si costituiva in data 02.11.2020 in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto;
proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro
n. 1284/2019 del 4 luglio 2019, il rigetto della domanda formulata dagli appellanti in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava
4 in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si impone una declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'appellata . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi ex art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti.
L'appello incidentale presentato oltre tale termine è inammissibile, con una sola eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 343 c.p.c..
In caso di rinvio d'ufficio della prima udienza di comparizione nel processo civile, il termine per proporre appello incidentale, a pena di decadenza, rimane quello previsto dall'articolo
343 del codice di procedura civile: almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma. Nonostante il rinvio, il termine non si riapre, quindi, l'appello incidentale va proposto entro il termine originariamente previsto.
Orbene, nel caso de quo ha proposto appello incidentale nella comparsa Controparte_1
di costituzione depositata in data 02.11.2020; la prima udienza di comparizione fissata per il 12.05.2020, rinviata dal giudice istruttore alla successiva udienza del 24.11.2020.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Passando ad esaminare l'appello principale, ritiene questa Corte che lo stesso sia fondato e debba essere, quindi, accolto per le ragioni di seguito esposte.
e chiedono la riforma della sentenza gravata Parte_1 Parte_2
limitatamente alla parte del provvedimento in cui si determina il quantum risarcitorio.
Ritiene parte appellante che il Tribunale è incorso in errore in quanto avrebbe dovuto accogliere la domanda nella sua interezza, nell'ammontare indicato da parte attrice, atteso che il quantum risarcitorio deve essere determinato tenendo conto non del valore
5 “nominale” dei buoni postali, ossia del valore degli stessi all'epoca della loro sottoscrizione
(anno 2002) bensì del valore effettivamente raggiunto alla data della loro liquidazione (anno
2013) considerati gli interessi netti maturati medio tempore.
Sul punto parte appellata non ha formulato deduzioni.
Ritiene questa Corte il motivo di appello fondato.
Ed invero, risulta per tabulas: sul retro di ciascun buono (v. all. 2 del fascicolo di parte attrice di primo grado) lo stesso ufficio ha indicato il quantum liquidato alla data dell'illecito incasso- dato dal valore raggiunto dai buoni per effetto della maturazione degli interessi dalla data della sottoscrizione a quella della riscossione- e cioè: buono n. 248742000561 = €
3.848,49 - buono n. 248742000562 = € 3.848,49 – buono n. 248741500584 = € 3.848,49 – buono n. 248742100539 = € 3.848,49 – buono n. 195048500605 = € .696,99 – buono n. 248741900585=
€ 3.848,49 – buono n. 248741800515 = € 3.848,49 – buono n. 284356800404 = € 1.538,40 – buono n. 284356900474 = € 1.538,40 – buono n. 195048600675 = € 7.696,99.
L'importo totale dei buoni, dunque, è pari ad € 41.562,00 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
Il Tribunale di Catanzaro ha errato nel considerare solo il valore nominale dei buoni,
attribuendo alla parte attrice un ristoro solo parziale quantificato in € 27.000, sicchè si impone la riforma della sentenza di prime cure in parte qua, col riconoscimento, in luogo di quella somma, del maggior importo di € 41.562,00.
Quanto al motivo di appello che censura la sentenza di primo grado in punto di spese del giudizio, lo stesso si appalesa estremamente generico mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare sul punto un percorso logico alternativo a quello del primo Giudice.
Ne consegue l'inammissibilità del predetto motivo di appello.
Da quanto sopra esposto consegue il parziale accoglimento dell'appello per come sopra motivato.
6 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellata Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1284/19 depositata in data 04.7.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di euro € 41.562,00 oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2
interessi come per legge;
2) Conferma nel resto;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
4) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore di e , delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge;
5) Condanna l'appellante incidentale , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
7 L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
8
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, C.F._2
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Grande e dall'Avv. Giuseppe Pitaro ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via V. Pugliese 30, presso lo studio del primo procuratore.
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, capitale sociale Controparte_1
1.306.110.000,00 C.F. P.I. iscritta al Registro delle imprese di P.IVA_1 P.IVA_2
Roma R.E.A. n. 842633, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti, Rep. n. 54368 Racc.
n. 15494, per Notar registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici in data Persona_1
1 11.9.2020, dall'avv. Annamaria Agosto C.F.: e dall'avv.to Anita C.F._3
AN CF con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della C.F._4
società, Piazza Luigi Rossi, 1, Catanzaro
APPELLATA
All'udienza del 24.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti: << Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda
ed in parziale riforma della sentenza gravata,
- condannare in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni Controparte_1
provocati alla parte attrice con la sua condotta illecita e, per l'effetto, condannare
al pagamento, in favore degli odierni appellanti, per la ridetta causale, della Controparte_1
somma di € 41.562,00 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. >>; per l'appellata: <<.. - in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, e in riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Catanzaro n. 1284/2019 del 4 luglio 2019, Voglia l'Ill.ma Corte rigettare la
domanda formulata dagli appellanti in primo e in secondo grado per i motivi indicati in premessa.
In ogni caso e comunque, nel merito, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e
in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. >>.
I FATTI
e , in qualità di eredi di , hanno Parte_1 Parte_2 Persona_2
proseguito il giudizio instaurato dal padre, deceduto in data 11 marzo 2016, il quale aveva convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
colpevolmente cagionati all'attore e quantificati in € 42.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Deduceva a tal
2 proposito che: i) in data 3 dicembre 2002, aveva sottoscritto 10 buoni postali fruttiferi con presso la Sezione 11 di Catanzaro Centro (n. 248742000561 di € 2.500,00 Controparte_1
- n. 248742000562 di € 2.500,00 - n. 248741500584 di € 2.500,00 - n. 248742100539 di € 2.500,00
- n. 195048500605 di € 5.000,00 - n. 248741900585 di € 2.500,00 - n.248741800515 di € 2.500,00
- n. 284356800404 di € 1.000,00 - n. 284356900474 di € 1.000,00 - n. 195048600675 di € 5.000,00)
; ii) in data 19 marzo 2014, si era accorto della sparizione dei suddetti buoni, in quanto non più presenti nel cassetto ove erano custoditi, che risultava forzato;
iii) chieste delucidazioni all'Ufficio postale di Catanzaro Centro, aveva scoperto che i titoli erano stati incassati nei giorni 14 e 15 ottobre 2013, presso un Ufficio Postale sito nel comune di Caraffa;
iv)
mostratigli i buoni incassati, aveva potuto verificare che la firma apposta sui titoli non era la propria.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1
perché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e diritto e, in via subordinata -
nell'ipotesi in cui fossero risultati accertati i fatti dedotti dall'attore -, di escludere o diminuire il risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, parte convenuta ha asserito che: a) i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e la presentazione del titolo è sufficiente ad identificare il soggetto nei cui confronti deve essere eseguito il pagamento;
b) nel caso di specie, i titoli erano stati incassati dal soggetto che figurava nell'intestazione cartolare e previa sua identificazione;
c)
non esiste uno specimen di firma dei soggetti titolari de buoni fruttiferi postali, ragion per cui l'impiegato preposto alla liquidazione non aveva alcun onere di verifica della firma.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., a scioglimento della riserva assunta per la decisione sulle istanze istruttorie, il Giudice istruttore non ha ammesso l'istanza di verificazione sulle copie fotostatiche prodotte da parte convenuta e dalla stessa richiesta,
poiché non erano stati prodotti i buoni in originale, e ha fissato l'udienza del 9 novembre
2017 per la precisazione delle conclusioni.
Rinviata quest'ultima all'udienza del 14 febbraio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini già indicati chiedendo, in particolare, il procuratore di
3 di essere autorizzato alla produzione degli originali dei buoni fruttiferi Controparte_1
postali oggetto del presente procedimento. La causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1284/2019 emessa in data 04.07.2019, non notificata il Tribunale
Civile di Catanzaro, così pronunciava “ Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando
nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda risarcitoria avanzata da e nella citata Parte_1 Parte_2
qualità, nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento nei Controparte_1
confronti dei primi della somma di € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come
indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite.”.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
chiedevano la riforma della predetta sentenza limitatamente alla parte del provvedimento in cui si determina il quantum risarcitorio ed a quella in cui vengono compensate le spese di lite tra le parti, essendo incorso il Tribunale in errore in quanto avrebbe dovuto accogliere la domanda nella sua interezza, nell'ammontare indicato da parte attrice, atteso che il
quantum risarcitorio, infatti, va correttamente determinato tenendo conto non del valore
“nominale” dei buoni postali, ossia del valore degli stessi all'epoca della loro sottoscrizione
(anno 2002) bensì del valore effettivamente raggiunto alla data della loro liquidazione (anno
2013) considerati gli interessi netti maturati medio tempore.
Si costituiva in data 02.11.2020 in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto;
proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro
n. 1284/2019 del 4 luglio 2019, il rigetto della domanda formulata dagli appellanti in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava
4 in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si impone una declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'appellata . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi ex art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti.
L'appello incidentale presentato oltre tale termine è inammissibile, con una sola eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 343 c.p.c..
In caso di rinvio d'ufficio della prima udienza di comparizione nel processo civile, il termine per proporre appello incidentale, a pena di decadenza, rimane quello previsto dall'articolo
343 del codice di procedura civile: almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma. Nonostante il rinvio, il termine non si riapre, quindi, l'appello incidentale va proposto entro il termine originariamente previsto.
Orbene, nel caso de quo ha proposto appello incidentale nella comparsa Controparte_1
di costituzione depositata in data 02.11.2020; la prima udienza di comparizione fissata per il 12.05.2020, rinviata dal giudice istruttore alla successiva udienza del 24.11.2020.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Passando ad esaminare l'appello principale, ritiene questa Corte che lo stesso sia fondato e debba essere, quindi, accolto per le ragioni di seguito esposte.
e chiedono la riforma della sentenza gravata Parte_1 Parte_2
limitatamente alla parte del provvedimento in cui si determina il quantum risarcitorio.
Ritiene parte appellante che il Tribunale è incorso in errore in quanto avrebbe dovuto accogliere la domanda nella sua interezza, nell'ammontare indicato da parte attrice, atteso che il quantum risarcitorio deve essere determinato tenendo conto non del valore
5 “nominale” dei buoni postali, ossia del valore degli stessi all'epoca della loro sottoscrizione
(anno 2002) bensì del valore effettivamente raggiunto alla data della loro liquidazione (anno
2013) considerati gli interessi netti maturati medio tempore.
Sul punto parte appellata non ha formulato deduzioni.
Ritiene questa Corte il motivo di appello fondato.
Ed invero, risulta per tabulas: sul retro di ciascun buono (v. all. 2 del fascicolo di parte attrice di primo grado) lo stesso ufficio ha indicato il quantum liquidato alla data dell'illecito incasso- dato dal valore raggiunto dai buoni per effetto della maturazione degli interessi dalla data della sottoscrizione a quella della riscossione- e cioè: buono n. 248742000561 = €
3.848,49 - buono n. 248742000562 = € 3.848,49 – buono n. 248741500584 = € 3.848,49 – buono n. 248742100539 = € 3.848,49 – buono n. 195048500605 = € .696,99 – buono n. 248741900585=
€ 3.848,49 – buono n. 248741800515 = € 3.848,49 – buono n. 284356800404 = € 1.538,40 – buono n. 284356900474 = € 1.538,40 – buono n. 195048600675 = € 7.696,99.
L'importo totale dei buoni, dunque, è pari ad € 41.562,00 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
Il Tribunale di Catanzaro ha errato nel considerare solo il valore nominale dei buoni,
attribuendo alla parte attrice un ristoro solo parziale quantificato in € 27.000, sicchè si impone la riforma della sentenza di prime cure in parte qua, col riconoscimento, in luogo di quella somma, del maggior importo di € 41.562,00.
Quanto al motivo di appello che censura la sentenza di primo grado in punto di spese del giudizio, lo stesso si appalesa estremamente generico mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare sul punto un percorso logico alternativo a quello del primo Giudice.
Ne consegue l'inammissibilità del predetto motivo di appello.
Da quanto sopra esposto consegue il parziale accoglimento dell'appello per come sopra motivato.
6 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellata Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1284/19 depositata in data 04.7.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di euro € 41.562,00 oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2
interessi come per legge;
2) Conferma nel resto;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
4) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore di e , delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge;
5) Condanna l'appellante incidentale , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
7 L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
8
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo