Articolo 60 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 59Articolo 61
Versione
15 maggio 1975
Art. 60.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli n. 1017 e n. 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569 , riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975