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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55499/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1 RO ANNALISA e dell'avv. CUPELLINI SERGIO ( ); elettivamente C.F._2 domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 210 ROMA, presso il difensore avv. DEL
RO ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 C.F._3 dell'avv. DEL RO ANNALISA e dell'avv. CUPELLINI SERGIO ( ); C.F._2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 210 ROMA, presso il difensore avv. DEL RO ANNALISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_3 C.F._4
SIMONE (C.F. (CF ), elettivamente domiciliata in PIAZZA GIUSEPPE C.F._5
MAZZINI n. 27 Roma, presso il difensore avv. PETRUCCI SIMONE
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti concludevano come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver azionato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 71132/2022, gli odierni attori, proprietari dell'immobile sito in Roma, Piazza Stefano Jacini n. 5, palazzina A, secondo piano, interno pagina 1 di 6 10, convenivano in giudizio la sig.ra asserendo che, a seguito di due episodi Controparte_3 infiltrativi derivanti dall'appartamento della convenuta, dove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria, avevano subìto danni all'immobile sopra menzionato, nonché danni patrimoniali derivanti dai costi sostenuti per alloggiare fuori dall'appartamento e danni non patrimoniali da lesione della propria vita relazionale.
In particolare, gli attori deducevano che nelle date 29 luglio e 3 ottobre si erano verificati due distinti fenomeni infiltrativi, comunque riconducibili all'appartamento della sig.ra che la prima CP_3 infiltrazione interessava un bagno, un disimpegno e due camere, provocando danni ai soffitti, alle cornici perimetrali, ai celetti, agli intonaci e a parte del mobilio;
che la seconda infiltrazione riguardava, oltre alle stanze già attinte dal primo fenomeno infiltrativo, anche altre stanze, (danneggiando il parquet in legno massello delle due camere da letto, due motori per avvolgibili, le porte dei bagni, il telaio della porta della camera padronale, il soffitto del salone, i controsoffitti, l'impianto di climatizzazione, due soglie sottofinestra in legno, quattro celetti copri tapparelle); che il secondo fenomeno infiltrativo cagionava una massiccia presenza di muffe che rendeva insalubre e pertanto in utilizzabile l'immobile, soprattutto in considerazione della patologia respiratoria di cui è affetta la sig.ra con la Pt_1 conseguenza che essi erano costretti ad alloggiare in hotel e B&B, sostenendone i relativi costi;
che il mancato godimento del proprio appartamento aveva pregiudicato la vita relazionale degli attori, provocando in tal modo anche un danno non patrimoniale.
Parte attrice, inoltre, contestava la stima effettuata dal CTU, secondo cui la cifra necessaria per effettuare i lavori di riparazione ammontava a euro 3.485,00 per la prima infiltrazione ed euro 5.640,00 per la seconda. Secondo gli odierni attori, il CTU non avrebbe considerato le intere superfici degli ambienti attinti dalle infiltrazioni, ma solo una porzione di essi.
Infine, gli attori sottolineavano di aver ricevuto, a titolo di risarcimento per il primo evento infiltrativo, la somma di euro 8.000,00 dalla compagnia assicurativa della ditta edile della convenuta.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere dalla sig.ra il risarcimento dei danni patrimoniali, cagionati dal secondo evento infiltrativo e, per CP_3 l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 18.727,00 (costo sostenuto per l'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere gli inconvenienti) ed euro 8.480,41 (costo sostenuto per alloggiare fuori dall'appartamento sino all'esecuzione dei suddetti lavori); inoltre chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni non patrimoniali pari a euro 11.000,00 per ciascun attore;
infine chiedeva la condanna della sig.ra alla refusione della somma di CP_3 euro 1.054,08 in virtù di quanto corrisposto dagli attori a titolo di acconto della parcella del CTU nominato in fase di accertamento tecnico preventivo, oltre condanna alle spese, rimborsi e oneri di legge.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a CP_3 chiamare in causa la ditta che aveva svolto i lavori, la nonché il Controparte_4 [...]
5, istanze che venivano disattese, essendo la convenuta costituitasi Controparte_5 tardivamente ed essendo, dunque, decaduta dal potere di chiamare in causa i terzi, ex artt. 269 e 166 c.p.c. Nel merito, la sig.ra chiedeva di rigettare la domanda avversa in quanto infondata sia in CP_3 fatto che in diritto, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e rimessa in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande degli odierni attori, circoscritte ai fenomeni infiltrativi occorsi in data 3.10.2022, sono solo pagina 2 di 6 parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limiti di quanto si dirà, per le motivazioni di seguito esposte.
Dalla CTU a firma dell'architetto è emerso che, effettivamente, i locali degli attori Testimone_1 sono stati attinti da fenomeni infiltrativi verificatisi nelle date del 29.7.2022 e del 3.10.2022 ed accertati nei seguenti ambienti: due bagni lato nord-ovet; due camere da letto lato nord-ovet; lo spazio servente tra il bagno ed una camera da letto. Entrambi gli eventi anno investito gli stessi ambienti, con esclusione del secondo bagno per il primo evento e del disimpegno per il secondo evento. Il CTU ha, invece, concluso per il non interessamento dell'ambiente soggiorno, a differenza di quanto lamentato dalla parte attrice.
Il CTU ha accertato che entrambi i fenomeni infiltrativi si sono verificati in occasione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento della ed a causa di non idonei controlli ovvero per CP_3 l'imperizia della ditta appaltatrice, in particolare il primo è stato determinato dalla perdita del tubo di adduzione dell'acqua fredda nel boiler elettrico installato, il secondo, quello per cui si procede in questa sede, dalla perdita delle valvole di allaccio di tre elementi radianti all'impianto condominiale. Il consulente ha, in proposito, precisato che la ditta non ha adottato misure consone di sicurezza nella gestione delle valvole dei radiatori durante i lavori di ristrutturazione, posto che “una corretta gestione suggerisce che il distacco degli elementi radianti dall'impianto centrale in condizioni di esercizio, ovvero “carico” deve avvenire se lo stesso è garantito da una buona tenuta della valvola e comunque monitorare la prova di messa in esercizio per consentire l'eventuale intervento urgente in caso di perdita”.
La mancata tenuta delle valvole costituisce fattore causale autonomo dell'evento, con la conseguenza che non rileva in questa sede l'accertamento in ordine ad eventuali concorrenti responsabilità del Condominio e / o della ditta appaltatrice.
Dell'evento accertato risponde, infatti, la convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., benché in fatto ascrivibile alla ditta appaltatrice. È stato, infatti, chiarito che "in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)" (Cass. n. 7553/2021). Meritano di essere citati, ad ulteriore chiarimento, i principi di diritto efficacemente espressi dalla seguente pronuncia della Suprema Corte: "In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043
c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere
e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)" (Cass.
pagina 3 di 6 n. 23442/2018), ossia che si è verificato nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile. Ebbene, è di tutta evidenza che nel caso di specie il danno è derivato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se provvisoriamente modificata dall'appaltatore e, tuttavia, era onere della convenuta, quale committente, controllare effettivamente la corretta manovra di modifica dell'impianto di riscaldamento, tanto più che ella aveva avuto modo di apprezzare la delicatezza dell'operazione, allorché, per il tramite del coniuge, si era informata presso l'Amministrazione condominiale in ordine alla tempistica delle operazioni di riempimento dell'impianto condominiale (all. 3). Da ciò discende la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta nei confronti della parte attrice, la cui domanda deve, dunque, trovare accoglimento.
Con riferimento ai danni derivanti dalla seconda infiltrazione, deve in primo luogo darsi atto che il risarcimento già percepito dagli odierni attori da parte della compagnia assicurativa della ditta che effettuava i lavori nell'immobile della convenuta riguardi unicamente il primo evento infiltrativo. Tale conclusione trova conferma nella data del sinistro riportata nella pratica assicurativa (data precedente a quella della seconda infiltrazione) e nel fatto che, dopo la seconda infiltrazione, la convenuta ha suggerito al di attivare la propria polizza assicurativa, ritenendolo responsabile dell'evento CP_5 dannoso. A fronte di tali dati fattuali, non sussistono prove che, al contrario, dimostrino che la compagnia assicurativa abbia considerato i danni cagionati anche dal secondo evento infiltrativo né queste possono essere desunte dallo scambio di mail prodotto da parte convenuta. Pertanto, si deve concludere nel senso che tale somma sia stata corrisposta a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla prima infiltrazione.
In ordine al quantum parte attrice ha invocato in primo luogo il pagamento della somma di euro 18.727,00, benché nella stima effettuata dal CTU i costi per le relative riparazioni fossero stati quantificati in euro 4.057,00.
Sul punto, giova distinguere le varie voci di danno individuate dagli attori, verificando per ciascuna se esse debbano essere accolte o rigettate.
- Spese per le opere realizzate dall'impresa edile Battarelli Group: non accolte. Infatti, si condivide la stima effettuata dal CTU. Alla luce della descrizione dei danni subìti, della documentazione fotografica, dei grafici dell'immobile danneggiato con l'indicazione delle misure di ciascun ambiente e dell'indicazione delle singole voci di computo non si ritiene sussistente il vizio lamentato dagli attori, in quanto i costi degli interventi sui soffitti, sulle pareti e sui pavimenti attinti dalla seconda infiltrazione sono stati considerati con riferimento all'intera superficie degli ambienti coinvolti.
- Spese per ripristino impianto di climatizzazione: accolte. Sul punto, infatti, il CTU – dopo aver rilevato il “mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, il cui motore trova alloggiamento nella controsoffittatura dell'ambiente disimpegno dei due bagni lato nord/ovest”, ha stimato le spese unicamente per il “controllo” dell'impianto di climatizzazione (pari a euro 350,00) e non per la sua riparazione. Poiché gli odierni attori hanno prodotto in giudizio la documentazione che attesta le spese sostenute per ripristinare il suddetto impianto, si ritiene di accogliere in tale misura, pari a euro 793,00.
- Spese trasloco e deposito mobili durante l'esecuzione dei lavori: non accolte. Infatti, si condivide la stima effettuata dal CTU, il quale ha considerato una spesa complessiva di 1500 euro (suddivisi in euro 500 per il primo evento infiltrativo ed euro 1000 per il secondo) per spostamento e salvaguardia del mobilio presente oltre alla pulizia dell'area dell'intervento. Tale somma, considerando le stanze coinvolte dai lavori di riparazione e l'utilizzabilità generale dell'immobile, risulta congrua, tanto più se si considera che nei preventivi prodotti da parte pagina 4 di 6 attrice è sempre previsto comunque la “protezione delle zone di passaggio mediante fornitura e posa in opera di cartone e/o teli in pvc”.
- Spese per ripristino tendaggi: non accolte. Tale conclusione trova fondamento nell'assenza di prova: al momento del sopralluogo da parte del CTU i tendaggi non erano presenti, inoltre nella replica del consulente di parte attrice gli unici rilievi fotografici relativi a possibili danneggiamenti di tendaggi sono relativi al primo evento infiltrativo.
In conclusione, si accoglie parzialmente la domanda degli odierni attori, riconoscendo loro il diritto a percepire la somma di euro 4.500,00 per il danno subìto all'immobile, con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Tale importo è il frutto della somma riconosciuta dal CTU nella relazione depositata (4057,00) con l'incremento per le spese di ripristino dell'impianto di climatizzazione (443 euro, pari alla differenza tra quanto effettivamente speso dagli attori e quanto stimato nella CTU).
Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, pari a euro 8.480,41, derivante dai costi sostenuti per alloggiare fuori dall'appartamento dal secondo fenomeno infiltrativo sino all'esecuzione dei lavori di riparazione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Infatti, nella relazione del CTU, le cui conclusioni sul punto risultano condivisibili, in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da adeguata motivazione e prive di vizi logici, si legge che “al momento del sopralluogo l'abitazione, così come gli ambienti con evidenza dei danni, risultavano utilizzabili, anche in ragione delle letture idrometriche effettuate”. La scelta di trasferirsi presso strutture ricettizie non era, dunque, necessaria: gli attori ben avrebbero potuto continuare a vivere nell'immobile, che non presentava le caratteristiche dell'ambiente insalubre.
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda di parte attrice relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. L'eventuale sconvolgimento della vita relazionale per mancato godimento del proprio immobile non è una conseguenza dei fenomeni infiltrativi, i quali – sia pur danneggiando l'immobile – non lo avevano reso inagibile.
Dunque, non avendo i fenomeni infiltrativi cagionato l'inagibilità dell'appartamento di loro proprietà, restando esso comunque fruibile dagli istanti, non si ritiene liquidare alcunché a titolo di risarcimento per simili danni.
Le spese di lite del giudizio di ATP, ivi comprese quelle di CTU, e del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta che vi ha dato causa e sono liquidate ai minimi, considerato che la domanda risarcitoria ha avuto accoglimento in misura ridimensionata rispetto a quanto richiesto, che l'attività difensiva della parte attrice non ha comportato il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e che la causa era di natura documentale e si è esaurita nell'arco di due udienze.
Si respinge, infine, la richiesta della convenuta volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., alla luce dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento delle domande proposte, che rigetta per il resto, accerta e dichiara il diritto degli attori ad essere risarciti dalla convenuta limitatamente ai danni patrimoniali nella misura indicata nella parte motiva cagionati dall'evento infiltrativo del 3 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
4500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel giudizio pagina 5 di 6 di ATP, che liquida in euro 1199,08 per spese vive, di cui euro € 1.054,08 per spese di CTU, ed euro 1528,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali oltre oneri di legge;
4. Rigetta la domanda formulata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Canale, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55499/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1 RO ANNALISA e dell'avv. CUPELLINI SERGIO ( ); elettivamente C.F._2 domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 210 ROMA, presso il difensore avv. DEL
RO ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 C.F._3 dell'avv. DEL RO ANNALISA e dell'avv. CUPELLINI SERGIO ( ); C.F._2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 210 ROMA, presso il difensore avv. DEL RO ANNALISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_3 C.F._4
SIMONE (C.F. (CF ), elettivamente domiciliata in PIAZZA GIUSEPPE C.F._5
MAZZINI n. 27 Roma, presso il difensore avv. PETRUCCI SIMONE
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti concludevano come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver azionato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 71132/2022, gli odierni attori, proprietari dell'immobile sito in Roma, Piazza Stefano Jacini n. 5, palazzina A, secondo piano, interno pagina 1 di 6 10, convenivano in giudizio la sig.ra asserendo che, a seguito di due episodi Controparte_3 infiltrativi derivanti dall'appartamento della convenuta, dove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria, avevano subìto danni all'immobile sopra menzionato, nonché danni patrimoniali derivanti dai costi sostenuti per alloggiare fuori dall'appartamento e danni non patrimoniali da lesione della propria vita relazionale.
In particolare, gli attori deducevano che nelle date 29 luglio e 3 ottobre si erano verificati due distinti fenomeni infiltrativi, comunque riconducibili all'appartamento della sig.ra che la prima CP_3 infiltrazione interessava un bagno, un disimpegno e due camere, provocando danni ai soffitti, alle cornici perimetrali, ai celetti, agli intonaci e a parte del mobilio;
che la seconda infiltrazione riguardava, oltre alle stanze già attinte dal primo fenomeno infiltrativo, anche altre stanze, (danneggiando il parquet in legno massello delle due camere da letto, due motori per avvolgibili, le porte dei bagni, il telaio della porta della camera padronale, il soffitto del salone, i controsoffitti, l'impianto di climatizzazione, due soglie sottofinestra in legno, quattro celetti copri tapparelle); che il secondo fenomeno infiltrativo cagionava una massiccia presenza di muffe che rendeva insalubre e pertanto in utilizzabile l'immobile, soprattutto in considerazione della patologia respiratoria di cui è affetta la sig.ra con la Pt_1 conseguenza che essi erano costretti ad alloggiare in hotel e B&B, sostenendone i relativi costi;
che il mancato godimento del proprio appartamento aveva pregiudicato la vita relazionale degli attori, provocando in tal modo anche un danno non patrimoniale.
Parte attrice, inoltre, contestava la stima effettuata dal CTU, secondo cui la cifra necessaria per effettuare i lavori di riparazione ammontava a euro 3.485,00 per la prima infiltrazione ed euro 5.640,00 per la seconda. Secondo gli odierni attori, il CTU non avrebbe considerato le intere superfici degli ambienti attinti dalle infiltrazioni, ma solo una porzione di essi.
Infine, gli attori sottolineavano di aver ricevuto, a titolo di risarcimento per il primo evento infiltrativo, la somma di euro 8.000,00 dalla compagnia assicurativa della ditta edile della convenuta.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere dalla sig.ra il risarcimento dei danni patrimoniali, cagionati dal secondo evento infiltrativo e, per CP_3 l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 18.727,00 (costo sostenuto per l'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere gli inconvenienti) ed euro 8.480,41 (costo sostenuto per alloggiare fuori dall'appartamento sino all'esecuzione dei suddetti lavori); inoltre chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni non patrimoniali pari a euro 11.000,00 per ciascun attore;
infine chiedeva la condanna della sig.ra alla refusione della somma di CP_3 euro 1.054,08 in virtù di quanto corrisposto dagli attori a titolo di acconto della parcella del CTU nominato in fase di accertamento tecnico preventivo, oltre condanna alle spese, rimborsi e oneri di legge.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a CP_3 chiamare in causa la ditta che aveva svolto i lavori, la nonché il Controparte_4 [...]
5, istanze che venivano disattese, essendo la convenuta costituitasi Controparte_5 tardivamente ed essendo, dunque, decaduta dal potere di chiamare in causa i terzi, ex artt. 269 e 166 c.p.c. Nel merito, la sig.ra chiedeva di rigettare la domanda avversa in quanto infondata sia in CP_3 fatto che in diritto, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e rimessa in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande degli odierni attori, circoscritte ai fenomeni infiltrativi occorsi in data 3.10.2022, sono solo pagina 2 di 6 parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limiti di quanto si dirà, per le motivazioni di seguito esposte.
Dalla CTU a firma dell'architetto è emerso che, effettivamente, i locali degli attori Testimone_1 sono stati attinti da fenomeni infiltrativi verificatisi nelle date del 29.7.2022 e del 3.10.2022 ed accertati nei seguenti ambienti: due bagni lato nord-ovet; due camere da letto lato nord-ovet; lo spazio servente tra il bagno ed una camera da letto. Entrambi gli eventi anno investito gli stessi ambienti, con esclusione del secondo bagno per il primo evento e del disimpegno per il secondo evento. Il CTU ha, invece, concluso per il non interessamento dell'ambiente soggiorno, a differenza di quanto lamentato dalla parte attrice.
Il CTU ha accertato che entrambi i fenomeni infiltrativi si sono verificati in occasione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento della ed a causa di non idonei controlli ovvero per CP_3 l'imperizia della ditta appaltatrice, in particolare il primo è stato determinato dalla perdita del tubo di adduzione dell'acqua fredda nel boiler elettrico installato, il secondo, quello per cui si procede in questa sede, dalla perdita delle valvole di allaccio di tre elementi radianti all'impianto condominiale. Il consulente ha, in proposito, precisato che la ditta non ha adottato misure consone di sicurezza nella gestione delle valvole dei radiatori durante i lavori di ristrutturazione, posto che “una corretta gestione suggerisce che il distacco degli elementi radianti dall'impianto centrale in condizioni di esercizio, ovvero “carico” deve avvenire se lo stesso è garantito da una buona tenuta della valvola e comunque monitorare la prova di messa in esercizio per consentire l'eventuale intervento urgente in caso di perdita”.
La mancata tenuta delle valvole costituisce fattore causale autonomo dell'evento, con la conseguenza che non rileva in questa sede l'accertamento in ordine ad eventuali concorrenti responsabilità del Condominio e / o della ditta appaltatrice.
Dell'evento accertato risponde, infatti, la convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., benché in fatto ascrivibile alla ditta appaltatrice. È stato, infatti, chiarito che "in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)" (Cass. n. 7553/2021). Meritano di essere citati, ad ulteriore chiarimento, i principi di diritto efficacemente espressi dalla seguente pronuncia della Suprema Corte: "In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043
c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere
e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)" (Cass.
pagina 3 di 6 n. 23442/2018), ossia che si è verificato nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile. Ebbene, è di tutta evidenza che nel caso di specie il danno è derivato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se provvisoriamente modificata dall'appaltatore e, tuttavia, era onere della convenuta, quale committente, controllare effettivamente la corretta manovra di modifica dell'impianto di riscaldamento, tanto più che ella aveva avuto modo di apprezzare la delicatezza dell'operazione, allorché, per il tramite del coniuge, si era informata presso l'Amministrazione condominiale in ordine alla tempistica delle operazioni di riempimento dell'impianto condominiale (all. 3). Da ciò discende la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta nei confronti della parte attrice, la cui domanda deve, dunque, trovare accoglimento.
Con riferimento ai danni derivanti dalla seconda infiltrazione, deve in primo luogo darsi atto che il risarcimento già percepito dagli odierni attori da parte della compagnia assicurativa della ditta che effettuava i lavori nell'immobile della convenuta riguardi unicamente il primo evento infiltrativo. Tale conclusione trova conferma nella data del sinistro riportata nella pratica assicurativa (data precedente a quella della seconda infiltrazione) e nel fatto che, dopo la seconda infiltrazione, la convenuta ha suggerito al di attivare la propria polizza assicurativa, ritenendolo responsabile dell'evento CP_5 dannoso. A fronte di tali dati fattuali, non sussistono prove che, al contrario, dimostrino che la compagnia assicurativa abbia considerato i danni cagionati anche dal secondo evento infiltrativo né queste possono essere desunte dallo scambio di mail prodotto da parte convenuta. Pertanto, si deve concludere nel senso che tale somma sia stata corrisposta a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla prima infiltrazione.
In ordine al quantum parte attrice ha invocato in primo luogo il pagamento della somma di euro 18.727,00, benché nella stima effettuata dal CTU i costi per le relative riparazioni fossero stati quantificati in euro 4.057,00.
Sul punto, giova distinguere le varie voci di danno individuate dagli attori, verificando per ciascuna se esse debbano essere accolte o rigettate.
- Spese per le opere realizzate dall'impresa edile Battarelli Group: non accolte. Infatti, si condivide la stima effettuata dal CTU. Alla luce della descrizione dei danni subìti, della documentazione fotografica, dei grafici dell'immobile danneggiato con l'indicazione delle misure di ciascun ambiente e dell'indicazione delle singole voci di computo non si ritiene sussistente il vizio lamentato dagli attori, in quanto i costi degli interventi sui soffitti, sulle pareti e sui pavimenti attinti dalla seconda infiltrazione sono stati considerati con riferimento all'intera superficie degli ambienti coinvolti.
- Spese per ripristino impianto di climatizzazione: accolte. Sul punto, infatti, il CTU – dopo aver rilevato il “mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, il cui motore trova alloggiamento nella controsoffittatura dell'ambiente disimpegno dei due bagni lato nord/ovest”, ha stimato le spese unicamente per il “controllo” dell'impianto di climatizzazione (pari a euro 350,00) e non per la sua riparazione. Poiché gli odierni attori hanno prodotto in giudizio la documentazione che attesta le spese sostenute per ripristinare il suddetto impianto, si ritiene di accogliere in tale misura, pari a euro 793,00.
- Spese trasloco e deposito mobili durante l'esecuzione dei lavori: non accolte. Infatti, si condivide la stima effettuata dal CTU, il quale ha considerato una spesa complessiva di 1500 euro (suddivisi in euro 500 per il primo evento infiltrativo ed euro 1000 per il secondo) per spostamento e salvaguardia del mobilio presente oltre alla pulizia dell'area dell'intervento. Tale somma, considerando le stanze coinvolte dai lavori di riparazione e l'utilizzabilità generale dell'immobile, risulta congrua, tanto più se si considera che nei preventivi prodotti da parte pagina 4 di 6 attrice è sempre previsto comunque la “protezione delle zone di passaggio mediante fornitura e posa in opera di cartone e/o teli in pvc”.
- Spese per ripristino tendaggi: non accolte. Tale conclusione trova fondamento nell'assenza di prova: al momento del sopralluogo da parte del CTU i tendaggi non erano presenti, inoltre nella replica del consulente di parte attrice gli unici rilievi fotografici relativi a possibili danneggiamenti di tendaggi sono relativi al primo evento infiltrativo.
In conclusione, si accoglie parzialmente la domanda degli odierni attori, riconoscendo loro il diritto a percepire la somma di euro 4.500,00 per il danno subìto all'immobile, con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Tale importo è il frutto della somma riconosciuta dal CTU nella relazione depositata (4057,00) con l'incremento per le spese di ripristino dell'impianto di climatizzazione (443 euro, pari alla differenza tra quanto effettivamente speso dagli attori e quanto stimato nella CTU).
Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, pari a euro 8.480,41, derivante dai costi sostenuti per alloggiare fuori dall'appartamento dal secondo fenomeno infiltrativo sino all'esecuzione dei lavori di riparazione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Infatti, nella relazione del CTU, le cui conclusioni sul punto risultano condivisibili, in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da adeguata motivazione e prive di vizi logici, si legge che “al momento del sopralluogo l'abitazione, così come gli ambienti con evidenza dei danni, risultavano utilizzabili, anche in ragione delle letture idrometriche effettuate”. La scelta di trasferirsi presso strutture ricettizie non era, dunque, necessaria: gli attori ben avrebbero potuto continuare a vivere nell'immobile, che non presentava le caratteristiche dell'ambiente insalubre.
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda di parte attrice relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. L'eventuale sconvolgimento della vita relazionale per mancato godimento del proprio immobile non è una conseguenza dei fenomeni infiltrativi, i quali – sia pur danneggiando l'immobile – non lo avevano reso inagibile.
Dunque, non avendo i fenomeni infiltrativi cagionato l'inagibilità dell'appartamento di loro proprietà, restando esso comunque fruibile dagli istanti, non si ritiene liquidare alcunché a titolo di risarcimento per simili danni.
Le spese di lite del giudizio di ATP, ivi comprese quelle di CTU, e del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta che vi ha dato causa e sono liquidate ai minimi, considerato che la domanda risarcitoria ha avuto accoglimento in misura ridimensionata rispetto a quanto richiesto, che l'attività difensiva della parte attrice non ha comportato il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e che la causa era di natura documentale e si è esaurita nell'arco di due udienze.
Si respinge, infine, la richiesta della convenuta volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., alla luce dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento delle domande proposte, che rigetta per il resto, accerta e dichiara il diritto degli attori ad essere risarciti dalla convenuta limitatamente ai danni patrimoniali nella misura indicata nella parte motiva cagionati dall'evento infiltrativo del 3 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
4500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel giudizio pagina 5 di 6 di ATP, che liquida in euro 1199,08 per spese vive, di cui euro € 1.054,08 per spese di CTU, ed euro 1528,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali oltre oneri di legge;
4. Rigetta la domanda formulata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Canale, magistrato ordinario in tirocinio.
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