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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 2429/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06FCUBF) rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Devoto;
ricorrente e
Controparte_1
( ;
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 18.4.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 07.05.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di dichiarare l'inammissibilità della domanda reiterata in data 17.10.2023 presso la Questura di Sassari. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 19.04.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007; della protezione speciale con rilascio del relativo titolo di soggiorno. In occasione della prima audizione amministrativa del 06.04.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, dichiarava di essere nato a [...] nel distretto di Faridpur e di avervi sempre vissuto con la famiglia di origine composta dalla madre, tre sorelle e tre fratelli;
scolarizzato, fede islamica, nel suo Paese lavorava come collaboratore domestico. In merito alla propria vicenda riferiva di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo economico: orfano di padre,
1 l'istante è il membro della famiglia che si è dovuto far carico del sostentamento della stessa, motivo per cui su decisione della madre finanziava il viaggio migratorio ed espatriava. Dall'atto introduttivo non si evincono ulteriori e/o sopravvenuti elementi non già oggetto di valutazione nel corso del primo procedimento amministrativo, posto che tali non possono considerarsi le condizioni generali del Paese di origine ovvero i cambiamenti climatici. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
All'esito dell'udienza del 27.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione, con assegnazione di termine al 14.04.2025 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata.
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste.
La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale, in caso di impugnazione, con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa ossia la presenza di “nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione “nuovi elementi” contenuta nell'art. 29, D.lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedura 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino ‹‹in modo significativo la probabilità›› di accoglimento della domanda e
‹‹solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione
[…]››. 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del D.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine
“elementi”, usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di “elementi della fattispecie”, cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di “elementi di prova” dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5 In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze e all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto
2 il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6 Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che ‹‹qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa››, sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.3.13 (recast): ‹‹Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domadna reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata››. 2.7 Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui ‹‹gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39››. 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che. “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, , C-585/16, EU:C:2018:584, al punto 10) da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi di prove della loro condizione e – tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo – onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10 La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre ‹‹nuovi elementi›› innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11 Tali essendo, dunque, i principi regolatori nel caso di specie non risultano allegati nuovi elementi non già oggetto di valutazione nel primo procedimento amministrativo nell'ambito del quale il ricorrente dichiarava di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo strettamente economico;
nell'atto introduttivo non è stata fatta menzione di ulteriori circostanze rispetto a quelle emerse nel corso del primo procedimento amministrativo e tali non possono considerarsi le condizioni interne del Paese di origine ovvero i cambiamenti climatici. Per le
3 considerazioni che precedono, quindi, l'istanza viene ritenuta inammissibile non residuando ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del richiedente che, nel caso di specie, è cittadino del Bangladesh. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1La Repubblica Popolare del Bangladesh è una repubblica parlamentare. Per quanto riguarda il contesto politico, le fonti riferiscono che, ottenuta l'indipendenza dal Pakistan nel 1971, il paese è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi: l'MI EA (AL) e il Bangladesh AT PA (BNP). Nelle ultime elezioni parlamentari del dicembre 2018 (prossime elezioni previste per dicembre 2023), il primo ministro Persona_2 sostenuto dal suo partito MI EA, hanno vinto il terzo mandato quinquennale consecutivo. Gli osservatori non hanno considerato queste elezioni né libere né eque, in quanto inficiate da diverse irregolarità, tra le quali vengono segnalate il riempimento delle urne e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL e i Con suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre il principale partito di opposizione e i suoi alleati hanno ottenuto solo sette seggi. Il Parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partit ya, una componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha ospitato 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono stati rapporti credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere raduni o fare campagna liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro i tempi necessari per condurre una missione di monitoraggio internazionale credibile alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate dal Ministero degli Affari Interni, dall'Ufficio per gli Affari delle ONG e dalla Commissione Elettorale per osservare le elezioni nazionali. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza su bassa scala contro i candidati nominati dall'opposizione durante le campagne elettorali e le votazioni hanno segnato diverse elezioni amministrative locali durante Con l'anno. Il 28 febbraio, il principale partito di opposizione ha annunciato che avrebbe boicottato le elezioni municipali in Con tutto il paese sulla base del fatto che la Commissione elett veva "distrutto" il sistema elettorale. Il si è anche astenuto dal nominare candidati per le elezioni parlamentari suppletive tenutesi durante l'anno. Le elezioni hanno attirato pochi elettori, e in alcune circoscrizioni i candidati al governo di AL sono stati "vincitori indiscussi". Co Vedi, , disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048142.html (accesso 09.12.2022); , The CP_3 World Factbook: Bangladesh, ultimo aggiornamento 02.12.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/ (accesso 09.12.2022); on Human Rights Practices: Bangladesh, CP_5 Controparte_6 2021, disponibile al link: https://www.state.gov/reports uman-rights-practices/bangladesh (accesso 09.12.2022).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione di circa 165 milioni di abitanti (al 2022), ed una superficie di circa 147.000 kmq, la metà dell'estensione del territorio italiano. È suddiviso in 8 divisioni, 64 distretti (Zila) e 490 sotto-distretti (Upazila o Thanas). La povertà è diffusa, ma recentemente il Bangladesh è riuscito a ridurre la crescita della popolazione e a migliorare i sistemi sanitari e di istruzione. Si veda, ex multis, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22.08.2019, DFAT Country Information Report Bangladesh, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf (accesso 07.12.2022); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. L'etnia nettamente prevalente è quella dei (98,8%), ma attraverso il Cultural Institution for Small Anthropological Per_3 Groups Act del 2010, il governo del Bangladesh ha riconosciuto 27 gruppi indigeni. Ciononostante, come sottolineato da in Bangladesh non è ancora riconosciuto legalmente il concetto di “popolazione indigena” e a Controparte_7 ospiterebbe almeno 75 gruppi etnici e il numero dei membri appartenenti ai gruppi indigeni presenti sul territorio sarebbe sottostimato nei censimenti ufficiali, da ultimo quello del 2011. Secondo la Encyclopaedia Britannica, la maggior parte dei gruppi etnici indigeni vive nel Chittagong Hill Tracts (in italiano, Colline di Chittagong), ovvero una regione storica situata a sudest del Paese ricompresa nella divisione del Chittagong e comprendente i distretti Persona_4 GA e . Molti gruppi etnici indigeni sono legati alla popolazione Burma del Myanmar e sono di religione Per_5 buddista, anc smo e il cristianesimo hanno un significativo seguito nell'area. I gruppi etnici indigeni più consistenti in Per_ Per Per Bangladesh sono i i (Magh o , i (o e i I gruppi indigeni più piccoli sono invece i Per_6 Per_7 Per_9 Per_ Per_ Per Per_1 (o e preceden e Altr ppi indigeni presenti in Bangladesh sono i Per_12 Per_1 Per_ Per Per_2 Per_1 Per_ Per_
I vivono nel nordo Paese, i nel (situato a nordest, al confine Per_ Per_ Per Per_2 con le colline del nell , in India), mentre i e gli vivono nella parte nordorientale del Bangladesh. Vedi, Britannica, Ban , i ps://www.britannic /pla ladesh/Ethnic-groups#ref409336; Controparte_7
Bangladesh, https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso 07.12.2022).
[...] 4 L'art. 2A della Costituzione bengalese prevede che “la religione della Repubblica è l'IS, ma lo Stato deve garantire uguale status e uguali diritti di culto agli DÙ, ai Buddisti, ai Cristiani e alle altre religioni”, ma lo stesso testo promuove il principio del secolarismo (artt. 8 e 12 della Costituzione). Con una decisione del marzo 2016, la Corte Suprema del Bangladesh ha ribadito che l'IS rimane la religione di Stato, respingendo una petizione per il ripristino del principio secolarista presentata 28 anni prima. Vedi, The Government of the People's Republic of Bangladesh: The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, article 2A http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24549.html, (accesso 25.08.2021); UK Home Office, Country Policy and Information Note, Bangladesh: Religious minorities and atheists, version 2.0, October 2018, in https://bit.ly/2Xmsnh3 (accesso 07.12.2022). La maggior parte della popolazione è di religione musulmana (88% circa), con al suo interno una minoranza TA ed una Ahmadi, spesso stigmatizzata. La comunità DÙ rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi), anche se in via di costante diminuzione dal dopoguerra a causa di migrazioni massive verso il Bengala Occidentale in India, seguita da quelle ST (0,6%), AN (0,3%) e TA (relativa prevalentemente alla minoranza Mro). Si veda: Controparte_7
Bangladesh, disponibile al link: https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso effettuato in data:
[...] he South Asia Collective (Author), published by MRG – Minority Rights Group International: South Asia State of Minorities Report 2020; Minorities and Shrinking Civil Spaces, November 2020, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2044600/SASM2020-FullReport.pdf (accesso in data 09.12.2022).
Il sistema giuridico del Bangladesh è misto di common law per lo più inglese e legge islamica. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, secondo le fonti consultate, la legge prevede un sistema giudiziario indipendente, il diritto a un processo equo e pubblico, tuttavia il sistema giudiziario non è sempre in grado di garantire tale diritto a causa di problemi quali la corruzione, l'interferenza politica, la parzialità nonché la debolezza del personale e delle capacità istituzionali. Il governo, infatti, generalmente non ha rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che alcuni imputati non ottengono un processo equo anche a causa di manipolazioni di testimonianze, intimidazioni alle vittime o prove mancanti e possono quindi dover trascorrere molto tempo in detenzione nella fase preprocessuale. Secondo , il servizio COI norvegese, spesso le accuse contro persone che CP_8 possono esercitare pressioni economiche o politiche vengono ritirate. Talune ONG, quali la Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), forniscono assistenza legale e consulenza legale gratuite a clienti indigenti e svantaggiati. Nel 2014 BLAST aveva fornito servizi di assistenza legale in 57.467 casi. BLAST, che dispone di oltre 450 collaboratori, si occupa anche di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la mediazione, nonché di indagini, rinvii medici e servizi di sostegno vari. Gli osservatori dei diritti umani hanno sostenuto che magistrati, avvocati e funzionari giudiziari hanno, inoltre, chiesto tangenti agli imputati in molti casi, o che i tribunali hanno deciso sulla base dell'influenza o della lealtà alle reti di patrocinio politico. Gli osservatori hanno affermato che i giudici che hanno preso decisioni sfavorevoli al governo rischiano di essere trasferiti in altre giurisdizioni. Secondo quanto riferito, i funzionari hanno scoraggiato gli avvocati dal rappresentare gli imputati in alcuni casi. La corruzione e un notevole arretrato di cause hanno ostacolato il sistema giudiziario e la concessione di prolungamenti ha effettivamente impedito a molti imputati di ottenere processi equi. Durante la pandemia i media hanno riferito che molti Co tribunali sono stati chiusi e pochissimi hanno operato virtualmente, esacerbando gli arretrati. Si veda: , The World Factbook: Bangladesh, cit.; EASO Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh: Panoramica del paese, d nibile al link: Freedom House: "Libertà nel mondo 2022 - Bangladesh", Documento #2071851 - (accesso effettuato il 09.12.2022); CP_3 USDOS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 2021 In relazione alla situazione di instabilità e sicurezza, il Bangladesh è afflitto da una serie di violenze perpetrate da attori statali, che rimangono spesso impunite. Per l'organizzazione bengalese per i diritti umani Odhikar il predominio al potere della MI EA, il partito al governo dal 2009, avrebbe alimentato una “cultura dell'impunità del governo”, che avrebbe contribuito a sua volta a peggiorare la scarsa implementazione della normativa posta a tutela delle garanzie individuali e dei diritti fondamentali pur formalmente presente in Bangladesh. Un'ondata di violenze e repressioni si è verificata in occasione delle elezioni legislative del 2018. Vedi, France - Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA, DIDR), Bangladesh: Les élections législatives de décembre 2018 et la situation de l'opposition politique, 14.04.2020, disponibile al link : https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/2004_BGD_situation_opposition_politique.pdf (accesso 17.06.2021); Italy - National Commission for the Right of Asylum, Bangladesh - Situazione dei diritti umani, delle carceri, dei debitori e garanzie processuali, 11.06.2019, disponibile al link: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019-6_- _Bangladesh_-_Diritti_umani-_debitori-_carceri-e-_garanzie_processuali.pdf (accesso 17.06.2021). Dalle fonti consultate, non risultano conflitti armati interni in corso. Tuttavia, l'International Crisis Group segnala quali fattori di rischio la continua minaccia terroristica e il continuo aumento dei rifugiati provenienti dal Myanmar che tentano di Per_23 entrare nel paese, il cui numero è più che triplicato dall'inizio della crisi a 021. Risulta che le autorità di frontiera birmane stanno costruendo una recinzione metallica di 200 km (124 miglia) progettata per scoraggiare il transito transfrontaliero illegale e le tensioni dall'accumulo militare lungo il confine. Vedi, International Crisis Group, Bangladesh, 05.2021, disponibile al link: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2021#bangladesh (accesso 17.06.2021); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. La pandemia da COVID-19 ha fortemente limitato l'accesso alle cure da parte della popolazione poichè il sistema sanitario, già fortemente sottofinanziato, non è stato in grado di sopportare l'impatto. La reale situazione è peraltro difficilmente conoscibile visto che il governo centrale ha fortemente limitato la libertà dei medici di diffondere informazioni sullo stato degli ospedali. Inoltre, si è registrato un iniquo accesso alle cure, dovuto anche alla corruzione, a favore delle elite politiche o delle persone più potenti. Vedi, Human Rights Watch, World Report 2021 – Bangladesh, 13.01.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2043519.html (accesso 18.06.2021); , Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 GO stat Controparte_13 5 di sicurezza dell'area geografica da cui ha dichiarato di provenire ovvero relativa ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero come appartenente ad un gruppo sociale) posto che lo stesso, in occasione della prima audizione amministrativa, dichiarava di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo prettamente economico;
nell'atto introduttivo non veniva fatta menzione di ulteriori e sopravvenuti motivo non già oggetto di prima valutazione non residuando, pertanto, in tale sede ulteriore margine istruttorio.
committed in 2020, 10.12.2020, disponibile al link: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-JST-013-2020/ (accesso 18.06.2021). Più di 150 manifestazioni si sono tenute in tutto il paese per protestare contro l'arresto il 17 maggio 2021 di di , Parte_2 una giornalista investigativa con l'accusa di aver rubato documenti del ministero della Sanità. La giornalista aveva o varie irregolarità nel settore sanitario del Bangladesh, tra cui la corruzione e la cattiva gestione nell'approvvigionamento di materiali e l'assunzione di personale sanitario durante la pandemia di coronavirus. Vedi, ACLED, Brief analysis of conflict- related incidents and protests in selected countries (covering 8 - 21 May 2021), 27.05.2021, disponibile al link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com- Regional%20Overview%20South%20Asia%20and%20Afghanistan8-21%20May%20202.pdf (accesso 17.06.2021);
[...]
Bangladesh: OZ IS must not be punished for her journalistic work, 19.05.2021, disponibil CP_14 https://www.ecoi.net/en/document/2051859.html (accesso 17.06.2021). Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del millennio per la salute materna e infantile e ha compiuto grandi progressi nella sicurezza alimentare dall'indipendenza. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di laurearsi ufficialmente dallo status di paese meno sviluppato (LDC) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca Mondiale. Vedi, CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit.
Aggiornamento 2024: La prima ministra del Bangladesh, che ha 76 anni, si avvia verso un quinto mandato Persona_2 dopo aver vinto le elezioni legislative di domenica 07 gen ttate dal principale partito d'opposizione che le ha definite “elezioni farsa”.Il voto è stato boicottato anche da altri partiti, anch'essi decimati negli ultimi mesi da arresti di massa. Il partito di governo di la MI EA, “ha conquistato più del 50 per cento dei seggi” nel parlamento unicamerale, ha Per_2 dichiarato un portav commissione elettorale all'Afp poche ore dopo la chiusura dei seggi. L'MI EA non aveva praticamente avversari nei collegi elettorali in cui era presente. Secondo il capo della commissione elettorale nazionale, Pt_3 l'affluenza è stata intorno al 40 per cento. Molti bangladesi intervistati dall'Afp hanno detto di non aver votato
[...] risultato era scontato. Per mantenere l'ordine durante le elezioni sono stati schierati quasi 700mila agenti di polizia e riservisti e quasi centomila soldati. Le forze di sicurezza del Bangladesh sono state a lungo accusate di un uso eccessivo della forza, accusa che il governo nega. Da quando è tornata al potere nel 2009, ha rafforzato la sua presa sul potere dopo due elezioni Per_2 segnate da irregolarità e accuse di brogli. La popolarità di è stata a lungo sostenuta dai suoi successi economici. Persona_2 Ma di recente le difficoltà si sono moltiplicate, con l prezzi e le diffuse interruzioni di corrente. Fonte: https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/01/07/elezioni-senza-opposizione-in-bangladesh-vince-sheikh-hasina 07.01.2024 (ultimo accesso 12.01.2024).
L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni parlamentari tenutesi in Bangladesh la scorsa domenica e ribadito che il partenariato di lunga data UE-Bangladesh si fonda sui valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. L'UE ha deplorato il fatto che non abbiano partecipato a queste elezioni tutti i principali partiti. L'UE ha accolto con favore l'accordo delle autorità a rendere pubbliche la prossima relazione e le raccomandazioni della missione di esperti elettorali dell'UE. Nello stesso spirito di trasparenza e responsabilità, ha invitato le autorità competenti a garantire un'indagine completa e tempestiva in merito a tutte le irregolarità elettorali segnalate. L'UE ha condannato gli atti di violenza avvenuti durante il periodo elettorale e invitato tutti ad astenersi dalla violenza nel periodo successivo alle elezioni. È inoltre fondamentale che in questo periodo e successivamente si rispettino e si difendano lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il giusto processo e il diritto di riunione pacifica. A tale proposito, la detenzione di esponenti dell'opposizione ha destato estrema preoccupazione. L'UE ha incoraggia vivamente tutti i portatori di interessi a rispettare il pluralismo politico, i valori democratici e le norme internazionali in materia di diritti umani, nonché ad avviare un dialogo pacifico. È essenziale che i media, la società civile e i partiti politici possano svolgere il loro lavoro senza censura e senza timore di rappresaglie. L'UE ha dichiarato che continuerà a cooperare con il governo del Bangladesh relativamente alle priorità che caratterizzano le relazioni di lunga data nei settori della politica, dei diritti umani, del commercio e dello sviluppo, ivi compreso l'eventuale accesso futuro del paese al sistema di preferenze generalizzate SPG+. Fonte: Comunicato stampa del 09.01.2024, Consiglio dell'UE, Alto rappresentante UE https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh-statement-by-the-high-representative-on- behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary-elections/ (ultimo accesso 12.01.2024).
Ultimi aggiornamenti: USDOS – Bureau of democracy, human rights and labour - 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh – edito 24.04.2024 integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country- reports-on-human-rights-practices/bangladesh/ ; EUAA – Country focus Bangladesh – edito luglio 2024 integralmente disponibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh- Country_Focus.pdf ; – edito 16.01.2025 – integralmente disponibile al link Controparte_15 https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh ;
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4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità della richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, sia pur non essendo la credibilità oggetto di prima valutazione stante il precedente iter amministrativo, la , nel provvedimento impugnato, Controparte_1 esponeva che “(…) non emergono i gravi motivi di cui all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 come modificato dal DL 113/2018; vista la decisione della di del 06.04.2023 Controparte_1 CP_1 con cui l'istanza di asilo del nominato in oggetto è stata già definita negativamente;
considerato che
, dall'esame preliminare previsto dall'art. 29, comma 1 bis) del citato D. Lgs. 25/2008 non sono emersi, o non sono stati addotti dal richiedente, nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;
vista la nuova domanda presentata dal richiedente in data 17/10/2023 presso la Questura di Sassari;
considerato che
, a seguito della comunicazione al richiedente della facoltà di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della sua richiesta di cui al sopracitato art. 29, comma 1 bis, gli elementi pervenuti non risultano nuovi e rilevanti;
(…); tale documentazione non può considerarsi nuovo elemento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25/2008, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
5089/2013 che richiama il diritto dell'Unione Europea e segnatamente la direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 01 dicembre 2005 che individua “nuovi elementi” quelli che possono consistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto a condizione CP_1 che il richiedente non abbia potuto produrle in precedenza né davanti alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35, D. Lgs. cit.; (…);” e, sulla base di tale motivazione, decideva di dichiarare inammissibile la domanda reiterata formalizzata dal richiedente. Il Tribunale, riscontando alcune criticità, fissava l'udienza del 27.03.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana e dichiarava: “Temo di tornare in Bangladesh per i motivi indicati
7 davanti alla Commissione. Non ho altro da aggiungere. Ho lasciato il Bangladesh il 14 febbraio 2022 e sono entrato in Italia il 25 luglio 2022 attraverso la Libia. La mia famiglia vive in Bangladesh ed è composta da mia madre, tra sorelle e tre fratelli oltre me. Non sono sposato e non ho figli. Abito a Sassari, in una casa in affitto insieme a due connazionali. Il contratto di locazione è intestato a mio nome. Lavoro come cameriere presso un ristorante con contratto a tempo determinato con scadenza maggio 2026. Ho frequentato un corso di italiano livello A1”. Ciò premesso, valutando quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui nell'atto introduttivo così come in occasione dell'udienza di trattazione non sono emersi ulteriori e nuovi elementi rispetto all'espatrio non già oggetto di valutazione nel corso del primo procedimento amministrativo;
difatti, tali non possono essere considerate le condizioni generali del Paese di origine ovvero le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici posto che in materia di domanda reiterata il Tribunale è chiamato a valutare nuovi ed eventuali elementi attinenti le ragioni fondanti la prima domanda amministrativa. Di conseguenza, posto che la credibilità non è oggetto intrinseco di valutazione nell'ambito di un giudizio avverso l'inammissibilità della domanda reiterata, il Collegio ritiene di condividere il contenuto del provvedimento amministrativo impugnato nel senso dell'inammissibilità della domanda per carenza di nuovi elementi nei termini appena descritti e con stretto riferimento alla normativa prevista in materia. Per completezza si tratterà delle diverse forme di protezione maggiore in riferimento al caso dell'odierno ricorrente. Anche in riferimento alle condizioni politico – interne del Paese deve evidenziarsi che nel mese di luglio 2024 in Bangladesh sono iniziate intense manifestazioni da parte degli studenti contro il sistema di quote voluto dal governo leader dell'MI EA, per l'accesso Per_2 ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che assegna il 30 per cento degli stessi ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan;
col montare delle proteste la presidente ha tenuti discorsi alla nazione che hanno sortito, se possibile, un Per_2 ulteriore inasprimento delle stesse con interventi di repressione violenta da parte della polizia e con i primi decessi in ragione degli scontri;
al 22.07.2024 più di cinquecento persone, tra cui leader dell'opposizione, sono state arrestate a Dhaka per le violenze e si è registrata l'uccisione di 163 persone trasformando le proteste studentesche contro la politicizzazione delle quote di ammissione agli impieghi pubblici nei peggiori disordini sotto il governo che ha imposto il coprifuoco, mentre dal 18.07.2024 un blackout nazionale ha Per_2 limitato il flusso di informazioni verso il mondo esterno. Il 05.08.2024 esautorata dal potere, la prima ministra ha rassegnato le proprie dimissioni e lasciato il paese fuggendo in Per_2
India dopo che il capo dell'esercito ha annunciato la formazione di un governo ad interim dopo un mese dall'inizio delle proteste antigovernative, mentre sono almeno 300 le persone uccise dall'inizio degli scontri (https://www.internazionale.it/notizie/junko- terao/2024/07/20/bangladesh-proteste-studenti ; https://www.internazionale.it/ultime- notizie/2024/07/22/arresti-bangladesh-proteste ; https://www.internazionale.it/ultime- notizie/2024/08/05/prima-ministra-bangladesh-fuga ). Nel mese di marzo 2025 il movimento studentesco che nel 2024 hanno portato al rovesciamento del governo di si sono riuniti a Dhaka per annunciare la Parte_4 nascita del o Partito nazionale dei cittadini;
in vista delle elezioni, che Persona_24 dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno, , uno dei leader del movimento Per_25 studentesco che dopo la caduta di era entrato nel governo ad interim di Per_2 Per_26
8 si è dimesso dall'incarico di consigliere per l'informazione per fondare la nuova forza Per_27 politica (https://www.internazionale.it/magazine/2025/03/06/il-partito-degli-studenti ). Nel mese di febbraio 2025 il solo annuncio di un discorso online da parte della ex premier ha riacceso violente proteste di piazza sfociate nell'assalto e distruzione della Per_2 residenza del primo presidente del Bangladesh e padre di , Per_2 Controparte_16 diventato museo nel 1994; il fatto che l'assalto sia avvenuto senza che le forze dell'ordine intervenissero ha sollevato critiche contro il governo ad interim guidato da Persona_28
e di cui fanno parte anche rappresentanti degli studenti che hanno organizzato la rivolta nel 2024 (https://www.internazionale.it/opinione/junko-terao/2025/02/12/bangladesh- rivolta-sheikh-hasina ). Dalle fonti consultate emerge quindi una situazione di liquidità politica e tensioni sociali che, sia pur inidonee ad essere qualificate quali conflitto armato interno sia pur a bassa intensità con conseguenti necessità di tutela nei confronti dei richiedenti asilo, costituiscono elemento di attenzione nella complessiva valutazione delle relative istanze. Per le considerazioni che precedono il Collegio, quindi, ritiene di condividere il giudizio amministrativo nel senso della non credibilità e conseguente irrilevanza del narrato ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori di cui si dirà, per completezza, in riferimento al caso dell'odierno ricorrente. Per le considerazioni che precedono, la credibilità del narrato non è oggetto intrinseco di valutazione nell'ambito del presente procedimento per la natura stessa della domanda reiterata formalizzata dal ricorrente;
può, in ogni caso, evidenziarsi che le ragioni dell'espatrio di tipo prettamente economico unitamente alle considerazioni sulle condizioni generali del Paese di provenienza non inducono a nuove valutazione non residuando, quindi, ulteriore margine istruttorio.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti dello stesso i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e
9 l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati posto che ha riferito una vicenda, al più, di competenza delle autorità locali del suo Paese senza che possa desumersi una mancanza di effettività delle stesse alla luce delle informazioni raccolte all'esito dell'approfondimento istruttorio condotto. In definitiva, dunque, i fatti riferiti, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
5.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda risulta formalizzata in data 17.10.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi.
11 La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di
12 applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che:
13 a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia proroga datrice YOI Società Cooperativa A.r.l. periodo 29.02.2024 – 30.04.2024, copia relativa comunicazione obbligatoria UniLav, copia comunicazione obbligatoria UniLav precedente rapporto tempo determinato 01.04.2023 – 15.08.2023, copia CU 2024 (euro 9.922,02 periodo 01.04.2023 – 31.12.2023), copia CU 2025 (euro 3.352,87 periodo 02.09.2023 – 30.04.2024), copia buste paga luglio 2023 – aprile 2024 (media euro 700,00 circa); copia estratto conto previdenziale emesso il 12.03.2025; copia comunicazione obbligatoria UniLav datrice Oishi Sassari S.r.l. tempo determinato 01.06.2024 – proroga al 31.05.2026, copia CU 2025 (euro 8.832,34 periodo 04.06.2024 – 31.12.2024), copia buste paga giugno 2024 – febbraio 2025 (ultima busta paga euro 712,18 – media mensilità euro 700,00) ; b) quanto alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 27.03.2025, ha dichiarato di vivere a Sassari (SS) presso un appartamento il cui contratto di locazione è intestato a suo nome di cui copia è stata depositata agli;
altresì, risulta copia di precedente dichiarazione di ospitalità in suo favore presso detto comune data 02.05.2024; c) dalle informazioni emerse, la famiglia del ricorrente vive in Bangladesh;
d) in occasione dell'udienza del 20.03.2025 il ricorrente, comparso e interrogato, dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana;
agli atti è stata depositata copia del certificato rilasciato dalla CPIA – Sassari relativa al conseguimento del livello A2 italiano (03.05.2024); e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte si ritiene delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti dallo stesso acquisiti in territorio nazionale (es. diritto al lavoro) e di veder protetti quelli attinenti alla sua persona quali la conservazione dei propri rapporti personali e lavorativi in Italia. Nel senso delle disposizioni normative citate si deve valutare non tanto e non solo la condizione di eventuale vulnerabilità del richiedente (in senso assoluto e correlato all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del richiedente del catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento, per l'effetto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica e/o formativo – professionalizzane, linguistica, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a mantenere i rapporti personali, di natura professionale e commerciali e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu come più volte decodificato nella giurisprudenza dell'Unione e delle relative norme di recepimento interno. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di svolgere regolare attività lavorativa, di percepire adeguata remunerazione sufficiente ai suoi bisogni personali posto che lo stesso vive al di fuori delle misure di accoglienza ed è intestatario del relativo contratto di locazione nel comune di Sassari (SS); in occasione dell'udienza del 27.03.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana che, al pari
14 del lavoro, è elemento di primaria importanza ai fini dell'effettiva valutazione del percorso di integrazione in territorio nazionale;
in tal senso, come già evidenziato, risulta documentazione formativa e linguistica conseguita dall'istante ad ulteriore conferma del solido percorso personale in territorio nazionale, in coerenza con le ragioni dell'espatrio indicate dallo stesso. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso merita accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06FCUBF) il diritto ad un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale ai sensi della normativa vigente al momento della formalizzazione della domanda;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06FCUBF) rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Devoto;
ricorrente e
Controparte_1
( ;
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 18.4.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 07.05.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di dichiarare l'inammissibilità della domanda reiterata in data 17.10.2023 presso la Questura di Sassari. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 19.04.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007; della protezione speciale con rilascio del relativo titolo di soggiorno. In occasione della prima audizione amministrativa del 06.04.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, dichiarava di essere nato a [...] nel distretto di Faridpur e di avervi sempre vissuto con la famiglia di origine composta dalla madre, tre sorelle e tre fratelli;
scolarizzato, fede islamica, nel suo Paese lavorava come collaboratore domestico. In merito alla propria vicenda riferiva di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo economico: orfano di padre,
1 l'istante è il membro della famiglia che si è dovuto far carico del sostentamento della stessa, motivo per cui su decisione della madre finanziava il viaggio migratorio ed espatriava. Dall'atto introduttivo non si evincono ulteriori e/o sopravvenuti elementi non già oggetto di valutazione nel corso del primo procedimento amministrativo, posto che tali non possono considerarsi le condizioni generali del Paese di origine ovvero i cambiamenti climatici. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
All'esito dell'udienza del 27.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione, con assegnazione di termine al 14.04.2025 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata.
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste.
La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale, in caso di impugnazione, con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa ossia la presenza di “nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione “nuovi elementi” contenuta nell'art. 29, D.lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedura 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino ‹‹in modo significativo la probabilità›› di accoglimento della domanda e
‹‹solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione
[…]››. 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del D.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine
“elementi”, usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di “elementi della fattispecie”, cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di “elementi di prova” dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5 In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze e all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto
2 il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6 Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che ‹‹qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa››, sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.3.13 (recast): ‹‹Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domadna reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata››. 2.7 Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui ‹‹gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39››. 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che. “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, , C-585/16, EU:C:2018:584, al punto 10) da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi di prove della loro condizione e – tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo – onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10 La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre ‹‹nuovi elementi›› innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11 Tali essendo, dunque, i principi regolatori nel caso di specie non risultano allegati nuovi elementi non già oggetto di valutazione nel primo procedimento amministrativo nell'ambito del quale il ricorrente dichiarava di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo strettamente economico;
nell'atto introduttivo non è stata fatta menzione di ulteriori circostanze rispetto a quelle emerse nel corso del primo procedimento amministrativo e tali non possono considerarsi le condizioni interne del Paese di origine ovvero i cambiamenti climatici. Per le
3 considerazioni che precedono, quindi, l'istanza viene ritenuta inammissibile non residuando ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del richiedente che, nel caso di specie, è cittadino del Bangladesh. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1La Repubblica Popolare del Bangladesh è una repubblica parlamentare. Per quanto riguarda il contesto politico, le fonti riferiscono che, ottenuta l'indipendenza dal Pakistan nel 1971, il paese è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi: l'MI EA (AL) e il Bangladesh AT PA (BNP). Nelle ultime elezioni parlamentari del dicembre 2018 (prossime elezioni previste per dicembre 2023), il primo ministro Persona_2 sostenuto dal suo partito MI EA, hanno vinto il terzo mandato quinquennale consecutivo. Gli osservatori non hanno considerato queste elezioni né libere né eque, in quanto inficiate da diverse irregolarità, tra le quali vengono segnalate il riempimento delle urne e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL e i Con suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre il principale partito di opposizione e i suoi alleati hanno ottenuto solo sette seggi. Il Parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partit ya, una componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha ospitato 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono stati rapporti credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere raduni o fare campagna liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro i tempi necessari per condurre una missione di monitoraggio internazionale credibile alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate dal Ministero degli Affari Interni, dall'Ufficio per gli Affari delle ONG e dalla Commissione Elettorale per osservare le elezioni nazionali. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza su bassa scala contro i candidati nominati dall'opposizione durante le campagne elettorali e le votazioni hanno segnato diverse elezioni amministrative locali durante Con l'anno. Il 28 febbraio, il principale partito di opposizione ha annunciato che avrebbe boicottato le elezioni municipali in Con tutto il paese sulla base del fatto che la Commissione elett veva "distrutto" il sistema elettorale. Il si è anche astenuto dal nominare candidati per le elezioni parlamentari suppletive tenutesi durante l'anno. Le elezioni hanno attirato pochi elettori, e in alcune circoscrizioni i candidati al governo di AL sono stati "vincitori indiscussi". Co Vedi, , disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048142.html (accesso 09.12.2022); , The CP_3 World Factbook: Bangladesh, ultimo aggiornamento 02.12.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/ (accesso 09.12.2022); on Human Rights Practices: Bangladesh, CP_5 Controparte_6 2021, disponibile al link: https://www.state.gov/reports uman-rights-practices/bangladesh (accesso 09.12.2022).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione di circa 165 milioni di abitanti (al 2022), ed una superficie di circa 147.000 kmq, la metà dell'estensione del territorio italiano. È suddiviso in 8 divisioni, 64 distretti (Zila) e 490 sotto-distretti (Upazila o Thanas). La povertà è diffusa, ma recentemente il Bangladesh è riuscito a ridurre la crescita della popolazione e a migliorare i sistemi sanitari e di istruzione. Si veda, ex multis, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22.08.2019, DFAT Country Information Report Bangladesh, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf (accesso 07.12.2022); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. L'etnia nettamente prevalente è quella dei (98,8%), ma attraverso il Cultural Institution for Small Anthropological Per_3 Groups Act del 2010, il governo del Bangladesh ha riconosciuto 27 gruppi indigeni. Ciononostante, come sottolineato da in Bangladesh non è ancora riconosciuto legalmente il concetto di “popolazione indigena” e a Controparte_7 ospiterebbe almeno 75 gruppi etnici e il numero dei membri appartenenti ai gruppi indigeni presenti sul territorio sarebbe sottostimato nei censimenti ufficiali, da ultimo quello del 2011. Secondo la Encyclopaedia Britannica, la maggior parte dei gruppi etnici indigeni vive nel Chittagong Hill Tracts (in italiano, Colline di Chittagong), ovvero una regione storica situata a sudest del Paese ricompresa nella divisione del Chittagong e comprendente i distretti Persona_4 GA e . Molti gruppi etnici indigeni sono legati alla popolazione Burma del Myanmar e sono di religione Per_5 buddista, anc smo e il cristianesimo hanno un significativo seguito nell'area. I gruppi etnici indigeni più consistenti in Per_ Per Per Bangladesh sono i i (Magh o , i (o e i I gruppi indigeni più piccoli sono invece i Per_6 Per_7 Per_9 Per_ Per_ Per Per_1 (o e preceden e Altr ppi indigeni presenti in Bangladesh sono i Per_12 Per_1 Per_ Per Per_2 Per_1 Per_ Per_
I vivono nel nordo Paese, i nel (situato a nordest, al confine Per_ Per_ Per Per_2 con le colline del nell , in India), mentre i e gli vivono nella parte nordorientale del Bangladesh. Vedi, Britannica, Ban , i ps://www.britannic /pla ladesh/Ethnic-groups#ref409336; Controparte_7
Bangladesh, https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso 07.12.2022).
[...] 4 L'art. 2A della Costituzione bengalese prevede che “la religione della Repubblica è l'IS, ma lo Stato deve garantire uguale status e uguali diritti di culto agli DÙ, ai Buddisti, ai Cristiani e alle altre religioni”, ma lo stesso testo promuove il principio del secolarismo (artt. 8 e 12 della Costituzione). Con una decisione del marzo 2016, la Corte Suprema del Bangladesh ha ribadito che l'IS rimane la religione di Stato, respingendo una petizione per il ripristino del principio secolarista presentata 28 anni prima. Vedi, The Government of the People's Republic of Bangladesh: The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, article 2A http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24549.html, (accesso 25.08.2021); UK Home Office, Country Policy and Information Note, Bangladesh: Religious minorities and atheists, version 2.0, October 2018, in https://bit.ly/2Xmsnh3 (accesso 07.12.2022). La maggior parte della popolazione è di religione musulmana (88% circa), con al suo interno una minoranza TA ed una Ahmadi, spesso stigmatizzata. La comunità DÙ rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi), anche se in via di costante diminuzione dal dopoguerra a causa di migrazioni massive verso il Bengala Occidentale in India, seguita da quelle ST (0,6%), AN (0,3%) e TA (relativa prevalentemente alla minoranza Mro). Si veda: Controparte_7
Bangladesh, disponibile al link: https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso effettuato in data:
[...] he South Asia Collective (Author), published by MRG – Minority Rights Group International: South Asia State of Minorities Report 2020; Minorities and Shrinking Civil Spaces, November 2020, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2044600/SASM2020-FullReport.pdf (accesso in data 09.12.2022).
Il sistema giuridico del Bangladesh è misto di common law per lo più inglese e legge islamica. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, secondo le fonti consultate, la legge prevede un sistema giudiziario indipendente, il diritto a un processo equo e pubblico, tuttavia il sistema giudiziario non è sempre in grado di garantire tale diritto a causa di problemi quali la corruzione, l'interferenza politica, la parzialità nonché la debolezza del personale e delle capacità istituzionali. Il governo, infatti, generalmente non ha rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che alcuni imputati non ottengono un processo equo anche a causa di manipolazioni di testimonianze, intimidazioni alle vittime o prove mancanti e possono quindi dover trascorrere molto tempo in detenzione nella fase preprocessuale. Secondo , il servizio COI norvegese, spesso le accuse contro persone che CP_8 possono esercitare pressioni economiche o politiche vengono ritirate. Talune ONG, quali la Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), forniscono assistenza legale e consulenza legale gratuite a clienti indigenti e svantaggiati. Nel 2014 BLAST aveva fornito servizi di assistenza legale in 57.467 casi. BLAST, che dispone di oltre 450 collaboratori, si occupa anche di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la mediazione, nonché di indagini, rinvii medici e servizi di sostegno vari. Gli osservatori dei diritti umani hanno sostenuto che magistrati, avvocati e funzionari giudiziari hanno, inoltre, chiesto tangenti agli imputati in molti casi, o che i tribunali hanno deciso sulla base dell'influenza o della lealtà alle reti di patrocinio politico. Gli osservatori hanno affermato che i giudici che hanno preso decisioni sfavorevoli al governo rischiano di essere trasferiti in altre giurisdizioni. Secondo quanto riferito, i funzionari hanno scoraggiato gli avvocati dal rappresentare gli imputati in alcuni casi. La corruzione e un notevole arretrato di cause hanno ostacolato il sistema giudiziario e la concessione di prolungamenti ha effettivamente impedito a molti imputati di ottenere processi equi. Durante la pandemia i media hanno riferito che molti Co tribunali sono stati chiusi e pochissimi hanno operato virtualmente, esacerbando gli arretrati. Si veda: , The World Factbook: Bangladesh, cit.; EASO Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh: Panoramica del paese, d nibile al link: Freedom House: "Libertà nel mondo 2022 - Bangladesh", Documento #2071851 - (accesso effettuato il 09.12.2022); CP_3 USDOS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 2021 In relazione alla situazione di instabilità e sicurezza, il Bangladesh è afflitto da una serie di violenze perpetrate da attori statali, che rimangono spesso impunite. Per l'organizzazione bengalese per i diritti umani Odhikar il predominio al potere della MI EA, il partito al governo dal 2009, avrebbe alimentato una “cultura dell'impunità del governo”, che avrebbe contribuito a sua volta a peggiorare la scarsa implementazione della normativa posta a tutela delle garanzie individuali e dei diritti fondamentali pur formalmente presente in Bangladesh. Un'ondata di violenze e repressioni si è verificata in occasione delle elezioni legislative del 2018. Vedi, France - Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA, DIDR), Bangladesh: Les élections législatives de décembre 2018 et la situation de l'opposition politique, 14.04.2020, disponibile al link : https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/2004_BGD_situation_opposition_politique.pdf (accesso 17.06.2021); Italy - National Commission for the Right of Asylum, Bangladesh - Situazione dei diritti umani, delle carceri, dei debitori e garanzie processuali, 11.06.2019, disponibile al link: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019-6_- _Bangladesh_-_Diritti_umani-_debitori-_carceri-e-_garanzie_processuali.pdf (accesso 17.06.2021). Dalle fonti consultate, non risultano conflitti armati interni in corso. Tuttavia, l'International Crisis Group segnala quali fattori di rischio la continua minaccia terroristica e il continuo aumento dei rifugiati provenienti dal Myanmar che tentano di Per_23 entrare nel paese, il cui numero è più che triplicato dall'inizio della crisi a 021. Risulta che le autorità di frontiera birmane stanno costruendo una recinzione metallica di 200 km (124 miglia) progettata per scoraggiare il transito transfrontaliero illegale e le tensioni dall'accumulo militare lungo il confine. Vedi, International Crisis Group, Bangladesh, 05.2021, disponibile al link: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2021#bangladesh (accesso 17.06.2021); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. La pandemia da COVID-19 ha fortemente limitato l'accesso alle cure da parte della popolazione poichè il sistema sanitario, già fortemente sottofinanziato, non è stato in grado di sopportare l'impatto. La reale situazione è peraltro difficilmente conoscibile visto che il governo centrale ha fortemente limitato la libertà dei medici di diffondere informazioni sullo stato degli ospedali. Inoltre, si è registrato un iniquo accesso alle cure, dovuto anche alla corruzione, a favore delle elite politiche o delle persone più potenti. Vedi, Human Rights Watch, World Report 2021 – Bangladesh, 13.01.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2043519.html (accesso 18.06.2021); , Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 GO stat Controparte_13 5 di sicurezza dell'area geografica da cui ha dichiarato di provenire ovvero relativa ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero come appartenente ad un gruppo sociale) posto che lo stesso, in occasione della prima audizione amministrativa, dichiarava di aver lasciato il Bangladesh per ragioni di tipo prettamente economico;
nell'atto introduttivo non veniva fatta menzione di ulteriori e sopravvenuti motivo non già oggetto di prima valutazione non residuando, pertanto, in tale sede ulteriore margine istruttorio.
committed in 2020, 10.12.2020, disponibile al link: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-JST-013-2020/ (accesso 18.06.2021). Più di 150 manifestazioni si sono tenute in tutto il paese per protestare contro l'arresto il 17 maggio 2021 di di , Parte_2 una giornalista investigativa con l'accusa di aver rubato documenti del ministero della Sanità. La giornalista aveva o varie irregolarità nel settore sanitario del Bangladesh, tra cui la corruzione e la cattiva gestione nell'approvvigionamento di materiali e l'assunzione di personale sanitario durante la pandemia di coronavirus. Vedi, ACLED, Brief analysis of conflict- related incidents and protests in selected countries (covering 8 - 21 May 2021), 27.05.2021, disponibile al link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com- Regional%20Overview%20South%20Asia%20and%20Afghanistan8-21%20May%20202.pdf (accesso 17.06.2021);
[...]
Bangladesh: OZ IS must not be punished for her journalistic work, 19.05.2021, disponibil CP_14 https://www.ecoi.net/en/document/2051859.html (accesso 17.06.2021). Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del millennio per la salute materna e infantile e ha compiuto grandi progressi nella sicurezza alimentare dall'indipendenza. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di laurearsi ufficialmente dallo status di paese meno sviluppato (LDC) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca Mondiale. Vedi, CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit.
Aggiornamento 2024: La prima ministra del Bangladesh, che ha 76 anni, si avvia verso un quinto mandato Persona_2 dopo aver vinto le elezioni legislative di domenica 07 gen ttate dal principale partito d'opposizione che le ha definite “elezioni farsa”.Il voto è stato boicottato anche da altri partiti, anch'essi decimati negli ultimi mesi da arresti di massa. Il partito di governo di la MI EA, “ha conquistato più del 50 per cento dei seggi” nel parlamento unicamerale, ha Per_2 dichiarato un portav commissione elettorale all'Afp poche ore dopo la chiusura dei seggi. L'MI EA non aveva praticamente avversari nei collegi elettorali in cui era presente. Secondo il capo della commissione elettorale nazionale, Pt_3 l'affluenza è stata intorno al 40 per cento. Molti bangladesi intervistati dall'Afp hanno detto di non aver votato
[...] risultato era scontato. Per mantenere l'ordine durante le elezioni sono stati schierati quasi 700mila agenti di polizia e riservisti e quasi centomila soldati. Le forze di sicurezza del Bangladesh sono state a lungo accusate di un uso eccessivo della forza, accusa che il governo nega. Da quando è tornata al potere nel 2009, ha rafforzato la sua presa sul potere dopo due elezioni Per_2 segnate da irregolarità e accuse di brogli. La popolarità di è stata a lungo sostenuta dai suoi successi economici. Persona_2 Ma di recente le difficoltà si sono moltiplicate, con l prezzi e le diffuse interruzioni di corrente. Fonte: https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/01/07/elezioni-senza-opposizione-in-bangladesh-vince-sheikh-hasina 07.01.2024 (ultimo accesso 12.01.2024).
L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni parlamentari tenutesi in Bangladesh la scorsa domenica e ribadito che il partenariato di lunga data UE-Bangladesh si fonda sui valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. L'UE ha deplorato il fatto che non abbiano partecipato a queste elezioni tutti i principali partiti. L'UE ha accolto con favore l'accordo delle autorità a rendere pubbliche la prossima relazione e le raccomandazioni della missione di esperti elettorali dell'UE. Nello stesso spirito di trasparenza e responsabilità, ha invitato le autorità competenti a garantire un'indagine completa e tempestiva in merito a tutte le irregolarità elettorali segnalate. L'UE ha condannato gli atti di violenza avvenuti durante il periodo elettorale e invitato tutti ad astenersi dalla violenza nel periodo successivo alle elezioni. È inoltre fondamentale che in questo periodo e successivamente si rispettino e si difendano lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il giusto processo e il diritto di riunione pacifica. A tale proposito, la detenzione di esponenti dell'opposizione ha destato estrema preoccupazione. L'UE ha incoraggia vivamente tutti i portatori di interessi a rispettare il pluralismo politico, i valori democratici e le norme internazionali in materia di diritti umani, nonché ad avviare un dialogo pacifico. È essenziale che i media, la società civile e i partiti politici possano svolgere il loro lavoro senza censura e senza timore di rappresaglie. L'UE ha dichiarato che continuerà a cooperare con il governo del Bangladesh relativamente alle priorità che caratterizzano le relazioni di lunga data nei settori della politica, dei diritti umani, del commercio e dello sviluppo, ivi compreso l'eventuale accesso futuro del paese al sistema di preferenze generalizzate SPG+. Fonte: Comunicato stampa del 09.01.2024, Consiglio dell'UE, Alto rappresentante UE https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh-statement-by-the-high-representative-on- behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary-elections/ (ultimo accesso 12.01.2024).
Ultimi aggiornamenti: USDOS – Bureau of democracy, human rights and labour - 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh – edito 24.04.2024 integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country- reports-on-human-rights-practices/bangladesh/ ; EUAA – Country focus Bangladesh – edito luglio 2024 integralmente disponibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh- Country_Focus.pdf ; – edito 16.01.2025 – integralmente disponibile al link Controparte_15 https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh ;
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4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità della richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, sia pur non essendo la credibilità oggetto di prima valutazione stante il precedente iter amministrativo, la , nel provvedimento impugnato, Controparte_1 esponeva che “(…) non emergono i gravi motivi di cui all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 come modificato dal DL 113/2018; vista la decisione della di del 06.04.2023 Controparte_1 CP_1 con cui l'istanza di asilo del nominato in oggetto è stata già definita negativamente;
considerato che
, dall'esame preliminare previsto dall'art. 29, comma 1 bis) del citato D. Lgs. 25/2008 non sono emersi, o non sono stati addotti dal richiedente, nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;
vista la nuova domanda presentata dal richiedente in data 17/10/2023 presso la Questura di Sassari;
considerato che
, a seguito della comunicazione al richiedente della facoltà di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della sua richiesta di cui al sopracitato art. 29, comma 1 bis, gli elementi pervenuti non risultano nuovi e rilevanti;
(…); tale documentazione non può considerarsi nuovo elemento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25/2008, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
5089/2013 che richiama il diritto dell'Unione Europea e segnatamente la direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 01 dicembre 2005 che individua “nuovi elementi” quelli che possono consistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto a condizione CP_1 che il richiedente non abbia potuto produrle in precedenza né davanti alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35, D. Lgs. cit.; (…);” e, sulla base di tale motivazione, decideva di dichiarare inammissibile la domanda reiterata formalizzata dal richiedente. Il Tribunale, riscontando alcune criticità, fissava l'udienza del 27.03.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana e dichiarava: “Temo di tornare in Bangladesh per i motivi indicati
7 davanti alla Commissione. Non ho altro da aggiungere. Ho lasciato il Bangladesh il 14 febbraio 2022 e sono entrato in Italia il 25 luglio 2022 attraverso la Libia. La mia famiglia vive in Bangladesh ed è composta da mia madre, tra sorelle e tre fratelli oltre me. Non sono sposato e non ho figli. Abito a Sassari, in una casa in affitto insieme a due connazionali. Il contratto di locazione è intestato a mio nome. Lavoro come cameriere presso un ristorante con contratto a tempo determinato con scadenza maggio 2026. Ho frequentato un corso di italiano livello A1”. Ciò premesso, valutando quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui nell'atto introduttivo così come in occasione dell'udienza di trattazione non sono emersi ulteriori e nuovi elementi rispetto all'espatrio non già oggetto di valutazione nel corso del primo procedimento amministrativo;
difatti, tali non possono essere considerate le condizioni generali del Paese di origine ovvero le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici posto che in materia di domanda reiterata il Tribunale è chiamato a valutare nuovi ed eventuali elementi attinenti le ragioni fondanti la prima domanda amministrativa. Di conseguenza, posto che la credibilità non è oggetto intrinseco di valutazione nell'ambito di un giudizio avverso l'inammissibilità della domanda reiterata, il Collegio ritiene di condividere il contenuto del provvedimento amministrativo impugnato nel senso dell'inammissibilità della domanda per carenza di nuovi elementi nei termini appena descritti e con stretto riferimento alla normativa prevista in materia. Per completezza si tratterà delle diverse forme di protezione maggiore in riferimento al caso dell'odierno ricorrente. Anche in riferimento alle condizioni politico – interne del Paese deve evidenziarsi che nel mese di luglio 2024 in Bangladesh sono iniziate intense manifestazioni da parte degli studenti contro il sistema di quote voluto dal governo leader dell'MI EA, per l'accesso Per_2 ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che assegna il 30 per cento degli stessi ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan;
col montare delle proteste la presidente ha tenuti discorsi alla nazione che hanno sortito, se possibile, un Per_2 ulteriore inasprimento delle stesse con interventi di repressione violenta da parte della polizia e con i primi decessi in ragione degli scontri;
al 22.07.2024 più di cinquecento persone, tra cui leader dell'opposizione, sono state arrestate a Dhaka per le violenze e si è registrata l'uccisione di 163 persone trasformando le proteste studentesche contro la politicizzazione delle quote di ammissione agli impieghi pubblici nei peggiori disordini sotto il governo che ha imposto il coprifuoco, mentre dal 18.07.2024 un blackout nazionale ha Per_2 limitato il flusso di informazioni verso il mondo esterno. Il 05.08.2024 esautorata dal potere, la prima ministra ha rassegnato le proprie dimissioni e lasciato il paese fuggendo in Per_2
India dopo che il capo dell'esercito ha annunciato la formazione di un governo ad interim dopo un mese dall'inizio delle proteste antigovernative, mentre sono almeno 300 le persone uccise dall'inizio degli scontri (https://www.internazionale.it/notizie/junko- terao/2024/07/20/bangladesh-proteste-studenti ; https://www.internazionale.it/ultime- notizie/2024/07/22/arresti-bangladesh-proteste ; https://www.internazionale.it/ultime- notizie/2024/08/05/prima-ministra-bangladesh-fuga ). Nel mese di marzo 2025 il movimento studentesco che nel 2024 hanno portato al rovesciamento del governo di si sono riuniti a Dhaka per annunciare la Parte_4 nascita del o Partito nazionale dei cittadini;
in vista delle elezioni, che Persona_24 dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno, , uno dei leader del movimento Per_25 studentesco che dopo la caduta di era entrato nel governo ad interim di Per_2 Per_26
8 si è dimesso dall'incarico di consigliere per l'informazione per fondare la nuova forza Per_27 politica (https://www.internazionale.it/magazine/2025/03/06/il-partito-degli-studenti ). Nel mese di febbraio 2025 il solo annuncio di un discorso online da parte della ex premier ha riacceso violente proteste di piazza sfociate nell'assalto e distruzione della Per_2 residenza del primo presidente del Bangladesh e padre di , Per_2 Controparte_16 diventato museo nel 1994; il fatto che l'assalto sia avvenuto senza che le forze dell'ordine intervenissero ha sollevato critiche contro il governo ad interim guidato da Persona_28
e di cui fanno parte anche rappresentanti degli studenti che hanno organizzato la rivolta nel 2024 (https://www.internazionale.it/opinione/junko-terao/2025/02/12/bangladesh- rivolta-sheikh-hasina ). Dalle fonti consultate emerge quindi una situazione di liquidità politica e tensioni sociali che, sia pur inidonee ad essere qualificate quali conflitto armato interno sia pur a bassa intensità con conseguenti necessità di tutela nei confronti dei richiedenti asilo, costituiscono elemento di attenzione nella complessiva valutazione delle relative istanze. Per le considerazioni che precedono il Collegio, quindi, ritiene di condividere il giudizio amministrativo nel senso della non credibilità e conseguente irrilevanza del narrato ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori di cui si dirà, per completezza, in riferimento al caso dell'odierno ricorrente. Per le considerazioni che precedono, la credibilità del narrato non è oggetto intrinseco di valutazione nell'ambito del presente procedimento per la natura stessa della domanda reiterata formalizzata dal ricorrente;
può, in ogni caso, evidenziarsi che le ragioni dell'espatrio di tipo prettamente economico unitamente alle considerazioni sulle condizioni generali del Paese di provenienza non inducono a nuove valutazione non residuando, quindi, ulteriore margine istruttorio.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti dello stesso i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e
9 l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati posto che ha riferito una vicenda, al più, di competenza delle autorità locali del suo Paese senza che possa desumersi una mancanza di effettività delle stesse alla luce delle informazioni raccolte all'esito dell'approfondimento istruttorio condotto. In definitiva, dunque, i fatti riferiti, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
5.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda risulta formalizzata in data 17.10.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi.
11 La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di
12 applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che:
13 a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia proroga datrice YOI Società Cooperativa A.r.l. periodo 29.02.2024 – 30.04.2024, copia relativa comunicazione obbligatoria UniLav, copia comunicazione obbligatoria UniLav precedente rapporto tempo determinato 01.04.2023 – 15.08.2023, copia CU 2024 (euro 9.922,02 periodo 01.04.2023 – 31.12.2023), copia CU 2025 (euro 3.352,87 periodo 02.09.2023 – 30.04.2024), copia buste paga luglio 2023 – aprile 2024 (media euro 700,00 circa); copia estratto conto previdenziale emesso il 12.03.2025; copia comunicazione obbligatoria UniLav datrice Oishi Sassari S.r.l. tempo determinato 01.06.2024 – proroga al 31.05.2026, copia CU 2025 (euro 8.832,34 periodo 04.06.2024 – 31.12.2024), copia buste paga giugno 2024 – febbraio 2025 (ultima busta paga euro 712,18 – media mensilità euro 700,00) ; b) quanto alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 27.03.2025, ha dichiarato di vivere a Sassari (SS) presso un appartamento il cui contratto di locazione è intestato a suo nome di cui copia è stata depositata agli;
altresì, risulta copia di precedente dichiarazione di ospitalità in suo favore presso detto comune data 02.05.2024; c) dalle informazioni emerse, la famiglia del ricorrente vive in Bangladesh;
d) in occasione dell'udienza del 20.03.2025 il ricorrente, comparso e interrogato, dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana;
agli atti è stata depositata copia del certificato rilasciato dalla CPIA – Sassari relativa al conseguimento del livello A2 italiano (03.05.2024); e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte si ritiene delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti dallo stesso acquisiti in territorio nazionale (es. diritto al lavoro) e di veder protetti quelli attinenti alla sua persona quali la conservazione dei propri rapporti personali e lavorativi in Italia. Nel senso delle disposizioni normative citate si deve valutare non tanto e non solo la condizione di eventuale vulnerabilità del richiedente (in senso assoluto e correlato all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del richiedente del catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento, per l'effetto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica e/o formativo – professionalizzane, linguistica, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a mantenere i rapporti personali, di natura professionale e commerciali e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu come più volte decodificato nella giurisprudenza dell'Unione e delle relative norme di recepimento interno. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di svolgere regolare attività lavorativa, di percepire adeguata remunerazione sufficiente ai suoi bisogni personali posto che lo stesso vive al di fuori delle misure di accoglienza ed è intestatario del relativo contratto di locazione nel comune di Sassari (SS); in occasione dell'udienza del 27.03.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana che, al pari
14 del lavoro, è elemento di primaria importanza ai fini dell'effettiva valutazione del percorso di integrazione in territorio nazionale;
in tal senso, come già evidenziato, risulta documentazione formativa e linguistica conseguita dall'istante ad ulteriore conferma del solido percorso personale in territorio nazionale, in coerenza con le ragioni dell'espatrio indicate dallo stesso. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso merita accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06FCUBF) il diritto ad un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale ai sensi della normativa vigente al momento della formalizzazione della domanda;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
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