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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTRO IA SOLEDAD
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), IN NOME E PER CONTO DI CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. GUALTIERI CLARA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del procedimento monitorio RG n. 2644/2022 e D.I. n. 1264/2022 e per l'effetto annullare, dichiarare inammissibile ed illegittimo e comunque revocare il qui impugnato decreto ingiuntivo n. 1264/22 emesso dal Tribunale di Mantova.
pagina 1 di 7 In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
1264/2022 (R.G. 2644/2022) del Tribunale di Mantova, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (C.F. ) al Parte_1 C.F._1 pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 24.719,93=, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale dalla
[...] notifica del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di Controparte_2 rappresentata nel presente giudizio da di quella maggiore o minore somma che CP_1 risulterà dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1264/2022 emesso nei suoi confronti in data 07.11.2022 dal Tribunale di Mantova con in quale, ad istanza di in nome e per conto di CP_1 Controparte_2 le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.719,93 oltre agli interessi legali maturati dal 07.11.2022 ed alle spese di procedimento, credito derivante da contratto di finanziamento concesso nel 2006 all'ingiunta da Linea spa e di cui l'ingiungente era Controparte_2 divenuta titolare a seguito di plurime cessioni.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito monitoriamente azionato, allegando che il finanziamento era stato concesso dalla società Linea S.p.A. in data
31.07.2006, con scadenza il 31.08.2011; che il termine decennale di prescrizione, decorrente pagina 2 di 7 dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata, ovvero nel caso di specie dal
05.09.2011, era ampiamente decorso, senza alcun valido atto di interruzione;
in particolare rilevava che l'ingiungente in sede monitoria aveva prodotto tre asserite comunicazioni, senza fornire tuttavia alcuna prova di avvenuta ricezione e consegna, ed aventi le seguenti date:
06.03.2011 nella quale si comunicava una “pre-cessione” del credito ed un sollecito;
10.11.2011 nella quale si comunicava la cessione del credito (non valida ai fini della interruzione della prescrizione); 02.08.2018 priva di alcuna prova di invio o ricezione, ad un indirizzo dove comunque la signora non era più residente da anni. Parte_1
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato, allegando che: LINEA S.p.A. (P.IVA nel 2006 aveva P.IVA_2 concesso a il finanziamento n. 800003836742, il cui importo era stato Parte_1 regolarmente erogato a quest'ultima, circostanze non disconosciute da controparte e pertanto pacificamente ammesse;
in relazione al predetto finanziamento era coobbligato CP_3
(C.F.: ; il predetto finanziamento era stato richiesto per
[...] C.F._2
l'acquisto di autoveicolo targato CN694VD ed in virtù di tale finanziamento parte opponente nel 2006 aveva acquistato la proprietà di tale autoveicolo al prezzo di vendita di Euro
20.166,67=, come da visura PRA prodotta nel procedimento monitorio;
il sopraddetto contratto di finanziamento prevedeva il rimborso dell'importo di complessivi Euro
25.710,00= mediante n. 60 rate da Euro 428,50= (da ottobre 2006 a settembre 2011); nel 2008 venivano interrotti i pagamenti di cui alla restituzione del finanziamento di cui sopra, risultando l'opponente inadempiente, salvo poi successivamente vendere tale autoveicolo realizzando un prezzo di vendita di Euro 15.000,00=, come da visura PRA prodotta nel procedimento monitorio;
che tali circostanze non disconosciute da controparte dovevano intendersi pacificamente ammesse;
che sia (con cui Linea spa si era fusa) che le Parte_2 successive acquirenti del credito (che al 31/08/2011 ammontava a Euro 24.719,93) avevano nel corso del tempo posto in essere validi atti interruttivi, sia nei confronti di parte opponente che del coobbligato, inviando le relative comunicazioni/diffide all'indirizzo pro tempore noto/indicato di parte opponente, la quale era tenuta ad effettuare tempestiva ed idonea pagina 3 di 7 comunicazione di ogni variazione delle informazioni fornite, ivi incluse la residenza ed il domicilio a cui le comunicazioni dovevano essere inviate.
Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed esperito dalle parti, con esito negativo, procedimento di mediazione obbligatoria, la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
L'eccezione di intervenuta prescrizione del credito monitoriamente azionato è fondata e deve essere accolta.
Come allegato da entrambe le parti e come risulta dai documenti prodotti in sede monitoria, con contratto in data 31/7/2006 sottoscritto da quale richiedente, e Parte_1 [...]
, quale “coobbligato/garante”, la prima ha richiesto a Linea Spa un Controparte_4 finanziamento “per l'acquisto di beni/servizi” di € 20.000,00, destinato all'acquisto di un'automobile, da rimborsare in 60 rate (mensili) dell'importo di € 428,50 ciascuna (doc. 2 fascicolo monitorio), finanziamento concesso, secondo quanto allegato, mediante pagamento, deve desumersi, del venditore della suddetta automobile, che risulta effettivamente acquistata dalla con atto in data 19.09.2006 (v. visure PRA dimesse in sede monitoria), Parte_1 circostanze non contestate.
Sempre in sede monitoria l'ingiungente ha allegato che la nel 2008 aveva interrotto Parte_1 il pagamento delle rate di rimborso, rendendosi inadempiente, circostanza del pari non contestata;
in particolare, anche se non specificato in ricorso, dall'estratto conto Parte_2
(in cui nelle more si era fusa Linea spa) prodotto quale doc. 4 in sede monitoria, risultano insolute le rate di rimborso dovute a partire dalla rata con scadenza 5.02.2008, per cui, in data
9.09.2008 l'originaria creditrice si sarebbe avvalsa della decadenza dal beneficio Parte_2 del termine, quantificando il proprio credito, alla data del 25.09.2020, in complessivi €
24.719,93, costituito da rate scadute e non corrisposte dal 5.02.2008 al 5.09.2008, dal capitale residuo dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine, e dagli interessi moratori calcolati su tali importi, sino al 10.11.2011.
pagina 4 di 7 A prescindere qui dal fatto che non è stata prodotta comunicazione, da parte della allora creditrice, della decadenza dal beneficio del termine (dichiarazione unilaterale recettizia), comportante la risoluzione anticipata del contratto e l'esistenza ed esigibilità del credito, come fatto valere, né è stato prodotto piano di rimborso rateale del finanziamento concesso, risultando dal suddetto “estratto conto” che la prima rata di rimborso è stata corrisposta, regolarmente, in data 5.10.2006 e prevedendo il contratto il pagamento di 60 rate mensili, deve presumersi che l'ultima delle rate previste avrebbe dovuto scadere il 5.09.2011.
In sede monitoria la convenuta aveva dimesso: a) comunicazione datata Parte_2
6.03.2011 con oggetto “ultimo avviso di pagamento pre-cessione” indirizzata all'attrice, con cui viene sollecitato il pagamento degli insoluti ed annunciata l'intenzione di voler cedere il credito a “società specializzata nel recupero crediti giudiziale”, di cui non è stata fornita né prova di spedizione, né tantomeno di ricezione da parte della destinataria (doc. 3 fascicolo monitorio); b) apparente “Raccomandata” (riportandone il numero nel frontespizio) in data
10.11.2011 con destinatario l'attrice, in cui comunica l'avvenuta cessione del Parte_2 credito, quantificato in € 24.719,93, con effetto dal 16.11.2011, a “Euro Service Group spa”, per la quale non è stata prodotta né ricevuta di spedizione, né cartolina di ricevimento;
c) lettera di comunicazione in data 2.08.2018 di avvenuta cessione del credito da “Euro Service
Group spa” a , indirizzata all'attrice, di cui non vi è prova né di avvenuta CP_1 spedizione, né di ricevimento da parte della destinataria;
in questa sede la convenuta opposta ha prodotto apparente “Raccomandata” (riportandone il numero nel frontespizio) in data
10.11.2011, con destinatario il coobbligato/garante , in cui Controparte_4 Parte_2 comunica anche a quest'ultimo l'avvenuta cessione del credito, quantificato in € 24.719,93, con effetto dal 16.11.2011, a “Euro Service Group spa”, analoga alla raccomandata con destinataria l'attrice, di cui, del pari, non è stata però fornita né prova di spedizione, né prova di ricevimento da parte del destinatario.
Il suddetto credito è stato ceduto da Sorec spa con contratto (c.d. di cessione “in blocco” di crediti) avente effetto dal 19.12.2019 a di cui all'avviso di cessione Controparte_5 pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/12/2019
pagina 5 di 7 n. 150 (doc. 7 fascicolo monitorio), pubblicazione che ai sensi dell'art 58 T.U.B produce nei confronti dei debitori ceduti unicamente gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (ossia di notifica della cessione), ma non di atto interruttivo della prescrizione (art. 2943: “Interruzione da parte del titolare” La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”)
Come noto infatti, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta (art. 1219 c.c. “intimazione o richiesta fatta per iscritto”) ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c.,
a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario
(dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (v. per tutte Corte Cass. n. 27412 del 08/10/2021).
Nel caso, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione (ed anche solo dell'avvenuta spedizione) delle comunicazioni dimesse in sede monitoria, indirizzate all'attrice o all'obbligato in solido, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta quindi essere unicamente la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, eseguita in data 25.11.2022 (o la notifica di analogo decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta nei confronti del “coobbligato/garante”, notifica qui prodotta quale doc. 3, ricevuta in data 3.10.2022), già ampiamente trascorso il termine decennale di prescrizione, in ipotesi decorrente dalla dichiarazione di decadenza del beneficio del termine (che secondo quanto allegato sarebbe intervenuta in data 9.09.2008), o, in ogni pagina 6 di 7 caso, dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso del prestito, e quindi con decorrenza dal
5.09.2011.
L'opposizione deve pertanto essere accolta, con revoca del decreto opposto e rigetto delle ulteriori domande di parte convenuta opposta.
Le spese di lite, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria, anticipate da parte attrice, seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, della sua modesta complessità e dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento per il procedimento di mediazione e per il presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Accoglie, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2022 emesso da questo Tribunale in data 07.11.2022 nei confronti di parte attrice opponente;
rigetta tutte le domande proposte da parte convenuta.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 419,80 per spese ed € 661,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, quanto al procedimento di mediazione e in € 145,50 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge quanto al presente giudizio.
Mantova, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTRO IA SOLEDAD
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), IN NOME E PER CONTO DI CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. GUALTIERI CLARA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del procedimento monitorio RG n. 2644/2022 e D.I. n. 1264/2022 e per l'effetto annullare, dichiarare inammissibile ed illegittimo e comunque revocare il qui impugnato decreto ingiuntivo n. 1264/22 emesso dal Tribunale di Mantova.
pagina 1 di 7 In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
1264/2022 (R.G. 2644/2022) del Tribunale di Mantova, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (C.F. ) al Parte_1 C.F._1 pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 24.719,93=, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale dalla
[...] notifica del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di Controparte_2 rappresentata nel presente giudizio da di quella maggiore o minore somma che CP_1 risulterà dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1264/2022 emesso nei suoi confronti in data 07.11.2022 dal Tribunale di Mantova con in quale, ad istanza di in nome e per conto di CP_1 Controparte_2 le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.719,93 oltre agli interessi legali maturati dal 07.11.2022 ed alle spese di procedimento, credito derivante da contratto di finanziamento concesso nel 2006 all'ingiunta da Linea spa e di cui l'ingiungente era Controparte_2 divenuta titolare a seguito di plurime cessioni.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito monitoriamente azionato, allegando che il finanziamento era stato concesso dalla società Linea S.p.A. in data
31.07.2006, con scadenza il 31.08.2011; che il termine decennale di prescrizione, decorrente pagina 2 di 7 dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata, ovvero nel caso di specie dal
05.09.2011, era ampiamente decorso, senza alcun valido atto di interruzione;
in particolare rilevava che l'ingiungente in sede monitoria aveva prodotto tre asserite comunicazioni, senza fornire tuttavia alcuna prova di avvenuta ricezione e consegna, ed aventi le seguenti date:
06.03.2011 nella quale si comunicava una “pre-cessione” del credito ed un sollecito;
10.11.2011 nella quale si comunicava la cessione del credito (non valida ai fini della interruzione della prescrizione); 02.08.2018 priva di alcuna prova di invio o ricezione, ad un indirizzo dove comunque la signora non era più residente da anni. Parte_1
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato, allegando che: LINEA S.p.A. (P.IVA nel 2006 aveva P.IVA_2 concesso a il finanziamento n. 800003836742, il cui importo era stato Parte_1 regolarmente erogato a quest'ultima, circostanze non disconosciute da controparte e pertanto pacificamente ammesse;
in relazione al predetto finanziamento era coobbligato CP_3
(C.F.: ; il predetto finanziamento era stato richiesto per
[...] C.F._2
l'acquisto di autoveicolo targato CN694VD ed in virtù di tale finanziamento parte opponente nel 2006 aveva acquistato la proprietà di tale autoveicolo al prezzo di vendita di Euro
20.166,67=, come da visura PRA prodotta nel procedimento monitorio;
il sopraddetto contratto di finanziamento prevedeva il rimborso dell'importo di complessivi Euro
25.710,00= mediante n. 60 rate da Euro 428,50= (da ottobre 2006 a settembre 2011); nel 2008 venivano interrotti i pagamenti di cui alla restituzione del finanziamento di cui sopra, risultando l'opponente inadempiente, salvo poi successivamente vendere tale autoveicolo realizzando un prezzo di vendita di Euro 15.000,00=, come da visura PRA prodotta nel procedimento monitorio;
che tali circostanze non disconosciute da controparte dovevano intendersi pacificamente ammesse;
che sia (con cui Linea spa si era fusa) che le Parte_2 successive acquirenti del credito (che al 31/08/2011 ammontava a Euro 24.719,93) avevano nel corso del tempo posto in essere validi atti interruttivi, sia nei confronti di parte opponente che del coobbligato, inviando le relative comunicazioni/diffide all'indirizzo pro tempore noto/indicato di parte opponente, la quale era tenuta ad effettuare tempestiva ed idonea pagina 3 di 7 comunicazione di ogni variazione delle informazioni fornite, ivi incluse la residenza ed il domicilio a cui le comunicazioni dovevano essere inviate.
Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed esperito dalle parti, con esito negativo, procedimento di mediazione obbligatoria, la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
L'eccezione di intervenuta prescrizione del credito monitoriamente azionato è fondata e deve essere accolta.
Come allegato da entrambe le parti e come risulta dai documenti prodotti in sede monitoria, con contratto in data 31/7/2006 sottoscritto da quale richiedente, e Parte_1 [...]
, quale “coobbligato/garante”, la prima ha richiesto a Linea Spa un Controparte_4 finanziamento “per l'acquisto di beni/servizi” di € 20.000,00, destinato all'acquisto di un'automobile, da rimborsare in 60 rate (mensili) dell'importo di € 428,50 ciascuna (doc. 2 fascicolo monitorio), finanziamento concesso, secondo quanto allegato, mediante pagamento, deve desumersi, del venditore della suddetta automobile, che risulta effettivamente acquistata dalla con atto in data 19.09.2006 (v. visure PRA dimesse in sede monitoria), Parte_1 circostanze non contestate.
Sempre in sede monitoria l'ingiungente ha allegato che la nel 2008 aveva interrotto Parte_1 il pagamento delle rate di rimborso, rendendosi inadempiente, circostanza del pari non contestata;
in particolare, anche se non specificato in ricorso, dall'estratto conto Parte_2
(in cui nelle more si era fusa Linea spa) prodotto quale doc. 4 in sede monitoria, risultano insolute le rate di rimborso dovute a partire dalla rata con scadenza 5.02.2008, per cui, in data
9.09.2008 l'originaria creditrice si sarebbe avvalsa della decadenza dal beneficio Parte_2 del termine, quantificando il proprio credito, alla data del 25.09.2020, in complessivi €
24.719,93, costituito da rate scadute e non corrisposte dal 5.02.2008 al 5.09.2008, dal capitale residuo dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine, e dagli interessi moratori calcolati su tali importi, sino al 10.11.2011.
pagina 4 di 7 A prescindere qui dal fatto che non è stata prodotta comunicazione, da parte della allora creditrice, della decadenza dal beneficio del termine (dichiarazione unilaterale recettizia), comportante la risoluzione anticipata del contratto e l'esistenza ed esigibilità del credito, come fatto valere, né è stato prodotto piano di rimborso rateale del finanziamento concesso, risultando dal suddetto “estratto conto” che la prima rata di rimborso è stata corrisposta, regolarmente, in data 5.10.2006 e prevedendo il contratto il pagamento di 60 rate mensili, deve presumersi che l'ultima delle rate previste avrebbe dovuto scadere il 5.09.2011.
In sede monitoria la convenuta aveva dimesso: a) comunicazione datata Parte_2
6.03.2011 con oggetto “ultimo avviso di pagamento pre-cessione” indirizzata all'attrice, con cui viene sollecitato il pagamento degli insoluti ed annunciata l'intenzione di voler cedere il credito a “società specializzata nel recupero crediti giudiziale”, di cui non è stata fornita né prova di spedizione, né tantomeno di ricezione da parte della destinataria (doc. 3 fascicolo monitorio); b) apparente “Raccomandata” (riportandone il numero nel frontespizio) in data
10.11.2011 con destinatario l'attrice, in cui comunica l'avvenuta cessione del Parte_2 credito, quantificato in € 24.719,93, con effetto dal 16.11.2011, a “Euro Service Group spa”, per la quale non è stata prodotta né ricevuta di spedizione, né cartolina di ricevimento;
c) lettera di comunicazione in data 2.08.2018 di avvenuta cessione del credito da “Euro Service
Group spa” a , indirizzata all'attrice, di cui non vi è prova né di avvenuta CP_1 spedizione, né di ricevimento da parte della destinataria;
in questa sede la convenuta opposta ha prodotto apparente “Raccomandata” (riportandone il numero nel frontespizio) in data
10.11.2011, con destinatario il coobbligato/garante , in cui Controparte_4 Parte_2 comunica anche a quest'ultimo l'avvenuta cessione del credito, quantificato in € 24.719,93, con effetto dal 16.11.2011, a “Euro Service Group spa”, analoga alla raccomandata con destinataria l'attrice, di cui, del pari, non è stata però fornita né prova di spedizione, né prova di ricevimento da parte del destinatario.
Il suddetto credito è stato ceduto da Sorec spa con contratto (c.d. di cessione “in blocco” di crediti) avente effetto dal 19.12.2019 a di cui all'avviso di cessione Controparte_5 pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/12/2019
pagina 5 di 7 n. 150 (doc. 7 fascicolo monitorio), pubblicazione che ai sensi dell'art 58 T.U.B produce nei confronti dei debitori ceduti unicamente gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (ossia di notifica della cessione), ma non di atto interruttivo della prescrizione (art. 2943: “Interruzione da parte del titolare” La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”)
Come noto infatti, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta (art. 1219 c.c. “intimazione o richiesta fatta per iscritto”) ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c.,
a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario
(dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (v. per tutte Corte Cass. n. 27412 del 08/10/2021).
Nel caso, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione (ed anche solo dell'avvenuta spedizione) delle comunicazioni dimesse in sede monitoria, indirizzate all'attrice o all'obbligato in solido, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta quindi essere unicamente la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, eseguita in data 25.11.2022 (o la notifica di analogo decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta nei confronti del “coobbligato/garante”, notifica qui prodotta quale doc. 3, ricevuta in data 3.10.2022), già ampiamente trascorso il termine decennale di prescrizione, in ipotesi decorrente dalla dichiarazione di decadenza del beneficio del termine (che secondo quanto allegato sarebbe intervenuta in data 9.09.2008), o, in ogni pagina 6 di 7 caso, dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso del prestito, e quindi con decorrenza dal
5.09.2011.
L'opposizione deve pertanto essere accolta, con revoca del decreto opposto e rigetto delle ulteriori domande di parte convenuta opposta.
Le spese di lite, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria, anticipate da parte attrice, seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, della sua modesta complessità e dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento per il procedimento di mediazione e per il presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Accoglie, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2022 emesso da questo Tribunale in data 07.11.2022 nei confronti di parte attrice opponente;
rigetta tutte le domande proposte da parte convenuta.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 419,80 per spese ed € 661,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, quanto al procedimento di mediazione e in € 145,50 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge quanto al presente giudizio.
Mantova, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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