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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7646 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26051/2024 avente ad OGGETTO: risarcimento del danno, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nucifero Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 27.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare la violazione da parte della società convenuta del combinato disposto dell'art. CP_2
28 del CCNL e dell'art. 4 D. Lgs. 66/03, ed il conseguente diritto del ricorrente Parte_2 ad ottenere il risarcimento del danno da stress psico-fisico per la violazione del limite massimo di ore di straordinario lavorate;
per l'effetto condannare la al pagamento in favore del sig. della complessiva CP_2 Parte_1 somma di € 12.668,41 a titolo di risarcimento del danno da stress e da usura psicofisica;
condannare infine la società convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese, condannandola inoltre, in ragione delle reiterate violazioni dei doveri di lealtà e buona fede da essa perpetrate, al pagamento ex art. 96 c.p.c.”. In punto di fatto il ricorrente deduceva di essere dipendente della resistente e di aver svolto un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo che avevano determinato un danno da usura psicofisica. In diritto richiamava gli artt 2087 c.c., 5 del D.Lgs. n.66/2003 e 28 del CCNL degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società resistente che, premessa la nullità del ricorso, nonché, la prescrizione del credito vantato, chiedeva il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza, veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito illustrati. Come si è detto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario. In particolare, assume che dal 2013 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed, altresì, esorbitante i limiti contrattuali. In punto di fatto la resistente deduceva che, nella specie, trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che:
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. In relazione al personale viaggiante, l'art 16 alla lettera f) espressamente prevede: “Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3”. Tale disposizione richiamata dalla parte resistente esclude unicamente per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale e non quello globale semestrale. L'art 17, che disciplina il riposo settimanale, pause e lavoro notturno per detto personale, in assenza di disciplina da parte del CCNL, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13. Nella specie, in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art 27 del ccnl di successiva applicazione stabilisce che: “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le 150. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, ed, in particolare, gli artt. 12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta. La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art 5 del dlgs citato di “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale. Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica. Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro nella fattispecie dalla Corte considerata ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni ) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, deve ritenersi prescritto il diritto antecedente il decennio precedente la data di messa in mora del 27 giugno 2024 e, quindi l'anno 2013 ed il primo semestre del 2014 . In relazione al quantum, dovendo procedersi alla sua determinazione, non si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la sola percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto. Ciò deve affermarsi, in particolare, per gli anni 2015, 2016, 2021 e 2022 in cui il supero delle ore di straordinario è rilevante. Ne consegue che in detti periodi appare congruo riconoscere la maggiorazione del 30%, mentre, per gli altri anni appare congrua la maggiorazione del 10% così come calcolata da parte resistente anche, e soprattutto, in relazione alla circostanza per cui, nel caso in esame, in alcuni semestri, il limite normativo previsto per lo straordinario non risulta essere superato o lo è in maniera irrisoria. Ciò premesso, il ricorrente esegue un conteggio erroneo, come evidenziato dalla parte resistente, computando, come parametro un monte orario erroneo e quale criterio di calcolo la paga base oraria e la maggiorazione per lo straordinario e, quindi, non la sola maggiorazione. Pur sussistendo, quindi, differenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi Cont di criterio equitativo, questo Giudice reputa congruo considerare il computo eseguito dall' applicando, come già esposto, per il 2015, 2016, 2021 e 2022 la maggiorazione del 30%, mentre, per gli altri anni la maggiorazione del 10%. In ogni caso, questo Giudice esaminando le buste paga dell'anno 2017, anno in cui si riscontra una divergenza notevole del computo, ha rilevato che il ricorrente ha eseguito per lo più ore straordinarie mensili di 11,52 diurne e, non tutti i mesi 14,66 notturne . Ne consegue che il computo corretto è quello eseguito dalla parte resistente non riscontrandosi il supero di 141,85 allegato dalla parte ricorrente. Conclusivamente, deve condannarsi la resistente al pagamento di € 2462,06 comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo. L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo liquidato.
PQM
Così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore di di € 2462,06 oltre interessi legali come in motivazione. Parte_1
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1314,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi