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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8851/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2024 da
1) Parte_1
nato/a Busto Arsizio il giorno 08 ottobre 1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]46 con l'Avv. Eleonora Cozzi del Foro di Busto Arsizio, presso la quale ha eletto domicilio telematico e che la difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Elisa Mariotto del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato/a Rho (MI) il giorno 09 febbraio 1965 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Ludovico Barbata e l'Avv. Eleonora Mazzei, entrambi del Foro di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico e che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio (MB) in data 04 luglio
1998 (anno 1998 atto n. 141 reg. parte 2 serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 1941/2024 del 6.11.2024 pubbl. il 21.11.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con l'ulteriore accordo patrimoniale riportato nelle note di trattazione scritta depositate, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel comune di Rho (MI-
20017), via Gramsci Antonio n. 44/46 (fg 6, mapp 428, sub 18, P. 4/s1 cat A3, classe 5, vani
5 - fg 6 mapp 480, sub 8, Ps1 cat C6, classe 7 mq 13) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono alla OR;
Parte_1
b) posto l'avvenuto riconoscimento a favore della OR della proprietà del 50% Pt_1
della dimora coniugale, come meglio specificato al punto 5 della separazione, il sig.
a titolo di assegno divorzile quale liquidazione in un'unica soluzione, Parte_2
vita natural durante, si obbliga a trasferire alla OR la proprietà Parte_1 dell'intera casa coniugale (sita in Rho (MI-20017) via Gramsci Antonio n. 44/46 fg 6, mapp
428, sub 18, P. 4/s1 cat A3, classe 5, vani 5 - fg 6 mapp 480, sub 8, Ps1 cat C6, classe 7 mq
13) libera da oneri e gravami e con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova;
c) il GN , a semplice richiesta della sig.ra al fine di Parte_2 Pt_1
perfezionare la procedura di riscatto per la trasformazione del regime di suolo della casa coniugale al valore che sarà determinato all'uopo dal Comune di Rho, si impegna a contribuire al 50% del costo complessivo per detta procedura di riscatto, secondo le tempistiche e le formalità imposte dal Comune, anche qualora il riscatto del suolo fosse successivo al rogito della casa coniugale a favore sig.ra Parte_1
d) le parti si impegnano a perfezionare la cessione immobiliare della casa coniugale di cui ai precedenti punti 5 della separazione e b) delle condizioni di divorzio, dinanzi ad un Notaio individuato di comune accordo con ripartizione dei costi al 50%. Con il perfezionamento di tali formalità, che avverranno entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio e l'adempimento di cui al precedente punto c), le parti non avranno più nulla da pretendere reciprocamente per ogni titolo o ragione;
e) il GN e la OR , con la stipula delle presenti Parte_2 Parte_1
condizioni di divorzio- di cui si dicono soddisfatti - e l'esatto adempimento delle medesime, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in ragione degli intercorsi rapporti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa passata, presente e/o futura, avente carattere economico- patrimoniale avendo con il presente accordo definito ogni questione;
f) i coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
g) spese legali compensate per il divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 06.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Busto Arsizio in data
4.7.1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti al punto c) che precede;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2024 da
1) Parte_1
nato/a Busto Arsizio il giorno 08 ottobre 1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]46 con l'Avv. Eleonora Cozzi del Foro di Busto Arsizio, presso la quale ha eletto domicilio telematico e che la difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Elisa Mariotto del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato/a Rho (MI) il giorno 09 febbraio 1965 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Ludovico Barbata e l'Avv. Eleonora Mazzei, entrambi del Foro di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico e che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio (MB) in data 04 luglio
1998 (anno 1998 atto n. 141 reg. parte 2 serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 1941/2024 del 6.11.2024 pubbl. il 21.11.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con l'ulteriore accordo patrimoniale riportato nelle note di trattazione scritta depositate, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel comune di Rho (MI-
20017), via Gramsci Antonio n. 44/46 (fg 6, mapp 428, sub 18, P. 4/s1 cat A3, classe 5, vani
5 - fg 6 mapp 480, sub 8, Ps1 cat C6, classe 7 mq 13) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono alla OR;
Parte_1
b) posto l'avvenuto riconoscimento a favore della OR della proprietà del 50% Pt_1
della dimora coniugale, come meglio specificato al punto 5 della separazione, il sig.
a titolo di assegno divorzile quale liquidazione in un'unica soluzione, Parte_2
vita natural durante, si obbliga a trasferire alla OR la proprietà Parte_1 dell'intera casa coniugale (sita in Rho (MI-20017) via Gramsci Antonio n. 44/46 fg 6, mapp
428, sub 18, P. 4/s1 cat A3, classe 5, vani 5 - fg 6 mapp 480, sub 8, Ps1 cat C6, classe 7 mq
13) libera da oneri e gravami e con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova;
c) il GN , a semplice richiesta della sig.ra al fine di Parte_2 Pt_1
perfezionare la procedura di riscatto per la trasformazione del regime di suolo della casa coniugale al valore che sarà determinato all'uopo dal Comune di Rho, si impegna a contribuire al 50% del costo complessivo per detta procedura di riscatto, secondo le tempistiche e le formalità imposte dal Comune, anche qualora il riscatto del suolo fosse successivo al rogito della casa coniugale a favore sig.ra Parte_1
d) le parti si impegnano a perfezionare la cessione immobiliare della casa coniugale di cui ai precedenti punti 5 della separazione e b) delle condizioni di divorzio, dinanzi ad un Notaio individuato di comune accordo con ripartizione dei costi al 50%. Con il perfezionamento di tali formalità, che avverranno entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio e l'adempimento di cui al precedente punto c), le parti non avranno più nulla da pretendere reciprocamente per ogni titolo o ragione;
e) il GN e la OR , con la stipula delle presenti Parte_2 Parte_1
condizioni di divorzio- di cui si dicono soddisfatti - e l'esatto adempimento delle medesime, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in ragione degli intercorsi rapporti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa passata, presente e/o futura, avente carattere economico- patrimoniale avendo con il presente accordo definito ogni questione;
f) i coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
g) spese legali compensate per il divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 06.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Busto Arsizio in data
4.7.1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti al punto c) che precede;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG