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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8219 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nata a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato Senis il 29/04/1951, Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: − dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
20.03.1953, residente in [...], CF. e CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], CF. , atto iscritto al Controparte_1 CodiceFiscale_2
numero 24, parte I, anno 2001, del Comune di Belluno;
− nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo gli stessi indipendenti economicamente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/12/2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Belluno in data 2/08/2001, che dall'unione coniugale non sono Controparte_1
nati figli, che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati a causa dei comportamenti poco rispettosi del tali da rendere intollerabile la convivenza, che il è detenuto presso la Casa Circondariale CP_1 CP_1
di Uta, che entrambi sono economicamente indipendenti e, per l'appunto, la Org_1 Parte_1
è titolare di una pensione di euro 1.500,00 mentre, il , di una pensione di euro 400,00, che sono CP_1
proprietari di alcuni terreni e della casa familiare;
ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la separazione dei coniugi senza determinazione di alcun contributo economico.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso.
Sentita la ricorrente, che ha dichiarato di vivere in Veneto, di essere separata di fatto dal marito dal
2016 e che il medesimo è detenuto dal 2018, di essere autosufficiente, il presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo il mutamento del rito.
Nella successiva fase del giudizio, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa, senza ulteriore istruttoria, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dal tenore degli atti della parte e dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, emerge il netto disinteresse reciproco e la disaffezione tra i coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi. In assenza di domanda nulla deve disporsi in ordine al mantenimento.
Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(Austria) il 20/03/1953, e , nato a [...] il [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato a Belluno, il 2/08/2001, trascritto nel registro degli atti dello Stato
civile di detto Comune al n. 24, parte I, anno 2001), disponendo la trascrizione della sentenza a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 9/01/2024 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Ignazio Tamponi