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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 132 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michela Opramolla, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P. IVA ), difesa dall'avv. Bartolomeo CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Pasquale (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._2
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la società Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro CP_1 occorso all'attrice allorquando, in data 20.09.2014, alle ore 21.00, in via SS 7BIS in Avellino, dopo avere parcheggiato l'auto sul lato dx della carreggiata della SS 7Bis nelle vicinanze del supermercato Eurospin, in un luogo scarsamente illuminato, scendendo dal veicolo, improvvisamente, inciampava con il piede sinistro in una buca coperta di fogliame e non transennata o segnalata, presente sull'asfalto, cadeva sul fianco sinistro al suolo. Cadendo cercava di frenare l'impatto al suolo con la mano sinistra;
la mano finiva sotto al corpo, girandosi in modo innaturale.
L'attrice lamentava dolori al braccio sinistro e alla mano sinistra;
giunta al pronto soccorso, le veniva riscontrata frattura scomposta edr a sinistra e sospetta lesione ossea capitello radiale a sinistra.
All'attrice residuavano postumi invalidanti declinati come segue:” … al 5 (cinque) % di danno biologico permanente pari ad € 4.946,69 , con inabilità temporanea totale (ITT) di 30 (trenta) gg. pari ad € 1.424,70 , con inabilità temporanea parziale (ITP) di 30 (trenta ) gg al 75% pari ad € 1.068,53 ed inabilità temporanea parziale (ITP) di 120 (centoventi ) gg.al 50% pari ad
€ 2.849,80, e un ITP di 120 gg. al 25% pari ad € 1.424,70 oltre ad un aggravamento per un ammontare pari a € 3.904,28 , spese mediche di € 745,14 , l'ammontare totale pari ad €
16.363,44” .
Evidenziava la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro in capo al convenuto, CP_2
in qualità di custode e gestore del manto stradale.
Così concludeva:
“…dichiarare e riconoscere la , in persona del legale rapp.te P.T., unica ed CP_1 esclusiva responsabile del sinistro in premessa , ed accogliere la domanda e per l'effetto condannare l (P.I. ), in persona del suo legale rapp.te P.T. ,al CP_1 P.IVA_2 pagamento a titolo risarcimento lesioni fisiche di € 16.363,44 in favore della sig.ra Parte_1
per tutti i danni fisici patiti con rimborso delle spese mediche documentate oltre ai
[...]
danni biologici e morali per le sofferenze patite a causa del sinistro in premessa ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in corso di CTU medica legale, con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”
2.Si costituiva e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda per difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' e di rigettare la domanda, poiché infondata. CP_1
Preliminarmente sosteneva:
- di non essere proprietaria del luogo in cui l'attrice si sarebbe infortunata e di non averne competenza;
- che l'autovettura dell'istante era parcheggiata in una zona non consentita dal Codice della
Strada;
- che non era stato richiesto alcun intervento delle Forze dell'Ordine o del personale CP_1 per la verifica dello stato dei luoghi e dell'accertamento di eventuali danni;
- che lo stato dei luoghi non presentava pericoli occulti.
Aggiungeva, poi, che la domanda era inammissibile per difetto di legittimazione passiva in quanto, dai rilievi fotografici depositati dalla controparte, emergeva che la buca si trovava in un'area adiacente alla carreggiata e non sul manto stradale;
ragion per cui, la società convenuta non ne era proprietaria o concessionaria.
Deduceva, inoltre, che la domanda era infondata, poiché l'art. 2051 c.c. - a norma del quale il proprietario di cose che abbia cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode - non si applicava nel caso in cui il bene di sua proprietà, per la sua estensione e per le modalità di uso diretto e generale da parte dei terzi, non fosse possibile un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Pertanto, in tale ipotesi, chi intendeva far valere una presunta responsabilità extracontrattuale per insidia stradale, doveva dimostrare che l'effetto dannoso fosse ricollegabile a detta insidia, nascente da situazioni di fatto creatrici di pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.
Tale situazione di pericolo richiedeva congiuntamente l'elemento obiettivo della non visibilità
e l'elemento soggettivo della non prevedibilità del pericolo e si escludeva qualora uno solo di tali elementi manchi.
Il preteso danneggiato aveva l'onere di provare la colpa del presunto responsabile e doveva, altresì, dimostrare che l'evento dannoso fosse causalmente ricollegabile all'insidia.
Evidenziava, poi, che nel caso di specie non erano state fornite prove a supporto della responsabilità della società convenuta e, per di più, con l'ordinaria diligenza, l'attrice avrebbe potuto scongiurare il presunto pericolo, essendo la buca visibile.
Aggiungeva che mancavano i due elementi succitati del fatto illecito e, oltretutto, la presenza di una buca sul manto stradale non poteva essere rimossa immediatamente, per difetto del tempo necessario a provvedere.
Ravvisava gli estremi del caso fortuito, che ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità del custode e la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché idoneo ad escludere il nesso di causalità.
Rilevava il comportamento colposo della danneggiata nel cagionare il danno, richiamando l'art. 1227 c.c., atto ad escludere ulteriormente la responsabilità della convenuta. Eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta da controparte, poiché non dedotta mediante specifici fatti formulati in articoli separati e, altresì, perché verteva su apprezzamenti e valutazioni del teste e non su fatti specifici di sua conoscenza.
In ultimo, si opponeva alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice, poiché non un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, ma un mezzo d'indagine di integrazione dell'attività istruttoria, atto a coadiuvare il Giudice nella decisione.
3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1230, pubblicata il 15.11.2022, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al rimborso delle spese di giudizio in favore della società convenuta, nonché al pagamento delle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale deduceva che:
-dai rilievi fotografici emergeva che la sosta dell'autovettura dell'attrice avveniva in luogo vietato, nonché improprio, sulla parte destra della carreggiata, configurabile come una scarpata non asfaltata;
-l'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito;
- il caso fortuito è il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento e può essere cagionato anche dalla vittima come nel caso in oggetto;
- il caso fortuito deve essere imprevedibile ed eccezionale;
in tal senso assume un ruolo anche il comportamento del danneggiato che sarà responsabile per danni che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 c.c.;
- la responsabilità del custode viene esclusa guardando alla condotta negligente della vittima e qualora la condotta non fosse prevedibile.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure sosteneva che l'aver parcheggiato la vettura in un luogo non qualificabile come carreggiata escludeva all'origine ogni ipotesi di responsabilità in capo all' CP_1
4. ha proposto appello. Parte_1
Con un unico motivo la ravvisa il difetto di motivazione del Giudice di primo grado, Parte_1
per omessa ammissione dei mezzi di prova.
Critica la scelta del Giudice di primo grado nella misura in cui non ha ammesso i mezzi di prova articolati nelle memorie di primo grado, privandola della formazione di altre prove determinanti quali testimonianze e nomina di un ctu medico per la valutazione dei postumi invalidanti, idonee al fine di un corretto esercizio del diritto di difesa. Così conclude:
“… riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare e riconoscere l in CP_1
persona del legale rapp.te p.T., unica ed esclusiva responsabile del sinistro in premessa, ed accogliere la domanda e per l'effetto condannare l (P.I. ) in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te P.T. , al pagamento della somma di € 16.363,44 a titolo di risarcimento lesioni fisiche patite dalla sig.ra , per i postumi invalidanti Parte_1
riportati in seguito al sinistro, con rimborso delle spese mediche documentate oltre ai danni biologici e morali per le sofferenze patite a causa del sinistro in premessa ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in corso di CTU medico legale, con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice adito.”
5. Si costituisce ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' in quanto, l'autovettura dell'appellante si trovava CP_1 al di fuori della carreggiata e dunque, in un'area di cui l'appellata non è proprietaria o cessionaria.
Sostiene, inoltre, che tale eccezione è stata sollevata in primo grado - ma è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice - poiché negli inviti alla negoziazione assistita precedenti al giudizio, la controparte non ha indicato precisamente lo stato dei luoghi, che solo dai rilevi fotografici sono stati chiariti.
Deduce, poi, l'inammissibilità dell'appello:
- ai sensi dell'art. 342, co.1 c.p.c., in quanto l'atto d'appello di controparte non contiene la motivazione come richiesta dalla succitata norma;
- ai sensi dell'art. 348, co.1 c.p.c. in quanto l'atto d'appello di controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
- ai sensi dell'art. 345 co.1 e 2 c.p.c. poiché la presenza del figlio asmatico nella vettura dell'istante, viene rilevato solo nelle memorie difensive e non nell'atto introduttivo di primo grado, rappresentando, dunque, una nuova circostanza/ fatto inammissibile;
Sottolinea, poi, che l'appello è completamente infondato poiché:
-la presunzione di responsabilità per danni a cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica quando il bene demaniale, per la sua estensione e per le modalità d'uso, sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, limitando la possibilità di vigilanza e custodia sulla cosa;
oltretutto, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e dimostrare, altresì, l'obiettiva pericolosità del luogo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato dall'ordinaria diligenza;
a contrario, il comportamento della presunta vittima può atteggiarsi come concorso causale colposo potendo addirittura escludere la responsabilità del custode.
Nel caso in esame sussiste il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
-in ordine al difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova ritiene, invece, che il Giudice di prime cure abbia ritenuto la causa matura per la decisione, non ritenendo opportuno ammettere nuovi mezzi istruttori, motivando adeguatamente sul punto.
Evidenzia l'avvenuta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate e, nello specifico, critica l'appellante, ritenendo che nel caso in esame abbia esercitato un'acquiescenza tacita che è in contrasto con l'avvalersi del mezzo d'impugnazione, poiché ha impugnato la sentenza, postulandone l'erroneità in fatto e diritto senza, però, criticare la motivazione nella parte che sorregge il decisum.
Inoltre, deduce che l'appellante ha mancato di indicare le prove che il Giudice non ha assunto e per cui ha proposto appello, non specificandone il tipo e la rilevanza ai fini decisori.
Ribadisce che:
-la vettura era parcheggiata in una zona non consentita per legge e che la non Parte_1 ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine o del personale per la verifica dei CP_1 luoghi e per l'accertamento dei danni presunti;
-i danni presunti della non trovano riscontro probatorio nella documentazione Parte_1
prodotta. Premesso che la cartella medica è un atto pubblico per fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, sottolinea che la diagnosi rappresenta solo una valutazione;
mentre la consulenza tecnica di parte non ha autonomo valore probatorio, ma costituisce semplice allegazione difensiva.
Eccepisce l'inammissibilità:
- dei mezzi di prova chiesti da controparte con la memoria ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c., depositata in data 21.03.2021, sul capitolo di prova 2) poiché ha ad oggetto fatti nuovi mai allegati;
- delle prove testimoniali sui capitoli di prova 1) e 2) della memoria difensiva succitata e sui punti 1), 2) e 3) dell'atto di citazione, poiché non dedotte mediante indicazione di specifici fatti formulati in articoli separati e poiché vertenti su apprezzamenti e valutazioni dei testi e non su fatti specifici di conoscenza di quest'ultimi;
- della prova testimoniale avente ad oggetto la diagnosi medica, poiché la stessa deve essere provata attraverso mezzi documentali;
- dell'interrogatorio formale dell'attrice, in quanto utilizzato in maniera contraria a quanto disposto dagli artt. 228 c.p.c. e 2730 c.c.
In ultimo sostiene che la consulenza tecnica d'ufficio medica richiesta da controparte non è sostitutiva dell'onere della prova gravante sull'appellante.
Così conclude:
“1) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
342, comma 1, c.p.c.
3) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
348bis, comma 1, c.p.c.
4) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
345, commi 1 e 2, c.p.c.
5) Voglia l'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello in quanto completamente e manifestamente infondato per tutti i motivi sopra esposti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente inammissibile.
2.Ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appellante non solo deve indicare la parte o le parti della sentenza impugnata di cui chiede la riforma, ma deve anche argomentare la censura, illustrando i motivi per cui le regioni poste a fondamento della decisione sono errate. In altri termini, deve individuare la ratio decidendi delle statuizioni censurate a specificare le motivazioni per cui tale ratio decidendi va emendata (v. per es. Cass. 12280/2016;
21566/2017; v. di recente Cass. 9059/2025, in cui si legge che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”; nello stesso senso, Cass. 1341/2024).
3. Nella specie, il tribunale di Avellino ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da in quanto ha ritenuto che il comportamento tenuto da questa (consistente a) nel Parte_1 parcheggiare l'auto in una zona della strada statale non destinata alla fermata di veicoli e b) nel successivo scendere dall'automobile), abbia integrato il caso fortuito che, ex art. 2051
c.c., giustifica l'esenzione da ogni responsabilità del custode della res (nella specie, della strada).
4. La , con l'unico motivo di impugnazione proposto, ha eccepito l'erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado, in quanto il tribunale ha omesso di ammettere le prove orali richieste e la CTU. Ha evidenziato che, attraverso l'espletamento delle prove orali, essa avrebbe potuto dare prova compiuta delle modalità con cui gli eventi erano accaduti.
5. In vero, il tribunale, nella sentenza, non ha rigettato la domanda in quanto ritenuti non provati i fatti, come esposti dalla attrice;
invece, dando in premessa come ammessi i fatti come narrati dalla , ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla attrice, proprio Parte_1
come da questa descritto, integrasse il caso fortuito.
Pertanto, ove anche ammesse ed espletate le prove richieste dalla , l'esito del Parte_1
giudizio di primo grado non sarebbe mutato, atteso che, come detto, il tribunale ha qualificato caso fortuito proprio il comportamento tenuto dalla , come da questa Parte_1
allegato e che avrebbe formato oggetto delle prove orali.
6. La , dunque, avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado, deducendo Parte_1
che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, il suo comportamento non poteva integrare alcun caso fortuito.
7. A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello, va confermata la sentenza di primo grado.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc.
9. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10. Il valore della controversia è indeterminabile. 11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021).
12. Nella specie, la ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma Parte_1 CP_1
di euro 16.363,44 a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate, oltre al rimborso delle spese mediche e dei danni morali, o al pagamento di altra somma maggiore o minore.
In ragione della formula utilizzata, deve concludersi che il valore della controversia sia indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, al fine della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto l'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione dell'entità delle lesioni lamentate dalla e della Parte_1
semplicità delle questioni affrontate, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzia alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 26.000,10 ed euro
52.000,00.
14. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002) (v. in motivazione, Cass. 13055/2018;
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza del tribunale di Avellino n. 1230, pubblicata il 6.7.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.995,50 Parte_1
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza in astratto dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere rel.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 132 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michela Opramolla, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P. IVA ), difesa dall'avv. Bartolomeo CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Pasquale (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._2
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la società Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro CP_1 occorso all'attrice allorquando, in data 20.09.2014, alle ore 21.00, in via SS 7BIS in Avellino, dopo avere parcheggiato l'auto sul lato dx della carreggiata della SS 7Bis nelle vicinanze del supermercato Eurospin, in un luogo scarsamente illuminato, scendendo dal veicolo, improvvisamente, inciampava con il piede sinistro in una buca coperta di fogliame e non transennata o segnalata, presente sull'asfalto, cadeva sul fianco sinistro al suolo. Cadendo cercava di frenare l'impatto al suolo con la mano sinistra;
la mano finiva sotto al corpo, girandosi in modo innaturale.
L'attrice lamentava dolori al braccio sinistro e alla mano sinistra;
giunta al pronto soccorso, le veniva riscontrata frattura scomposta edr a sinistra e sospetta lesione ossea capitello radiale a sinistra.
All'attrice residuavano postumi invalidanti declinati come segue:” … al 5 (cinque) % di danno biologico permanente pari ad € 4.946,69 , con inabilità temporanea totale (ITT) di 30 (trenta) gg. pari ad € 1.424,70 , con inabilità temporanea parziale (ITP) di 30 (trenta ) gg al 75% pari ad € 1.068,53 ed inabilità temporanea parziale (ITP) di 120 (centoventi ) gg.al 50% pari ad
€ 2.849,80, e un ITP di 120 gg. al 25% pari ad € 1.424,70 oltre ad un aggravamento per un ammontare pari a € 3.904,28 , spese mediche di € 745,14 , l'ammontare totale pari ad €
16.363,44” .
Evidenziava la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro in capo al convenuto, CP_2
in qualità di custode e gestore del manto stradale.
Così concludeva:
“…dichiarare e riconoscere la , in persona del legale rapp.te P.T., unica ed CP_1 esclusiva responsabile del sinistro in premessa , ed accogliere la domanda e per l'effetto condannare l (P.I. ), in persona del suo legale rapp.te P.T. ,al CP_1 P.IVA_2 pagamento a titolo risarcimento lesioni fisiche di € 16.363,44 in favore della sig.ra Parte_1
per tutti i danni fisici patiti con rimborso delle spese mediche documentate oltre ai
[...]
danni biologici e morali per le sofferenze patite a causa del sinistro in premessa ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in corso di CTU medica legale, con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”
2.Si costituiva e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda per difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' e di rigettare la domanda, poiché infondata. CP_1
Preliminarmente sosteneva:
- di non essere proprietaria del luogo in cui l'attrice si sarebbe infortunata e di non averne competenza;
- che l'autovettura dell'istante era parcheggiata in una zona non consentita dal Codice della
Strada;
- che non era stato richiesto alcun intervento delle Forze dell'Ordine o del personale CP_1 per la verifica dello stato dei luoghi e dell'accertamento di eventuali danni;
- che lo stato dei luoghi non presentava pericoli occulti.
Aggiungeva, poi, che la domanda era inammissibile per difetto di legittimazione passiva in quanto, dai rilievi fotografici depositati dalla controparte, emergeva che la buca si trovava in un'area adiacente alla carreggiata e non sul manto stradale;
ragion per cui, la società convenuta non ne era proprietaria o concessionaria.
Deduceva, inoltre, che la domanda era infondata, poiché l'art. 2051 c.c. - a norma del quale il proprietario di cose che abbia cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode - non si applicava nel caso in cui il bene di sua proprietà, per la sua estensione e per le modalità di uso diretto e generale da parte dei terzi, non fosse possibile un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Pertanto, in tale ipotesi, chi intendeva far valere una presunta responsabilità extracontrattuale per insidia stradale, doveva dimostrare che l'effetto dannoso fosse ricollegabile a detta insidia, nascente da situazioni di fatto creatrici di pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.
Tale situazione di pericolo richiedeva congiuntamente l'elemento obiettivo della non visibilità
e l'elemento soggettivo della non prevedibilità del pericolo e si escludeva qualora uno solo di tali elementi manchi.
Il preteso danneggiato aveva l'onere di provare la colpa del presunto responsabile e doveva, altresì, dimostrare che l'evento dannoso fosse causalmente ricollegabile all'insidia.
Evidenziava, poi, che nel caso di specie non erano state fornite prove a supporto della responsabilità della società convenuta e, per di più, con l'ordinaria diligenza, l'attrice avrebbe potuto scongiurare il presunto pericolo, essendo la buca visibile.
Aggiungeva che mancavano i due elementi succitati del fatto illecito e, oltretutto, la presenza di una buca sul manto stradale non poteva essere rimossa immediatamente, per difetto del tempo necessario a provvedere.
Ravvisava gli estremi del caso fortuito, che ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità del custode e la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché idoneo ad escludere il nesso di causalità.
Rilevava il comportamento colposo della danneggiata nel cagionare il danno, richiamando l'art. 1227 c.c., atto ad escludere ulteriormente la responsabilità della convenuta. Eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta da controparte, poiché non dedotta mediante specifici fatti formulati in articoli separati e, altresì, perché verteva su apprezzamenti e valutazioni del teste e non su fatti specifici di sua conoscenza.
In ultimo, si opponeva alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice, poiché non un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, ma un mezzo d'indagine di integrazione dell'attività istruttoria, atto a coadiuvare il Giudice nella decisione.
3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1230, pubblicata il 15.11.2022, rigettava la domanda proposta dall'attrice e la condannava al rimborso delle spese di giudizio in favore della società convenuta, nonché al pagamento delle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale deduceva che:
-dai rilievi fotografici emergeva che la sosta dell'autovettura dell'attrice avveniva in luogo vietato, nonché improprio, sulla parte destra della carreggiata, configurabile come una scarpata non asfaltata;
-l'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito;
- il caso fortuito è il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento e può essere cagionato anche dalla vittima come nel caso in oggetto;
- il caso fortuito deve essere imprevedibile ed eccezionale;
in tal senso assume un ruolo anche il comportamento del danneggiato che sarà responsabile per danni che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 c.c.;
- la responsabilità del custode viene esclusa guardando alla condotta negligente della vittima e qualora la condotta non fosse prevedibile.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure sosteneva che l'aver parcheggiato la vettura in un luogo non qualificabile come carreggiata escludeva all'origine ogni ipotesi di responsabilità in capo all' CP_1
4. ha proposto appello. Parte_1
Con un unico motivo la ravvisa il difetto di motivazione del Giudice di primo grado, Parte_1
per omessa ammissione dei mezzi di prova.
Critica la scelta del Giudice di primo grado nella misura in cui non ha ammesso i mezzi di prova articolati nelle memorie di primo grado, privandola della formazione di altre prove determinanti quali testimonianze e nomina di un ctu medico per la valutazione dei postumi invalidanti, idonee al fine di un corretto esercizio del diritto di difesa. Così conclude:
“… riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare e riconoscere l in CP_1
persona del legale rapp.te p.T., unica ed esclusiva responsabile del sinistro in premessa, ed accogliere la domanda e per l'effetto condannare l (P.I. ) in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te P.T. , al pagamento della somma di € 16.363,44 a titolo di risarcimento lesioni fisiche patite dalla sig.ra , per i postumi invalidanti Parte_1
riportati in seguito al sinistro, con rimborso delle spese mediche documentate oltre ai danni biologici e morali per le sofferenze patite a causa del sinistro in premessa ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in corso di CTU medico legale, con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice adito.”
5. Si costituisce ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' in quanto, l'autovettura dell'appellante si trovava CP_1 al di fuori della carreggiata e dunque, in un'area di cui l'appellata non è proprietaria o cessionaria.
Sostiene, inoltre, che tale eccezione è stata sollevata in primo grado - ma è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice - poiché negli inviti alla negoziazione assistita precedenti al giudizio, la controparte non ha indicato precisamente lo stato dei luoghi, che solo dai rilevi fotografici sono stati chiariti.
Deduce, poi, l'inammissibilità dell'appello:
- ai sensi dell'art. 342, co.1 c.p.c., in quanto l'atto d'appello di controparte non contiene la motivazione come richiesta dalla succitata norma;
- ai sensi dell'art. 348, co.1 c.p.c. in quanto l'atto d'appello di controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
- ai sensi dell'art. 345 co.1 e 2 c.p.c. poiché la presenza del figlio asmatico nella vettura dell'istante, viene rilevato solo nelle memorie difensive e non nell'atto introduttivo di primo grado, rappresentando, dunque, una nuova circostanza/ fatto inammissibile;
Sottolinea, poi, che l'appello è completamente infondato poiché:
-la presunzione di responsabilità per danni a cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica quando il bene demaniale, per la sua estensione e per le modalità d'uso, sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, limitando la possibilità di vigilanza e custodia sulla cosa;
oltretutto, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e dimostrare, altresì, l'obiettiva pericolosità del luogo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato dall'ordinaria diligenza;
a contrario, il comportamento della presunta vittima può atteggiarsi come concorso causale colposo potendo addirittura escludere la responsabilità del custode.
Nel caso in esame sussiste il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
-in ordine al difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova ritiene, invece, che il Giudice di prime cure abbia ritenuto la causa matura per la decisione, non ritenendo opportuno ammettere nuovi mezzi istruttori, motivando adeguatamente sul punto.
Evidenzia l'avvenuta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate e, nello specifico, critica l'appellante, ritenendo che nel caso in esame abbia esercitato un'acquiescenza tacita che è in contrasto con l'avvalersi del mezzo d'impugnazione, poiché ha impugnato la sentenza, postulandone l'erroneità in fatto e diritto senza, però, criticare la motivazione nella parte che sorregge il decisum.
Inoltre, deduce che l'appellante ha mancato di indicare le prove che il Giudice non ha assunto e per cui ha proposto appello, non specificandone il tipo e la rilevanza ai fini decisori.
Ribadisce che:
-la vettura era parcheggiata in una zona non consentita per legge e che la non Parte_1 ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine o del personale per la verifica dei CP_1 luoghi e per l'accertamento dei danni presunti;
-i danni presunti della non trovano riscontro probatorio nella documentazione Parte_1
prodotta. Premesso che la cartella medica è un atto pubblico per fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, sottolinea che la diagnosi rappresenta solo una valutazione;
mentre la consulenza tecnica di parte non ha autonomo valore probatorio, ma costituisce semplice allegazione difensiva.
Eccepisce l'inammissibilità:
- dei mezzi di prova chiesti da controparte con la memoria ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c., depositata in data 21.03.2021, sul capitolo di prova 2) poiché ha ad oggetto fatti nuovi mai allegati;
- delle prove testimoniali sui capitoli di prova 1) e 2) della memoria difensiva succitata e sui punti 1), 2) e 3) dell'atto di citazione, poiché non dedotte mediante indicazione di specifici fatti formulati in articoli separati e poiché vertenti su apprezzamenti e valutazioni dei testi e non su fatti specifici di conoscenza di quest'ultimi;
- della prova testimoniale avente ad oggetto la diagnosi medica, poiché la stessa deve essere provata attraverso mezzi documentali;
- dell'interrogatorio formale dell'attrice, in quanto utilizzato in maniera contraria a quanto disposto dagli artt. 228 c.p.c. e 2730 c.c.
In ultimo sostiene che la consulenza tecnica d'ufficio medica richiesta da controparte non è sostitutiva dell'onere della prova gravante sull'appellante.
Così conclude:
“1) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
342, comma 1, c.p.c.
3) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
348bis, comma 1, c.p.c.
4) Voglia l'On.le Corte di Appello adita dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
345, commi 1 e 2, c.p.c.
5) Voglia l'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello in quanto completamente e manifestamente infondato per tutti i motivi sopra esposti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente inammissibile.
2.Ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appellante non solo deve indicare la parte o le parti della sentenza impugnata di cui chiede la riforma, ma deve anche argomentare la censura, illustrando i motivi per cui le regioni poste a fondamento della decisione sono errate. In altri termini, deve individuare la ratio decidendi delle statuizioni censurate a specificare le motivazioni per cui tale ratio decidendi va emendata (v. per es. Cass. 12280/2016;
21566/2017; v. di recente Cass. 9059/2025, in cui si legge che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”; nello stesso senso, Cass. 1341/2024).
3. Nella specie, il tribunale di Avellino ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da in quanto ha ritenuto che il comportamento tenuto da questa (consistente a) nel Parte_1 parcheggiare l'auto in una zona della strada statale non destinata alla fermata di veicoli e b) nel successivo scendere dall'automobile), abbia integrato il caso fortuito che, ex art. 2051
c.c., giustifica l'esenzione da ogni responsabilità del custode della res (nella specie, della strada).
4. La , con l'unico motivo di impugnazione proposto, ha eccepito l'erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado, in quanto il tribunale ha omesso di ammettere le prove orali richieste e la CTU. Ha evidenziato che, attraverso l'espletamento delle prove orali, essa avrebbe potuto dare prova compiuta delle modalità con cui gli eventi erano accaduti.
5. In vero, il tribunale, nella sentenza, non ha rigettato la domanda in quanto ritenuti non provati i fatti, come esposti dalla attrice;
invece, dando in premessa come ammessi i fatti come narrati dalla , ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla attrice, proprio Parte_1
come da questa descritto, integrasse il caso fortuito.
Pertanto, ove anche ammesse ed espletate le prove richieste dalla , l'esito del Parte_1
giudizio di primo grado non sarebbe mutato, atteso che, come detto, il tribunale ha qualificato caso fortuito proprio il comportamento tenuto dalla , come da questa Parte_1
allegato e che avrebbe formato oggetto delle prove orali.
6. La , dunque, avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado, deducendo Parte_1
che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, il suo comportamento non poteva integrare alcun caso fortuito.
7. A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello, va confermata la sentenza di primo grado.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc.
9. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10. Il valore della controversia è indeterminabile. 11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021).
12. Nella specie, la ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma Parte_1 CP_1
di euro 16.363,44 a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate, oltre al rimborso delle spese mediche e dei danni morali, o al pagamento di altra somma maggiore o minore.
In ragione della formula utilizzata, deve concludersi che il valore della controversia sia indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, al fine della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto l'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione dell'entità delle lesioni lamentate dalla e della Parte_1
semplicità delle questioni affrontate, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzia alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 26.000,10 ed euro
52.000,00.
14. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002) (v. in motivazione, Cass. 13055/2018;
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza del tribunale di Avellino n. 1230, pubblicata il 6.7.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.995,50 Parte_1
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza in astratto dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere rel.
Dott. Luigi Mancini