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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND ST, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8823/2023 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Valeria Valentino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di € 5889,00 richiestale dall' con lettera raccomandata del 17.01.2023 a titolo CP_1 di ratei di assegno sociale indebitamente corrispostele.
Fissata udienza di discussione, parte ricorrente non ha mai fornito prova di aver proceduto alla notificazione del ricorso.
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte opponente non ha proceduto alla notificazione all' dell'atto introduttivo del giudizio. CP_1
In punto di diritto, a partire dalla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.20604/2008 e sino alla recente sentenza n.1483 del 27.01.2015, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la differenza intrinseca tra atti (e notifiche) viziati ed atti (e notifiche) inesistenti, nel secondo caso sanzionando con la improcedibilità l'omissione della parte senza la possibilità di procedere alla rimessione nei termini.
Con la sentenza n.1483 del 27.01.2015 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimeditato l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 affermando il principio di diritto per cui “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
Nella specie, una volta preso atto della mancata instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
04.12.2024 il Tribunale ha assegnato al ricorrente un nuovo termine sino al 25.07.2025 per la esecuzione della notifica, rinviando la causa alla odierna udienza del 01.10.2025.
Ad oggi, la notifica non risulta effettuata, non avendo parte ricorrente dimostrato di avervi proceduto nel termine assegnato, espressamente qualificato come perentorio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Lecce, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to ND ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND ST, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8823/2023 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Valeria Valentino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di € 5889,00 richiestale dall' con lettera raccomandata del 17.01.2023 a titolo CP_1 di ratei di assegno sociale indebitamente corrispostele.
Fissata udienza di discussione, parte ricorrente non ha mai fornito prova di aver proceduto alla notificazione del ricorso.
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte opponente non ha proceduto alla notificazione all' dell'atto introduttivo del giudizio. CP_1
In punto di diritto, a partire dalla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.20604/2008 e sino alla recente sentenza n.1483 del 27.01.2015, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la differenza intrinseca tra atti (e notifiche) viziati ed atti (e notifiche) inesistenti, nel secondo caso sanzionando con la improcedibilità l'omissione della parte senza la possibilità di procedere alla rimessione nei termini.
Con la sentenza n.1483 del 27.01.2015 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimeditato l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 affermando il principio di diritto per cui “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
Nella specie, una volta preso atto della mancata instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
04.12.2024 il Tribunale ha assegnato al ricorrente un nuovo termine sino al 25.07.2025 per la esecuzione della notifica, rinviando la causa alla odierna udienza del 01.10.2025.
Ad oggi, la notifica non risulta effettuata, non avendo parte ricorrente dimostrato di avervi proceduto nel termine assegnato, espressamente qualificato come perentorio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Lecce, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to ND ST