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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3459/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Lucia Di Cunto
Email_1
nei confronti di
CP_1
- parte resistente-
Avv. Giovanni Arcidiacono
Email_2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di svolgere dal 1984 l'attività di operaio in cantieri edili (carpentiere), alle dipendenze di varie ditte, con utilizzo quotidiano di numerosi strumenti producenti rumore e vibrazioni, con attività sempre svolta all'esterno ed all'aperto in tutte le condizioni atmosferiche;
che con provvedimento del 26.09.2009, a seguito di denuncia pratica n.
501846050 del 16.12.2008, 1' CP_1 gli riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica da deficit uditivo a dx del 03,00% e a six del 06,00% con grado complessivo accertato del 002%; in data 24.05.2016, il ricorrente inoltrava all' CP_1 domanda di revisione della malattia professionale con pratica n. 501849904, poiché a causa dell'attività lavorativa svolta lo stesso è risultato affetto da gravi patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, giusta documentazione medica che allegava alla domanda di revisione;
l' CP_1 , sede di Castrovillari, con provvedimento del
21.04.2017 effettivamente riscontrava un peggioramento delle condizioni del ricorrente e accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica per
"spondilodiscopatia lombo-sacrale con iniziali disturbi sensitivi" con grado inabilitante del 006% e grado complessivo del 070%; a seguito di opposizione a quest'ultimo provvedimento, l' CP_1 sottoponeva a visita collegiale il ricorrente e, con successivo provvedimento del 26.10.2017, riscontrava in danno del ricorrente un ulteriore peggioramento delle condizioni e accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica, per “spondilodiscopatia lombo-sacrale con disturbi sensitivi”, con grado accertato del 009% e grado complessivo del 010% con conseguente riconoscimento del danno biologico;
avverso tale provvedimento, per il tramite del patronato CP_2 di
Castrovillari, il ricorrente in data 03.05.2018 proponeva opposizione per l'unificazione dei postumi e allegava idonea documentazione medica e valutazione medico legale del 27.03.2018, redatta dal dott. Persona 1 specialista in medicina legale, il quale accertava le seguenti patologie: “ernie discali multiple dei tratti cervicali e lombari con radicoliti di compressione C6-C7 e L3-L4 ed L4-L5, con epicondilite sinistra ed interessamento territorio nn. Pedididio, in soggetto portatore di fenomeni spondilo- artrosici prevalenti del tratto lombare e cervicale;
ipocausia da rumore". La valutazione medico legale accertava altresì che: "le suddette patologie vanno intese quale evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro" e accertava un grado inabilitante valutabile al 20-21%; 1' CP_1 con provvedimento del 30.08.2018 rigettava l'opposizione e con-fermava la menomazione dell'integrità psico-fisica solo per "spondilodiscopatia L-S con disturbi sensitivi" al 10%; adiva il Tribunale di
Castrovillari al fine di sentir dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 20%, o comunque non inferiore al 16%, con decorrenza dal 24.05.2016, e per l'effetto sentir condannare I CP _1 , in persona del legale rappresentante, a pagare in favore del ricorrente il pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione monetaria e interessi successivamente al 120° giomo dalla data del 24.05.2016 oppure, in subordine, condannare 1 CP_1 al pagamento del danno biologico nel caso in cui si accerti una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 11% e il 15%; spese vinte.
Costituitasi l' CP_1 deduceva, anzitutto, la nullità del ricorso, l'inammissibilità della domanda per mancata prova della corrispondenza tra le lavorazioni tabellari e il rigetto della domanda promossa in ragione dell'avvenuto ristoro con l'erogazione di una percentuale complessa di danno biologico rapportato al 10%, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione.
Per la risoluzione della controversia veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
La controversia, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla Scrivente che, all'udienza fissata per la discussione, pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Quanto alla preliminare questione di nullità del ricorso, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.
27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n.
4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi.
Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n.
18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni.
Pertanto, si rigetta l'eccezione di nullità.
Con riferimento alla eccezione circa la mancata prova della lavorazione realmente posta in essere tra quelle dell'elenco delle patologie tabellate, dunque, la stessa si ritiene priva di pregio poiché si osserva come il nesso causale possa ritenersi cristallizzato dalla stessa liquidazione posta in essere dall'odierna resistente con riguardo alla percentuale del 10%.
Circa la domanda volta ad ottenere, per la malattia professionale del ricorrente, una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla resistente, la stessa è fondata per le ragioni che seguono.
Nella relazione peritale il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 15%.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la percentuale invalidante riscontrata.
Pertanto, va dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente all' CP_1 e, di conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo sotto forma di capitale, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata del 15%.
Pertanto, va dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente all' CP_1 in data 24.05.2016 e, di conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo sotto, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata del 7%, con decorrenza
24.5.2016 quale data di stabilizzazione dei postumi, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/19911, detratto quanto già versato dalla resistente in via amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione dell'esito della lite e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che Parte 1 è affetto da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti pari al 15% e, per l'effetto, condannal' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 15% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal 15/10/2022 sino al soddisfo, detratto quanto già pagato in via amministrativa;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.695,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della C.T.U.
Castrovillari, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.