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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54130/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato ad [...] Parte_1
(Egitto) il 3 marzo 1973, elettivamente domiciliato in Roma, via
Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Ferrara, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti non costituiti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
al permesso di soggiorno ex art. 30 D. Lgs. n.
[...]
286/98 e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del decreto di
rifiuto [emesso] dalla Questura di Roma [il] 10/03/2023, in pari data
notificato […] ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., e per esso alla Questura competente, in persona del
Questore p.t., di provvedere, senza indugio, al rilascio di un
pagina 1 permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente, ai
sensi dell'art. 30, lett. c, del T.U. 286/98 e successive modifiche […]
il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario spese
generali 15,00%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al […] difensore in quanto antistatario';
fatto e diritto
Con la presente azione Parte_1
propone impugnazione avverso il '…provvedimento del 10/03/[2023],
notificato in pari data [con il quale] la Questura di Roma rifiutava il
chiesto titolo di soggiorno'. Premette il ricorrente che '…in Italia sin dal 2008 […], in data 05/10/2022 chiedeva tramite Kit postale […] il
permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie
[...]
titolare di premesso per Persona_1
soggiornanti U.E. di lungo periodo […], sposata in Egitto in data
28/06/2018 […] con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma […], vivendo la coppia in via Carlo
Citerni nr. 68, ove conduce in locazione un'abitazione con contratto
regolarmente registrato;
[che] con provvedimento del 10/03/[2023],
notificato in pari data […], la di Roma rifiutava il chiesto CP_2
titolo di soggiorno atteso che: a) in data 17/11/2017 era stato
emesso un decreto di rifiuto del rinnovo titolo di soggiorno per lavoro
subordinato/attesa occupazione in quanto [lo stesso] era stato
condannato ad anni 4 di reclusione, con sentenza che aveva
accertato la commissione di reati in ambito familiare (maltrattamenti
in famiglia e violenza sessuale) motivo per il quale il Tar del Lazio
pagina 2 non aveva concesso, con ordinanza nr. 1991/18, la chiesta
sospensiva; b) in data 13/03/2018 la medesima Questura di Roma
aveva decretato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato;
c) in data 15/02/2021 sempre la
Questura di Roma aveva nuovamente decretato l'irricevibilità di un'ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato; d) dalla presa visione del passaporto non risultava che
lo stesso fosse entrato in Italia con visto per ricongiu[n]gimento
familiare; e) [lo stesso] non era titolare di alcun [permesso] di
soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari;
f) […] non
risultava convivere con la moglie, come emergente
dall'interrogazione del portale telematico del Comune di Roma ed,
infine, g) [egli] soggiornava in Italia in stato di assoluta clandestinità;
[che] veniva, altresì, attinto da un decreto [d]i espulsione […],
prontamente impugnato inna[n]zi al Giudice di Pace di Roma, ric.
R.G. 16845/(23 […] reso esecutivo con la misura alternativa al
trattenimento della consegna del passaporto ed obbligo di firma il
martedì ed il giovedì'. Rappresenta che '…contrariamente a quanto
rappresentato nel decreto questorile di rifiuto del titolo di soggiorno
per motivi familiari/coesione familiare […] [egli], che in patria è
laureato in francese conseguendo la relativa abilitazione
all'insegnamento […] entrava, in Italia in data 14/09/2004 con un visto d'ingresso per turismo, trattenendosi sul territorio nazionale in
assenza della necessaria regolarizzazione del titolo di soggiorno;
[che] nonostante fosse stato attinto soltanto in data 05/12/2008 da
pagina 3 un decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. nr.
286/98 emesso dalla Prefettura di Roma, in data 05/12/2008 […]
accedeva alla c.d. regolarizzazione dei lavoratori domestici non
comunitari ex L. nr. 102/09 […], conseguendo in data 10/03/2010 il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato […] poi convertito in PdS per lavoro autonomo in data 05/08/2014 […]; [che] regolarizzata la posizione sul territorio nazionale, […] presentava in
data 26/07/2013 precipua richiesta di rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare con la moglie ed i figli,
[...]
e Controparte_3 Persona_2
[…]; [che] pur nelle Persona_3
difficoltà congiunturali del particolare momento storico-economico
[…] ha sempre svolto regolare attività lavorativa (C.U.D. 2012, 2013
e 2014 […]), provvedendo, altresì, a versare i relativi contributi previdenziali […], svolgendo dapprima le mansioni di lavoratore
domestico di livello bs non convivente presso il sig. CP_4
[e] successivamente, previa iscrizione alla camera di
[...]
commercio della società in nome collettivo “
[...]
[…] di cui diveniva Controparte_5
socio tramite contratto di cessione di quota sociale del 19/01/2002
[…], intraprendeva attività di lavoratore autonomo, conseguendo il
relativo titolo di soggiorno, con primo rilascio in data 05/06/2012;
[che] in data 09/12/2014, a seguito di denuncia per maltrattamenti
della prima moglie, […] veniva Controparte_6
arrestato e rimaneva in carcere fino al 17/07/2015, allorquando gli
pagina 4 venivano concessi gli arresti domiciliari;
[che] si celebrava, pertanto,
innanzi al Tribunale penale di Roma il processo a suo carico per i
reati previsti e puniti dagli artt. 81, 572, 581, 61 nr. 2 e nr. 11 e 609
bis c.p., conclusosi con sentenza nr. 17548/15 del 06/11/2015 di
condanna […] ad anni quattro di reclusione, confermata in appello con sentenza nr. 8466/16 del 17/10/2016 […], avverso la quale proponeva ricorso in cassazione iscritto al nr. 52898/17 […]; che la
Corte d'Appello di Roma, pur confermando la sentenza di primo grado, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di
firma e che [egli], ottenuto il divorzio in Egitto dalla CP_7
sig.ra si è risposato in moschea CP_3 Controparte_3
con la sig. ra […] titolare di Persona_1
un contratto di locazione ad uso commerciale per la vendita di fiori e
piante in via Carlo Citerni, nr. 70 […], presso cui lavora […]; che
durante il periodo di espiazione della pena, [lo stesso] ha conseguito
il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione […] frequentando il corso di lezioni serali del primo periodo didattico presso l'Istituto
Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” […], il tutto a conclusione
di un proficuo percorso di istruzione, volto al fattivo inserimento nel
contesto socio-lavorativo, iniziato con l'iscrizione alla scuola “Louis
Massignon” presso la Comunità di S. Egidio in data 07/10/2014 […]
che gli aveva, già in precedenza, consentito di superare il test di
conoscenza della lingua italiana […]; [che] per effetto della suddetta vicenda penale la Questura di Roma respingeva l'istanza di rinnovo
del PdS per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, con
pagina 5 decreto del 18/11/2017 […], cui faceva seguito un nuovo rifiuto decretato in data 15/02/2021 […]; [che] avverso il decreto di rifiuto del 18/11/2017 […] adiva il Tar Lazio […], che con ordinanza nr.
1991/18 del 30/03/2018, respingeva la domanda cautelare […]; [che] nelle more del ricorso al Tar Lazio, […] ha continuato a svolgere
regolare attività lavorativa senza soluzione di continuità, come risulta
dalla documentazione lavorativa relativa agli anni 2017/2023 […] e convive regolarmente con la seconda moglie'. Lamenta, dunque,
l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso
'…si basa su una parziale ed erronea rappresentazione della presupposta vicenda storica e contiene evidenti errori di diritto'.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta, il
[...]
e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio. CP_1
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di Roma, in quanto Controparte_1
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in limine litis, deve osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il rilascio del pagina 6 permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30,
comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 ed impugnato il rifiuto del rilascio emesso dalla questura.
Tuttavia, l'applicabilità della disciplina normativa sopraccitata al caso di specie appare preclusa, a tacer d'altro, dall'insussistenza del primo ed imprescindibile presupposto richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno in oggetto,
ovvero la regolare permanenza sul territorio italiano e la richiesta di conversione del precedente titolo di soggiorno entro un anno dalla scadenza del medesimo. L'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 prescrive, infatti, che '…il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: […] al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia' disponendo altresì che '…in tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari [e] la conversione può essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare', salvo che si tratti di un rifugiato.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta aver fatto ingresso in
Italia mediante un visto per turismo in data 14 settembre 2004 e aver conseguito soltanto in data 2 marzo 2010 un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver espletato la procedura di regolarizzazione dei lavoratori domestici non comunitari di cui alla pagina 7 legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in data 5 giugno 2014 un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La domanda per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari è stata, invece, presentata soltanto in data 5 ottobre 2022, dunque, ben sei anni dopo la data di scadenza del permesso per lavoro autonomo, avvenuta il 14 luglio
2016, circostanza preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, deve invece ritenersi, in ragione della domanda proposta dall'istante, volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a permanere sul territorio italiano stante il rapporto di coniugio sussistente con , cittadina Persona_1
straniera soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo U.E., e l'integrazione raggiunta dal medesimo nel contesto socio-culturale italiano, che l'azione proposta possa essere astrattamente ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs
1 settembre 2011 n. 150.
Orbene, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e familiare dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata pagina 8 dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6
maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme pagina 9 affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente,
ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017,
ricorso n. 25358, PARADISO E C. ITALIA). In Parte_2
particolare, la Corte ha chiarito che '…il concetto di «famiglia» di cui all'articolo 8 riguarda le relazioni basate sul matrimonio ed anche
altri legami «famigliari» de facto, in cui le parti convivono al di fuori
del matrimonio o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è
sufficientemente stabile' (cfr. Corte Europea dei Diritti Dell'uomo,
KROON E ALTRI C. PAESI BASSI, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n.
297-C; JOHNSTON E ALTRI C. IRLANDA, 18 dicembre 1986, § 55,
serie A n. 112; C. IRLANDA, 26 maggio 1994, § 44, serie Pt_3
A n. 290; X, Y E Z C. REGNO UNITO, 22 aprile 1997, § 36, Recueil
1997 II), così avendo riguardo ad un concetto di 'vita familiare' similare alla concezione di 'famiglia nucleare', come attualmente emergente nell'ordinamento interno.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve essere in particolare valorizzato il lungo periodo di permanenza dell'istante sul territorio italiano, sul quale il ricorrente ha fatto ingresso a far data dal settembre del 2004, ove ha svolto, sia pure in modo discontinuo,
diverse attività lavorative e conduce la propria vita familiare unitamente alla coniuge, cittadina straniera regolarmente pagina 10 soggiornante sul territorio, con la quale ha contratto matrimonio nel
2018.
Preme, infatti, evidenziare che, oltre aver creato sul territorio nazionale un nuovo nucleo familiare, il ricorrente ha svolto per alcuni anni le attività di collaboratore domestico, di operaio e attività di lavoratore autonomo presso la società di cui era socio (cfr. contratto di lavoro, lettera di assunzione, C.U.D. 2013, contratto di cessione di quote e buste paga 2010, rispettivamente docc. 16, 69, 43, 67 e 70
nel fascicolo di parte ricorrente) nonché, a partire dal 2017, benché
senza soluzione di continuità, l'attività di fiorista presso la società
della moglie (cfr. contratti di lavoro del 2017, del 2020 e del 2023,
C.U.D. 2021, buste paga del 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024,
rispettivamente docc. 23, 17, 24, 19, 26, 27, 28, 29, 30, da 72 a 79 e da 82 a 85 nel fascicolo di parte ricorrente). A tale ultimo riguardo occorre comunque rilevare come lo svolgimento di quest'ultima attività lavorativa sia divenuto stabile a far data dall'aprile del 2023.
Dall'esame dei documenti prodotti in atti emerge altresì che l'istante si è integrato sul territorio nazionale anche sul piano culturale,
avendo avuto cura di acquisire il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione (cfr. doc. 49 fascicolo di parte ricorrente) e di frequentare la scuola anche nell'anno scolastico 2015 – 2016 (cfr. doc. 48
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita pagina 11 privata e familiare, comportando una evidente disgregazione del nucleo familiare del ricorrente formatosi in Italia.
Tale situazione rende dunque il ricorrente meritevole del riconoscimento della protezione speciale.
Non ostano a ciò i precedenti penali dell'istante. Dalla
documentazione depositata in atti emerge, invero, che il ricorrente è
stato condannato nel 2018 con sentenza irrevocabile per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale consumata ai danni della prima coniuge.
Sebbene l'art. 4 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 annoveri taluni dei reati sopraccitati tra quelli ostativi al soggiorno sul territorio italiano,
deve ciò nondimeno rammentarsi quanto evidenziato al riguardo dalla Corte Costituzionale, la quale ha più volte affermato la necessità di un bilanciamento tra le ragioni che giustificano le misure disposte dal legislatore – tra le quali la commissione di reati da parte dello straniero – '…e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato […] sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato
dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti
sociali, lavorativi, familiari, affettivi' (cfr. sul punto ordinanza n. 217
del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
Corte
Costituzionale, sentenze nn. 88 del 2023, n. 202 del 2013; n. 172 del
2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005).
Tale affermazione è del resto in sintonia con gli orientamenti della
Corte di Strasburgo, la quale, con la sentenza della Grande Camera
del 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda, ha individuato i criteri che pagina 12 consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società
democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. La
commissione dei predetti reati non può dunque essere spesa in via di automatismo al fine di negare il diritto al soggiorno, ma deve essere valutata tenendo conto del caso concreto e, in particolare,
della natura e serietà del reato commesso dallo straniero, della lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale, del tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale), della nazionalità delle persone coinvolte e della situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne sono, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel
Paese di allontanamento dello straniero).
Orbene, nel caso di specie, sebbene i reati commessi dall'istante siano connotati da rilevante gravità, l'ampio lasso di tempo trascorso dalla commissione dei medesimi, cessata nel 2013, l'aver finito di scontare la pena comminata nel 2019 beneficiando della liberazione anticipata ex art. 54 L. n. 354/1975 e l'omessa realizzazione di ulteriori reati devono condurre a ritenere insussistente, allo stato attuale, una situazione di pericolosità sociale atta ad interferire con il rilascio del permesso di soggiorno.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
pagina 13 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerata la particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al Parte_1
conseguimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma
1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Si comunichi.
Roma, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 14
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54130/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato ad [...] Parte_1
(Egitto) il 3 marzo 1973, elettivamente domiciliato in Roma, via
Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Ferrara, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti non costituiti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
al permesso di soggiorno ex art. 30 D. Lgs. n.
[...]
286/98 e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del decreto di
rifiuto [emesso] dalla Questura di Roma [il] 10/03/2023, in pari data
notificato […] ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., e per esso alla Questura competente, in persona del
Questore p.t., di provvedere, senza indugio, al rilascio di un
pagina 1 permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente, ai
sensi dell'art. 30, lett. c, del T.U. 286/98 e successive modifiche […]
il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario spese
generali 15,00%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al […] difensore in quanto antistatario';
fatto e diritto
Con la presente azione Parte_1
propone impugnazione avverso il '…provvedimento del 10/03/[2023],
notificato in pari data [con il quale] la Questura di Roma rifiutava il
chiesto titolo di soggiorno'. Premette il ricorrente che '…in Italia sin dal 2008 […], in data 05/10/2022 chiedeva tramite Kit postale […] il
permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie
[...]
titolare di premesso per Persona_1
soggiornanti U.E. di lungo periodo […], sposata in Egitto in data
28/06/2018 […] con atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma […], vivendo la coppia in via Carlo
Citerni nr. 68, ove conduce in locazione un'abitazione con contratto
regolarmente registrato;
[che] con provvedimento del 10/03/[2023],
notificato in pari data […], la di Roma rifiutava il chiesto CP_2
titolo di soggiorno atteso che: a) in data 17/11/2017 era stato
emesso un decreto di rifiuto del rinnovo titolo di soggiorno per lavoro
subordinato/attesa occupazione in quanto [lo stesso] era stato
condannato ad anni 4 di reclusione, con sentenza che aveva
accertato la commissione di reati in ambito familiare (maltrattamenti
in famiglia e violenza sessuale) motivo per il quale il Tar del Lazio
pagina 2 non aveva concesso, con ordinanza nr. 1991/18, la chiesta
sospensiva; b) in data 13/03/2018 la medesima Questura di Roma
aveva decretato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato;
c) in data 15/02/2021 sempre la
Questura di Roma aveva nuovamente decretato l'irricevibilità di un'ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato; d) dalla presa visione del passaporto non risultava che
lo stesso fosse entrato in Italia con visto per ricongiu[n]gimento
familiare; e) [lo stesso] non era titolare di alcun [permesso] di
soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari;
f) […] non
risultava convivere con la moglie, come emergente
dall'interrogazione del portale telematico del Comune di Roma ed,
infine, g) [egli] soggiornava in Italia in stato di assoluta clandestinità;
[che] veniva, altresì, attinto da un decreto [d]i espulsione […],
prontamente impugnato inna[n]zi al Giudice di Pace di Roma, ric.
R.G. 16845/(23 […] reso esecutivo con la misura alternativa al
trattenimento della consegna del passaporto ed obbligo di firma il
martedì ed il giovedì'. Rappresenta che '…contrariamente a quanto
rappresentato nel decreto questorile di rifiuto del titolo di soggiorno
per motivi familiari/coesione familiare […] [egli], che in patria è
laureato in francese conseguendo la relativa abilitazione
all'insegnamento […] entrava, in Italia in data 14/09/2004 con un visto d'ingresso per turismo, trattenendosi sul territorio nazionale in
assenza della necessaria regolarizzazione del titolo di soggiorno;
[che] nonostante fosse stato attinto soltanto in data 05/12/2008 da
pagina 3 un decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. nr.
286/98 emesso dalla Prefettura di Roma, in data 05/12/2008 […]
accedeva alla c.d. regolarizzazione dei lavoratori domestici non
comunitari ex L. nr. 102/09 […], conseguendo in data 10/03/2010 il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato […] poi convertito in PdS per lavoro autonomo in data 05/08/2014 […]; [che] regolarizzata la posizione sul territorio nazionale, […] presentava in
data 26/07/2013 precipua richiesta di rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare con la moglie ed i figli,
[...]
e Controparte_3 Persona_2
[…]; [che] pur nelle Persona_3
difficoltà congiunturali del particolare momento storico-economico
[…] ha sempre svolto regolare attività lavorativa (C.U.D. 2012, 2013
e 2014 […]), provvedendo, altresì, a versare i relativi contributi previdenziali […], svolgendo dapprima le mansioni di lavoratore
domestico di livello bs non convivente presso il sig. CP_4
[e] successivamente, previa iscrizione alla camera di
[...]
commercio della società in nome collettivo “
[...]
[…] di cui diveniva Controparte_5
socio tramite contratto di cessione di quota sociale del 19/01/2002
[…], intraprendeva attività di lavoratore autonomo, conseguendo il
relativo titolo di soggiorno, con primo rilascio in data 05/06/2012;
[che] in data 09/12/2014, a seguito di denuncia per maltrattamenti
della prima moglie, […] veniva Controparte_6
arrestato e rimaneva in carcere fino al 17/07/2015, allorquando gli
pagina 4 venivano concessi gli arresti domiciliari;
[che] si celebrava, pertanto,
innanzi al Tribunale penale di Roma il processo a suo carico per i
reati previsti e puniti dagli artt. 81, 572, 581, 61 nr. 2 e nr. 11 e 609
bis c.p., conclusosi con sentenza nr. 17548/15 del 06/11/2015 di
condanna […] ad anni quattro di reclusione, confermata in appello con sentenza nr. 8466/16 del 17/10/2016 […], avverso la quale proponeva ricorso in cassazione iscritto al nr. 52898/17 […]; che la
Corte d'Appello di Roma, pur confermando la sentenza di primo grado, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di
firma e che [egli], ottenuto il divorzio in Egitto dalla CP_7
sig.ra si è risposato in moschea CP_3 Controparte_3
con la sig. ra […] titolare di Persona_1
un contratto di locazione ad uso commerciale per la vendita di fiori e
piante in via Carlo Citerni, nr. 70 […], presso cui lavora […]; che
durante il periodo di espiazione della pena, [lo stesso] ha conseguito
il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione […] frequentando il corso di lezioni serali del primo periodo didattico presso l'Istituto
Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” […], il tutto a conclusione
di un proficuo percorso di istruzione, volto al fattivo inserimento nel
contesto socio-lavorativo, iniziato con l'iscrizione alla scuola “Louis
Massignon” presso la Comunità di S. Egidio in data 07/10/2014 […]
che gli aveva, già in precedenza, consentito di superare il test di
conoscenza della lingua italiana […]; [che] per effetto della suddetta vicenda penale la Questura di Roma respingeva l'istanza di rinnovo
del PdS per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, con
pagina 5 decreto del 18/11/2017 […], cui faceva seguito un nuovo rifiuto decretato in data 15/02/2021 […]; [che] avverso il decreto di rifiuto del 18/11/2017 […] adiva il Tar Lazio […], che con ordinanza nr.
1991/18 del 30/03/2018, respingeva la domanda cautelare […]; [che] nelle more del ricorso al Tar Lazio, […] ha continuato a svolgere
regolare attività lavorativa senza soluzione di continuità, come risulta
dalla documentazione lavorativa relativa agli anni 2017/2023 […] e convive regolarmente con la seconda moglie'. Lamenta, dunque,
l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso
'…si basa su una parziale ed erronea rappresentazione della presupposta vicenda storica e contiene evidenti errori di diritto'.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta, il
[...]
e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio. CP_1
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di Roma, in quanto Controparte_1
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in limine litis, deve osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il rilascio del pagina 6 permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30,
comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 ed impugnato il rifiuto del rilascio emesso dalla questura.
Tuttavia, l'applicabilità della disciplina normativa sopraccitata al caso di specie appare preclusa, a tacer d'altro, dall'insussistenza del primo ed imprescindibile presupposto richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno in oggetto,
ovvero la regolare permanenza sul territorio italiano e la richiesta di conversione del precedente titolo di soggiorno entro un anno dalla scadenza del medesimo. L'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 prescrive, infatti, che '…il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: […] al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia' disponendo altresì che '…in tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari [e] la conversione può essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare', salvo che si tratti di un rifugiato.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta aver fatto ingresso in
Italia mediante un visto per turismo in data 14 settembre 2004 e aver conseguito soltanto in data 2 marzo 2010 un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver espletato la procedura di regolarizzazione dei lavoratori domestici non comunitari di cui alla pagina 7 legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in data 5 giugno 2014 un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La domanda per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari è stata, invece, presentata soltanto in data 5 ottobre 2022, dunque, ben sei anni dopo la data di scadenza del permesso per lavoro autonomo, avvenuta il 14 luglio
2016, circostanza preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, deve invece ritenersi, in ragione della domanda proposta dall'istante, volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a permanere sul territorio italiano stante il rapporto di coniugio sussistente con , cittadina Persona_1
straniera soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo U.E., e l'integrazione raggiunta dal medesimo nel contesto socio-culturale italiano, che l'azione proposta possa essere astrattamente ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs
1 settembre 2011 n. 150.
Orbene, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e familiare dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata pagina 8 dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6
maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme pagina 9 affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente,
ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017,
ricorso n. 25358, PARADISO E C. ITALIA). In Parte_2
particolare, la Corte ha chiarito che '…il concetto di «famiglia» di cui all'articolo 8 riguarda le relazioni basate sul matrimonio ed anche
altri legami «famigliari» de facto, in cui le parti convivono al di fuori
del matrimonio o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è
sufficientemente stabile' (cfr. Corte Europea dei Diritti Dell'uomo,
KROON E ALTRI C. PAESI BASSI, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n.
297-C; JOHNSTON E ALTRI C. IRLANDA, 18 dicembre 1986, § 55,
serie A n. 112; C. IRLANDA, 26 maggio 1994, § 44, serie Pt_3
A n. 290; X, Y E Z C. REGNO UNITO, 22 aprile 1997, § 36, Recueil
1997 II), così avendo riguardo ad un concetto di 'vita familiare' similare alla concezione di 'famiglia nucleare', come attualmente emergente nell'ordinamento interno.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve essere in particolare valorizzato il lungo periodo di permanenza dell'istante sul territorio italiano, sul quale il ricorrente ha fatto ingresso a far data dal settembre del 2004, ove ha svolto, sia pure in modo discontinuo,
diverse attività lavorative e conduce la propria vita familiare unitamente alla coniuge, cittadina straniera regolarmente pagina 10 soggiornante sul territorio, con la quale ha contratto matrimonio nel
2018.
Preme, infatti, evidenziare che, oltre aver creato sul territorio nazionale un nuovo nucleo familiare, il ricorrente ha svolto per alcuni anni le attività di collaboratore domestico, di operaio e attività di lavoratore autonomo presso la società di cui era socio (cfr. contratto di lavoro, lettera di assunzione, C.U.D. 2013, contratto di cessione di quote e buste paga 2010, rispettivamente docc. 16, 69, 43, 67 e 70
nel fascicolo di parte ricorrente) nonché, a partire dal 2017, benché
senza soluzione di continuità, l'attività di fiorista presso la società
della moglie (cfr. contratti di lavoro del 2017, del 2020 e del 2023,
C.U.D. 2021, buste paga del 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024,
rispettivamente docc. 23, 17, 24, 19, 26, 27, 28, 29, 30, da 72 a 79 e da 82 a 85 nel fascicolo di parte ricorrente). A tale ultimo riguardo occorre comunque rilevare come lo svolgimento di quest'ultima attività lavorativa sia divenuto stabile a far data dall'aprile del 2023.
Dall'esame dei documenti prodotti in atti emerge altresì che l'istante si è integrato sul territorio nazionale anche sul piano culturale,
avendo avuto cura di acquisire il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione (cfr. doc. 49 fascicolo di parte ricorrente) e di frequentare la scuola anche nell'anno scolastico 2015 – 2016 (cfr. doc. 48
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita pagina 11 privata e familiare, comportando una evidente disgregazione del nucleo familiare del ricorrente formatosi in Italia.
Tale situazione rende dunque il ricorrente meritevole del riconoscimento della protezione speciale.
Non ostano a ciò i precedenti penali dell'istante. Dalla
documentazione depositata in atti emerge, invero, che il ricorrente è
stato condannato nel 2018 con sentenza irrevocabile per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale consumata ai danni della prima coniuge.
Sebbene l'art. 4 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 annoveri taluni dei reati sopraccitati tra quelli ostativi al soggiorno sul territorio italiano,
deve ciò nondimeno rammentarsi quanto evidenziato al riguardo dalla Corte Costituzionale, la quale ha più volte affermato la necessità di un bilanciamento tra le ragioni che giustificano le misure disposte dal legislatore – tra le quali la commissione di reati da parte dello straniero – '…e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato […] sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato
dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti
sociali, lavorativi, familiari, affettivi' (cfr. sul punto ordinanza n. 217
del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
Corte
Costituzionale, sentenze nn. 88 del 2023, n. 202 del 2013; n. 172 del
2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005).
Tale affermazione è del resto in sintonia con gli orientamenti della
Corte di Strasburgo, la quale, con la sentenza della Grande Camera
del 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda, ha individuato i criteri che pagina 12 consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società
democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. La
commissione dei predetti reati non può dunque essere spesa in via di automatismo al fine di negare il diritto al soggiorno, ma deve essere valutata tenendo conto del caso concreto e, in particolare,
della natura e serietà del reato commesso dallo straniero, della lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale, del tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale), della nazionalità delle persone coinvolte e della situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne sono, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel
Paese di allontanamento dello straniero).
Orbene, nel caso di specie, sebbene i reati commessi dall'istante siano connotati da rilevante gravità, l'ampio lasso di tempo trascorso dalla commissione dei medesimi, cessata nel 2013, l'aver finito di scontare la pena comminata nel 2019 beneficiando della liberazione anticipata ex art. 54 L. n. 354/1975 e l'omessa realizzazione di ulteriori reati devono condurre a ritenere insussistente, allo stato attuale, una situazione di pericolosità sociale atta ad interferire con il rilascio del permesso di soggiorno.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
pagina 13 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerata la particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al Parte_1
conseguimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma
1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Si comunichi.
Roma, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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